Art. 17.
Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:
a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il Collegio dei sindaci.
Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:
a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il Collegio dei sindaci.