Articolo 65 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 64Articolo 66
Versione
4 aprile 1974
Art. 65.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza
propria dell'esercizio 1972 (articolo 61). . . . . L. 334.088.078.663 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (ar
ticolo 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 119.622.838.702 Residui passivi al 31 dicembre 1972. . . . . . . . L. 453.710.917.365
Entrata in vigore il 4 aprile 1974