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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 9690 /2024 R.G.TRIB.
SI AB / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente
RA ST CE relatrice
Ottavio Colamartino CE riunito nella Camera di consiglio del 23.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9690 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, Cat A12/24/Imm./II Sez./nr.111 di reg. del 6.09.2024 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da nato in [...] il [...], CF. , elettivamente Parte_1 C.F._1 vv. SONIA FALLICO che lo rappresenta ura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 6.09.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, inoltrata tramite il servizio di prenotazione online “Prenotafacile” in data 04.02.2023, e successivamente formalizzata in Questura in data 12.04.2023. Il Questore ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno, valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, emesso in data 23.01.2024 dalla Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, e non ritenendo provata una situazione di vulnerabilità e di radicamento nel TN del richiedente sulla base del solo riscontro del difensore alla comunicazione dei motivi ostativi. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole, ha dato atto della documentazione trasmessa (permesso di soggiorno per stranieri, modello allegato integrativo, fotocopia del passaporto tunisino, memoria, comunicazione di ospitalità, lettera di assunzione e buste paga) ed ha rilevato come non si potesse ritenere che l'istante, in Italia da ottobre 2022, avesse raggiunto una reale integrazione sociale, secondo i requisiti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98. In data 26.01.2024 venivano notificati i motivi ostativi ai quali il richiedente, tramite memoria difensiva, dava riscontro, allegando ulteriore documentazione lavorativa.
1 Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, giunto in Italia alla fine del 2022, ha fin da subito potuto beneficiare del supporto di alcuni familiari presenti sul territorio nazionale;
- lo stesso vive ad Imperia e svolge attività lavorativa in regola, nel settore dell'edilizia, avendo anche svolto dei corsi di formazione professionale. Dopo aver censurato il rigetto della di Imperia ed il parere della Commissione CP_2 Territoriale, ritenuto tautologico, ha con seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della sospensiva del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale Cat.A. 12/24/Imm./II^ Sez/nr. 111 di reg. notificato il 27.09.2024, annullare e revocare il suddetto provvedimento ovvero ogni atto correlato e/o conseguente, ordinando alla Questura competente di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente con la formula meglio vista e ritenuta. Vinte le spese del presente giudizio”. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e le successive note di udienza, oltre al provvedimento impugnato, al parere della Commissione territoriale ed alla comunicazione dei motivi ostativi, ha prodotto:
- Modello allegato alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale unitamente ad una memoria sottoscritta dal richiedente in cui afferma di aver dovuto lasciare il Paese di origine per problemi intervenuti con i vicini di casa e di essere ospite da uno zio, regolarmente soggiornante sul Tn, ad Imperia;
- contratto di locazione a nome di dal 1.1.2019 al 31.12.2021, relativo Controparte_3 ad un appartamento sito a Cantalupo (IM), non registrato;
- dichiarazione di ospitalità, vidimata dalla Questura di Imperia, presso
[...]
, dal 4.2.2023; CP_3
- dichiarazione di ospitalità, datata 7.10.2024 (non vidimata e senza indicazione del periodo di riferimento n.d.r.), presso il datore di lavoro , corredata da un atto CP_4 notarile relativo all'acquisto dell'appartamento da parte del soggetto ospitante;
- seconda dichiarazione di ospitalità rilasciata da in Cantalupo (IM), Controparte_3 nell'appartamento a cui si riferisce il contratto di locazione, dal 16.10.2025 al 15.04.2026, vidimata;
- contratto di apprendistato a tempo indeterminato dal 6.11.2023 presso , con CP_4 qualifica di apprendista muratore, oltre alla comunicazione unilav relativa e alla dichiarazione del datore di lavoro del 7.10.2024, nella quale lo stesso afferma di aver assunto il ricorrente dal novembre 2023 ed ove conclude fornendo una valutazione positiva del lavoratore;
- buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2023 (dalla quale emerge imponibile irpef annuo pari ad € 3.577,72)
- CU 2025 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato presso e pari ad € CP_4 22.844,82;
- buste paga per lavoro prestato presso per i mesi da gennaio a settembre CP_4 2025, dalla quale risulta imponibile fiscale parziale pari ad € 16.063,19;
- C2 storico del CPI Imperia, aggiornato al 11.03.2025, dal quale risulta l'assunzione del ricorrente presso a far data dal 06.11.2023, con contratto di apprendistato e CP_4 con scadenza del periodo formativo ed inizio del rapporto a tempo indeterminato il 5.11.2026;
- iscrizione al CPIA di Imperia al corso di alfabetizzazione livello A2 per l'anno 2024-2025. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con Controparte_1 co n la quale ha rilevato come non fosse chiaro se la domanda fosse da intendersi ante o post . Ancora, il Ministero ha rilevato come non fosse stato provato, Per_1 da parte del ricorrente, ch tipula del contratto di lavoro fosse antecedente alla domanda di protezione speciale.
