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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1993/2024, avente per oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour, n. 65, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giacomina Sole (C.F.: , che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Manno, n. 27, presso lo studio dell'avv. Franco Sanna (C.F.: ), che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura agli atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte come da note depositate il 21.7.2025 e confermate all'udienza del 22.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.p.c., depositato il 20.8.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto tra le parti in Sassari in data 28.11.2009, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2009, atto n. 194, parte I.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: il 28.9.2006 a Sassari, e Per_1
il 31.10.2008 a Sassari, ha allegato che con Sent. n. 1335/2023 (R.G. n. 1484/2023) il Per_2
Tribunale di Sassari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni riportate in ricorso.
Ha dedotto che rispetto al momento della separazione (nell'ambito della quale era stato disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso la madre), la situazione era profondamente mutata, in quanto la resistente non si prendeva cura dei figli, trascorreva la CP_1
gran parte della giornata fuori casa, essendo concentrata esclusivamente sulle sue esigenze personali e sulla sua vita privata, rientrava molto spesso a casa notte inoltrata, non si occupava dei ragazzi, lasciandoli soli nella propria gestione, sia per quanto riguardava la preparazione dei pasti, sia per quanto concerneva tutto il resto.
Ha rappresentato che la resistente, spesso lamentando aggressioni fisiche e verbali mai verificatesi, aveva allontanato dalla figura paterna il figlio maggiore il quale aveva quindi scarsi contatti Per_1
con il padre (anche se in verità vi era stato un recente riavvicinamento di questi con la famiglia paterna).
Ha quindi rappresentato che il descritto comportamento della moglie era pregiudizievole per gli interessi dei figli e, in particolare, era contrario alle esigenze del figlio minore che soffriva di Per_2
importanti problemi di salute (gli era stata diagnosticata una forma di leucemia linfoblastica acuta, aveva subito un'asportazione testicolare per recidiva, vi era il sospetto che soffrisse di una malattia intestinale cronica) e che aveva necessità di essere seguito in maniera assidua, sia per la corretta somministrazione dei farmaci prescrittigli, sia, più in generale, per la conduzione di uno stile di vita sano (in particolare, cura dell'alimentazione e svolgimento con costanza di attività fisica), esigenze queste, alle quali la madre non era in grado di far fronte adeguatamente.
Ha aggiunto che ormai tutti i giorni, si recava a casa del padre per passarvi l'intera giornata, Per_2
consumando dal ricorrente tutti i pasti, ritornando a casa dalla madre solo per andare a dormire.
Dal punto di vista economico, ha allegato che parte resistente lavorava come collaboratrice domestica, nonché in regime di part time presso un lavasecco in Sassari, percependo un reddito di circa € 1.000,00 al mese, che unito alle somme corrisposte dal coniuge (€ 600,00 al mese a titolo di mantenimento per i figli, € 400,00 mensili quale contributo al pagamento del canone di locazione, per complessivi €
pagina 2 di 10 1.000,00) ed all'assegno unico INPS, le consentivano di condurre uno stile di vita migliore di quello del ricorrente;
ha aggiunto che la coniuge era titolare di un conto corrente presso , con un CP_2 saldo che al 31.12.2022 era di € 5.230,00, mentre lui per contro guadagnava € 1.650,00 al mese ed era gravato da numerose spese che superavano le entrate ed era stato costretto a fare ricorso ai propri risparmi, consumandoli.
Ha concluso, chiedendo: «In via principale a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] e C.F._1
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sassari, Via Murenu n. 1, contratto nel Comune di Sassari, Anno 2009 - Atto 194 - Parte 1 – Serie, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3
con collocamento del figlio presso la residenza paterna e con conferma del collocamento di Per_2
presso la residenza materna;
c) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del Per_1 Pt_1 figlio con il versamento alla di €. 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici istat, Per_1 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabelle del CNF e che la contribuisca al CP_1 mantenimento del figlio con il versamento al sig. dell'importo di €. 250,00 mensili, Per_2 Pt_1
rivalutabili secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabelle del CNF;
altresì il contribuirà al pagamento di un contributo alla locazione per l'importo di €. 100,00. In Pt_1
subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di collocamento del figlio presso la residenza paterna: d) A parziale modifica della sentenza di Per_2
separazione, stante le mutate condizioni, stabilire un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di €. 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo tabella del CNF ed il 50% dell'assegno unico. e) A parziale modifica della sentenza di separazione, rimodulare il contributo stabilito per il contributo al canone di locazione a carico del sig. nella misura di €. 200,00 mensili. f) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione». Pt_1
Con comparsa depositata in data 20.12.24 si è costituita la resistente la quale -pur associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio- ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e le richieste da questi avanzate, formulando a sua volta in via riconvenzionale le domande di assegnazione della casa coniugale, di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile e di corresponsione in suo favore del 100% dell'assegno unico INPS.
pagina 3 di 10 Ha rappresentato che il figlio divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, non Per_1
intratteneva rapporti significativi con il padre, e ciò a causa del negativo trattamento che questi riservava alla madre durante la convivenza matrimoniale.
Quanto al figlio minore, premesso che lo stesso era affetto da una forma di leucemia Per_2
linfoblastica acuta, (diagnosticata nel 2013) e che aveva subito (nel 2015) un'asportazione testicolare per recidiva, ha riferito che in ragione di tali patologie doveva sottoporsi a periodiche visite presso l'ospedale Microcitemico di Cagliari, alle quali veniva accompagnato dalla madre e con spese a carico di quest'ultima.
Ha contestato la fondatezza delle allegazioni del ricorrente in merito al suo stile di vita ed al fatto che non si prenderebbe cura dei figli, sostenendo di essere una madre amorevole, sottolineando che il figlio era autonomo e responsabile, assumeva regolarmente le terapie prescrittegli sotto la sua Per_2
supervisione e trascorreva presso il padre limitati periodi di tempo, spesso in sua assenza, poiché impiegava il suo tempo presso il genitore giocando con dei videogiochi presenti nell'appartamento del ricorrente.
Ha allegato che la casa familiare era nella disponibilità del ricorrente e che -in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione- lei si era trasferita insieme ai figli in un appartamento condotto in locazione, corrispondendo € 500,00 (oltre € 50,00 mensili per i consumi idrici) al mese a titolo di canone, di cui € 400,00 al mese corrisposti dal marito a titolo di contributo per il pagamento di tale canone.
Dal punto di vista economico ha affermato che il sig. lavorava presso il Pt_1 Controparte_3 percependo un reddito annuale pari a € 27.326,00 (€ 1.650,00 al mese, all'incirca), che era proprietario della casa un tempo adibita a dimora coniugale e che al momento della separazione era titolare di un conto corrente sul quale erano depositate somme per complessivi € 20.000,00, mentre lei, per contro, lavorava a tempo parziale presso una lavanderia sita in Sassari, guadagnando circa € 202,41 al mese e dovendo sopportare spese fisse, così ripartite: € 280,96 annuali per il pagamento della TARI;
€ 80,00 mensili per il consumo dell'energia elettrica;
€ 120,00 al mese per il consumo di carburante;
circa €
40,00 mensili per l'abbonamento telefonico;
€ 20,00 al mese per i trasporti;
ha riferito che la disponibilità sul suo conto corrente era pari ad € 14,12.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «in via principale a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n° 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora
e il signor in data 28 novembre 2009 (registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di Sassari, Anno 2009, Atto 194, Parte I), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del
pagina 4 di 10 figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, mantenendo l'individuazione della madre come collocataria anche al fine di evitare la separazione dal fratello maggiorenne e determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) confermare a carico del signor un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
ciascun figlio minorenne o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari a
300,00€ (trecento/00 euro) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
in via riconvenzionale d) riconoscere in favore della signora il diritto Controparte_1
a percepire un assegno di divorzio dell'importo di 500,00 € (cinquecento/00 euro) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del signor;
e) ponendo fine alla situazione di disagio subita dai figli, voglia Parte_1
assegnare la casa coniugale alla signora ed ai suoi due figli, in quanto rispondente CP_1 all'interesse della prole;
nel qual caso revocando il contributo per la locazione di 400,00 € posto a carico del signor f) per i motivi di cui in espositiva, voglia attribuire l'assegno unico e universale Pt_1
al 100% alla signora , in quanto genitore collocatario;
in via subordinata g) nella denegata CP_1
ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate al punto e) che precede, confermare il contributo di 400,00 € (quattrocento/00 euro) per la locazione dell'abitazione dove risiedono la signora ed i propri figli, come da sentenza di separazione personale consensuale del 15 CP_1
dicembre 2023; h) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate al punto f) che precede, confermare l'attribuzione dell'assegno unico universale al 50% a ciascun genitore;
i) in ogni caso, condannare il convenuto signor alla rifusione delle spese e dei Parte_1
compensi professionali del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, spese generali, Iva e
C.p.a. come per legge».
