TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
UD RA
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3602/2023
Tra
Parte_1
(C.F. ), C.F._1 titolare dell'impresa individuale denominata “
[...]
” (P. IVA con sede in ST (BR) Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Petrolla n. 54 – Frazione Villanova Porto,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tagliente del Foro di Brindisi
Ricorrente
e
, Controparte_2
Pag. 1 a 10 P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_2
Presidente, dott. (nato a [...] il [...] Controparte_3 residente BARI in via F. S. Abbrescia n. 8.) c.f. , CodiceFiscale_2 corrente in CAROVIGNO (BR) alla via Via S. Anna 6, rappresentato e difeso dall'avv.to Valerio Carlo Longo
Resistente
Con ricorso datato 06/12/2023, il ricorrente ha premesso di essere titolare di impresa individuale che eroga servizi nel settore della nautica da diporto, svolgendo altresì l'attività di locazione di natanti ed imbarcazioni presso l'area portuale di Villanova in ST (BR), nell'ambito della concessione demaniale marittima n. 1/2013 e licenza suppletiva n. 6/2018 attualmente vigenti (doc. nn. 03 – 04 - 05).
L'elenco dei natanti e delle imbarcazioni per le attività di locazione e noleggio è stato regolarmente acquisito dalla competenze Autorità
Marittima, costituita dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, mediante consegna al Protocollo eseguita in data 03.05.2021; dall'elenco prodotto in comunicazione (doc. n. 06) può evincersi una flotta composta da n.
13 natanti, con dettaglio di:
- Marca e modello del natante;
- Denominazione attribuita;
- Anno e materiale di costruzione;
- Dimensioni (lunghezza, larghezza) e capienza passeggeri;
- Dati di omologazione ed assicurazione;
- Tipologia di motore in dotazione;
- Numero di matricola e titolo di proprietà.
Con ordinanza Ingiunzione n. 13/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004377/K/23, il Controparte_4
e Riserva Naturale dello Stato) ordinava al sig.
[...] Pt_1
quale obbligato in solido con il trasgressore sig.
[...] CP_5
nato a [...] il [...], il pagamento di
[...] una sanzione amministrativa pari ad Euro 817,00 (Ottocentodiciassette), di cui: - Euro 666,00 quale sanzione principale connessa alla violazione di cui all'art. 15 del D.M. Ambiente 26.01.2009 e art. 19 Legge n.
Pag. 2 a 10 394/1991, sanzionata dall'art. 30 Legge n. 394/1991, avendo il sig.
[...]
in data 17.08.2021, “navigato a motore […] Controparte_5 all'interno della zona C dell' di " ; Controparte_4 CP_2
- Euro 135,00 per spese di procedura;
- Euro 16,00 per spese di notifica dell'Ordinanza Ingiunzione.
L'accertamento della violazione di cui all'Ordinanza Ingiunzione n.
13/2023 è stato eseguito a mezzo di verbale n. 7/2021/281 elevato dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi – Guarda Costiera in data 17.08.2021
(doc. n. 07).
Con altra ordinanza Ingiunzione n. 14/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004378/K/23, il Controparte_4
e Riserva Naturale dello Stato) ordinava al sig.
[...] Pt_1
quale obbligato in solido con il trasgressore sig. ,
[...] Persona_1 nato a [...]- Josse-ten-Noode (Belgio) il 02.06.1980, il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 817,00 (Ottocentodiciassette), di cui: - Euro 666,00 quale sanzione principale connessa alla violazione di cui all'art. 15 del D.M. Ambiente 26.01.2009 e art. 19 Legge n.
394/1991, sanzionata dall'art. 30 Legge n. 394/1991, avendo il sig.
[...]
, in data 17.06.2021, “navigato a motore […] all'interno della Per_1 zona C dell' di " ; - Euro 135,00 per Controparte_4 CP_2 spese di procedura;
- Euro 16,00 per spese di notifica dell'Ordinanza
Ingiunzione.
L'accertamento della violazione di cui all'Ordinanza Ingiunzione n.
14/2023 è stato eseguito a mezzo di verbale n. 7/2021/281 elevato dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi – Guarda Costiera in data 17.06.2021
(doc. n. 08).
Tutto ciò premesso, parte ricorrente rappresentava la piena illegittimità dei suindicati provvedimenti sanzionatori, richiedendone l'annullamento, per i motivi dettagliatamente indicati nel ricorso, a cui si fa integrale riferimento, che saranno affrontati nella parte motiva.
