Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Carnovale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale – Ufficio II del -OMISSIS-, di revoca dello status di scuola paritaria alla Scuola dell’infanzia -OMISSIS- ;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NC LA e udito l’Avvocato dello Stato;
Osservato che la -OMISSIS- ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento meglio indicato in epigrafe, di revoca dello status di scuola paritaria alla Scuola dell’infanzia -OMISSIS- , da essa gestita;
Osservato che, dopo il rigetto da parte di questo giudice dell’istanza cautelare, contenuto nell’ordinanza del -OMISSIS-, parte ricorrente, in vista della trattazione nel merito del ricorso, ha dichiarato, per il tramite del proprio difensore, di rinunciarvi;
Osservato che la dichiarazione, non proveniente direttamente dalla parte e non notificata, manifesta comunque disinteresse al ricorso, che è pertanto divenuto improcedibile;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, posto che quelle della fase cautelare sono state già regolate e successivamente non vi è stata, in sostanza, attività processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
NC LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LA | VO OR |
IL SEGRETARIO