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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15794 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
UFFICIO DEL PROCESSO
NRG 42432/2021
Udienza del 11/11/2025 innanzi alla dott.ssa AO Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente l'avv. NANNA ANTONELLA, la quale si riporta Parte_1 alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità;
Per la parte convenuta opposta l'avv. GRECO RAFFAELLA oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Giuseppe Lorè il quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità
Il giudice,
udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale.
IL GOP
Dott.ssa AO Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AO Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42432/2021 del R.G.A.C.C. e vertente tra: , c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Nanna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 20, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro c. f. , e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c. f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lorè in Roma, via Lungotevere della Vittoria, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 20.03.2024.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: finanziamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies, c.p.c.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 19.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
agiva, in riassunzione ex art. 50 c.p.c. del procedimento di opposizione al Parte_1
D.I. n. 23/2020 (R.G. 126/2020), originariamente radicato presso il Tribunale di Velletri, per chiedere accertarsi la non debenza del credito vantato dalla , pari ad euro CP_1
59.673,72, quale debito residuo relativo al finanziamento n. 1079876 finalizzato all'acquisto di un autoveicolo.
A sostegno della propria domanda parte attrice, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della e, nel merito, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul CP_1 contratto e deduceva la carenza probatoria del diritto di credito azionato.
Si costituiva la deducendo di aver esaustivamente fornito la prova della propria CP_1 legittimazione attiva attraverso il deposito della Gazzetta Ufficiale e della lista dei crediti inclusi redatta per atto notarile e, riguardo alla prova del credito, allegando il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento.
All'udienza del 24.09.2024, in ragione del disconoscimento delle sottoscrizioni proposto da parte attrice e dell'istanza di verificazione proposta da parte convenuta, veniva disposta CTU grafologica avente ad oggetto il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminato il contratto di finanziamento disconosciuto e le scritture di comparazione offerte dalle parti, se le firme di apposte sul contratto di finanziamento Parte_1 personale acceso con la del 30.05.2007 siano o meno autentica” (cfr. verbale Parte_2 di udienza del 24.09.2024)
All'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito dell'esame della CTU la causa, su richiesta delle parti, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11.11.2025.
***
La domanda, nel merito, è fondata e va accolta.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della . CP_1
La convenuta ha fornito piena prova della titolarità del credito oggetto di causa depositando in atti: il contratto di cessione stipulato con la la Gazzetta Ufficiale n. 143 Parte_3 dell'11.12.18 attestante l'avviso di cessione e l'elenco delle posizioni cedute, tra le quali è il credito oggetto di causa, redatto per atto del notaio (cfr. all. 6 e 7 Persona_1 comparsa di costituzione e risposta, all. 4 comparsa costituzione nuovo difensore del
20.04.2023, all. 1 memoria di replica ex art. 183, comma VI, n. 2, del 03.06.2024).
Tanto accertato e passando al merito della controversia, va premesso che anche in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie parte attrice ha contestato la stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sullo stesso che, a seguito della disposta consulenza tecnica grafologica, sono risultate apocrife, con conseguente caducazione del titolo posto a fondamento del credito azionato da parte convenuta.
