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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 02/07/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13003/2024 RGL, promosso da
CONCETTA Parte_1 contro
SEDE LEGALE IN ROMA VIA CIRO Controparte_1
IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
alle ore 10.10 sono presenti l'avv. SANSONE SERGIO anche in sostituzione dell'avv.
Pollarà per parte ricorrente nonché l'avv. Rizzo Marzia in sostituzione CERNIGLIARO
DELIA per la parte resistente
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti e note conclusionali e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13003 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Pollara'
e Sergio Sansone, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande CP_1
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: Indebito
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 02/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa: Dichiara l'impignorabilità della pensione cat. AS n 04034357 della quale la ricorrente è beneficiaria e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione degli importi trattenuti sulla stessa a decorrere dal CP_1
mese di maggio 2020.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, , già titolare di pensione cat. AS Parte_2
n 04034357 conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare l'illegittimità della richiesta di CP_1
rimborso del 10/4/2024 con la quale l' gli comunicava di aver corrisposto un pagamento non CP_1
dovuto sulla propria pensione, dell'importo complessivo di €.824,49, per il periodo dal 01/05/2012
al 30/06/2020, per un asserito maggior reddito familiare derivante da atto di vendita stipulato dal coniuge nell'anno 2012, nonché da pensione estera dello stesso.
A sostegno del ricorso eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione di recupero, ai sensi dell'art. 13
comma 2 legge 412/1991, in quanto l' già nel 2020 aveva accertato la presunta maggiorazione CP_1
nell'ammontare dei redditi del suo nucleo familiare che aveva comportato una riduzione della prestazione, in subordine deduceva che i dedotti proventi dell'atto di vendita non comportavano aumento reddituale.
Si costituiva in giudizio l contestando la domanda, chiedendone il rigetto per mancanza di prova CP_1
di tutti i requisiti per la fruizione della suddetta prestazione.
In ordine alle ragioni dell'indebito evidenziava che “...Il debito oggetto del ricorso afferisce
all'assegno sociale 078-550004034357, di cui la signora è titolare dal maggio 2012. Il 29 Parte_1
maggio 2020 l' ha provveduto a definire la domanda di ricostituzione webdom n. CP_1
2120757000030, presentata dalla ricorrente al fine di comunicare i redditi percepiti nel 2016 e nel
2017 ...Per comprendere la genesi del debito relativo al 2012, si consideri quanto segue. Al momento
di definire la domanda di ricostituzione, l' ha effettuato una verifica accedendo al punto fisco CP_1
e ha rintracciato, tra gli atti del registro, un contratto di compravendita stipulato dal coniuge
dell'odierna ricorrente nel 2012. Si consideri che nella domanda di assegno sociale, presentata nell'aprile 2012, l'utente aveva dichiarato per sé redditi pari a zero e per il coniuge - Persona_1
reddito da pensione estera, per un importo pari ad euro 1330 e redditi da terreni e fabbricati
[...]
per un importo pari a euro 59. In sede di prima liquidazione, naturalmente, l'importo della
prestazione veniva parametrato unicamente sulla base di tali ultimi redditi. I proventi del contratto
di compravendita, che pur costituiscono redditi rilevanti ai fini della verifica del diritto e della misura
dell'assegno sociale, non erano stati dichiarati in quella sede. Tali redditi non sono stati dichiarati
all' neppure successivamente, né con modello red, né con domanda di ricostituzione, né sono CP_1
stati dichiarati all' , per cui non sono mai stati rintracciati nemmeno dalle Controparte_2
ricostituzioni centralizzate, che periodicamente procedono alle verifiche reddituali di cui all'art. 13
c. 2 l.412/1991. ….Il provento della compravendita, pari a 5.330 euro, unito al reddito da pensione
estera di euro 1.330,00 e all'importo annuo di 6.684 euro dell'assegno sociale 078-5500-04023354,
di cui il coniuge della ricorrente era pure titolare sin dall'aprile 2004, hanno comportato il
superamento del limite coniugale normativamente prescritto per beneficiare della prestazione
nell'anno 2012, che era pari a 11.154,00 euro. ….Al fine di recuperare il debito originario, l' CP_1
ha operato nel tempo tre compensazioni…l debito residuo era pertanto pari a euro 1276,37. Si
segnala, a tale proposito, che, per un errore procedurale, il recupero di 451, 88 euro si è
contabilizzato due volte, per cui l'importo residuo per il quale è stato inviato il sollecito di pagamento
era risultato pari a 824,49 euro, piuttosto che essere pari a euro 1276,37.”
Con le note difensive del 27.6.2025, il ricorrente insista nei motivi di ricorso ed eccepiva in subordine l'illegittimità del recupero operato dall' mediante trattenute per l'impignorabilità della pensione CP_1
sociale, sensi dell'art. 26 comma 11 legge 153/1969 e dell'art. 3 commi 6 e 7 legge 335/1995.
La causa, senza alcuna istruttoria, sulle conclusioni delle parti all' odierna udienza viene decisa.
Va disatteso il primo motivo di ricorso.
Invero dalla documentazione allegata agli atti di causa emerge che l'indebito trae origine, secondo l'Istituto, da una vendita immobiliare che il coniuge della ricorrente effettuava nel corso del 2012, i cui proventi avevano determinato per tale anno il superamento del limite di reddito coniugale per il diritto all'assegno sociale.
