Improcedibile
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04183/2025REG.PROV.COLL.
N. 02459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2459 del 2022, proposto da Alfa Analisi Cliniche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli, Paolo Scagliola, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1388/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellata l’avv. Fornelli in collegamento da remoto e preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione da parte dell’avv. Pepe per la parte appellante.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1388/2021 il T.A.R. della Puglia ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento della Regione Puglia, del 17 settembre 2020, con cui il dirigente della sezione promozione della salute e del benessere dell’amministrazione regionale ha comunicato “1. di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 381 dell'11/05/2020 di ammissione alla rete regionale laboratori SARS-CoV-2 del laboratorio analisi Alfa Analisi Cliniche Srl; 2. di far salve le prestazioni specialistiche di “Ricerca RNA Coronavirus – SARS-CoV-2”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Puglia.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 2 aprile 2025.
2. Preliminarmente occorre delibare la perdurante sussistenza dell’interesse a ricorrere.
L’appellante – che non ha svolto difese successive alla proposizione, nel 2022, del gravame - il 18 ottobre 2024 ha depositato un non motivata dichiarazione di interesse alla decisione.
Successivamente la Regione Puglia ha depositato in giudizio il provvedimento n. 943/2024, con cui sono state revocate le precedenti deliberazioni adottate in materia di pandemia, fra le quali la n. 519 e la n. 652 del 2020, in attuazione delle quali erano stati adottati i provvedimenti impugnati in primo grado.
Tale produzione, effettuata in giudizio e dunque nel contraddittorio fra le parti (il che esime dall’avvertimento processuale ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.), investe il Collegio – ancorché senza l’espressa formalizzazione di una eccezione in tal senso - della questione della procedibilità del ricorso in appello.
I provvedimenti impugnati in primo grado hanno definitivamente cessato di essere efficaci, essendo peraltro venuti meno i provvedimenti presupposti che avevano creato le premesse per la regolamentazione delle attività di cui si discute.
La parte ricorrente in primo grado, odierna appellante, peraltro, anteriormente alla proposizione del presente giudizio aveva ottenuto il bene della vita oggetto della pretesa, giusta Determinazione Dirigenziale n. 18 del 21 gennaio 2022.
La stessa non ha manifestato un interesse di natura risarcitoria allo scrutinio della legittimità dei provvedimenti impugnati, neppure in relazione al ritardato accesso al bene della vita (in realtà dipeso, come si dirà, non dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ma dalla ritardata acquisizione dei relativi requisiti).
Conseguentemente la richiamata dichiarazione di interesse è smentita dalla documentazione acquisita in atti.
Pertanto, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico della parte appellante (che, come ricordato, ha formulato una dichiarazione di interesse non riscontrata ed anzi smentita dagli atti) secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
In merito al profilo centrale della controversia deve infatti rilevarsi che la DGR n. 652/2020, che aggiornava ed integrava le disposizioni introdotte con la DGR n. 519/2020, confermava (punto 6 del deliberato) il requisito del preventivo accreditamento al SSR, per i Settori specializzati di Microbiologia e Virologia, dei Laboratori privati intenzionati a produrre istanza di ammissione alla Rete regionale di Laboratori SARS-CoV-2.
L’odierna appellante soltanto in data 14 ottobre 2021, un mese dopo la pubblicazione della sentenza del TAR gravata, dopo aver sanato mediante integrazioni le plurime ipotesi di “non conformità” delle quali l’ASL competente ha chiesto la risoluzione, ha ottenuto il parere favorevole dell’ASL per il rilascio dell’accreditamento per l’esecuzione di esami Base X Plus.
Ne consegue l’insussistenza in capo alla ricorrente del requisito che ha legittimato l’adozione dei provvedimenti impugnati, che risultano pertanto esenti dai vizi dedotti con il ricorso di primo grado, e la piena condivisibilità della sentenza gravata, che resiste ai profili di censura articolati nei motivi di appello (peraltro meramente reiterativi delle corrispondenti censure di primo grado).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO