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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 312/2022
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2024,
TRA
, P. IV in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 P.IVA_1
Antonio Arnesano, come da procura allegata alla citazione in appello, presso cui è elettivamente domiciliata in Lecce, V.le Michele De Pietro, 17- appellante principale
E
P. IV , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Paolo Madaro, presso cui è elettivamente domiciliato in Lecce, via Marconi, 4, come da procura generale in atti - appellante incidentale NONCHÈ
già in persona del l.r.p.t., con sede in Trepuzzi Controparte_2 Controparte_3
(Le) frazione di Casalabate alla via Dei Paguri 15 – appellata contumace
E
c.f. – CP_4 C.F._1 altro appellato contumace
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Pt_1 [...]
la società già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di € 21.448,46
[...] oltre IV, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Jeep Grand
Cherokee tg. EP462EW nel corso del sinistro verificatosi il 23.8.2018 alle ore 18:45 circa, nel piazzale della società attrice in Lecce.
Deduceva che nelle anzidette circostanze di tempo e luogo, , alla guida CP_4 mezzo ASTRA tg. BY011WA di proprietà della convenuta , urtava nella CP_2 parte anteriore la mandandola a collidere con la parte posteriore contro il muro di CP_5 delimitazione dell'area.
Costituitasi un giudizio, , dedotta l'incompatibilità dei danni con la Controparte_1 dinamica descritta, concludeva per il rigetto della domanda.
Nella dichiarata contumacia degli altri convenuti, all'esito dell'interpello di CP_4
il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2761/2021 del 15/10/2021, non notificata,
[...] dichiarata la responsabilità esclusiva del , in parziale accoglimento della CP_4 domanda, condannava al pagamento della somma di euro Controparte_1
4.200,00, oltre interessi legali dal deposito della decisione a saldo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT e alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi euro 1.900,00 oltre accessori.
Il Tribunale traeva il convincimento della responsabilità del dalla dichiarazione CP_4 da questi resa in sede di interrogatorio formale e dalla disamina del modello CAI, non avendo la Compagnia offerto elementi probatori di segno contrario alla contestata dinamica.
In punto quantum, in assenza di prova puntuale in ordine all'ammontare del danno, ed avendo l'attrice ceduto il mezzo senza procedere alla sua riparazione perché antieconomica rispetto al suo valore ante sinistro, il giudice procedeva alla determinazione di tale ultimo valore in via equitativa tenuto conto del listino Eurotax che, per analoga vettura immatricolata negli anni 2012-2013 esponeva un valore compreso tra euro 3.800,00 ed euro 4.600,00.
Contro la pronuncia insorge on atto di citazione notificato in data12-13 aprile Pt_1
2022 in cui lamenta la violazione di legge per insussistente e/o insufficiente e contraddittoria motivazione e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Resiste che, spiegato appello incidentale, contesta la domanda in punto Controparte_6 an debeatur insistendo per il suo rigetto e, in via subordinata, conclude per il rigetto del gravame principale.
Già dichiarata con ordinanza del 4.11.2022 la contumacia di e CP_2 CP_4
e, posta a carico di la notifica in favore di questi
[...] Controparte_7
pag. 2/5 dell'appello incidentale, all'udienza del 23.1.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini.
Motivi della decisione
1. Per questioni di ordine logico, si procede preliminarmente all'esame dell'appello incidentale, attinente all'an della domanda.
Il motivo è infondato.
È ben noto, alle parti del giudizio, il principio per il quale la confessione giudiziale resa in giudizio forma piena prova contro colui che l'ha fatta e che, in caso di litisconsorzio necessario, ove resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2733 cod. civ.).
Ugualmente noto è il principio richiamato nella sentenza gravata, con riferimento alle dichiarazioni contenute nella constatazione amichevole del danno sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale, della diversa valenza delle stesse rispetto al momento della loro utilizzazione, ovvero prima o dopo la instaurazione del giudizio risarcitorio.
Ove utilizzate prima del giudizio, “sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall'assicuratore”; “nel secondo caso”, invece,
“trattandosi di dichiarazioni rese a un soggetto diverso dall'assicuratore, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice, allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese a un terzo” (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 4192 del 02/03/2004).”
Nella vicenda in esame, fatta applicazione di tale principio, il tribunale, dato atto della confessione resa dal conducente del mezzo danneggiante e della presenza del modulo
CAI sottoscritto da entrambe le parti, ha ritenuto , conducente del mezzo CP_4 di proprietà della responsabile del sinistro. Controparte_2
Incombeva, quindi, sulla compagnia assicuratrice l'onere della prova in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni rese dal . CP_4
Tale prova non è stata fornita.
Per vero, la Compagnia, per il tramite di una relazione di parte, ha contestato la dinamica del sinistro così come dedotta ed emersa dalle dichiarazioni del danneggiante.
Di segno opposto la relazione di parte fornita da a firma dell'ing. Pt_1
. Persona_1
La corte, presa visione delle foto dei mezzi e dello stato dei luoghi versate in atti, condivide le conclusioni cui giunge il consulente dell'appellante principale.
pag. 3/5 Le divergenze tra le parti attengono, principalmente, all'altezza dal suolo dei punti di collisione dei mezzi che, secondo non giustificherebbero la presenza dei danni CP_1 Parte lamentati da .
Parte Come esposto nella relazione a firma dell'ing. per conto di , la Per_1 presenza di danni e deformazioni anche nella parte superiore dei presunti punti di contatto si giustifica, oltre che con la notevole differenza di massa tra i mezzi coinvolti, con l'ostacolo all'arretramento del mezzo danneggiato costituito dal cordolo basso del muretto contro cui ha colliso l'auto.
Tali rilievi, attesa la ritenuta veridicità della dinamica esposta, rendono superflua, oltre che inutilmente dispendiosa, una eventuale consulenza tecnico-ricostruttiva volta a verificarne la compatibilità con i danni lamentati che, allo stato degli atti, si appaleserebbe unicamente esplorativa e dunque inammissibile (cfr. Cass. n.
26048/2023).
2. L'appello principale è infondato.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, con motivazione che qui si condivide, in mancanza di una prova certa del quantum, il risarcimento del danno deve essere liquidato in via equitativa (Cass., sentenza n. 8004 del 18.04.2005).
In punto quantum, di contro, l'appellante principale ha fornito un mero preventivo di spesa di ben 21.448,46 euro oltre IVA, ed in sede di interrogatorio formale il suo legale rappresentante ha dichiarato di non avere proceduto alla riparazione perché antieconomica, motivo per il quale avrebbe alienato l'autovettura al prezzo di € 1.000,00.
Vi è che l'onere di provare di provare la consistenza del danno di cui si chiede il risarcimento incombe sulla parte, mentre spetta al giudice del merito “il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 5687 del 18/04/2001- Rv. 546015 - 01)
Nella vicenda in esame l'appellante principale ha disatteso l'onere probatorio a proprio carico sia con riferimento all'effettiva entità dei danni riportati dal mezzo, sia con riferimento al valore ante sinistro del mezzo, di cui ha preferito disfarsi per l'asserita antieconomicità delle riparazioni necessarie.
In ragione di tanto, pertanto, il giudice di prime cure non ha potuto che procedere alla liquidazione equitativa del danno “tenuto conto del listino Eurotax che per analoga vettura immatricolata negli anni 2012-2013 (la Jeep Grand Cherokee è stata immatricolata il 30/11/2012) espone un valore compreso tra euro 3.800,00 e 4.600,00” senza che sul punto sia stata esposta la presunta erroneità del dato così rilevato.
pag. 4/5 Anche sotto tale profilo, pertanto, la pronuncia gravata va confermata.
3. Le spese del presente grado tra l'appellante principale e incidentale possono essere interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
4. Rilevato, infine, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente respinte, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte di di un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 12- 13/4/2022 da nei confronti di , e Pt_1 Controparte_7 Controparte_2 CP_4
, nonché sull'appello incidentale proposto da con memoria del
[...] Controparte_6
11/10/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 2761/2021 del 15/10/2021, non notificata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata in ogni sua parte;
b) compensa le spese del grado tra;
Pt_1 Controparte_7
c) dichiara irripetibili le spese nei confronti di e;
CP_2 CP_4 d) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e , dell'ulteriore importo a Pt_1 Controparte_7 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione
R.G. 312/2022
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23.1.2024,
TRA
, P. IV in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 P.IVA_1
Antonio Arnesano, come da procura allegata alla citazione in appello, presso cui è elettivamente domiciliata in Lecce, V.le Michele De Pietro, 17- appellante principale
E
P. IV , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Paolo Madaro, presso cui è elettivamente domiciliato in Lecce, via Marconi, 4, come da procura generale in atti - appellante incidentale NONCHÈ
già in persona del l.r.p.t., con sede in Trepuzzi Controparte_2 Controparte_3
(Le) frazione di Casalabate alla via Dei Paguri 15 – appellata contumace
E
c.f. – CP_4 C.F._1 altro appellato contumace
All'udienza del 23.1.2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Pt_1 [...]
la società già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di € 21.448,46
[...] oltre IV, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Jeep Grand
Cherokee tg. EP462EW nel corso del sinistro verificatosi il 23.8.2018 alle ore 18:45 circa, nel piazzale della società attrice in Lecce.
Deduceva che nelle anzidette circostanze di tempo e luogo, , alla guida CP_4 mezzo ASTRA tg. BY011WA di proprietà della convenuta , urtava nella CP_2 parte anteriore la mandandola a collidere con la parte posteriore contro il muro di CP_5 delimitazione dell'area.
Costituitasi un giudizio, , dedotta l'incompatibilità dei danni con la Controparte_1 dinamica descritta, concludeva per il rigetto della domanda.
Nella dichiarata contumacia degli altri convenuti, all'esito dell'interpello di CP_4
il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2761/2021 del 15/10/2021, non notificata,
[...] dichiarata la responsabilità esclusiva del , in parziale accoglimento della CP_4 domanda, condannava al pagamento della somma di euro Controparte_1
4.200,00, oltre interessi legali dal deposito della decisione a saldo da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT e alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi euro 1.900,00 oltre accessori.
Il Tribunale traeva il convincimento della responsabilità del dalla dichiarazione CP_4 da questi resa in sede di interrogatorio formale e dalla disamina del modello CAI, non avendo la Compagnia offerto elementi probatori di segno contrario alla contestata dinamica.
In punto quantum, in assenza di prova puntuale in ordine all'ammontare del danno, ed avendo l'attrice ceduto il mezzo senza procedere alla sua riparazione perché antieconomica rispetto al suo valore ante sinistro, il giudice procedeva alla determinazione di tale ultimo valore in via equitativa tenuto conto del listino Eurotax che, per analoga vettura immatricolata negli anni 2012-2013 esponeva un valore compreso tra euro 3.800,00 ed euro 4.600,00.
Contro la pronuncia insorge on atto di citazione notificato in data12-13 aprile Pt_1
2022 in cui lamenta la violazione di legge per insussistente e/o insufficiente e contraddittoria motivazione e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Resiste che, spiegato appello incidentale, contesta la domanda in punto Controparte_6 an debeatur insistendo per il suo rigetto e, in via subordinata, conclude per il rigetto del gravame principale.
Già dichiarata con ordinanza del 4.11.2022 la contumacia di e CP_2 CP_4
e, posta a carico di la notifica in favore di questi
[...] Controparte_7
pag. 2/5 dell'appello incidentale, all'udienza del 23.1.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini.
Motivi della decisione
1. Per questioni di ordine logico, si procede preliminarmente all'esame dell'appello incidentale, attinente all'an della domanda.
Il motivo è infondato.
È ben noto, alle parti del giudizio, il principio per il quale la confessione giudiziale resa in giudizio forma piena prova contro colui che l'ha fatta e che, in caso di litisconsorzio necessario, ove resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2733 cod. civ.).
Ugualmente noto è il principio richiamato nella sentenza gravata, con riferimento alle dichiarazioni contenute nella constatazione amichevole del danno sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale, della diversa valenza delle stesse rispetto al momento della loro utilizzazione, ovvero prima o dopo la instaurazione del giudizio risarcitorio.
Ove utilizzate prima del giudizio, “sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall'assicuratore”; “nel secondo caso”, invece,
“trattandosi di dichiarazioni rese a un soggetto diverso dall'assicuratore, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice, allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese a un terzo” (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 4192 del 02/03/2004).”
