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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
17:59 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 6 Maggio 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2750 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa
DA
la signora nata in [...] il [...] e residente a[...]
della Gioconda n. 5/7, C.F. , in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_1
rappresentante pro tempore della con sede legale ad Agrigento, nel Viale Cannatello CP_1
n. 115, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Giovanni
XXIII n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lentini e Riccardo Magro, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981
con contestuale istanza di sospensione, depositato il 7/11/2023,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede ad Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220/222,
- resistente/opposto/contumace -
Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per la ricorrente:
1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 6 Maggio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 con contestuale istanza di sospensione introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 7 Novembre 2023, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 20 Novembre
2023, la signora in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso le ordinanze CP_1
ingiunzione n. 22/0195, prot. n. 10424, n. 22/0196, prot. n. 10425 e n. 22/0197, prot. n. 10426.
Specificando che, erano state tutte emesse il 13 Settembre 2023, nonché notificate per posta il
20 Settembre 2023. La opponente riferiva che, con tali tre provvedimenti l'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVI -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, aveva ingiunto a essa istante, alla stregua di trasgressore, e alla prefata società, in qualità di obbligata in solido ex art. 6 della legge n.
689/1981, il pagamento del complessivo importo di € 23.453,35 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, oltre le spese di notifica, pari a € 67,80. Ciò per avere la prima, quale legale rappresentante pro tempore della seconda, innanzitutto, impiegato i lavoratori Per_1
e , rispettivamente, i primi due dal 25 Maggio 2022 e il terzo dal 20 Per_2 Persona_3
Maggio 2022 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, III comma, del D. L. n. 12 del 22 Febbraio 2002, convertito nella legge n. 73 del 23 Aprile 2002, così come sostituito dall'art. 22, I comma, del D. Lgs. n. 151/2015.
In secondo luogo, corrisposto in contanti la retribuzione spettante alla dipendente Parte_2
nel periodo ricompreso fra i mesi di Gennaio e di Maggio 2022, non rispettando il disposto dell'art. 1, commi 910 - 913, della legge n. 205/2017. In terz'ordine, impiegato dal 23 Maggio
2022, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore che risultava rientrare in un nucleo familiare percettore dal 24 Maggio 2022 Parte_3
del beneficio pubblico del reddito di cittadinanza, infrangendo gli artt. 3, III comma, e 3-quater del citato D. L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, I
comma, del D. Lgs. n. 151/2015. All'uopo la ricorrente esponeva che, le suddette ordinanze ingiunzione scaturivano dall'attività ispettiva posta in essere dalla Guardia di Finanza - Gruppo
di Agrigento, all'esito di un accesso effettuato presso il proprio esercizio commerciale in data
2 25 Maggio 2022. Eccependo che, tali atti erano nulli perché caratterizzati da una evidente carenza di motivazione. Ciò in quanto, al loro interno vi era soltanto un richiamo generico alla norma asseritamente violata e a un rapporto predisposto dalla cennata Guardia di Finanza, che,
essendole sconosciuto, non poteva essere indicato soltanto per relationem. La stessa obiettava, altresì, l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per adottare i provvedimenti sanzionatori in parola. Affermando che, l'accertamento sul quale si basavano era infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. Sosteneva, poi, che era onere dell'ente resistente, che nel procedimento de quo rivestiva il ruolo di attore in senso sostanziale, di dimostrare la sussistenza delle ragioni fattuali e giuridiche delle pretese sanzionatorie azionate attraverso le menzionate ordinanze ingiunzione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, di dichiarare nulli, o di annullare gli atti in questione, ovvero di dichiararne l'infondatezza e l'illegittimità per carenza dei requisiti di legge. Per l'effetto, di dichiarare non dovute le somme richiestele a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. In subordine, di ridurre l'ammontare della sanzione all'esito dell'istruttoria, sulla scorta della prova eventualmente fornita dall'opposto.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, sebbene raggiunto dalla notifica, eseguita tramite pec del 20 Novembre 2023,
dell'enunciato ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
emesso dal Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, non si costituiva nel presente giudizio.
Con provvedimento adottato all'udienza di prima comparizione del 19 Marzo 2024 l'adita autorità giudiziaria, per un verso, dichiarava la contumacia dell'ente resistente;
per un altro, sospendeva l'efficacia esecutiva dei nominati provvedimenti sanzionatori, non ammettendo le prove testimoniali dedotte dalla signora nel ricordato ricorso. Indi, nel corso Parte_1 dell'udienza odierna del 6 Maggio 2025 il procuratore della opponente discute la causa come in epigrafe, il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in sua assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 22/0195, prot. n. 10424, n.
22/0196, prot. n. 10425 e n. 22/0197, prot. n. 10426 emesse il 13 Settembre 2023 e notificate per posta il 20 Settembre 2023 su istanza dell'
[...]
[...] Parte_4
[...] Controparte_2
, proposta dalla ricorrente, in proprio e in qualità di legale
[...]
rappresentante pro tempore della è giuridicamente legittima e fondata. Sicché, merita CP_1
di essere accolta per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la definizione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato appare necessario chiarire alcuni peculiari aspetti. Nella fattispecie codesto
Giudice deve decidere sulla legittimità dei richiamati provvedimenti sanzionatori. Or dunque, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è disciplinato dall'art 6 del D. Lgs. n.
150/2011, cui rinvia l'art. 22 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981, che è stato sostituito e parzialmente abrogato dal primo dei citati provvedimenti normativi. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il nuovo impianto legislativo pone a carico dell'amministrazione che ha adottato le ordinanze ingiunzione opposte l'onere di fornire la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. In proposito, la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23015/2009 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, introducendo questo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, formalmente convenuta ma avente la veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa. La stessa, con la successiva ordinanza n. 18575/2014 ha riconosciuto che: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(Cass. 927/2010; 5277/2007)”. Inoltre, secondo l'ormai pacifico e consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Infatti, attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene a un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio. Il che è confermato dal dovere ad essa imposto dall'art. 6, VIII comma, del D. Lgs. n. 150/2011 di “depositare in cancelleria,
4 dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Prendendo le mosse dai chiarimenti che precedono, per valutare la fondatezza e la legittimità delle violazioni normative contestate alla signora in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della con i provvedimenti sanzionatori in CP_1 discorso è opportuno rilevare una significativa circostanza. Segnatamente che, il mancato deposito da parte dell' della documentazione Controparte_2 inerente agli accertamenti e alle contestazioni che ha svolto nella fattispecie, comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza del suo operato. Invero, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione del presente giudizio, eseguita a cura della competente cancelleria a mezzo pec inviata il 20 Novembre 2023. Tuttavia, l'ente resistente non si è costituito in ius. Ebbene, l'art. 416 c.p.c., applicabile alla controversia in esame, che è assoggettata al rito lavoro, sancisce che: “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito” (I comma).
“La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (II comma).
“Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (III comma).
E' ovvio constatare che, in conseguenza della mancata costituzione nel procedimento de quo dell' opposto, e in ossequio a quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione CP_2 per i fatti costitutivi del diritto, affermati dalla ricorrente e non contestati specificamente dal resistente, scatta un effetto vincolante per il giudice, che dovrà non solo astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato;
ma, al contempo, ritenerlo per ciò solo sussistente
(cfr.: Cass, Sez. U., 23/01/2002 n. 761). Inoltre, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione si è voluto introdurre un ulteriore correttivo in favore del privato cittadino, per i
5 casi in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto a un pieno risultato ai fini del convincimento, disponendosi che il giudice debba accogliere l'opposizione quando non si sono raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Già la relazione ministeriale sul tema (Camera dei deputati, atti 1977 n. 1799) ha chiarito che: “la norma è diretta ad eliminare una questione che trae origine dall'art 2697 c.c., in base al quale, spettando al ricorrente l'onere di provare
i fatti sui quali si fonda l'opposizione, potrebbe ritenersi che la mancanza di prove sufficienti non sia equiparabile alla prova della mancanza di responsabilità e comporti quindi il rigetto dell'opposizione anziché una pronuncia assolutoria;
evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono invece di affermare il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, o anche penale, solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata”. Pertanto, nella materia qui considerata il principio “in dubio pro reo”
è stato mutuato dal legislatore del 1981 dal diritto processuale penale.
A prescindere dalle argomentazioni sopra illustrate, bisogna rilevare che nella ipotesi sottoposta a disamina è stata eccepita dalla signora in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della l'insussistenza dei presupposti per emettere CP_1
le ordinanze ingiunzione controverse. Affermando che, l'accertamento sul quale si basano è
infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. Dall'esame dei predetti provvedimenti sanzionatori emerge chiaramente, innanzitutto, che nel caso di specie è stato eseguito presso l'esercizio commerciale della opponente un accertamento da parte della
Guardia di Finanza - Gruppo di Agrigento, a seguito del quale è stato redatto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, il rapporto prot. n. 0590218/2022 del 13 Ottobre 2022, assunto al protocollo dell' al n. 13985 del 14 Ottobre 2022. Controparte_2
In secondo luogo che, le verifiche svolte dall'ente resistente, che hanno preso le mosse da quest'ultimo, si sono concluse con la predisposizione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 128 del 7/2022, da cui sono scaturiti gli illeciti n. 22/3087, n. 22/3085 e n.
22/3086, notificato l'11 Agosto 2022. E' agevole appurare che, non essendosi costituito nel presente giudizio, l'opposto non ha depositato alcun atto, ivi compresi il rapporto della Guardia di Finanza e il processo verbale testé indicati, dai quali traggono origine le cennate ordinanze ingiunzione. Analogamente, non risultano allegate nel procedimento de quo le sommarie informazioni eventualmente fornite dai signori Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
e che in seno ai menzionati provvedimenti sanzionatori sono Pt_2 Parte_3
qualificati alla stregua di lavoratori dipendenti della società della quale la ricorrente è legale
6 rappresentante pro tempore, e/o le dichiarazioni rese da altri lavoratori, e/o da soggetti diversi durante le verifiche in argomento. In buona sostanza, non si hanno a disposizione le fonti di prova sulle quali sono stati fondati gli esiti dell'ispezione descritti nell'enunciato rapporto e nel nominato verbale, non versati agli atti di lite. Alla luce delle considerazioni appena articolate si perviene alla conclusione che, per un verso, l'opposizione qui analizzata deve essere accolta;
per un altro, le ordinanze ingiunzione impugnate vanno annullate.
3.- Infine, tenuto conto che l' , non Controparte_2 costituendosi in ius, non ha contestato i motivi formulati dalla odierna istante, in proprio e nella spiegata qualità, per supportare l'azione processuale esperita, nulla si dispone relativamente alle spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito il procuratore della ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite, l'illegittimità e l'infondatezza delle ordinanze ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 22/0195, prot. n. 10424, n. 22/0196, prot. n. 10425 e n. 22/0197, prot. n. 10426,
emesse il 13 Settembre 2023, notificate per posta il 20 Settembre 2023 alla signora
[...]
alla stregua di trasgressore, e alla di cui è legale rappresentante, in qualità Pt_1 CP_1
di obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, su istanza dell'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVI -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento;
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi sopra articolati, i provvedimenti sanzionatori opposti;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 6 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
7
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
17:59 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 6 Maggio 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2750 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, promossa
DA
la signora nata in [...] il [...] e residente a[...]
della Gioconda n. 5/7, C.F. , in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_1
rappresentante pro tempore della con sede legale ad Agrigento, nel Viale Cannatello CP_1
n. 115, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Giovanni
XXIII n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lentini e Riccardo Magro, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981
con contestuale istanza di sospensione, depositato il 7/11/2023,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede ad Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220/222,
- resistente/opposto/contumace -
Oggetto: Opposizione a ordinanze ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per la ricorrente:
1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 6 Maggio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 con contestuale istanza di sospensione introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 7 Novembre 2023, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 20 Novembre
2023, la signora in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso le ordinanze CP_1
ingiunzione n. 22/0195, prot. n. 10424, n. 22/0196, prot. n. 10425 e n. 22/0197, prot. n. 10426.
Specificando che, erano state tutte emesse il 13 Settembre 2023, nonché notificate per posta il
20 Settembre 2023. La opponente riferiva che, con tali tre provvedimenti l'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVI -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, aveva ingiunto a essa istante, alla stregua di trasgressore, e alla prefata società, in qualità di obbligata in solido ex art. 6 della legge n.
689/1981, il pagamento del complessivo importo di € 23.453,35 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, oltre le spese di notifica, pari a € 67,80. Ciò per avere la prima, quale legale rappresentante pro tempore della seconda, innanzitutto, impiegato i lavoratori Per_1
e , rispettivamente, i primi due dal 25 Maggio 2022 e il terzo dal 20 Per_2 Persona_3
Maggio 2022 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, III comma, del D. L. n. 12 del 22 Febbraio 2002, convertito nella legge n. 73 del 23 Aprile 2002, così come sostituito dall'art. 22, I comma, del D. Lgs. n. 151/2015.
