Decreto cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Decreto cautelare 3 luglio 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22474 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10873/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10873 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Antonicelli, Franca Sucapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Radiotaxi 3570 Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, approvato con integrazioni con Determina Dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. -OMISSIS- del 30.08.2024, pubblicata all’Albo Pretorio il 2 settembre 2024 con repertorio n. -OMISSIS-;
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
- della Determina n. -OMISSIS- del 26.11.2024, atto conseguente a quello impugnato con il ricorso principale, avente ad oggetto la pubblicazione delle graduatorie in esito alle prove di esame;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
- delle determine Rep. -OMISSIS- del 2.04.2025 e Rep. -OMISSIS- del 2.04.2025 nonché della Deliberazione della Giunta Capitolina -OMISSIS- del 3.04.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OR BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a OM LE ed alla società controinteressata a mezzo pec in data 22.10.2024 e depositato in pari data, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, approvato con integrazioni con Determina Dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. -OMISSIS- del 30.08.2024, pubblicata all’Albo Pretorio il 2.09.2024 con Repertorio n. -OMISSIS-.
2. Con la presente iniziativa processuale, i ricorrenti avversano il bando straordinario per l’assegnazione di 1000 nuove licenze taxi.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate, e come articolate nel relativo atto processuale:
3.1 VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE, FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO DI FATTO E CONTRADDITTORIETA, ’ IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI RILASCIO DELLE N. 1.000 NUOVE LICENZE TAXI A TITOLO ONEROSO.
3.2 VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRARIETA’ ALL’ART. 37, COMMA 2, LETTERA M), N. 1) DELLA LEGGE N. 214/2011, ALLA LEGGE N. 21/1992 E ALL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 248/2006, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI PROVE D’ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI, NOCHE’ VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE.
3.3 VIZIO DI VIOLZIONE DI LEGGE PER CONTRARIETA’ ALL’ART. 37, COMMA 2, LETTERA M), N. 1) DELLA LEGGE N. 214/2011, ALLA LEGGE N. 21/1992 E ALL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 248/2006, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DELLA PERDITA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO NEL TERMINE PREVISTO.
4. In data 29.10.2024 si costituiva in giudizio OM LE, per resistere al ricorso sulla base delle argomentazioni di cui alle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. Con ordinanza n.5277/2024 del 21.11.2024 il Tribunale respingeva la domanda cautelare, per assenza del periculum in mora in relazione all’impugnazione del bando.
6. Con successivi motivi aggiunti (primi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 27.1.2025 e tempestivamente depositati il giorno 11.2.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale di OM LE, Dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico Locale – n. Rep. QG/-OMISSIS-/2024 del 26.11.2024 (n. Prot. -OMISSIS- del 26.11.2024), contenente l’approvazione delle graduatorie di merito;
- di ogni altro atto, anche non connesso, prodromico, consequenziale ed esecutivo, nei limiti e con le precisazioni ivi esposte.
Il gravame veniva affidato ai motivi ed alle censure di seguito rubricate e come meglio esposte e articolate nel relativo atto processuale:
6.1 VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRARIETA’ ALL’ART. 37, COMMA 2, LETTERA M), N. 1) DELLA LEGGE N. 214/2011, ALLA LEGGE N. 21/1992 E ALL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 248/2006, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI PROVE D’ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI, NOCHE’ VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE.
7. In esito all’udienza del 26.2.2025, la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
8. Con ulteriori motivi aggiunti (secondi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 2.6.2025 e tempestivamente depositati il giorno 1.7.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della Determinazione Dirigenziale di OM LE, Dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico Locale – n. Rep. -OMISSIS- del 2.04.2025 (n. Prot. -OMISSIS-del 2.04.2025), contenente l’approvazione dell’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall’art. 2 del bando, unitamente all’allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- della Determinazione Dirigenziale di OM LE, Dipartimento Mobilità sostenibile e Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico Locale – n. Rep. -OMISSIS- del 2.04.2025 (n. Prot. -OMISSIS-del 2.04.2025), contenente la formazione delle graduatorie dei candidati idonei all’assegnazione delle licenze, ai sensi dell’art. 16 del Bando, unitamente all’allegato A, contenente la graduatoria per le 800 licenze di tipologia ordinaria, e all’allegato B, contenente la graduatoria per le 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità;
- della Deliberazione della Giunta Capitolina -OMISSIS- del 3.04.2025, contenente l’approvazione della graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione delle 800 licenze di tipologia ordinaria di cui all’allegato A, e della graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione delle 200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità di cui all’allegato B, e di ogni altro atto, anche non connesso, prodromico, consequenziale ed esecutivo, nei limiti e con le precisazioni in cui di seguito si dirà.