Il ricorrente non ha contestato la suddetta circostanza che risulta pertanto pacifica, ma ha sostenuto che alcun dolo poteva ravvedersi nella mancata comunicazione all'Istituto del ricavato della vendita,
atteso che lo stesso non poteva considerarsi reddito.
Ciò detto, giova richiamare l'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 che dispone: "Con effetto dal
1 gennaio1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
misura ridotta fino a concorren.za dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto
importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di
cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili
nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla
base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non
concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
dell'assegno
È noto, che ai sensi della richiamata normativa, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013; Cass. n.
23477/2010).
La giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini del diritto all'assegno sociale, nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di "qualsiasi natura" (secondo il dettato normativo), dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno nell'anno a cui il reddito si riferisce. “In quest'ottica, l'intera entrata costituita dal ricavato della
vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile tra quelli di
cui alla voce "altri redditi non assoggettabili ad IRPEF". (Corte di Appello di Napoli, sentenza n.
2448/2023; Corte d'Appello di Palermo n. 781/2024 del 30.10.2024)
Orbene, considerato che il ricorrente, pur avendone l'onere, non ha dimostrato di essere in possesso del requisito reddituale per l'anno di riferimento nonostante la compravendita, né ha tanto meno ha allegato di non avere avuto disponibilità del ricavato, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale per il godimento della prestazione per gli anni in contestazione.
In ordine, poi, all'invocata irrepetibilità delle somme percepite per mancanza di dolo va rilevato che in tema di indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge di che trattasi, l'orientamento della S.C. è nel senso che “l'ente
erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato
accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in
dolo rispetto a tale condizione trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr.
Cass. n. 12608/2020).
Né in tale contesto può trovare applicazione, ai fini della tempestività dell'azione di ripetizione dedotta dall'Ente resistente, l'art. 13 comma 2° della L. n. 412/1991, (tale norma è invero volta a disciplinare esclusivamente l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico), alla luce del richiamato art. 3 al comma 6° della Legge n. 335/1995 che in tema di assegno sociale, impone all'Istituto il ricalcolo della prestazione entro la data del trentuno luglio dell'anno successivo alla provvisoria erogazione.
Ora, dalla documentazione allegata agli atti, non risulta che parte ricorrente abbia dichiarato all'Istituto i proventi della compravendita relativi all'anno 2012 e neppure, successivamente con specifica comunicazione RED o con la domanda di ricostituzione presentata il 22.9.2017, in cui comunicava i redditi percepiti per gli anni 2016 e 2017.
La circostanza, quindi, che l' abbia appreso dei detti redditi alio modo rispetto alla CP_1
comunicazione dell'interessato, consente di ritenere insussistente una situazione di legittimo affidamento del percettore che sussiste solo allorquando l'erogazione indebita non gli sia addebitabile, risultando in tale contesto del tutto irrilevante la tempestività dell'azione di recupero operato dall'Ente previdenziale.
Anche tale motivo va pertanto rigettato.
Va invece accolta l'eccezione di impignorabilità sollevata da parte ricorrente, in ordine alla quale si richiama la recentissima sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha dichiarato l'impignorabilità
dell'assegno sociale in quanto derivato normativamente dalla pensione sociale.
La sentenza, le cui considerazioni e conclusioni questo giudice ritiene di condividere, testualmente dispone “ Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello, in quanto: - l'art.69 L.
n.153/1969 regola la pignorabilità di pensioni, assegni o indennità spettanti in forza del R.D.L.
n.1827 del 1935 ovvero degli assegni di cui all'art.11 L.1115/1968; l'assegno sociale non rientra in
nessuna di queste categorie poiché istituito (nella sua originaria veste di pensione sociale) in epoca
successiva per effetto dell'art.26 L.153/1969 ed evidentemente distinto dall'assegno a sostegno dei
lavoratori licenziati introdotto dall'art.11 cit..;
- l'ammontare dell'assegno sociale non supera oggi (è pari a 538,69 euro mensili) ed evidentemente
nemmeno nel 2021 (allorquando era pari a 460,28 euro) l'ammontare dell'importo minimo
pignorabile ai sensi dell'art.545 comma 7 c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere
pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno
sociale, con un minimo di 1.000 euro”;
- per effetto del combinato disposto dell'art.26 comma 11 L.n.153/1969 (per il quale la pensione
sociale non era “cedibile, né sequestrabile, né pignorabile”), dell'art.3 comma 6 L.n.335/1995 (“con
effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale … è corrisposto un assegno, denominato
assegno sociale”) e del successivo comma 7 (“Per quanto non diversamente disposto dal presente
comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale
di cui alla legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni”), si può affermare
che anche l'assegno sociale, perché normativamente derivato dalla pensione sociale, sia, come
quest'ultima, “impignorabile”.
Per quanto suesposto, in parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, alla declaratoria di
impignorabilità degli importi percepiti da a titolo di assegno sociale segue la condanna dell' CP_1
alla restituzione delle somme mensilmente trattenute, a far data da Marzo 2021 sul medesimo assegno
sociale “.
Alla luce dei superiori principi, in accoglimento del ricorso va dichiarata l'impignorabilità degli importi percepiti dal ricorrente a titolo di assegno sociale con condanna dell' alla restituzione CP_1
delle somme trattenute sulla prestazione, a far data da maggio 2020.
Infine, considerato l'esito complessivo della lite e il nuovo orientamento giurisprudenziale, si ritiene che sussistano gravi motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 2.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile