Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1137/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1137/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti Parte_1
dall'avv. Antonio Leonardo Deramo
- Appellante -
nei confronti di
(già Controparte_1 Controparte_2
in nome collettivo di ”), rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
[...] CP_1
Vincenzo D'Isidoro
- Appellata -
nonché di
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alessandro D'Isidoro
- Interveniente -
OGGETTO: “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 6.5.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 7.2.1977 ed il stipulavano una Parte_2 Parte_1 Pt_1
convenzione per l'attuazione del progetto di lottizzazione interessante la zona denominata
“Masseria Boffa”: trattasi delle aree contraddistinte nel N.C.T. dalle particelle 1, 4, 19 e 127 del foglio 57 (attualmente foglio 9).
2. – La convenzione prevedeva l'obbligo della lottizzante, nonché dei suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, di cessione gratuita al delle aree necessarie per l'esecuzione di Parte_1
opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, entro cinque anni dalla data della convenzione. Secondo quanto esposto nell'atto di appello dall'Amministrazione Comunale, trattavasi di 3.830 mq. per urbanizzazioni secondarie (di cui 2.430 mq. per servizi, già formalmente cedute, e 1.400 mq. per verde pubblico, non formalmente cedute);
2.500 mq. per urbanizzazioni primarie (di cui 1.400 mq.
non formalmente cedute e 1.100 mq. per strade non formalmente cedute).
2.1. – Tuttavia, la lottizzazione era eseguita in maniera parzialmente difforme dal progetto approvato, senza la formale cessione di alcune delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2.2. – Nel perimetro della lottizzazione era ricompreso un immobile (non interessato dalle relative opere) con alcuni terreni circostanti, sui quali, invece, era prevista l'allocazione di opere urbanizzative e specificamente: una porzione della particella 19 è stata destinata a verde pubblico
2 per 1.400 mq. ed una parte delle particelle 3 e 19 alla realizzazione di una strada di piano e di parcheggi.
3. – Il compendio immobiliare comprendente l'attuale particella 3 (nella quale sono state inglobate le originarie particelle 1, 3 e 19) è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare,
instaurata nei confronti di davanti al Tribunale di Foggia, iscritta al n. Parte_2
288/1993 R.G.es., da NC S.p.A.”, la quale ha ceduto il credito a “Tersicore Finance
s.r.l.”, che, a sua volta, lo ha ceduto nel 2013 ad in nome collettivo Controparte_2
di ”. CP_1
4. – Il “lotto uno” dell'esecuzione, costituito da un fondo rustico della superficie di ha.
107.76.89 con una pertinenziale villa, è stato subastato per la data del 22.11.2011 al prezzo di €
2.137.500,00. Tuttavia, la procedura di espropriazione forzata immobiliare è stata sospesa con provvedimento “cautelare” concesso “inaudita altera parte”, dopo che il professionista delegato aveva comunicato al GE che il di aveva proposto opposizione con relativa istanza Pt_1 Pt_1
di sospensione, deducendo che le aree incluse nelle particelle 3 e 19 del foglio 9 erano di sua proprietà in virtù dell'obbligo di cessione che l'esecutata aveva assunto con Parte_2
l'anzidetta convenzione di lottizzazione.
4.1. – Nella fase “cautelare” a contraddittorio pieno il GE del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 29.5.2018, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva sulla scorta del seguente corredo motivazionale: “rilevato che dall'esame della documentazione ipocatastale agli
atti i beni immobili oggetto di opposizione risultano formalmente intestati alla parte esecutata;
considerato che la convenzione di cui alla spiegata opposizione, sebbene trascritta, non abbia operato
un trasferimento di titolarità dei detti beni in capo all'opponente, prevedendo la convenzione in parola
solamente una futura cessione, mai avvenuta e trascritta;
ritenuto che
gli interessati all'acquisto
potranno operare ogni opportuna valutazione circa la convenienza del trasferimento tenendo conto
della esistenza di detta convenzione e della eventuale sussistenza della vincolatività degli obblighi in
essa previsti;
ritenuto altresì che gli interessati all'acquisto saranno edotti della destinazione dei
3 terreni oggetto di opposizione (circostanza che in alcun modo rende il bene non trasferibile)
dall'esame dell'avviso di vendita, delle relazioni dell'esperto e di aggiornato certificato di
destinazione urbanistica (che dovranno essere pubblicizzati dal notaio delegato) operando così ogni
opportuna valutazione al riguardo”.
