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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 23/2026 depositato il 06/02/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U01NP00955 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Nel merito: per i motivi esposti, accertarsi e dichiararsi nullo, illegittimo o, comunque, annullare l'avviso di accertamento n. T6U01NP00955/2025 per l'anno 2019 codice fiscale CF_Ricorrente_1 notificato a Ricorrente_1 il 14.11.2025. Spese e compensi del giudizio interamente rifusi.
Resistente
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione giudiziale della riscossione avanzata dalla controparte, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, alla luce della manifesta infondatezza del ricorso, definire il giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter D.Lgs 546/1992, rigettando il ricorso avversario;
Ø in via principale, disattese le istanze tutte di parte, voler rigettare il ricorso con conferma della piena legittimità e fondatezza dell'atto impugnato;
Ø in ogni caso, voler condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio cautelare e di merito come da nota spese allegata.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 12 gennaio 2026, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo di annullare l'avviso di accertamento n. T6U01NP00955/2025, relativo all'anno 2019.
Con tale atto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo le aveva richiesto il pagamento di maggiore Irpef per euro 223, addizionali, euro 42,96 per interessi, ed irrogato una sanzione pecuniaria, per complessivi euro 767,66. Secondo l'amministrazione finanziaria, non era stato dichiarato il reddito di euro
3.826, di cui al contratto di locazione del 10 aprile 2019, avente ad oggetto un immobile situato in MA
(Ro) di sua proprietà.
La ricorrente sosteneva che l'avviso era nullo perché il contratto era stato concluso dal padre, Nominativo_1, suo procuratore generale, il quale aveva incassato il canone di locazione. Il genitore non le aveva riversato il canone e aveva sempre “provveduto a tutti gli adempimenti fiscali annuali”. Quindi, la ricorrente non aveva percepito alcun reddito derivante dalla locazione, “con conseguente esenzione della medesima dalla dichiarazione del medesimo e dall'obbligo di versamento dell'imposta”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente affermava che il reddito era di competenza della ricorrente.
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. In fatto, si rileva che l'immobile di MA (Ro) è nella proprietà della ricorrente e che il contratto di locazione è stato concluso dal padre in nome e per conto della figlia.
Infatti, Nominativo_1 ha agito quale procuratore generale di Ricorrente_1. Dunque, gli effetti del contratto si sono prodotti in capo alla rappresentata, la quale è la locatrice dell'immobile, oltre ad essere proprietaria dello stesso.
3. In diritto, è irrilevante che il denaro sia stato trattenuto dal procuratore, trattandosi pur sempre di reddito percepito dalla rappresentata. Ciò che rileva è l'imputazione giuridica dei canoni di locazione, i quali competono alla locatrice proprietaria dell'immobile. Altrimenti detto, il reddito conseguito dalla locazione dell'immobile è della ricorrente, anche se ella ha deciso di lasciare il denaro nella materiale disponibilità del genitore.
Ne consegue che Ricorrente_1 doveva indicare il reddito nella propria dichiarazione reddituale relativa al 2019.
Dopodiché, se Nominativo_1 aveva incluso i canoni tra i propri redditi dichiarati, avrebbe potuto richiedere, nei termini di legge, il rimborso dell'imposta versata, ma da lui non dovuta.
4. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate atteso il modestissimo valore della causa e il comportamento processuale della ricorrente, che ha permesso la celere definizione della controversia, rinunciando all'inibitoria e acconsentendo alla discussione della causa alla medesima udienza, rendendo possibile la decisione in forma semplificata ex art. 47 ter d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 23/2026 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Rovigo, 24 febbraio 2026.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 23/2026 depositato il 06/02/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U01NP00955 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente Nel merito: per i motivi esposti, accertarsi e dichiararsi nullo, illegittimo o, comunque, annullare l'avviso di accertamento n. T6U01NP00955/2025 per l'anno 2019 codice fiscale CF_Ricorrente_1 notificato a Ricorrente_1 il 14.11.2025. Spese e compensi del giudizio interamente rifusi.
Resistente
in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione giudiziale della riscossione avanzata dalla controparte, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, alla luce della manifesta infondatezza del ricorso, definire il giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter D.Lgs 546/1992, rigettando il ricorso avversario;
Ø in via principale, disattese le istanze tutte di parte, voler rigettare il ricorso con conferma della piena legittimità e fondatezza dell'atto impugnato;
Ø in ogni caso, voler condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio cautelare e di merito come da nota spese allegata.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 12 gennaio 2026, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo di annullare l'avviso di accertamento n. T6U01NP00955/2025, relativo all'anno 2019.
Con tale atto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo le aveva richiesto il pagamento di maggiore Irpef per euro 223, addizionali, euro 42,96 per interessi, ed irrogato una sanzione pecuniaria, per complessivi euro 767,66. Secondo l'amministrazione finanziaria, non era stato dichiarato il reddito di euro
3.826, di cui al contratto di locazione del 10 aprile 2019, avente ad oggetto un immobile situato in MA
(Ro) di sua proprietà.
La ricorrente sosteneva che l'avviso era nullo perché il contratto era stato concluso dal padre, Nominativo_1, suo procuratore generale, il quale aveva incassato il canone di locazione. Il genitore non le aveva riversato il canone e aveva sempre “provveduto a tutti gli adempimenti fiscali annuali”. Quindi, la ricorrente non aveva percepito alcun reddito derivante dalla locazione, “con conseguente esenzione della medesima dalla dichiarazione del medesimo e dall'obbligo di versamento dell'imposta”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente affermava che il reddito era di competenza della ricorrente.
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. In fatto, si rileva che l'immobile di MA (Ro) è nella proprietà della ricorrente e che il contratto di locazione è stato concluso dal padre in nome e per conto della figlia.
Infatti, Nominativo_1 ha agito quale procuratore generale di Ricorrente_1. Dunque, gli effetti del contratto si sono prodotti in capo alla rappresentata, la quale è la locatrice dell'immobile, oltre ad essere proprietaria dello stesso.
3. In diritto, è irrilevante che il denaro sia stato trattenuto dal procuratore, trattandosi pur sempre di reddito percepito dalla rappresentata. Ciò che rileva è l'imputazione giuridica dei canoni di locazione, i quali competono alla locatrice proprietaria dell'immobile. Altrimenti detto, il reddito conseguito dalla locazione dell'immobile è della ricorrente, anche se ella ha deciso di lasciare il denaro nella materiale disponibilità del genitore.
Ne consegue che Ricorrente_1 doveva indicare il reddito nella propria dichiarazione reddituale relativa al 2019.
Dopodiché, se Nominativo_1 aveva incluso i canoni tra i propri redditi dichiarati, avrebbe potuto richiedere, nei termini di legge, il rimborso dell'imposta versata, ma da lui non dovuta.
4. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate atteso il modestissimo valore della causa e il comportamento processuale della ricorrente, che ha permesso la celere definizione della controversia, rinunciando all'inibitoria e acconsentendo alla discussione della causa alla medesima udienza, rendendo possibile la decisione in forma semplificata ex art. 47 ter d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 23/2026 r.g., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Rovigo, 24 febbraio 2026.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)