2 Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia, ultimo aggiornamento al mese di ottobre 2024. La trattazione e istruttoria del procedimento. Con decreto del 6.11.2024 la G.I., rilevato come, secondo le allegazioni di parte ricorrente, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale risultasse presentata in data antecedente all'11.03.2023, salvo verifica da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza del 12.03.2025 per la trattazione e discussione sulla domanda cautelare e su quella di merito. All'udienza del 12.03.2025, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la GI ha invitato la Questura a chiarire in che data il ricorrente avesse manifestato la volontà di presentare domanda di rilascio del permesso per protezione speciale e ha rinviato all'udienza del 23.10.2025, per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel mese di gennaio 2023, dopo una traversata via mare;
di avere studiato per sei anni ed avere lavorato come muratore nel proprio Paese di origine;
di avere una famiglia composta dai genitori, due sorelle ed un fratello, rimasti in Tunisia, con cui ha mantenuto i contatti ed a cui invia rimesse in denaro. In relazione ai motivi per cui ha lasciato il proprio Paese ha riferito di aver maturato tale decisione per la mancanza di lavoro e l'impossibilità di aiutare economicamente la propria famiglia. Relativamente alla propria situazione in Italia ha riferito di aver abitato, fin dal suo arrivo, insieme allo zio, , alla moglie e ai loro due figli;
ha quindi precisato di Controparte_3 frequentare i cors ana, due volte alla settimana, e di lavorare come muratore da due anni, sempre presso la medesima ditta di , attualmente in forza di contratto CP_4 a tempo indeterminato, con stipendio mensile pari 0/1.600 euro. Ha poi aggiunto di raggiungere il luogo di lavoro o con il pullman o con il proprio datore di lavoro, con cui va molto d'accordo, e che lo ha anche accompagnato in Tribunale per l'udienza. Relativamente ai parenti presenti sul territorio nazionale ha chiarito che oltre allo zio presso cui è ospite ed al relativo nucleo familiare, ad Imperia vive anche una zia con il figlio, con i quali si vede nel tempo libero. In ordine ad altri aspetti relativi all'integrazione ha riferito di non avere la patente di guida italiana ma di essere intenzionato a prenderla e, relativamente al tempo libero, di frequentare sia una palestra che una moschea, entrambe ad Imperia. A domanda della CE sulla eventuale pendenza di una contestuale domanda di asilo (risultando, fra la documentazione depositata dal difensore, un appuntamento fissato a tal fine per il giorno 10.02.2025) sia il ricorrente che il legale hanno chiarito che la stessa non è stata coltivata, non essendosi presentato il ricorrente all'appuntamento. Esaurita l'audizione del ricorrente, la GI ha sollecitato la Questura di Imperia al deposito dell'informativa precedentemente richiesta e ha rinviato all'udienza del 18.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Con comunicazione del 11.12.2025 la Questura di Imperia ha precisato che, dalla consultazione del portale Prenotafacile, fosse emerso che il ricorrente avesse presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 04.02.2023, poi formalizzata il 12.04.2023. All'esito dell'udienza di discussione del 18.12.2025 la GI ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale la cui manifestazione di volontà risale al 04.02.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e
3 quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La
4 protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia nel gennaio 2023, ha potuto contare fin da subito sul supporto della propria rete familiare, venendo ospitato ad Imperia presso uno zio, ove ancora oggi risulta risiedere. Grazie anche all'aiuto ricevuto dai familiari ha quindi potuto impegnarsi nella ricerca di un lavoro e, dal novembre 2023, è stato assunto dalla ditta edile , con contratto di CP_4 apprendistato a tempo pieno ed indeterminato. Dalla documentazione in atti nonché dalle stesse dichiarazioni rese dall'istante in sede di audizione, il rapporto di lavoro risulta solido e ben avviato, come dimostra la lettera di referenze del datore di lavoro, che esprime una valutazione più che positiva dell'operato del ricorrente, ed anche, dal punto di vista del supporto psicologico e fattuale, la circostanza che il signor CP_4 abbia provveduto ad accompagnarlo in occasione della sua audizione in Tribunale. Come risulta dalle buste paga e dalla certificazione unica in atti il ricorrente percepisce redditi non solo stabili ma anche più che dignitosi e tali da garantirgli un'indipendenza economica, tanto più che egli può contare sull'appoggio e l'ospitalità da parte dello zio. Inoltre, come dallo stesso dichiarato, grazie ai propri guadagni, riesce anche ad inviare delle rimesse in CP_3 denaro ai familiari in Tunisia, al fine di sosten micamente. Per quanto attiene al profilo sociale ed ai legami con il territorio ove vive, l'istante ha riferito di frequentare una palestra e la moschea, ad Imperia, oltre a frequentare gli altri parenti, sempre residenti nella provincia di Imperia, avendo anche il progetto di sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida.