Nella vicenda in esame, fatta applicazione di tale principio, il tribunale, dato atto della confessione resa dal conducente del mezzo danneggiante e della presenza del modulo
CAI sottoscritto da entrambe le parti, ha ritenuto , conducente del mezzo CP_4 di proprietà della responsabile del sinistro. Controparte_2
Incombeva, quindi, sulla compagnia assicuratrice l'onere della prova in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni rese dal . CP_4
Tale prova non è stata fornita.
Per vero, la Compagnia, per il tramite di una relazione di parte, ha contestato la dinamica del sinistro così come dedotta ed emersa dalle dichiarazioni del danneggiante.
Di segno opposto la relazione di parte fornita da a firma dell'ing. Pt_1
. Persona_1
La corte, presa visione delle foto dei mezzi e dello stato dei luoghi versate in atti, condivide le conclusioni cui giunge il consulente dell'appellante principale.
pag. 3/5 Le divergenze tra le parti attengono, principalmente, all'altezza dal suolo dei punti di collisione dei mezzi che, secondo non giustificherebbero la presenza dei danni CP_1 Parte lamentati da .
Parte Come esposto nella relazione a firma dell'ing. per conto di , la Per_1 presenza di danni e deformazioni anche nella parte superiore dei presunti punti di contatto si giustifica, oltre che con la notevole differenza di massa tra i mezzi coinvolti, con l'ostacolo all'arretramento del mezzo danneggiato costituito dal cordolo basso del muretto contro cui ha colliso l'auto.
Tali rilievi, attesa la ritenuta veridicità della dinamica esposta, rendono superflua, oltre che inutilmente dispendiosa, una eventuale consulenza tecnico-ricostruttiva volta a verificarne la compatibilità con i danni lamentati che, allo stato degli atti, si appaleserebbe unicamente esplorativa e dunque inammissibile (cfr. Cass. n.
26048/2023).
2. L'appello principale è infondato.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, con motivazione che qui si condivide, in mancanza di una prova certa del quantum, il risarcimento del danno deve essere liquidato in via equitativa (Cass., sentenza n. 8004 del 18.04.2005).
In punto quantum, di contro, l'appellante principale ha fornito un mero preventivo di spesa di ben 21.448,46 euro oltre IVA, ed in sede di interrogatorio formale il suo legale rappresentante ha dichiarato di non avere proceduto alla riparazione perché antieconomica, motivo per il quale avrebbe alienato l'autovettura al prezzo di € 1.000,00.
Vi è che l'onere di provare di provare la consistenza del danno di cui si chiede il risarcimento incombe sulla parte, mentre spetta al giudice del merito “il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere ad una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 5687 del 18/04/2001- Rv. 546015 - 01)
Nella vicenda in esame l'appellante principale ha disatteso l'onere probatorio a proprio carico sia con riferimento all'effettiva entità dei danni riportati dal mezzo, sia con riferimento al valore ante sinistro del mezzo, di cui ha preferito disfarsi per l'asserita antieconomicità delle riparazioni necessarie.
In ragione di tanto, pertanto, il giudice di prime cure non ha potuto che procedere alla liquidazione equitativa del danno “tenuto conto del listino Eurotax che per analoga vettura immatricolata negli anni 2012-2013 (la Jeep Grand Cherokee è stata immatricolata il 30/11/2012) espone un valore compreso tra euro 3.800,00 e 4.600,00” senza che sul punto sia stata esposta la presunta erroneità del dato così rilevato.
pag. 4/5 Anche sotto tale profilo, pertanto, la pronuncia gravata va confermata.
3. Le spese del presente grado tra l'appellante principale e incidentale possono essere interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
4. Rilevato, infine, che l'impugnazione principale e quella incidentale sono state integralmente respinte, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte di di un Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato in data 12- 13/4/2022 da nei confronti di , e Pt_1 Controparte_7 Controparte_2 CP_4
, nonché sull'appello incidentale proposto da con memoria del
[...] Controparte_6
11/10/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 2761/2021 del 15/10/2021, non notificata, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la pronuncia gravata in ogni sua parte;
b) compensa le spese del grado tra;
Pt_1 Controparte_7
c) dichiara irripetibili le spese nei confronti di e;
CP_2 CP_4 d) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e , dell'ulteriore importo a Pt_1 Controparte_7 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 5/5