5. – Nel 2018 in nome collettivo di ” ha Controparte_2 CP_1
introdotto la fase di merito del giudizio oppositivo avviato dal al fine di Parte_1
ottenere l'accertamento del proprio diritto ad agire esecutivamente sui beni rivendicati dall'
[...]
, deducendo che gli obblighi di cessione assunti dall'esecutata con la convenzione CP_4
urbanistica del 1977 si sarebbero estinti per prescrizione decennale, con decorrenza dalla scadenza del termine (1982) previsto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, e che l'opposizione investirebbe beni diversi da quelli inclusi nella medesima convenzione.
6. – Il si è costituito in giudizio, controdeducendo l'imprescrittibilità Parte_1
degli obblighi di cessione delle aree destinate all'esecuzione di opere urbanizzative nell'ambito di lottizzazioni convenzionate.
7. – Il giudice dell'opposizione ha disposto la chiamata in causa di tutti gli altri soggetti coinvolti nella procedura esecutiva immobiliare, i quali hanno disertato il processo.
8. – In corso di causa la società attrice ha chiesto al Comune di il rilascio del titolo Pt_1
permissivo edilizio per attuare il cambio di destinazione dell'edificio denominato “Villa Lanzara”
da uso residenziale a turistico-recettivo. In conseguenza di detta istanza, l'Amministrazione
convenuta ha conferito incarico all'arch. di predisporre un elaborato che è stato Persona_1
depositato, quale documento sopravvenuto, unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190
cpc.
9. – Il giudizio è stato definito con sentenza n. 2009 del 14-17.7.2023, con la quale il
Tribunale di Foggia ha accolto la domanda proposta da in nome Controparte_2
collettivo di ” e, per l'effetto, ha rigettato l'opposizione proposta dal CP_1 Parte_3
[...] nell'ambito della procedura n. 288/1993 R.G.es. ed ha condannato l'Ente convenuto al
[...]
pagamento delle spese di lite.
9.1. – La decisione costituisce l'esito del seguente percorso argomentativo del giudice di primo grado (in sintesi): la convenzione urbanistica del 1977 è produttiva di soli effetti obbligatori
“inter partes”, onde non è condivisibile la tesi della parte pubblica di aver già acquisito al patrimonio comunale o al demanio le aree oggetto della procedura esecutiva in quanto la convenzione ha semplicemente posto a carico della lottizzante un vincolo al trasferimento futuro delle stesse aree;
non è, del pari, accoglibile l'ulteriore tesi del circa la natura Parte_1
conformativa dei vincoli sanciti dalla convenzione del 1977, che li renderebbe oneri reali imprescrittibili, giacché le convenzioni di lottizzazione costituiscono strumenti urbanistici attuativi non istitutivi di vincoli di natura conformativa od espropriativa;
la giurisprudenza amministrativa
(TAR Sicilia-sede di Catania, 19.9.2022 n. 2490) ha ritenuto che una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica, o del diverso termine stabilito dalle parti, ogni azione legale adempitiva delle relative obbligazioni è prescritta se non è esercitata entro il successivo termine di dieci anni;
infatti, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione, in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini, o con l'ultimazione delle stesse, se avvenuta prima di detta scadenza, di talché il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti;
detto principio discende dalla natura civilistica delle convenzioni urbanistiche;
il
Consiglio di Stato con la sentenza n. 6234/2021 ha ritenuto che le convenzioni di lottizzazione debbano avere una durata massima decennale in analogia a quella prevista per i piani particolareggiati dall'art. 16 L. n. 1150/1942, ciò essendo stabilito a tutela dell'interesse pubblico in quanto consente al di riesercitare il potere di pianificazione urbanistica in relazione alle Pt_1
previsioni del piano non attuate;
inoltre, le convenzioni di lottizzazione, essendo assimilate ai piani particolareggiati, non sono suscettibili di ultrattività; stante la riconducibilità di tali strumenti urbanistici alla disciplina civilistica, non è predicabile un vincolo di durata perpetua sui beni nelle
5 forme di onere reale di un'obbligazione “propter rem”, imponibile soltanto tramite vincoli urbanistici di tipo conformativo;
d'altra parte, i vincoli conformativi invocati dal di Pt_1
sono idonei a conformare il diritto di proprietà del proprietario in conformità con lo Pt_1
sviluppo del territorio operato dalla pianificazione generale, nella parte in cui ad esempio preveda che in una determinata area l'edificazione non possa superare una determinata volumetria, ma non possono essere idonei a determinare la perpetuità di un'obbligazione di cessione di un terreno da parte di un privato.
10. – Avverso la sentenza il ha proposto appello, sulla base di un unico Parte_1
complesso motivo, articolato in più profili, chiedendo la sua integrale riforma con la dichiarazione di già avvenuta acquisizione al patrimonio o al demanio dello stesso Ente di tutte le aree oggetto della procedura esecutiva, previste nella convenzione di lottizzazione del 1977 e desinate all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o, in subordine, con la dichiarazione di conservazione del vincolo di destinazione e di cessione delle medesime aree in favore dell'Amministrazione Civica, nonché di esecuzione delle relative opere urbanizzative, come previsto nella ridetta convenzione, con vittoria delle spese del doppio grado.
11. – Il gravame è stato contrastato con omologhe comparse difensive da
[...]
” e dall'interveniente “ , che nel 2023 ha Controparte_5 Controparte_3
acquistato dall'appellata la piena proprietà della villa recintata riportata nel C.F. al foglio 9,
particella 3, sub 1 e 2. Entrambe le società hanno eccepito il carattere di novità delle domande proposte dal nella fase di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia, deducendo nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.
12. – Con ordinanza interlocutoria del 1°.
4.2025 il Collegio ha osservato e disposto quanto di seguito testualmente trascritto: “rilevato che l'originaria creditrice NC S.p.A.” (il cui
credito è stato in seguito ceduto dapprima a “Tersicore Finance s.r.l.” e nel 2013 ad “
[...]
in nome collettivo di ”) ha promosso, davanti al Tribunale di Controparte_2 CP_1
Foggia, la procedura esecutiva immobiliare n. 288/1993 R.G.es. nei confronti di Parte_2
6 , la quale il 7.2.1977 ha stipulato con il di una convenzione per Pt_2 Pt_1 Pt_1
l'attuazione del progetto di lottizzazione interessante la zona denominata “Masseria Boffa”
(trattasi delle aree contraddistinte nel N.C.T. dalle particelle 1, 4, 19 e 127 del foglio 57,
attualmente foglio 9); che il “lotto uno” dell'esecuzione, costituito da un fondo rustico della
superficie di ha. 107.76.89 con una pertinenziale villa, è stato subastato per la data del 22.11.2011
al prezzo di € 2.137.500,00; che, tuttavia, la procedura di espropriazione forzata immobiliare è
stata sospesa con provvedimento “cautelare” emesso “inaudita altera parte” il 2.12.2011, dopo
che il professionista delegato aveva comunicato al GE del Tribunale di Foggia che il Parte_1
aveva proposto opposizione, deducendo che le aree incluse nelle particelle 3 e 19 del
[...]
foglio 9 sono di sua proprietà in virtù dell'obbligo di cessione che l'esecutata Parte_2
aveva assunto con l'anzidetta convenzione di lottizzazione;
che nella successiva fase “cautelare”
a contraddittorio pieno il GE, con ordinanza del 29.5.2018, ha rigettato l'istanza di sospensione
della procedura esecutiva;
che “ in nome collettivo di Controparte_2 [...]
” ha introdotto la fase di merito del giudizio oppositivo (iscritto al n. 5146/2018) CP_1
originariamente avviato dal che avverso la sentenza di rigetto Parte_1
dell'opposizione l' ha proposto appello;
constatato che la Parte_4
consultazione dei documenti prodotti telematicamente dalle parti nell'ambito di entrambi i giudizi
mostra la mancanza dell'atto di opposizione del la cui acquisizione è Parte_1
necessaria anche per valutare la natura dell'esperito rimedio oppositivo, in ordine alla quale, allo
stato, emergono dubbi irrisolvibili giacché sia il fascicolo telematico di primo grado che quello di
appello indicano quale oggetto della controversia “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
immobiliare”; che identica dicitura compare nell'epigrafe della sentenza impugnata, nella quale il
giudice dauno dà atto che il procedimento ha, per l'appunto, ad oggetto un'opposizione agli atti
esecutivi; che, inoltre, nelle rispettive comparse di costituzione depositate nell'odierno giudizio
d'impugnazione sia l'appellata che l'interveniente hanno testualmente dedotto che “Il fatto
…riguarda unicamente il merito dell'opposizione agli atti esecutivi…”; che, peraltro, la situazione
7 d'incertezza circa l'effettivo oggetto della causa oppositiva risulta alimentata anche dall'inciso
contenuto al punto 6 dell'atto di appello, là dove si legge: “Il ebbe a proporre Parte_1
opposizione alla esecuzione ex art. 617 c.p.c…”; ritenuto, pertanto, indispensabile acquisire l'atto
di opposizione del che ha dato origine al giudizio poi esitato nella sentenza Parte_1
appellata;
PQM
1) onera l'appellante di depositare l'atto di opposizione sopra indicato;
2) fissa
la nuova udienza del 6 maggio 2025…”.
13. – In data 29.4.2025 il Comune di ha prodotto la “Istanza Sospensione Vendita” Pt_1
del 18.11.2011 e, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, all'udienza del 6.5.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
14. – L'appello è inammissibile ex art. 618 ult. co. cpc in quanto proposto contro una sentenza che ha qualificato il rimedio giurisdizionale esperito dal come Parte_1
opposizione agli atti esecutivi.
14.1. – Con la suddetta – invero irrituale – “Istanza Sospensione Vendita” del 18.11.2011
l'Amministrazione Comunale – per quel che è possibile desumere dalla sua penultima ed ultima pagina (soltanto parzialmente leggibili) – chiese, testualmente, “che codesto Preg.mo notaio
delegato, dott.ssa , preso atto della…situazione che si determinerebbe se si Persona_2
procedesse alla vendita dei beni immobili così come indicato dall'avviso di vendita cui alla
procedura esecutiva immobiliare n. 288/93 RG es Tribunale di Foggia, sospenda la vendita fissata
per il giorno 23.11.11, anche temporaneamente, segnatamente con riferimento alle particelle n. 3)
e n. 19) del foglio mappale n. 9 del Catasto del Comune di e si rivolga al designato Pt_1
Giudice dell'Esecuzione affinché Quest'ultimo possa prendere cognizione della situazione e
decidere in merito. Con trasmissione al predetto Giudice dell'Esecuzione della presente istanza,
unitamente a tutti i suoi allegati e, ove in Suo possesso, del fascicolo della procedura esecutiva
immobiliare n. 288/93 del Tribunale di Foggia…”.
8 14.2. – Con provvedimento del 2.12.2011 scritto a penna, a margine della nota informativa del 23.11.2011 del notaio delegato, il GE pronunziò nei seguenti termini testuali: “…dispone che il
notaio differisca le operazioni di vendita fino a nuovo ordine di questo GE”.
14.3. – Nella parte proemiale dell'ordinanza emessa dal GE il 29.5.2018 nella fase
“cautelare” a contraddittorio pieno, reiettiva dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva,
è dato leggere quanto appresso riportato testualmente: “vista la richiesta di sospensione formulata
con ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. del 18.11.2011 depositato dalla difesa del CP_6
”.
[...]
14.4. – Infine, al punto 12. che precede si è dato specificamente conto del “nomen iuris” che il giudice di primo grado ha inteso attribuire all'azione oppositiva svolta dal Parte_1
15. – In proposito, deve rammentarsi che, base ad un consolidato principio giurisprudenziale,
il regime impugnatorio della sentenza emessa in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla, a prescindere dall'esattezza o meno di detta qualificazione. In particolare, si è icasticamente osservato che “Ai fini dell'individuazione del
mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il
giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella
prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo
vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd.
"sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non
corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con
motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime
di impugnazione” (così, testualmente, Cass.
6.12.2021 n. 38587).
15.1. – Orbene, nella specie, non pare dubitabile che il giudice che ha pronunziato la sentenza appellata abbia espressamente e consapevolmente qualificato il rimedio esperito dal
– a prescindere dalla correttezza o meno della stessa qualificazione sul piano Parte_1
giuridico-processuale – come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Da qui la non
9 impugnabilità della stessa sentenza e, quindi, l'inammissibilità del proposto appello. Sotto tale profilo, deve precisarsi che il Collegio, con il provvedimento interlocutorio del 1°.4.2025,
sostanzialmente diretto a segnalare alle parti la questione pregiudiziale di rito oggetto di implicito ed inequivoco rilievo officioso, ha – di fatto – concesso ai contendenti (e, in special modo, al un congruo termine per l'esercizio (mercé il deposito delle note di trattazione Parte_1
scritte prima dell'udienza del 6.5.2025) di ogni facoltà difensiva in ordine alla medesima questione.
16. – Proprio l'avvenuta definizione della causa sulla scorta di una questione in rito rilevata d'ufficio dal Collegio rende legittima la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
17. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
”, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2009 Controparte_5
del 14-17.7.2023, con atto di citazione notificato il 13.9.2023, introduttivo del giudizio sopra emarginato nell'ambito del quale ha spiegato intervento “ , così Controparte_3
provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa interamente fra tutte le parti le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
10 Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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