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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice LU OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3069/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BORGESE ROSA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità od, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla
L. 222/1984 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis pagina1 di 3
c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia tenuto conto delle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare, così come rappresentate dalla RX del rachide del
17.01.2014, ed abbia, per conseguenza, non correttamente valutato la capacità lavorativa di essa ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, posto che la rachialgia cronica, la limitazione dei movimenti del tronco e degli arti superiori e le parestesie, rendono essa ricorrente assolutamente inidonea non solo a tale attività, ma a qualsiasi altra occupazione che richieda un minimo di sforzo fisico, movimenti ripetitivi o mantenimento di posture obbligate.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
3.- In risposta alle osservazioni, con le quali la ricorrente aveva biasimato l'operato del Consulente per non aver tenuto in considerazione le predette patologie riguardanti l'apparato osteoarticolare, l'Ausiliario ha correttamente evidenziato che
“non sono emersi dati sufficienti a tal proposito durante la visita peritale e di cui non si dispone documentazione sanitaria”.
In effetti, dall'analisi della documentazione depositata nel corso del giudizio di ATPO non vi è traccia della radiografia del
17.01.2014.
4.- Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, quindi, possono essere fatte proprie, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
5.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese pagina2 di 3
di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 22/12/2025
Il giudice
LU OL
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