Con memoria depositata telematicamente, in data 7.6.2024 si costituiva il resistente che concludeva per il rigetto del CP_4 proposto ricorso.
Pag. 3 a 10 All'udienza del 10.11.2025 , dopo la discussione, sulla base degli scritti difensivi autorizzati, depositati prema di detta udienza, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della Decisione
Esame dei motivi posti a base del ricorso:
1) ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 13/2023 E N. 14/2023.
VIOLAZIONE DELL'ART. 137 C.P.C.
In via preliminare, la difesa del ricorrente ha eccepito il difetto di notifica degli impugnati atti, non essendo stato rispettato il procedimento di notificazione previsto dalla vigente normativa introdotta con la cd. “Riforma Cartabia”.
Dalla lettura della relazione di notificazione allegata agli atti notificati al ricorrente, emergerebbe una infondata attestazione di inesistenza di domicilio digitale del Pt_1
Detta attestazione, avrebbe costituito il presupposto per la richiesta di notificazione all'Ufficiale Giudiziario.
Al contrario, è stato dedotto, nell'interesse del ricorrente, che essendo lo stesso titolare dell'indirizzo p.e.c. Email_1 risultante dal Registro delle Imprese e dal Pubblico Registro INI-PEC, controparte avrebbe dovuto eseguire la notificazione a mezzo p.e.c., operando la ricerca telematica mediante inserimento del solo codice fiscale dell'obbligato in solido.
Ne discenderebbe, pertanto, secondo l'assunto del ricorrente, un vizio tale da inficiare la regolarità del procedimento di notificazione, per violazione dell'art. 137 c.p.c. della L. n. 53/1994, e, per effetto, l'idoneità degli atti impugnati a costituire titolo esecutivo per il pagamento coattivo delle sanzioni.
Tale elemento, in via preliminare, secondo l'assunto del ricorrente, consentirebbe di fondare la domanda di annullamento delle Ordinanze
Ingiunzioni per vizi formali nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo.
Con riferimento al primo motivo di opposizione si osserva che l'art.
4 TER del D.L. n. 51/2023, convertito con modifiche nella Legge n. 87
Pag. 4 a 10 del 3 luglio 2023, relativamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53 ha
SOSPESO fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.Quindi, nel caso in cui la notificazione telematica degli atti giudiziari non è stata possibile o non ha avuto esito positivo, gli avvocati, fino al 31 dicembre 2023, potranno procedere con le modalita' ordinarie, ossia potranno rivolgersi per le notifiche agli uffici UNEP.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, le notifiche delle ordinanze di ingiunzione di cui trattasi, sono state eseguite in data
7.11.2023, e, quindi, prima del 31.12.2023, con le modalità ordinarie, nei confronti dell'odierno ricorrente.
In ogni caso, quella notificazione, non ha impedito, nel caso di specie, la valida instaurazione del rapporto processuale, in quanto il destinatario della notifica si è validamente costituito, perfezionandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione è avvenuta anche allo scopo di far valere tale vizio.
Per le suddette ragioni, il primo motivo di opposizione di parte ricorrente deve essere rigettato.
-><
Motivo n. 2
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. N. 689/1981. SULLA
ASSERITA ASSENZA DI VINCOLO DI SOLIDARIETÀ CON IL
TRASGRESSORE PER CONDOTTA AVVENUTA
CONTRO
LA
VOLONTÀ DEL SIG. . Parte_1
Il resistente, con gli impugnati provvedimenti, ritiene CP_4 sussistente un vincolo di solidarietà tra i trasgressori principali, cittadini aventi cittadinanza estera e residenti in altri Stati UE, resisi autori della violazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente marino in area protetta, ed il , proprietario dei natanti concessi in Parte_1 locazione.
Ritiene questo giudicante di non condividere detto assunto.
