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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 06/11/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1321/2024 per la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], residente in [...]
Molino n. 17, (c.f. ) C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...], (c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Livia Cadore C.F._2
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 16/07/2024, e Parte_1
premettendo di essersi uniti in matrimonio a Santa Giustina in data Parte_2
12 novembre 2016 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2016) e che dall'unione è nata in data [...] la figlia e in data Per_1
28/05/2019 la figlia entrambe minorenni, dato atto del venir meno tra le parti dell'affectio Per_2 maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa della profonda incompatibilità di carattere, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 24/07/2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Con note d.d. 23/07/2024 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e si Parte_1 Parte_2 sono uniti in matrimonio a Santa Giustina in data 12 novembre 2016 (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2016).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
03/08/1991 (c.f. ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
10/07/1978 (c.f. , i quali si sono uniti in matrimonio con rito C.F._2 concordatario a Santa Giustina in data 12 novembre 2016 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 5, parte 2 serie A, anno 2016) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 17 ottobre 2024
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta