Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2026, proposto da
Sirius Technology S.r.l. in proprio e quale mandataria del RTI con Sis. & Tec. S.r.l. e Rc Radiocomunicazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7DFB280A6, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi e Claudio Contu, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri N° 32;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Regionale di Committenza Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
- della determinazione n. 1226 (prot. uscita n. 13762) del 03.12.2025, a firma del Direttore del Servizio Forniture e Servizi della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, notificata in pari data, avente ad oggetto “Procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di “manutenzione della Rete Radio Regionale (RRR)” afferente alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna - CIG: B7DFB280A6-Esclusione dalla procedura” ;
- ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono all'esclusione del ricorrente dalla gara: - verbale della commissione di gara n. 3 del 24.11.2025, n. 4 del 01.12.2025 e n. 5 del 10.12.2025; - nota prot. n. 14700 del 17.12.2025, trasmessa dalla Direzione del Servizio Forniture e Servizi del Centro Regionale di Committenza al R.t.i. Sirius Technology s.r.l. / Sis. & Tec. s.r.l. / Rc Radiocomunicazioni s.r.l.;
- degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali la Regione ha deciso di escludere il ricorrente dalla gara d'appalto,
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla Regione Sardegna con altro operatore e per conseguire l'aggiudicazione dell'appalto a titolo di risarcimento in forma specifica, con subentro nel contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. OB NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la Sirius Technology s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione n. 1226 (prot. uscita n. 13762) del 03.12.2025, a firma del Direttore del Servizio Forniture e Servizi della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente dalla procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione della Rete Radio Regionale (RRR) afferente alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna (CIG: B7DFB280A6), oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Con determinazione n. 748, prot. n. 8749 dell’1.8.2025, la Centrale di Committenza, servizio “ Forniture e Servizi ”, indiceva la procedura di gara finalizzata all'acquisizione, in favore della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, del servizio sopra indicato da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.lgs 36/2023).
3. Il disciplinare di gara prevedeva che sarebbe stato escluso dal confronto competitivo il concorrente che avesse conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 punti.
4. La commissione giudicatrice, a completamento della fase valutativa dei progetti tecnici, attribuiva alla ricorrente un punteggio pari a 0 con riferimento all’elemento del “ controllo in continuo della rete ” in ragione della rilevata assenza, all’interno dell’offerta tecnica, degli elementi necessari a integrare e soddisfare i presupposti prescritti dal disciplinare di gara e dal relativo allegato.
4.1. Tale elemento era illustrato all’art. 18.1 dei criteri di valutazione dell’offerta che, al punto 7 della relativa tabella, prevedeva per il “ controllo in continuo della rete ” un punteggio massimo attribuibile pari a 4 punti.
4.2. Il criterio era descritto nel seguente modo: “ Servizio di monitoraggio costante dei componenti della rete al fine di individuare precocemente i guasti e ridurre i tempi d’intervento. • 1 punto nel caso di offerta di controllo in continuo H8/365 • 2 punti nel caso di offerta di controllo in continuo H12/365 • 4 punti nel caso di offerta di controllo in continuo H24/365 ”.
4.3. Nell’allegato 11 si precisava che “ La valutazione del criterio terrà conto dell’offerta di un servizio di monitoraggio costante dei componenti della rete al fine di individuare precocemente i guasti e ridurre i tempi d’intervento. L’offerente dovrà brevemente descrivere il servizio offerto. Sarà considerato elemento qualificante l’offerta del monitoraggio continuo della rete da una sala di controllo presidiata da personale tecnico adeguatamente formato per gestire da remoto le informazioni rilevate dalla rete (dorsale di trasporto e reti di 3 diffusione).”
4.4. Sulla scorta di quanto sopra, la commissione giudicatrice riteneva che quanto offerto dalla ricorrente assicurasse il monitoraggio della rete (requisito di partecipazione), ma non anche un presidio in continuo e in presenza (elemento attributivo di punteggio) come richiesto dalla lex specialis di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.
4.5. In ragione di quanto sopra l’offerta del ricorrente otteneva, complessivamente, il punteggio di 45,77, inferiore a quello minimo necessario al superamento della soglia di sbarramento fissata, come detto, in 48 punti.
5. Conseguentemente, con la determinazione n. 1226 del 3.12.2025, il Direttore del servizio “ Forniture e Servizi ” della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza disponeva l’esclusione del costituendo RTI per mancato superamento della soglia minima di sbarramento.
6. A seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla ricorrente in data 4 dicembre 2025, la Commissione di gara redigeva il verbale n° 5 del 10.12.2025 che, nell’esplicitare l’iter logico seguito per giungere all’approdo valutativo dell’offerta della ricorrente, confermava le risultanze del giudizio espresso.
7. Avverso tali determinazioni è insorta la parte ricorrente che ha formulato due motivi di gravame. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta l’esclusione dalla gara sostenendo l’illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto adottato in violazione dei principi del risultato, della fiducia, della buona fede e della tutela dell’affidamento, come definiti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle disposizioni del disciplinare di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi.
7.1.1. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe rispettato i principi che governano la fase di evidenza pubblica, in particolare, il principio del risultato, inteso come perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo nel rispetto della legalità e della trasparenza, il principio della fiducia, quale valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità dei funzionari e degli operatori economici, e i principi di buona fede e tutela dell’affidamento, che impongono una condotta corretta e collaborativa anche nella fase antecedente all’aggiudicazione.
L’esclusione disposta, ad avviso dell’esponente, si porrebbe in contrasto con tali principi perché non terrebbe conto dell’affidamento maturato dall’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo e si fonderebbe su una valutazione viziata da travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, illogicità e carenza di motivazione.
7.1.2. In particolare, la ricorrente censura la mancata attribuzione dei 4 punti previsti per il criterio tabellare n. 7, relativo al “ controllo in continuo della rete ”, nonostante l’offerta contenesse la dichiarata disponibilità a garantire un monitoraggio del sistema H24/365 con presidio umano. L’attribuzione dei punti avrebbe consentito al R.T.I. Sirius di superare la soglia di sbarramento fissata a 48 punti, raggiungendo un punteggio complessivo pari a 49,77.
La Commissione, secondo la ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che il sistema di controllo offerto fosse privo del necessario presidio umano, ritenuto requisito essenziale per l’assegnazione del punteggio premiale, nonostante l’offerta tecnica e il piano operativo contenessero elementi idonei a dimostrare la presenza di personale dedicato. Tale erronea valutazione sarebbe scaturita da una lettura atomistica e frammentaria dell’offerta, in luogo del necessario esame organico e complessivo, che avrebbe consentito di cogliere l’indispensabile contributo umano nell’attività di controllo continuo della rete.
7.1.3. La ricorrente richiama, inoltre, i contenuti del paragrafo 7 dell’offerta tecnica, recante apposite precisazioni in merito alla gestione dell’infrastruttura -affidata al Network Operations Center (NOC), che non sarebbe un mero sistema digitale, ma un presidio fisico in cui hardware, software e operatori umani collaborano alla supervisione e gestione della rete- il quale assicurerebbe il monitoraggio continuo, il controllo dei parametri di rete e la gestione degli allarmi.
Tali caratteristiche emergerebbero dal paragrafo 2.2 dell’offerta, che descrive la sede di Nuoro, con postazioni dedicate al monitoraggio continuo e personale tecnico, sistemisti e logistico, parte dei quali impegnati specificamente nel controllo e nella gestione dei ticket. Analoghe indicazioni sarebbero riportate nel Piano Operativo, con riferimento a NOC dedicato al monitoraggio 24/7, postazioni fisiche e gestione in presidio continuo dell’infrastruttura tramite sistemi di alert e ticketing.
7.1.4. La ricorrente evidenzia che la locuzione “ postazione NOC ” richiamerebbe necessariamente un luogo fisico e non concepibile come struttura autonoma rispetto alla presenza di personale dedicato, indispensabile per la supervisione in tempo reale.
Ciò in quanto, soggiunge la ricorrente, un controllo immediato e continuativo della rete non potrebbe essere assicurato senza l’intervento umano, e un esame complessivo dell’offerta dimostrerebbe la puntuale descrizione del sistema di monitoraggio H24/365, della sede fisica e del personale ad esso dedicato.
La Commissione, pertanto, avrebbe travisato il contenuto dell’offerta.
7.1.5. La ricorrente sottolinea, inoltre, che il NOC, per sua natura, presupporrebbe un contributo sinergico di uomo e macchina e che, allo stato della tecnologia, non sarebbe concepibile un funzionamento completamente automatizzato; pertanto, il mancato riconoscimento del presidio umano costituirebbe un errore evidente nella valutazione.
7.1.6. Alla luce di tali elementi, conclude la ricorrente, l’offerta avrebbe meritato il punteggio pieno, consentendo al R.T.I. di superare la soglia minima e di accedere alle fasi successive della procedura. D’altronde, essendo la valutazione così espressa manifestamente illogica e frutto di un evidente travisamento dei fatti, il sindacato giurisdizionale potrebbe pienamente esplicarsi anche nell’ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali.
7.2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente assume che il provvedimento sarebbe illegittimo anche per violazione dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 14 del disciplinare e del principio del favor partecipationis, nonché per difetto di istruttoria, violazione del procedimento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.
7.2.1. La ricorrente deduce che, anche a voler ritenere sussistenti incertezze interpretative in merito alla formulazione dell’offerta da parte della società ricorrente avuto riguardo al criterio n. 7, la Commissione avrebbe dovuto attivare il potere di richiedere chiarimenti che, nel caso di specie, si sarebbe trasformato in un vero e proprio dovere, al fine di dirimere i dubbi e prima di adottare una determinazione preclusiva, in conformità al principio del favor partecipationis.
Inoltre, evidenzia la ricorrente, la stessa Stazione Appaltante aveva già chiesto chiarimenti con riferimento ad altri criteri, senza che ciò violasse la par condicio dei partecipanti; pertanto, nulla avrebbe impedito di rinnovare l’istanza anche con riferimento al citato criterio.
7.2.2. La ricorrente osserva, sotto ulteriore profilo, che il medesimo operatore economico, in qualità di attuale gestore del servizio, aveva già proposto più volte alla Stazione Appaltante un monitoraggio H24/365, che poi è stato incluso nella gara, e nulla gli avrebbe, pertanto, impedito di includerlo coerentemente nella propria offerta ai fini della valutazione tecnica.
8. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Regionale instando per la reiezione del gravame.
9. Con Ordinanza del 15 gennaio 2026, n° 5 questo Tribunale respingeva la proposta istanza cautelare evidenziando che l’operato della Commissione di gara, anche per come dettagliatamente esplicitato nel verbale n° 5, apparisse, “prima facie, coerente con le disposizioni della lex specialis, avendo correttamente riservato l’attribuzione del punteggio premiale alle offerte che si impegnassero all’erogazione dell’attività di monitoraggio tramite presidio in presenza, non rinvenendosi in modo univoco tale impegno nell’offerta della ricorrente;”
10. In vista dell’udienza di merito, l’amministrazione evidenziava come, in esito al rigetto della domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, la Centrale di Committenza in data 27.01.2026, avesse proceduto, con Determinazione prot. 993 rep. n. 68, all’aggiudicazione dell’appalto in favore di altro operatore economico.
11. Con atto depositato in data 12 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del gravame.
12. In ragione della suindicata dichiarazione resa dal legale di parte ricorrente, al Collegio non resta che prendere atto della stessa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità;
13. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio PL, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
OB NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB NT | Antonio PL |
IL SEGRETARIO