Pag. 5 a 10 Sul punto, deve richiamarsi l'art. 6 co. 1 L. n. 689/81, secondo il quale,: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, 'usufruttuario o,se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Nel caso di specie, non è stato confutato dal resistente, CP_4 come, al contrario, evidenziato dalla difesa del ricorrente, che la locazione di un natante presso la Controparte_1 comporta la sottoscrizione di formale contratto di locazione (o noleggio) del natante o della imbarcazione, che testualmente dispone: “[…] Alla consegna dell'imbarcazione, il locatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità e risponde in proprio di eventuali infrazioni. In particolare, se oltrepassa i limiti imposti e riportati nel presente contratto, ivi compresa la navigazione NON CONSENTITA nei pressi della Riserva di …]” CP_2
A ciò si accompagna l'art. 6 delle condizioni generali del contratto, rubricato “uso della barca”, che impone al conduttore la rigida osservanza di “Rispettare le aree, distanze dalla costa e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo di natante”, nonché la disposizione di cui all'art.
5.3 delle predette condizioni generali di contratto: “Il locatario
è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i comportamenti sulla nautica da diporto vigenti nell'area di crociera. Con la sottoscrizione di locazione, il locatario solleva espressamente il locatore da ogni responsabilità alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati e si impegna a pagare eventuali sanzioni accertate dagli organi competenti”.
Inoltre, all'atto di sottoscrizione del contratto, la
[...] consegna al locatario formale Vademecum Controparte_1 operativo per la navigazione, corredato di mappa ritraente le aree navigabili, con individuazione esatta dei confini di navigazione, che vanno a Torre San Leonardo – Pilone, sino all'area marina di CP_2
Pag. 6 a 10 Pozzelle, e quindi nel litorale ricompreso in agro di ST (BR) (doc. nn. 11 – 12).
Deve convenirsi che quanto sopra è evincibile anche dalla lettura dell'art. 17 della clausole generali di contratto: “Il locatario dichiara di aver ricevuto e preso visione del VADEMECUM e della MAPPA relativa alla zona di interesse, come da nuove disposizioni. Il Decreto del 1°
Settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile (“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per
l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 11 il 15 Gennaio 2022 ed è diventato attuativo.
Dalla lettura della mappa consegnata ai locatari, peraltro, si evincono due limiti di navigazione: il primo coincidente con la località di
Torre Canne (Fasano – BR) ed il secondo con la località di Torre Santa
IN (Carovigno – BR), denominati entrambi “sea limits”.
Ciò posto, in relazione agli eventi contestati con entrambe le impugnate ordinanze va, nuovamente, rilevato che i natanti sono stati condotti in regime di locazione dal sig. Controparte_5
(Ordinanza Ingiunzione n. 13/2023) e dal sig. Persona_1
(Ordinanza Ingiunzione n. 14/2023) in forza di formali contratti di locazione sottoscritti con la proprietà (doc. nn. 13 – 14), che vietano e ai conduttori la navigazione all'interno dell'area marina protetta della
Riserva di Torre Guaceto, nonché la violazione delle Ordinanze dell'Autorità Marittima.
I natanti condotti dai trasgressori, così come identificati dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi- Guardia Costiera con i verbali di accertamento richiamati in premessa, sono ritualmente ricompresi all'interno dell'elenco acquisito dall'Autorità Marittima in data
03.05.2021.
In più, la difesa del ricorrente ha messo in evidenza che ciascun natante componente la flotta della Controparte_1
è dotato di dispositivo di rilevazione della posizione con
[...]
Pag. 7 a 10 tecnologia GPS, collegato a sistema informatico centralizzato presso la sede operativa del concessionario demaniale marittimo, sita presso il
Porto di Villanova, monitorata in tempo reale dagli operatori in servizio che, in caso di navigazione esercitata dal locatario in violazione delle
Ordinanze dell'Autorità Marittima, ovvero in violazione delle norme a salvaguardia delle aree marine protette, procedono a contattare immediatamente il locatario per via telefonica, intimando il rientro del natante entro i limiti di navigabilità giuridicamente e contrattualmente stabiliti.
Tutte le suddette circostanze, ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/81, escludono, perentoriamente, la configurabilità del vincolo di solidarietà tra gli autori delle violazioni ed il proprietario del bene utilizzato per la condotta illegittima.
Infine, questo giudicante, non può non rilevare che le ordinanze impugnate sono state notificate solo al proprietario dei natanti e non ai diretti trasgressori.
Con la conseguenza che costoro non sono stati posti nella concreta possibilità di opporre le proprie difese, in un valido contraddittorio o di effettuare il pagamento diretto delle somme richieste, interrompendosi dunque, l'iter amministrativo finalizzato alla riscossione di esse.
In conclusione per la motivazione sub 2) del ricorso, non configurandosi il vincolo di solidarietà del ex art. 6 co. 1 L. n. Pt_1
689/81, trattandosi di navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario dei natanti, deve dichiararsi la nullità:
a) della Ordinanza Ingiunzione n. 13/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004377/K/23 del Controparte_4
e Riserva Naturale dello Stato);
[...]
b) della Ordinanza Ingiunzione n. 14/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004378/K/23 del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto-Area marina protetta e Riserva Naturale.
Le spese del giudizio.
Pag. 8 a 10 Le spese e gli onorari di causa vanno poste a carico del CP_4 resistente e liquidate, come in dispositivo, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
UD RA
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla opposizione introdotta da
quale titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1
“ ” (P. IVA con sede Controparte_1 P.IVA_1 in ST (BR) alla Via Petrolla n. 54 – Frazione Villanova Porto, nei confronti del , Controparte_2
P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_2
Presidente, dott. (nato a [...] il [...] Controparte_3 residente BARI in via F. S. Abbrescia n. 8.) c.f. , CodiceFiscale_2 corrente in CAROVIGNO (BR) alla via Via S. Anna 6, così provvede:
1) Dichiara e riconosce che nel caso di specie non si configura il vincolo di solidarietà del x art. 6 co. 1 L. n. 689/81, trattandosi di Pt_1 navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario dei natanti.
2) Pertanto, dichiara la nullità e la inefficacia:
a) della Ordinanza Ingiunzione n. 13/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante Prot. n. 0004377/K/23 del
[...]
Controparte_6
[...]
b) della Ordinanza Ingiunzione n. 14/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante Prot. n. 0004378/K/23 del Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto-Area marina protetta e Riserva Naturale.
3) Condanna il , al Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente che liquida in complessivi €
2.552,00, oltre c.u. ed accessori come per legge
Così deciso in Brindisi, in data 10.11.2025.
Il UD
Pag. 9 a 10 Dott. Antonio Sardiello
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
UD RA
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3602/2023
Tra
Parte_1
(C.F. ), C.F._1 titolare dell'impresa individuale denominata “
[...]
” (P. IVA con sede in ST (BR) Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Petrolla n. 54 – Frazione Villanova Porto,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tagliente del Foro di Brindisi
Ricorrente
e
, Controparte_2
Pag. 1 a 10 P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_2
Presidente, dott. (nato a [...] il [...] Controparte_3 residente BARI in via F. S. Abbrescia n. 8.) c.f. , CodiceFiscale_2 corrente in CAROVIGNO (BR) alla via Via S. Anna 6, rappresentato e difeso dall'avv.to Valerio Carlo Longo
Resistente
Con ricorso datato 06/12/2023, il ricorrente ha premesso di essere titolare di impresa individuale che eroga servizi nel settore della nautica da diporto, svolgendo altresì l'attività di locazione di natanti ed imbarcazioni presso l'area portuale di Villanova in ST (BR), nell'ambito della concessione demaniale marittima n. 1/2013 e licenza suppletiva n. 6/2018 attualmente vigenti (doc. nn. 03 – 04 - 05).
L'elenco dei natanti e delle imbarcazioni per le attività di locazione e noleggio è stato regolarmente acquisito dalla competenze Autorità
Marittima, costituita dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, mediante consegna al Protocollo eseguita in data 03.05.2021; dall'elenco prodotto in comunicazione (doc. n. 06) può evincersi una flotta composta da n.
13 natanti, con dettaglio di:
- Marca e modello del natante;
- Denominazione attribuita;
- Anno e materiale di costruzione;
- Dimensioni (lunghezza, larghezza) e capienza passeggeri;
- Dati di omologazione ed assicurazione;
- Tipologia di motore in dotazione;
- Numero di matricola e titolo di proprietà.
Con ordinanza Ingiunzione n. 13/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004377/K/23, il Controparte_4
e Riserva Naturale dello Stato) ordinava al sig.
[...] Pt_1
quale obbligato in solido con il trasgressore sig.
[...] CP_5
nato a [...] il [...], il pagamento di
[...] una sanzione amministrativa pari ad Euro 817,00 (Ottocentodiciassette), di cui: - Euro 666,00 quale sanzione principale connessa alla violazione di cui all'art. 15 del D.M. Ambiente 26.01.2009 e art. 19 Legge n.
