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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3679/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO Parte_1 C.F._1
RE GIULIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha domandato Parte_2
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del decreto prefettizio con cui è stata disposta l'espulsione dello stesso dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 co. 3 d.lgs. n. 256/98. Con un primo motivo, il ricorrente, premesso di essere attualmente imputato nel proc. n. 11339/2024 RGNR incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, con udienza fissata per il 28.5.2025, lamenta l'illegittimità del provvedimento per lesione del diritto di difesa, in quanto l'espulsione si tradurrebbe nell'impossibilità di partecipare attivamente alle udienze del processo che lo vede coinvolto. Con un secondo motivo, si censura la carenza di istruttoria prodromica all'emanazione del provvedimento in quanto l'amministrazione non avrebbe adeguatamente ponderato la natura dei reati ascritti al ricorrente e posti alla base del provvedimento di allontanamento. Secondo l'avversa prospettazione, infatti, si tratterebbe di reati di gravità tale da non costituire una “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”, dunque inidonei a rilevare una pericolosità sociale attuale e concreta in grado di giustificare, alla luce del principio di proporzionalità, il decreto espulsivo. Con un terzo ordine di censure, si deduce l'illegittimità del provvedimento in quanto sottoscritto dal Vice Ispettore di P.s. anziché dal Prefetto vicario, senza che l'Amministrazione abbia fatto riferimento ad una delega di poteri, che in ogni caso si asserisce non prodotta.
Con l'ultimo motivo di censura, il ricorrente lamenta l'inesistenza della notifica del decreto, per omessa indicazione, nel verbale, della data in cui la stessa è stata eseguita.
pagina 1 di 2 Con decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del cautelare il giudice ha rilevato il difetto di competenza in favore del Giudice di Pace.
La resistente ha sollevato anch'essa la questione in via preliminare.
Concesso termine alle parti per lo scambio di memorie sul punto, il ricorrente si è rimesso al giudice evidenziando che nelle avvertenze in calce al decreto di espulsione era indicata quale autorità cui ricorrere il Tribunale ordinario.
***
La competenza a decidere il caso è in effetti del Giudice di Pace dal momento che viene impugnato in questa sede il provvedimento di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto per ragioni di sicurezza ex art. 13 TUI per cui trova applicazione la norma di cui all'art. 18 d.lgs nr. 150 del 2011. L'unica eccezione è quella prevista dall'art. 1, co. 2 bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, per il caso di pendenza di un giudizio inerente il diritto all'unità familiare, caso che non è.
Le spese possono essere compensate atteso che in effetti il provvedimento impugnato contiene una erronea indicazione circa l'Autorità cui ricorrere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di presso cui la causa CP_1 potrà essere riassunta nei termini di legge.
Compensa le spese.
Bologna, 23 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3679/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO Parte_1 C.F._1
RE GIULIA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ha domandato Parte_2
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del decreto prefettizio con cui è stata disposta l'espulsione dello stesso dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 co. 3 d.lgs. n. 256/98. Con un primo motivo, il ricorrente, premesso di essere attualmente imputato nel proc. n. 11339/2024 RGNR incardinato dinanzi al Tribunale di Roma, con udienza fissata per il 28.5.2025, lamenta l'illegittimità del provvedimento per lesione del diritto di difesa, in quanto l'espulsione si tradurrebbe nell'impossibilità di partecipare attivamente alle udienze del processo che lo vede coinvolto. Con un secondo motivo, si censura la carenza di istruttoria prodromica all'emanazione del provvedimento in quanto l'amministrazione non avrebbe adeguatamente ponderato la natura dei reati ascritti al ricorrente e posti alla base del provvedimento di allontanamento. Secondo l'avversa prospettazione, infatti, si tratterebbe di reati di gravità tale da non costituire una “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”, dunque inidonei a rilevare una pericolosità sociale attuale e concreta in grado di giustificare, alla luce del principio di proporzionalità, il decreto espulsivo. Con un terzo ordine di censure, si deduce l'illegittimità del provvedimento in quanto sottoscritto dal Vice Ispettore di P.s. anziché dal Prefetto vicario, senza che l'Amministrazione abbia fatto riferimento ad una delega di poteri, che in ogni caso si asserisce non prodotta.
Con l'ultimo motivo di censura, il ricorrente lamenta l'inesistenza della notifica del decreto, per omessa indicazione, nel verbale, della data in cui la stessa è stata eseguita.
pagina 1 di 2 Con decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del cautelare il giudice ha rilevato il difetto di competenza in favore del Giudice di Pace.
La resistente ha sollevato anch'essa la questione in via preliminare.
Concesso termine alle parti per lo scambio di memorie sul punto, il ricorrente si è rimesso al giudice evidenziando che nelle avvertenze in calce al decreto di espulsione era indicata quale autorità cui ricorrere il Tribunale ordinario.
***
La competenza a decidere il caso è in effetti del Giudice di Pace dal momento che viene impugnato in questa sede il provvedimento di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto per ragioni di sicurezza ex art. 13 TUI per cui trova applicazione la norma di cui all'art. 18 d.lgs nr. 150 del 2011. L'unica eccezione è quella prevista dall'art. 1, co. 2 bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con L. 271/2004, per il caso di pendenza di un giudizio inerente il diritto all'unità familiare, caso che non è.
Le spese possono essere compensate atteso che in effetti il provvedimento impugnato contiene una erronea indicazione circa l'Autorità cui ricorrere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace di presso cui la causa CP_1 potrà essere riassunta nei termini di legge.
Compensa le spese.
Bologna, 23 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 2 di 2