9. Con ordinanza n.3954/2025 del 18.7.2025, il Tribunale respingeva la domanda cautelare, evidenziando (oltre all’insussistenza del periculum in mora) profili di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
10. Seguiva il deposito di ampia documentazione e articolate memorie a cura delle parti.
11. All’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rilievo d’ufficio del Collegio, ai sensi dell’art.73, co.2 cpa, dei seguenti profili di rito:
- quanto ai due ricorsi per motivi aggiunti, inammissibilità in quanto proposti in forma collettiva nonostante l’esistenza di un palese conflitto di interesse fra le parti, e in particolare fra coloro che sono stati esclusi dalle graduatorie (e che allo scopo ne chiedono il relativo annullamento) e coloro che, essendo risultati utilmente posizionati, se ne avvalgono e contestano la lex specialis nella parte in cui (essenzialmente) prevede, per l’effettivo rilascio della licenza, un contributo economico ritenuto ingiustificato e comunque eccessivamente oneroso;
- quanto al ricorso introduttivo, improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’avvenuto consolidamento delle graduatorie per effetto della declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti.
La difesa di parte ricorrente avanzava inoltre richiesta di rinvio della trattazione, ai fini della proposizione in data 10.10.2025, della nota prot.-OMISSIS- in pari data, nella quale, inter alias, veniva rappresentato che in data 2.10.2025 sull’albo pretorio on line del Comune era stata pubblicata la determinazione dirigenziale prot.-OMISSIS- del 7.10.2025, di scorrimento delle graduatorie.
La difesa capitolina si opponeva al rinvio.
12 Il Collegio esamina dapprima l’istanza di rinvio della trattazione, avanzata dalla parte ricorrente, respingendola.
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell’art.73, co.1 bis, secondo periodo cpa, il rinvio della trattazione è concedibile solo in casi eccezionali, che nella fattispecie non ricorrono, ove si consideri che:
- la nota prot.-OMISSIS- del 10.10.2025, in pari data prodotta in giudizio dalla difesa di OM LE, costituisce nota non provvedimentale, informativa dell’attuale stato di attribuzione effettiva delle licenze, a seguito di rinunce man mano verificatesi;
- quanto alla determinazione dirigenziale del 7.10.2025 (prot.-OMISSIS-) di scorrimento della graduatoria, cui pure ivi si fa cenno, la stessa (nell’improbabile ipotesi in cui fosse ritenuta lesiva) potrà essere impugnata con autonomo ricorso. Peraltro, trattandosi di mero scorrimento delle graduatorie, a seguito delle rinunce, l’atto ragionevolmente è privo di autonoma valenza provvedimentale e, in ultima analisi, l’eventuale accoglimento del presente gravame comporterebbe l’automatica caducazione della succitata determinazione.
13. Il Collegio passa quindi ad esaminare il ricorso, iniziando dai profili in rito, con le risultanze di seguito esposte, confermative dei rilievi avanzati nel corso della pubblica udienza.
Quanto ai due ricorsi per motivi aggiunti, si osserva, preliminarmente, che gli stessi sono stati proposti, in forma collettiva, avverso le determinazioni di approvazione delle graduatorie del concorso, e relativi atti correlati, quali succedutesi nel corso del complesso iter procedurale.
Le posizioni sostanziali dei ricorrenti, tuttavia, sono nettamente differenziate, e anzi contrapposte, palesandosi un evidente conflitto di interessi, nello specifico fra quanti:
a) all’esito delle prove sostenute, venivano esclusi dalle graduatorie (signori -OMISSIS-, quest’ultimo per mancato superamento della prova in lingua inglese). Tali ricorrenti hanno interesse all’annullamento della graduatoria, redatta all’esito delle contestate prove d’esame;
b) all’esito delle prove sostenute, si classificavano in posizione utile (signori -OMISSIS-). essi hanno un interesse confliggente con quello del primo gruppo, volendo contestare la previsione di lex specialis che prevede, per il rilascio nei confronti dei soggetti utilmente collocati, il contributo economico di euro 75.500,00.
Trattandosi di ricorsi collettivi sottomessi in condizioni di sostanziale conflitto di interesse fra le parti, si impone la relativa declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti, in ossequio al consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., quam multis, Tar Salerno, 15.10.2024, n.1882, secondo cui “Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano - congiuntamente - i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Grava sui ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi (cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale”; v., anche, negli stessi termini, Consiglio di Stato, 17.6.2024, n.5378; Tar Torino, 4.7.2024, n.809; Tar OM, 10.3.2025, n.4990).
Per completezza di esposizione, si evidenzia che, nell’ambito del secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente enuclea un ulteriore, separato e ristretto gruppo di persone (signori -OMISSIS-), collocate in posizione non utile per la licenza ordinaria (tipologia 1), avendo optato, in domanda, per la tipologia n.3 (licenza di riserva, attribuita per il caso di rinuncia dei candidati collocati nelle prime due tipologie, ordinaria, disabili). Anche con riguardo a costoro, in disparte l’evidente infondatezza della pretesa (stante la perspicua formulazione dell’art.7 del bando) è evidente il conflitto di interessi rispetto ai concorrenti di entrambi i gruppi sopra individuati, avendo tali ricorrenti una posizione differenziata dagli altri e incompatibile, per interesse sotteso, tanto con gli uni che con gli altri, implicando comunque la dedotta illegittimità delle graduatorie, sotto il profilo della postergazione rispetto ai graduati delle prime due opzioni, pur senza postulare l’illegittima assegnazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione di concorso.
La declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi per motivi aggiunti, diretti nei confronti delle determinazioni recanti approvazione delle graduatorie del concorso e dei relativi atti correlati rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, anche il ricorso introduttivo, a mezzo del quale si è impugnato il bando, chiedendone la relativa caducazione.
In argomento, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza anche del Consiglio di Stato si deve, infatti, escludere che si versi in una ipotesi di invalidità ad effetto caducante, tale per cui l’annullamento dell’atto presupposto (bando di concorso) si estenda automaticamente a quello consequenziale (atto di approvazione della graduatoria), ove quest’ultimo non sia stato tempestivamente e/o validamente impugnato, atteso che “le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante)”, con conseguente onere di impugnarlo anche laddove il bando sia già stato fatto oggetto di gravame (in tal senso, ex multis, questo Tribunale, Sezione V, n. 16856/2025 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).
Ben si comprende, difatti, come “Con l'approvazione dell'atto finale della procedura concorsuale vengono in gioco le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, che hanno interesse a contraddire sulla domanda di annullamento del bando, con la conseguenza che, a fronte di detta evenienza, va, dunque, escluso ogni effetto caducante sull'atto consequenziale, dovendosi assicurare, a mezzo dell'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale, la presenza in giudizio dei controinteressati a garanzia del principio del contraddittorio” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 4 marzo 2013, n. 1273; Sezione VI, 27 novembre 2012, n. 5986).
In sostanza, dunque, “la possibilità di impugnare gli atti preparatori non può tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell'atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 ottobre 2017, n. 4814).
Ne discende, pertanto, come la mancata e/o invalida impugnazione della graduatoria finale di una selezione pubblica si traduca in una causa di improcedibilità del ricorso avverso il bando poiché, dal richiesto annullamento dello stesso, non deriverebbe in capo all'interessato alcun concreto vantaggio, ormai versando l’atto conclusivo della procedura in una irreversibile condizione di inoppugnabilità (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2019, n. 4858).
In disparte quanto precede, il Collegio ritiene ad abundantiam di evidenziare l’infondatezza complessiva dei motivi di gravame.
Con riguardo alla previsione del rilascio a titolo oneroso delle licenze, essa è espressamente sancita dal vigente quadro normativo; in particolare:
a) dall’art.6 d.l. n.223/2006, convertito dalla L.n.246/2006 (cd. Legge Bersani), che alla lett.b) prevede la possibilità di bandire concorsi straordinari per licenze taxi a titolo gratuito o oneroso;
b) dall’art.37, co.2, lett. m), n.1) d.l. 201/2011, convertito dalla l.n.214/2011, che stabilisce identica alternativa, aggiungendo che, in ipotesi di rilascio a titolo oneroso, “i proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza”. I proventi vanno redistribuiti, in misura non inferiore all’80%, ai titolari di licenza;
c) in ultimo, dall’art.3, co.2-3 del decreto legge n.104/2023, convertito dalla L.n.136/2023, che recita: “Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto ((...)) sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge ((22 dicembre 2011, n. 214)), e ai principi di cui al (( numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) )), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135”. Tale norma, dunque, facoltizza i comuni ad incrementare il numero di licenze taxi (entro il limite del 20% di quelle rilasciate), obbligando (in tale ipotesi), al rilascio a titolo oneroso delle licenze, allo scopo di compensare la perdita di valore delle licenze in essere.
Dunque, stante il vigente quadro normativo, come da ultimo fissato dall’art.3 d.l .n.104/2023, per il Comune di OM (una volta ravvisata l’esigenza di incremento delle licenze) si imponeva l’adozione del rilascio a titolo oneroso, e altresì, la corresponsione di un corrispettivo di cui almeno l’80% da riconoscere ai soggetti allo stato titolari di licenza. Il bando, peraltro, come previsto dal terzo comma dell’art.3 d.l. 104/2023, è stato ritualmente sottomesso e approvato dall’Autorità di regolazione dei trasporti (AR).
A dispetto di quanto opinato dalla parte ricorrente, la censura di incostituzionalità dell’art.37, co.2, ett. m) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (come anche delle restanti previsioni che ammettono o impongono il rilascio a titolo oneroso) appare manifestamente infondata, atteso che l’assegnazione della licenza attribuisce all’assegnatario un titolo per l’esercizio di un’attività economica che, sia pure non più soggetta a regime concessorio ma autorizzatorio (v. art.5, lett. d L.n.21/92), tuttavia non può definirsi integralmente liberalizzata, dal momento che spetta pur sempre ai comuni determinare il numero massimo di vetture adibite al servizio (art.5, lett. a- L.n.21/92), allo scopo evidente di salvaguardare interessi di natura generale (contrasto al congestionamento del traffico, all’inquinamento urbano, ecc.). L’assegnazione della licenza, sia pure a titolo oneroso, costituisce dunque, per il beneficiario, l’attribuzione di un oggettivo vantaggio economico (giacchè lo stesso acquisisce una posizione differenziata da quella della collettività e del quisque de populo) e di un conseguente titolo, avente quotazione nel mercato e, come tale, ivi collocabile mediante trasferimento a titolo oneroso. Non appare pertanto né ultronea, né in contrasto con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica (rif. art.41 Cost.), la previsione del rilascio a titolo oneroso della licenza, né il meccanismo concorsuale dell’assegnazione (doveroso, in ultima analisi, proprio in ragione della limitazione dei titoli rilasciabili- v. art.12 L.n.241/90), posto che il beneficiario (il quale volontariamente accede al concorso) riceve un’utilità economicamente consistente, differenziata e non attribuibile aliunde a qualsivoglia pretendente. Peraltro, a fronte del rilascio della licenza, insorgono in capo al Comune obblighi di vigilanza e controllo nei confronti dei licenziatari, tali da giustificare ulteriormente, per altro verso, l’imposizione di un contributo economico a carico degli stessi ed a parziale copertura dei costi dell’ente pubblico.
Non è poi irragionevole la previsione recata dall’art.6 della l.n.248/2006 (Legge Bersani) in merito alla necessitò che (almeno) una quota dell’80% dei proventi derivanti dal rilascio sia assegnata agli attuali titolari di licenza. Infatti, l’incremento delle licenze, deciso dal Comune, determina inequivocabilmente sia un deprezzamento dei titoli in circolazione (come detto, aventi valore di mercato ed autonomamente alienabili così come acquistati in precedenza a condizioni di mercato dagli attuali titolari) secondo la legge fondamentale dell’economia (l’incremento dell’offerta abbassa il valore del bene) e, in parallelo, riduce i margini di ricavo per i taxisti. Sotto tale profilo, se è ben vero che sia OM LE (nel documento denominato “Studio del fabbisogno delle
licenze taxi sul territorio di OM LE”) sia la stessa AR (nel parere reso in 30.5.2024, di approvazione del bando di concorso) stimano la necessità di un ulteriore incremento delle licenze per fare fronte alle reali esigenze di servizio (per addivenire, nel complesso, secondo OM LE a 2330 licenze aggiuntive rispetto all’attuale numero di 7.715, incluse le 1000 messe a bando all’attualità), nondimeno si è messo in evidenza come tali considerazioni siano frutto di una stima provvisoria, da ri-valutare in relazione all’impatto dell’immissione delle 1000 licenze previste nel bando in esame nonché in relazione all’andamento del mercato e del fabbisogno, a sua volta dipendente da variabili di natura generale (andamento dell’economia e del turismo) ma anche particolare (sviluppo del servizio pubblico di trasporto). In ogni caso, come detto, resta il deprezzamento oggettivo del titolo in dipendenza dall’incremento del numero di licenze.
L’infondatezza del motivo di ricorso si appalesa anche con riferimento al quantum del contributo previsto dal bando quale condizione affinchè colui che abbia superato le prove di concorso possa effettivamente ricevere la licenza e operare sul mercato.
In conformità a quanto previsto dalla delibera giuntale n.287/2024, l’art.6 del bando di concorso subordina l’effettivo rilascio della licenza ad un contributo economico, da versare al Comune, pari ad euro 75.500,00 per la tipologia ordinaria (800 licenze) ed euro 52.850,00 per il trasporto di persone con disabilità (200 licenze), entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di attribuzione della licenza (rif. art.8 bando).
La parte ricorrente non ha assolto all’onere di comprovare in giudizio l’insostenibilità o l’irragionevolezza dei relativi importi, considerato vieppiù che, come rilevato dalla stessa AR nel parere reso al Comune, il valore commerciale medio della licenza taxi a OM si aggira attorno alla somma di euro 129.000,00, superiore di oltre il 70% all’importo del contributo richiesto dal Comune per la licenza ordinaria.
E’ inoltre ragionevole che il contributo in parola venga richiesto a seguito della comunicazione di attribuzione provvisoria della licenza, e non prima o successivamente all’assegnazione in via definitiva. Nella prima ipotesi, si configurerebbe come un requisito (sproporzionato) di partecipazione alla procedura, immotivatamente lesivo del favor partecipationis; nella seconda ipotesi, ove la licenza venisse definitivamente assegnata senza l’evasione del contributo, si determinerebbe, ex post, la violazione del bando e delle leggi che, come visto, prevedono il rilascio a titolo oneroso della licenza, costringendo comunque i Comuni ad avviare complesse operazioni di recupero del credito.
Non merita condivisione anche la censura sulla previsione di prove d’esame, incluso l’accertamento dell’inglese, ove si consideri che proprio la natura concorsuale del procedimento (unitamente alla limitazione del numero di assegnatari) implica la necessità di selezionare la platea con criteri oggettivi, non discriminatori, la cui predeterminazione spetta al Comune e anzi costituisce esercizio di discrezionalità mista. La scelta dell’Amministrazione, consacrata nell’art.13 del bando, di utilizzare, per la selezione, criteri oggettivi di stampo meritocratico (es. conoscenza del Codice della strada, piuttosto che della lingua inglese, con fissazione di punteggi minimi parziali) non appare irragionevole né altrimenti vietata da nessuna norma di legge o di regolamento, inclusa la L.n.21/92 (evocata da parte ricorrente), posto che l’art.8 della legge in questione, nel prevedere il bando di concorso pubblico, si limita ad associare la licenza data all’assegnatario con il veicolo di riferimento (di cui si comprovi la disponibilità con idoneo titolo giuridico), senza predeterminare i criteri selettivi per il conseguimento del titolo nell’ambito del procedimento concorsuale.
14. Per quanto precede, in conclusione:
- i ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili;
- il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile.
Stante l’infondatezza sostanziale dei ricorsi, le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti di OM LE, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei riguardi della società controinteressata in epigrafe, non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti:
- quanto ai motivi aggiunti, li dichiara inammissibili;
- quanto al ricorso introduttivo, lo dichiara improcedibile.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, a favore di OM LE, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Nulla nei confronti della controinteressata in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ivi menzionati.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PI BI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
OR BI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR BI | PI BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.