Pag. 2 a 10 394/1991, sanzionata dall'art. 30 Legge n. 394/1991, avendo il sig.
[...]
in data 17.08.2021, “navigato a motore […] Controparte_5 all'interno della zona C dell' di " ; Controparte_4 CP_2
- Euro 135,00 per spese di procedura;
- Euro 16,00 per spese di notifica dell'Ordinanza Ingiunzione.
L'accertamento della violazione di cui all'Ordinanza Ingiunzione n.
13/2023 è stato eseguito a mezzo di verbale n. 7/2021/281 elevato dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi – Guarda Costiera in data 17.08.2021
(doc. n. 07).
Con altra ordinanza Ingiunzione n. 14/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004378/K/23, il Controparte_4
e Riserva Naturale dello Stato) ordinava al sig.
[...] Pt_1
quale obbligato in solido con il trasgressore sig. ,
[...] Persona_1 nato a [...]- Josse-ten-Noode (Belgio) il 02.06.1980, il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 817,00 (Ottocentodiciassette), di cui: - Euro 666,00 quale sanzione principale connessa alla violazione di cui all'art. 15 del D.M. Ambiente 26.01.2009 e art. 19 Legge n.
394/1991, sanzionata dall'art. 30 Legge n. 394/1991, avendo il sig.
[...]
, in data 17.06.2021, “navigato a motore […] all'interno della Per_1 zona C dell' di " ; - Euro 135,00 per Controparte_4 CP_2 spese di procedura;
- Euro 16,00 per spese di notifica dell'Ordinanza
Ingiunzione.
L'accertamento della violazione di cui all'Ordinanza Ingiunzione n.
14/2023 è stato eseguito a mezzo di verbale n. 7/2021/281 elevato dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi – Guarda Costiera in data 17.06.2021
(doc. n. 08).
Tutto ciò premesso, parte ricorrente rappresentava la piena illegittimità dei suindicati provvedimenti sanzionatori, richiedendone l'annullamento, per i motivi dettagliatamente indicati nel ricorso, a cui si fa integrale riferimento, che saranno affrontati nella parte motiva.
Con memoria depositata telematicamente, in data 7.6.2024 si costituiva il resistente che concludeva per il rigetto del CP_4 proposto ricorso.
Pag. 3 a 10 All'udienza del 10.11.2025 , dopo la discussione, sulla base degli scritti difensivi autorizzati, depositati prema di detta udienza, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della Decisione
Esame dei motivi posti a base del ricorso:
1) ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 13/2023 E N. 14/2023.
VIOLAZIONE DELL'ART. 137 C.P.C.
In via preliminare, la difesa del ricorrente ha eccepito il difetto di notifica degli impugnati atti, non essendo stato rispettato il procedimento di notificazione previsto dalla vigente normativa introdotta con la cd. “Riforma Cartabia”.
Dalla lettura della relazione di notificazione allegata agli atti notificati al ricorrente, emergerebbe una infondata attestazione di inesistenza di domicilio digitale del Pt_1
Detta attestazione, avrebbe costituito il presupposto per la richiesta di notificazione all'Ufficiale Giudiziario.
Al contrario, è stato dedotto, nell'interesse del ricorrente, che essendo lo stesso titolare dell'indirizzo p.e.c. Email_1 risultante dal Registro delle Imprese e dal Pubblico Registro INI-PEC, controparte avrebbe dovuto eseguire la notificazione a mezzo p.e.c., operando la ricerca telematica mediante inserimento del solo codice fiscale dell'obbligato in solido.
Ne discenderebbe, pertanto, secondo l'assunto del ricorrente, un vizio tale da inficiare la regolarità del procedimento di notificazione, per violazione dell'art. 137 c.p.c. della L. n. 53/1994, e, per effetto, l'idoneità degli atti impugnati a costituire titolo esecutivo per il pagamento coattivo delle sanzioni.
Tale elemento, in via preliminare, secondo l'assunto del ricorrente, consentirebbe di fondare la domanda di annullamento delle Ordinanze
Ingiunzioni per vizi formali nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo.
Con riferimento al primo motivo di opposizione si osserva che l'art.
