Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2024, proposto da AN SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfellotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato portato dalla sentenza del giudice del lavoro di Cassino n.331/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 maggio 2024 e depositato il successivo 4 giugno, il ricorrente ha introdotto l’azione ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’adozione degli atti necessari per la
piena e conforme esecuzione della sentenza n.331 del 27/4/2023, passata in giudicato in data 9/1/2024, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Cassino, con cui il Giudice del lavoro di Cassino ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza di cui alla domanda del 25.3.2019 e, per l’effetto, ha condannato l’INPS al ripristino del relativo trattamento con la decorrenza e la durata di legge, oltre accessori come per legge.
Riferisce che, in mancanza di spontanea ottemperanza, in data 20 gennaio 2024 ha notificato la sentenza ai fini del decorso del termine di cui all’art.14 D.lgs. n.669/1996; essendo trascorso il termine dilatorio ex art.14 D.lgs. n.669/1996 senza il ripristino del trattamento né alcun’altra comunicazione da parte di INPS, il ricorrente ha reclamato l’esecuzione coattiva della sentenza del Giudice del Lavoro, con la fissazione di un termine per provvedere, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del detto termine. Ha chiesto, inoltre, la fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Ente resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art.114 comma 4 lettera e) d.lgs. n.104/2010.
L’intimato Istituto previdenziale si è costituito in data 5 dicembre 2024, depositando documenti e memoria difensiva con cui ha rappresentato la pendenza del procedimento volto all’esecuzione della sentenza in parola chiedendo un rinvio della trattazione della causa al fine di consentirne la definizione.
La camera di consiglio del 10 dicembre 2024, come le successive via via fissate, sono state rinviate anche su istanza congiunta delle parti fino alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, in cui la causa è passata in decisione.
Tanto precisato in fatto, il Collegio deve dare atto che, dai depositi documentali che si sono succeduti (dal dicembre del 2024 fino all’ultimo deposito documentale del 12 gennaio 2026), le pretese introdotte dalla parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte, per avere l’Inps ripristinato il trattamento di cui il giudice civile aveva accertato il diritto e corrisposto i ratei mensili dovuti (dal febbraio 2020 fino a settembre 2020), come anche confermato dalla parte ricorrente con la memoria del 17 dicembre 2025, oltre gli interessi e rivalutazione sulle somme corrisposte, giusta mandato di pagamento del 12 gennaio 2026.
Pertanto, come risulta dalla documentazione depositata dall’Ente resistente, la sentenza è stata integralmente portata in esecuzione, sia pure con successivi atti, in modo pienamente satisfattivo delle pretese introdotte da parte ricorrente con l’odierno gravame, e, dunque, non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sul merito quanto alle domande introdotte con il ricorso.
Quanto, infine, alle spese del giudizio, le stesse devono essere poste a carico della resistente Amministrazione che ha provveduto in merito solo a seguito della instaurazione del presente contenzioso, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e su tutte le domande con lo stesso introdotte, e come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il resistente INPS a rifondere le spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele Manfellotto che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SC |
IL SEGRETARIO