In secondo luogo, corrisposto in contanti la retribuzione spettante alla dipendente Parte_2
nel periodo ricompreso fra i mesi di Gennaio e di Maggio 2022, non rispettando il disposto dell'art. 1, commi 910 - 913, della legge n. 205/2017. In terz'ordine, impiegato dal 23 Maggio
2022, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore che risultava rientrare in un nucleo familiare percettore dal 24 Maggio 2022 Parte_3
del beneficio pubblico del reddito di cittadinanza, infrangendo gli artt. 3, III comma, e 3-quater del citato D. L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, I
comma, del D. Lgs. n. 151/2015. All'uopo la ricorrente esponeva che, le suddette ordinanze ingiunzione scaturivano dall'attività ispettiva posta in essere dalla Guardia di Finanza - Gruppo
di Agrigento, all'esito di un accesso effettuato presso il proprio esercizio commerciale in data
2 25 Maggio 2022. Eccependo che, tali atti erano nulli perché caratterizzati da una evidente carenza di motivazione. Ciò in quanto, al loro interno vi era soltanto un richiamo generico alla norma asseritamente violata e a un rapporto predisposto dalla cennata Guardia di Finanza, che,
essendole sconosciuto, non poteva essere indicato soltanto per relationem. La stessa obiettava, altresì, l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per adottare i provvedimenti sanzionatori in parola. Affermando che, l'accertamento sul quale si basavano era infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. Sosteneva, poi, che era onere dell'ente resistente, che nel procedimento de quo rivestiva il ruolo di attore in senso sostanziale, di dimostrare la sussistenza delle ragioni fattuali e giuridiche delle pretese sanzionatorie azionate attraverso le menzionate ordinanze ingiunzione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, di dichiarare nulli, o di annullare gli atti in questione, ovvero di dichiararne l'infondatezza e l'illegittimità per carenza dei requisiti di legge. Per l'effetto, di dichiarare non dovute le somme richiestele a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. In subordine, di ridurre l'ammontare della sanzione all'esito dell'istruttoria, sulla scorta della prova eventualmente fornita dall'opposto.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, sebbene raggiunto dalla notifica, eseguita tramite pec del 20 Novembre 2023,
dell'enunciato ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
emesso dal Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, non si costituiva nel presente giudizio.
Con provvedimento adottato all'udienza di prima comparizione del 19 Marzo 2024 l'adita autorità giudiziaria, per un verso, dichiarava la contumacia dell'ente resistente;
per un altro, sospendeva l'efficacia esecutiva dei nominati provvedimenti sanzionatori, non ammettendo le prove testimoniali dedotte dalla signora nel ricordato ricorso. Indi, nel corso Parte_1 dell'udienza odierna del 6 Maggio 2025 il procuratore della opponente discute la causa come in epigrafe, il Giudice la assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in sua assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro le ordinanze ingiunzione n. 22/0195, prot. n. 10424, n.
22/0196, prot. n. 10425 e n. 22/0197, prot. n. 10426 emesse il 13 Settembre 2023 e notificate per posta il 20 Settembre 2023 su istanza dell'
[...]
[...] Parte_4
[...] Controparte_2
, proposta dalla ricorrente, in proprio e in qualità di legale
[...]
rappresentante pro tempore della è giuridicamente legittima e fondata. Sicché, merita CP_1
di essere accolta per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la definizione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato appare necessario chiarire alcuni peculiari aspetti. Nella fattispecie codesto
Giudice deve decidere sulla legittimità dei richiamati provvedimenti sanzionatori. Or dunque, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è disciplinato dall'art 6 del D. Lgs. n.
150/2011, cui rinvia l'art. 22 della legge n. 689 del 24 Novembre 1981, che è stato sostituito e parzialmente abrogato dal primo dei citati provvedimenti normativi. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il nuovo impianto legislativo pone a carico dell'amministrazione che ha adottato le ordinanze ingiunzione opposte l'onere di fornire la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. In proposito, la
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23015/2009 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, introducendo questo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, formalmente convenuta ma avente la veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa. La stessa, con la successiva ordinanza n. 18575/2014 ha riconosciuto che: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi
(Cass. 927/2010; 5277/2007)”. Inoltre, secondo l'ormai pacifico e consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Infatti, attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene a un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio. Il che è confermato dal dovere ad essa imposto dall'art. 6, VIII comma, del D. Lgs. n. 150/2011 di “depositare in cancelleria,
4 dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Prendendo le mosse dai chiarimenti che precedono, per valutare la fondatezza e la legittimità delle violazioni normative contestate alla signora in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore della con i provvedimenti sanzionatori in CP_1 discorso è opportuno rilevare una significativa circostanza. Segnatamente che, il mancato deposito da parte dell' della documentazione Controparte_2 inerente agli accertamenti e alle contestazioni che ha svolto nella fattispecie, comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza del suo operato. Invero, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione del presente giudizio, eseguita a cura della competente cancelleria a mezzo pec inviata il 20 Novembre 2023. Tuttavia, l'ente resistente non si è costituito in ius. Ebbene, l'art. 416 c.p.c., applicabile alla controversia in esame, che è assoggettata al rito lavoro, sancisce che: “Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito” (I comma).
“La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (II comma).
“Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (III comma).