5 Infine, pur risultando in atti unicamente l'attestato di iscrizione al CPIA di Imperia per l'anno 2024-2025, in sede di audizione l'istante ha dato prova di comprendere e parlare l'italiano ad un livello più che sufficiente, dimostrando, pertanto, di essersi impegnato anche sotto tale profilo. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari, deve rilevarsi come lo stesso, una volta giunto in Italia, grazie anche al supporto concreto e morale dei propri parenti, si sia inserito non solo sotto il profilo occupazionale ma anche dal punto di vista dell'inclusione sociale. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, fin dal 2023, è riuscito a trovare e mantenere un impiego che gli ha dato la possibilità non solo di rendersi autonomo ma altresì di conseguire una solida esperienza nel settore edile, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione (sul punto si vedano le dichiarazioni del datore di lavoro nonché le dichiarazioni dell'istante in sede di audizione nanti la GI). Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
6 Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In punto spese, in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano e che parte convenuta, dopo l'iniziale costituzione, non sia più comparsa alle successive udienze, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. In considerazione dei redditi imponibili conseguiti nell'annualità 2024 (v. CU 2025 relativa ai redditi 2024 e pari ad € 22.844,82), superiori ai limiti per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio e della circostanza che il presente procedimento sia stato iscritto in data 3.10.2024, va revocata l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], Parte_1 CF. . C.F._2
• Spese compensate.
Visto l'art 136 D.P.R. 115/02 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 10.10.2024 nei confronti del ricorrente
Così deciso in camera di consiglio in data 23.12.2025
La CE relatrice Dott.ssa RA ST Il Presidente Dott. Daniele Bianchi
7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
SI AB / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente
RA ST CE relatrice
Ottavio Colamartino CE riunito nella Camera di consiglio del 23.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9690 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, Cat A12/24/Imm./II Sez./nr.111 di reg. del 6.09.2024 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da nato in [...] il [...], CF. , elettivamente Parte_1 C.F._1 vv. SONIA FALLICO che lo rappresenta ura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 6.09.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, inoltrata tramite il servizio di prenotazione online “Prenotafacile” in data 04.02.2023, e successivamente formalizzata in Questura in data 12.04.2023. Il Questore ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno, valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, emesso in data 23.01.2024 dalla Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova, e non ritenendo provata una situazione di vulnerabilità e di radicamento nel TN del richiedente sulla base del solo riscontro del difensore alla comunicazione dei motivi ostativi. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole, ha dato atto della documentazione trasmessa (permesso di soggiorno per stranieri, modello allegato integrativo, fotocopia del passaporto tunisino, memoria, comunicazione di ospitalità, lettera di assunzione e buste paga) ed ha rilevato come non si potesse ritenere che l'istante, in Italia da ottobre 2022, avesse raggiunto una reale integrazione sociale, secondo i requisiti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98. In data 26.01.2024 venivano notificati i motivi ostativi ai quali il richiedente, tramite memoria difensiva, dava riscontro, allegando ulteriore documentazione lavorativa.
1 Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, giunto in Italia alla fine del 2022, ha fin da subito potuto beneficiare del supporto di alcuni familiari presenti sul territorio nazionale;
- lo stesso vive ad Imperia e svolge attività lavorativa in regola, nel settore dell'edilizia, avendo anche svolto dei corsi di formazione professionale. Dopo aver censurato il rigetto della di Imperia ed il parere della Commissione CP_2 Territoriale, ritenuto tautologico, ha con seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della sospensiva del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale Cat.A. 12/24/Imm./II^ Sez/nr. 111 di reg. notificato il 27.09.2024, annullare e revocare il suddetto provvedimento ovvero ogni atto correlato e/o conseguente, ordinando alla Questura competente di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente con la formula meglio vista e ritenuta. Vinte le spese del presente giudizio”. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e le successive note di udienza, oltre al provvedimento impugnato, al parere della Commissione territoriale ed alla comunicazione dei motivi ostativi, ha prodotto:
- Modello allegato alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale unitamente ad una memoria sottoscritta dal richiedente in cui afferma di aver dovuto lasciare il Paese di origine per problemi intervenuti con i vicini di casa e di essere ospite da uno zio, regolarmente soggiornante sul Tn, ad Imperia;
- contratto di locazione a nome di dal 1.1.2019 al 31.12.2021, relativo Controparte_3 ad un appartamento sito a Cantalupo (IM), non registrato;
- dichiarazione di ospitalità, vidimata dalla Questura di Imperia, presso
[...]