Il Professionista incaricato così ha concluso: “… nel caso in esame, oltre che nell'ambito della forma e delle dominanti, dove pure si rilevano numerose ma non decisive somiglianze, è proprio nei contrassegni specifici e nei suddetti idiotismi che emergono divergenze sostanziali tra le firme in verifica e quelle comparative: le soluzioni di collegamento personalizzate, la struttura del gesto, il ritmo grafico e le scelte individuali evidenziano un livello grafico medio-basso, ma stabile e riconoscibile, nelle firme autografe;
mentre nelle firme in verifica tali tratti risultano alterati o assenti, esprimendo modalità esecutive non coerenti con la scrittura di . Ulteriori differenze riguardano aspetti Parte_1 ideativi, costruttivi e ritmici: la pressione, la forma delle lettere maiuscole, le combinazioni tra lettere minori, i tratti d'attacco e quelli terminali, nonché l'impostazione spaziale e i rapporti dimensionali tra lettere. Tutti questi elementi evidenziano una differente provenienza genografica: le firme poste a confronto non sono riconducibili alla medesima individualità grafica, poiché mancano i tratti stabili e identificativi che contraddistinguono l'autografia. Gli accertamenti svolti sulla base della documentazione disponibile, e dettagliatamente illustrati nelle sezioni precedenti, consentono di formulare le seguenti considerazioni conclusive: Le caratteristiche grafomotorie e strutturali che contraddistinguono le sottoscrizioni autografe della Sig.ra non trovano Parte_1 precisi e significativi riscontri qualitativi nei tratti sottoscrittori oggetto di verifica. Le differenze osservate in sede comparativa risultano non compatibili con variazioni fisiologiche e contestuali dell'atto scrittorio e non intaccano la coerenza strutturale del gesto grafico. Pertanto, le firme in verifica non risultano autentiche, poiché non riconducibili alla stessa individualità grafica espressa nelle firme comparative. In relazione al quesito formulato, si esprime un giudizio tecnico di NON AUTOGRAFIA delle firme in verifica attribuite alla Sig.ra ” (cfr. conclusioni pag. 50 CTU). Parte_1
L'elaborato peritale esauriente, corretto sotto il profilo metodologico, ben argomentato e svolto nel rispetto dei quesiti formulati, viene posto a base della presente decisione.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta avendo parte attrice fornito la prova di un fatto estintivo del diritto di credito azionato dalla convenuta.
Resta da esaminare, infine, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti CP_1 della società che ha curato la raccolta delle sottoscrizioni e Controparte_3
l'identificazione del cliente e beneficiato dell'importo erogato dalla Parte_3
In merito va rilevato che la stessa convenuta, all'udienza del 15.02.2023, ha rinunciato alla chiamata in causa del terzo, ammessa dal Tribunale (cfr. verbale di udienza del 15.02.2023). Le spese di lite e della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sulla domanda R.G.A.C.C. 42432/2021 così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta da Parte_1
;
[...]
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in euro 7.052,00, più IVA al 22%, spese generali al 15% e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Roma, l'11 novembre 2025.
Il GOP
AO Giardina
SEZIONE XVII CIVILE
UFFICIO DEL PROCESSO
NRG 42432/2021
Udienza del 11/11/2025 innanzi alla dott.ssa AO Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente l'avv. NANNA ANTONELLA, la quale si riporta Parte_1 alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità;
Per la parte convenuta opposta l'avv. GRECO RAFFAELLA oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Giuseppe Lorè il quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità
Il giudice,
udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale.
IL GOP
Dott.ssa AO Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa AO Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42432/2021 del R.G.A.C.C. e vertente tra: , c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Nanna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 20, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro c. f. , e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c. f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lorè in Roma, via Lungotevere della Vittoria, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 20.03.2024.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: finanziamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies, c.p.c.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 19.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
agiva, in riassunzione ex art. 50 c.p.c. del procedimento di opposizione al Parte_1
D.I. n. 23/2020 (R.G. 126/2020), originariamente radicato presso il Tribunale di Velletri, per chiedere accertarsi la non debenza del credito vantato dalla , pari ad euro CP_1
59.673,72, quale debito residuo relativo al finanziamento n. 1079876 finalizzato all'acquisto di un autoveicolo.
A sostegno della propria domanda parte attrice, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della e, nel merito, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul CP_1 contratto e deduceva la carenza probatoria del diritto di credito azionato.
Si costituiva la deducendo di aver esaustivamente fornito la prova della propria CP_1 legittimazione attiva attraverso il deposito della Gazzetta Ufficiale e della lista dei crediti inclusi redatta per atto notarile e, riguardo alla prova del credito, allegando il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento.
All'udienza del 24.09.2024, in ragione del disconoscimento delle sottoscrizioni proposto da parte attrice e dell'istanza di verificazione proposta da parte convenuta, veniva disposta CTU grafologica avente ad oggetto il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminato il contratto di finanziamento disconosciuto e le scritture di comparazione offerte dalle parti, se le firme di apposte sul contratto di finanziamento Parte_1 personale acceso con la del 30.05.2007 siano o meno autentica” (cfr. verbale Parte_2 di udienza del 24.09.2024)
All'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito dell'esame della CTU la causa, su richiesta delle parti, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza dell'11.11.2025.