4 TER del D.L. n. 51/2023, convertito con modifiche nella Legge n. 87
Pag. 4 a 10 del 3 luglio 2023, relativamente alle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53 ha
SOSPESO fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.Quindi, nel caso in cui la notificazione telematica degli atti giudiziari non è stata possibile o non ha avuto esito positivo, gli avvocati, fino al 31 dicembre 2023, potranno procedere con le modalita' ordinarie, ossia potranno rivolgersi per le notifiche agli uffici UNEP.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, le notifiche delle ordinanze di ingiunzione di cui trattasi, sono state eseguite in data
7.11.2023, e, quindi, prima del 31.12.2023, con le modalità ordinarie, nei confronti dell'odierno ricorrente.
In ogni caso, quella notificazione, non ha impedito, nel caso di specie, la valida instaurazione del rapporto processuale, in quanto il destinatario della notifica si è validamente costituito, perfezionandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione è avvenuta anche allo scopo di far valere tale vizio.
Per le suddette ragioni, il primo motivo di opposizione di parte ricorrente deve essere rigettato.
-><
Motivo n. 2
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. N. 689/1981. SULLA
ASSERITA ASSENZA DI VINCOLO DI SOLIDARIETÀ CON IL
TRASGRESSORE PER CONDOTTA AVVENUTA
CONTRO
LA
VOLONTÀ DEL SIG. . Parte_1
Il resistente, con gli impugnati provvedimenti, ritiene CP_4 sussistente un vincolo di solidarietà tra i trasgressori principali, cittadini aventi cittadinanza estera e residenti in altri Stati UE, resisi autori della violazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente marino in area protetta, ed il , proprietario dei natanti concessi in Parte_1 locazione.
Ritiene questo giudicante di non condividere detto assunto.
Pag. 5 a 10 Sul punto, deve richiamarsi l'art. 6 co. 1 L. n. 689/81, secondo il quale,: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, 'usufruttuario o,se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
Nel caso di specie, non è stato confutato dal resistente, CP_4 come, al contrario, evidenziato dalla difesa del ricorrente, che la locazione di un natante presso la Controparte_1 comporta la sottoscrizione di formale contratto di locazione (o noleggio) del natante o della imbarcazione, che testualmente dispone: “[…] Alla consegna dell'imbarcazione, il locatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità e risponde in proprio di eventuali infrazioni. In particolare, se oltrepassa i limiti imposti e riportati nel presente contratto, ivi compresa la navigazione NON CONSENTITA nei pressi della Riserva di …]” CP_2
A ciò si accompagna l'art. 6 delle condizioni generali del contratto, rubricato “uso della barca”, che impone al conduttore la rigida osservanza di “Rispettare le aree, distanze dalla costa e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo di natante”, nonché la disposizione di cui all'art.
5.3 delle predette condizioni generali di contratto: “Il locatario
è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i comportamenti sulla nautica da diporto vigenti nell'area di crociera. Con la sottoscrizione di locazione, il locatario solleva espressamente il locatore da ogni responsabilità alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati e si impegna a pagare eventuali sanzioni accertate dagli organi competenti”.
Inoltre, all'atto di sottoscrizione del contratto, la
[...] consegna al locatario formale Vademecum Controparte_1 operativo per la navigazione, corredato di mappa ritraente le aree navigabili, con individuazione esatta dei confini di navigazione, che vanno a Torre San Leonardo – Pilone, sino all'area marina di CP_2
Pag. 6 a 10 Pozzelle, e quindi nel litorale ricompreso in agro di ST (BR) (doc. nn. 11 – 12).
Deve convenirsi che quanto sopra è evincibile anche dalla lettura dell'art. 17 della clausole generali di contratto: “Il locatario dichiara di aver ricevuto e preso visione del VADEMECUM e della MAPPA relativa alla zona di interesse, come da nuove disposizioni. Il Decreto del 1°
Settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile (“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per
l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 11 il 15 Gennaio 2022 ed è diventato attuativo.
Dalla lettura della mappa consegnata ai locatari, peraltro, si evincono due limiti di navigazione: il primo coincidente con la località di
Torre Canne (Fasano – BR) ed il secondo con la località di Torre Santa
IN (Carovigno – BR), denominati entrambi “sea limits”.