E' ovvio constatare che, in conseguenza della mancata costituzione nel procedimento de quo dell' opposto, e in ossequio a quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione CP_2 per i fatti costitutivi del diritto, affermati dalla ricorrente e non contestati specificamente dal resistente, scatta un effetto vincolante per il giudice, che dovrà non solo astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato;
ma, al contempo, ritenerlo per ciò solo sussistente
(cfr.: Cass, Sez. U., 23/01/2002 n. 761). Inoltre, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione si è voluto introdurre un ulteriore correttivo in favore del privato cittadino, per i
5 casi in cui l'istruttoria esperita non abbia condotto a un pieno risultato ai fini del convincimento, disponendosi che il giudice debba accogliere l'opposizione quando non si sono raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Già la relazione ministeriale sul tema (Camera dei deputati, atti 1977 n. 1799) ha chiarito che: “la norma è diretta ad eliminare una questione che trae origine dall'art 2697 c.c., in base al quale, spettando al ricorrente l'onere di provare
i fatti sui quali si fonda l'opposizione, potrebbe ritenersi che la mancanza di prove sufficienti non sia equiparabile alla prova della mancanza di responsabilità e comporti quindi il rigetto dell'opposizione anziché una pronuncia assolutoria;
evidenti ragioni di civiltà giuridica impongono invece di affermare il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, o anche penale, solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata”. Pertanto, nella materia qui considerata il principio “in dubio pro reo”
è stato mutuato dal legislatore del 1981 dal diritto processuale penale.
A prescindere dalle argomentazioni sopra illustrate, bisogna rilevare che nella ipotesi sottoposta a disamina è stata eccepita dalla signora in proprio e in qualità di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della l'insussistenza dei presupposti per emettere CP_1
le ordinanze ingiunzione controverse. Affermando che, l'accertamento sul quale si basano è
infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. Dall'esame dei predetti provvedimenti sanzionatori emerge chiaramente, innanzitutto, che nel caso di specie è stato eseguito presso l'esercizio commerciale della opponente un accertamento da parte della
Guardia di Finanza - Gruppo di Agrigento, a seguito del quale è stato redatto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, il rapporto prot. n. 0590218/2022 del 13 Ottobre 2022, assunto al protocollo dell' al n. 13985 del 14 Ottobre 2022. Controparte_2
In secondo luogo che, le verifiche svolte dall'ente resistente, che hanno preso le mosse da quest'ultimo, si sono concluse con la predisposizione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 128 del 7/2022, da cui sono scaturiti gli illeciti n. 22/3087, n. 22/3085 e n.
22/3086, notificato l'11 Agosto 2022. E' agevole appurare che, non essendosi costituito nel presente giudizio, l'opposto non ha depositato alcun atto, ivi compresi il rapporto della Guardia di Finanza e il processo verbale testé indicati, dai quali traggono origine le cennate ordinanze ingiunzione. Analogamente, non risultano allegate nel procedimento de quo le sommarie informazioni eventualmente fornite dai signori Per_1 Per_2 Persona_3 [...]
e che in seno ai menzionati provvedimenti sanzionatori sono Pt_2 Parte_3
qualificati alla stregua di lavoratori dipendenti della società della quale la ricorrente è legale
6 rappresentante pro tempore, e/o le dichiarazioni rese da altri lavoratori, e/o da soggetti diversi durante le verifiche in argomento. In buona sostanza, non si hanno a disposizione le fonti di prova sulle quali sono stati fondati gli esiti dell'ispezione descritti nell'enunciato rapporto e nel nominato verbale, non versati agli atti di lite. Alla luce delle considerazioni appena articolate si perviene alla conclusione che, per un verso, l'opposizione qui analizzata deve essere accolta;
per un altro, le ordinanze ingiunzione impugnate vanno annullate.
3.- Infine, tenuto conto che l' , non Controparte_2 costituendosi in ius, non ha contestato i motivi formulati dalla odierna istante, in proprio e nella spiegata qualità, per supportare l'azione processuale esperita, nulla si dispone relativamente alle spese di causa.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito il procuratore della ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite, l'illegittimità e l'infondatezza delle ordinanze ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 22/0195, prot. n. 10424, n. 22/0196, prot. n. 10425 e n. 22/0197, prot. n. 10426,
emesse il 13 Settembre 2023, notificate per posta il 20 Settembre 2023 alla signora
[...]
alla stregua di trasgressore, e alla di cui è legale rappresentante, in qualità Pt_1 CP_1
di obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, su istanza dell'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVI -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento;
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi sopra articolati, i provvedimenti sanzionatori opposti;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 6 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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