, dal 4.2.2023; CP_3
- dichiarazione di ospitalità, datata 7.10.2024 (non vidimata e senza indicazione del periodo di riferimento n.d.r.), presso il datore di lavoro , corredata da un atto CP_4 notarile relativo all'acquisto dell'appartamento da parte del soggetto ospitante;
- seconda dichiarazione di ospitalità rilasciata da in Cantalupo (IM), Controparte_3 nell'appartamento a cui si riferisce il contratto di locazione, dal 16.10.2025 al 15.04.2026, vidimata;
- contratto di apprendistato a tempo indeterminato dal 6.11.2023 presso , con CP_4 qualifica di apprendista muratore, oltre alla comunicazione unilav relativa e alla dichiarazione del datore di lavoro del 7.10.2024, nella quale lo stesso afferma di aver assunto il ricorrente dal novembre 2023 ed ove conclude fornendo una valutazione positiva del lavoratore;
- buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2023 (dalla quale emerge imponibile irpef annuo pari ad € 3.577,72)
- CU 2025 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato presso e pari ad € CP_4 22.844,82;
- buste paga per lavoro prestato presso per i mesi da gennaio a settembre CP_4 2025, dalla quale risulta imponibile fiscale parziale pari ad € 16.063,19;
- C2 storico del CPI Imperia, aggiornato al 11.03.2025, dal quale risulta l'assunzione del ricorrente presso a far data dal 06.11.2023, con contratto di apprendistato e CP_4 con scadenza del periodo formativo ed inizio del rapporto a tempo indeterminato il 5.11.2026;
- iscrizione al CPIA di Imperia al corso di alfabetizzazione livello A2 per l'anno 2024-2025. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio con Controparte_1 co n la quale ha rilevato come non fosse chiaro se la domanda fosse da intendersi ante o post . Ancora, il Ministero ha rilevato come non fosse stato provato, Per_1 da parte del ricorrente, ch tipula del contratto di lavoro fosse antecedente alla domanda di protezione speciale.
2 Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia, ultimo aggiornamento al mese di ottobre 2024. La trattazione e istruttoria del procedimento. Con decreto del 6.11.2024 la G.I., rilevato come, secondo le allegazioni di parte ricorrente, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale risultasse presentata in data antecedente all'11.03.2023, salvo verifica da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza del 12.03.2025 per la trattazione e discussione sulla domanda cautelare e su quella di merito. All'udienza del 12.03.2025, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la GI ha invitato la Questura a chiarire in che data il ricorrente avesse manifestato la volontà di presentare domanda di rilascio del permesso per protezione speciale e ha rinviato all'udienza del 23.10.2025, per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia nel mese di gennaio 2023, dopo una traversata via mare;
di avere studiato per sei anni ed avere lavorato come muratore nel proprio Paese di origine;
di avere una famiglia composta dai genitori, due sorelle ed un fratello, rimasti in Tunisia, con cui ha mantenuto i contatti ed a cui invia rimesse in denaro. In relazione ai motivi per cui ha lasciato il proprio Paese ha riferito di aver maturato tale decisione per la mancanza di lavoro e l'impossibilità di aiutare economicamente la propria famiglia. Relativamente alla propria situazione in Italia ha riferito di aver abitato, fin dal suo arrivo, insieme allo zio, , alla moglie e ai loro due figli;
ha quindi precisato di Controparte_3 frequentare i cors ana, due volte alla settimana, e di lavorare come muratore da due anni, sempre presso la medesima ditta di , attualmente in forza di contratto CP_4 a tempo indeterminato, con stipendio mensile pari 0/1.600 euro. Ha poi aggiunto di raggiungere il luogo di lavoro o con il pullman o con il proprio datore di lavoro, con cui va molto d'accordo, e che lo ha anche accompagnato in Tribunale per l'udienza. Relativamente ai parenti presenti sul territorio nazionale ha chiarito che oltre allo zio presso cui è ospite ed al relativo nucleo familiare, ad Imperia vive anche una zia con il figlio, con i quali si vede nel tempo libero. In ordine ad altri aspetti relativi all'integrazione ha riferito di non avere la patente di guida italiana ma di essere intenzionato a prenderla e, relativamente al tempo libero, di frequentare sia una palestra che una moschea, entrambe ad Imperia. A domanda della CE sulla eventuale pendenza di una contestuale domanda di asilo (risultando, fra la documentazione depositata dal difensore, un appuntamento fissato a tal fine per il giorno 10.02.2025) sia il ricorrente che il legale hanno chiarito che la stessa non è stata coltivata, non essendosi presentato il ricorrente all'appuntamento. Esaurita l'audizione del ricorrente, la GI ha sollecitato la Questura di Imperia al deposito dell'informativa precedentemente richiesta e ha rinviato all'udienza del 18.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Con comunicazione del 11.12.2025 la Questura di Imperia ha precisato che, dalla consultazione del portale Prenotafacile, fosse emerso che il ricorrente avesse presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data 04.02.2023, poi formalizzata il 12.04.2023. All'esito dell'udienza di discussione del 18.12.2025 la GI ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale la cui manifestazione di volontà risale al 04.02.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e
3 quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali
o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La
4 protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia nel gennaio 2023, ha potuto contare fin da subito sul supporto della propria rete familiare, venendo ospitato ad Imperia presso uno zio, ove ancora oggi risulta risiedere. Grazie anche all'aiuto ricevuto dai familiari ha quindi potuto impegnarsi nella ricerca di un lavoro e, dal novembre 2023, è stato assunto dalla ditta edile , con contratto di CP_4 apprendistato a tempo pieno ed indeterminato. Dalla documentazione in atti nonché dalle stesse dichiarazioni rese dall'istante in sede di audizione, il rapporto di lavoro risulta solido e ben avviato, come dimostra la lettera di referenze del datore di lavoro, che esprime una valutazione più che positiva dell'operato del ricorrente, ed anche, dal punto di vista del supporto psicologico e fattuale, la circostanza che il signor CP_4 abbia provveduto ad accompagnarlo in occasione della sua audizione in Tribunale. Come risulta dalle buste paga e dalla certificazione unica in atti il ricorrente percepisce redditi non solo stabili ma anche più che dignitosi e tali da garantirgli un'indipendenza economica, tanto più che egli può contare sull'appoggio e l'ospitalità da parte dello zio. Inoltre, come dallo stesso dichiarato, grazie ai propri guadagni, riesce anche ad inviare delle rimesse in CP_3 denaro ai familiari in Tunisia, al fine di sosten micamente. Per quanto attiene al profilo sociale ed ai legami con il territorio ove vive, l'istante ha riferito di frequentare una palestra e la moschea, ad Imperia, oltre a frequentare gli altri parenti, sempre residenti nella provincia di Imperia, avendo anche il progetto di sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida.
5 Infine, pur risultando in atti unicamente l'attestato di iscrizione al CPIA di Imperia per l'anno 2024-2025, in sede di audizione l'istante ha dato prova di comprendere e parlare l'italiano ad un livello più che sufficiente, dimostrando, pertanto, di essersi impegnato anche sotto tale profilo. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari, deve rilevarsi come lo stesso, una volta giunto in Italia, grazie anche al supporto concreto e morale dei propri parenti, si sia inserito non solo sotto il profilo occupazionale ma anche dal punto di vista dell'inclusione sociale. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, fin dal 2023, è riuscito a trovare e mantenere un impiego che gli ha dato la possibilità non solo di rendersi autonomo ma altresì di conseguire una solida esperienza nel settore edile, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione (sul punto si vedano le dichiarazioni del datore di lavoro nonché le dichiarazioni dell'istante in sede di audizione nanti la GI). Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
6 Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In punto spese, in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano e che parte convenuta, dopo l'iniziale costituzione, non sia più comparsa alle successive udienze, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. In considerazione dei redditi imponibili conseguiti nell'annualità 2024 (v. CU 2025 relativa ai redditi 2024 e pari ad € 22.844,82), superiori ai limiti per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio e della circostanza che il presente procedimento sia stato iscritto in data 3.10.2024, va revocata l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], Parte_1 CF. . C.F._2
• Spese compensate.
Visto l'art 136 D.P.R. 115/02 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 10.10.2024 nei confronti del ricorrente
Così deciso in camera di consiglio in data 23.12.2025
La CE relatrice Dott.ssa RA ST Il Presidente Dott. Daniele Bianchi
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21