***
La domanda, nel merito, è fondata e va accolta.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della . CP_1
La convenuta ha fornito piena prova della titolarità del credito oggetto di causa depositando in atti: il contratto di cessione stipulato con la la Gazzetta Ufficiale n. 143 Parte_3 dell'11.12.18 attestante l'avviso di cessione e l'elenco delle posizioni cedute, tra le quali è il credito oggetto di causa, redatto per atto del notaio (cfr. all. 6 e 7 Persona_1 comparsa di costituzione e risposta, all. 4 comparsa costituzione nuovo difensore del
20.04.2023, all. 1 memoria di replica ex art. 183, comma VI, n. 2, del 03.06.2024).
Tanto accertato e passando al merito della controversia, va premesso che anche in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie parte attrice ha contestato la stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sullo stesso che, a seguito della disposta consulenza tecnica grafologica, sono risultate apocrife, con conseguente caducazione del titolo posto a fondamento del credito azionato da parte convenuta.
Il Professionista incaricato così ha concluso: “… nel caso in esame, oltre che nell'ambito della forma e delle dominanti, dove pure si rilevano numerose ma non decisive somiglianze, è proprio nei contrassegni specifici e nei suddetti idiotismi che emergono divergenze sostanziali tra le firme in verifica e quelle comparative: le soluzioni di collegamento personalizzate, la struttura del gesto, il ritmo grafico e le scelte individuali evidenziano un livello grafico medio-basso, ma stabile e riconoscibile, nelle firme autografe;
mentre nelle firme in verifica tali tratti risultano alterati o assenti, esprimendo modalità esecutive non coerenti con la scrittura di . Ulteriori differenze riguardano aspetti Parte_1 ideativi, costruttivi e ritmici: la pressione, la forma delle lettere maiuscole, le combinazioni tra lettere minori, i tratti d'attacco e quelli terminali, nonché l'impostazione spaziale e i rapporti dimensionali tra lettere. Tutti questi elementi evidenziano una differente provenienza genografica: le firme poste a confronto non sono riconducibili alla medesima individualità grafica, poiché mancano i tratti stabili e identificativi che contraddistinguono l'autografia. Gli accertamenti svolti sulla base della documentazione disponibile, e dettagliatamente illustrati nelle sezioni precedenti, consentono di formulare le seguenti considerazioni conclusive: Le caratteristiche grafomotorie e strutturali che contraddistinguono le sottoscrizioni autografe della Sig.ra non trovano Parte_1 precisi e significativi riscontri qualitativi nei tratti sottoscrittori oggetto di verifica. Le differenze osservate in sede comparativa risultano non compatibili con variazioni fisiologiche e contestuali dell'atto scrittorio e non intaccano la coerenza strutturale del gesto grafico. Pertanto, le firme in verifica non risultano autentiche, poiché non riconducibili alla stessa individualità grafica espressa nelle firme comparative. In relazione al quesito formulato, si esprime un giudizio tecnico di NON AUTOGRAFIA delle firme in verifica attribuite alla Sig.ra ” (cfr. conclusioni pag. 50 CTU). Parte_1
L'elaborato peritale esauriente, corretto sotto il profilo metodologico, ben argomentato e svolto nel rispetto dei quesiti formulati, viene posto a base della presente decisione.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta avendo parte attrice fornito la prova di un fatto estintivo del diritto di credito azionato dalla convenuta.
Resta da esaminare, infine, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti CP_1 della società che ha curato la raccolta delle sottoscrizioni e Controparte_3
l'identificazione del cliente e beneficiato dell'importo erogato dalla Parte_3
In merito va rilevato che la stessa convenuta, all'udienza del 15.02.2023, ha rinunciato alla chiamata in causa del terzo, ammessa dal Tribunale (cfr. verbale di udienza del 15.02.2023). Le spese di lite e della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sulla domanda R.G.A.C.C. 42432/2021 così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta da Parte_1
;
[...]
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in euro 7.052,00, più IVA al 22%, spese generali al 15% e c.p.a. come per legge.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Roma, l'11 novembre 2025.
Il GOP
AO Giardina