Ciò posto, in relazione agli eventi contestati con entrambe le impugnate ordinanze va, nuovamente, rilevato che i natanti sono stati condotti in regime di locazione dal sig. Controparte_5
(Ordinanza Ingiunzione n. 13/2023) e dal sig. Persona_1
(Ordinanza Ingiunzione n. 14/2023) in forza di formali contratti di locazione sottoscritti con la proprietà (doc. nn. 13 – 14), che vietano e ai conduttori la navigazione all'interno dell'area marina protetta della
Riserva di Torre Guaceto, nonché la violazione delle Ordinanze dell'Autorità Marittima.
I natanti condotti dai trasgressori, così come identificati dalla
Capitaneria di Porto di Brindisi- Guardia Costiera con i verbali di accertamento richiamati in premessa, sono ritualmente ricompresi all'interno dell'elenco acquisito dall'Autorità Marittima in data
03.05.2021.
In più, la difesa del ricorrente ha messo in evidenza che ciascun natante componente la flotta della Controparte_1
è dotato di dispositivo di rilevazione della posizione con
[...]
Pag. 7 a 10 tecnologia GPS, collegato a sistema informatico centralizzato presso la sede operativa del concessionario demaniale marittimo, sita presso il
Porto di Villanova, monitorata in tempo reale dagli operatori in servizio che, in caso di navigazione esercitata dal locatario in violazione delle
Ordinanze dell'Autorità Marittima, ovvero in violazione delle norme a salvaguardia delle aree marine protette, procedono a contattare immediatamente il locatario per via telefonica, intimando il rientro del natante entro i limiti di navigabilità giuridicamente e contrattualmente stabiliti.
Tutte le suddette circostanze, ai sensi dell'art. 6 L. n. 689/81, escludono, perentoriamente, la configurabilità del vincolo di solidarietà tra gli autori delle violazioni ed il proprietario del bene utilizzato per la condotta illegittima.
Infine, questo giudicante, non può non rilevare che le ordinanze impugnate sono state notificate solo al proprietario dei natanti e non ai diretti trasgressori.
Con la conseguenza che costoro non sono stati posti nella concreta possibilità di opporre le proprie difese, in un valido contraddittorio o di effettuare il pagamento diretto delle somme richieste, interrompendosi dunque, l'iter amministrativo finalizzato alla riscossione di esse.
In conclusione per la motivazione sub 2) del ricorso, non configurandosi il vincolo di solidarietà del ex art. 6 co. 1 L. n. Pt_1
689/81, trattandosi di navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario dei natanti, deve dichiararsi la nullità:
a) della Ordinanza Ingiunzione n. 13/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004377/K/23 del Controparte_4
e Riserva Naturale dello Stato);
[...]
b) della Ordinanza Ingiunzione n. 14/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante
Prot. n. 0004378/K/23 del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto-Area marina protetta e Riserva Naturale.
Le spese del giudizio.
Pag. 8 a 10 Le spese e gli onorari di causa vanno poste a carico del CP_4 resistente e liquidate, come in dispositivo, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
UD RA
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla opposizione introdotta da
quale titolare dell'impresa individuale denominata Parte_1
“ ” (P. IVA con sede Controparte_1 P.IVA_1 in ST (BR) alla Via Petrolla n. 54 – Frazione Villanova Porto, nei confronti del , Controparte_2
P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_2
Presidente, dott. (nato a [...] il [...] Controparte_3 residente BARI in via F. S. Abbrescia n. 8.) c.f. , CodiceFiscale_2 corrente in CAROVIGNO (BR) alla via Via S. Anna 6, così provvede:
1) Dichiara e riconosce che nel caso di specie non si configura il vincolo di solidarietà del x art. 6 co. 1 L. n. 689/81, trattandosi di Pt_1 navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario dei natanti.
2) Pertanto, dichiara la nullità e la inefficacia:
a) della Ordinanza Ingiunzione n. 13/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante Prot. n. 0004377/K/23 del
[...]
Controparte_6
[...]
b) della Ordinanza Ingiunzione n. 14/2023 del 19.10.2023, notificata a mani proprie del destinatario in data 07.11.2023, recante Prot. n. 0004378/K/23 del Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto-Area marina protetta e Riserva Naturale.
3) Condanna il , al Controparte_2 pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente che liquida in complessivi €
2.552,00, oltre c.u. ed accessori come per legge
Così deciso in Brindisi, in data 10.11.2025.
Il UD
Pag. 9 a 10 Dott. Antonio Sardiello
Pag. 10 a 10