All'udienza del 28.1.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
Parte ricorrente ha confermato il ricorso ed ha affermato di incontrare assiduamente suo figlio trascorrendo tutti i giorni con lui una parte della serata ed i fine settimana. Ha aggiunto che Per_2
la gestione delle patologie di cui soffre il ragazzo è complessa e che la madre non sarebbe in grado di seguire adeguatamente il minore (avrebbe omesso di accompagnarlo ad una visita a novembre 2024 e trascorrerebbe molto tempo fuori casa).
La resistente, invece, per parte sua, ha confermato la sua comparsa, sottolineando di non essere una madre assente, che il figlio vorrebbe vivere con lei, che da quando il ragazzo si è ammalato lo Per_2
ha sempre seguito per tutti gli accertamenti (a Bosa, Ozieri, Sassari e Cagliari) e che -successivamente pagina 5 di 10 al ricovero a Cagliari- non avrebbe accompagnato il minore alla visita di controllo prevista per novembre 2024 a Cagliari, perché il ricorrente aveva trattenuto il foglio di dimissioni ed a lei era sfuggita la data.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore con provvedimento in data 10.2.2025 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: «1) conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) conferma l'importo del contributo al Per_2
mantenimento dei figli minore di età, e maggiore di età non economicamente Per_2 Per_1 indipendente, a carico di concordato in sede di separazione (“il sig. contribuirà al Parte_1 Pt_1
mantenimento dei figli con 300,00 euro ciascuno, e con 400,00 euro mensili di contributo per la locazione a decorrere dal mese in corso della pubblicazione della sentenza”), 3) conferma la previsione secondo cui l'assegno unico INPS sarà diviso al 50% tra i genitori;
4) conferma la previsione degli ampi tempi di permanenza presso il padre da parte del minore che verranno stabiliti con Per_2 una certa flessibilità avendo lo stesso un'età matura per autodeterminarsi (16 anni) come già di fatto avviene;
5) non riconosce allo stato il diritto della moglie ad ottenere un assegno divorzile a carico del marito, 6) rigetta l'istanza di assegnazione della casa coniugale alla resistente».
All'udienza del 22.4.2025 il Giudice relatore ha proceduto all'ascolto del minore il Persona_3
quale -agitato, rattristato e intimorito- ha dichiarato di essere molto provato dalla separazione dei genitori e di non parlare con nessuno di questa situazione (neppure con suo fratello maggiore,
. Per_1
Ha così riferito al Giudice: “Ero felice prima che BB e mamma iniziassero a litigare. Non so perché piango. Vorrei che tutto si sistemasse. PA non parla male di mamma e mamma non parla male di PA. Nessuno mi prende in giro a scuola, a volte sono triste anche a scuola. La palestra mi fa bene invece. So che mamma e PA non torneranno più insieme. Piango in automatico, non so perché sono così triste, mi dispiace che i miei si sono lasciati. Mi vogliono bene e mi consolano tutti e due”
Ha, altresì, affermato di incontrare spesso suo padre, che talvolta si reca a casa sua anche se lui non è presente trattenendosi nel suo appartamento a guardare la tv o a giocare con l'Xbox.
Ha riferito che la madre non passa molto tempo fuori casa (fermo restando che in alcune occasioni va a casa di amici), che si occupa della famiglia («mamma è una supermamma» ha affermato) sottolineando che fa la spesa, cucina, si occupa delle pulizie e di tutto ciò che occorre ai ragazzi.
Ha aggiunto di aver avuto delle patologie dalle quali è guarito o, comunque, è in via di guarigione, precisando che assumeva le terapie che gli erano state prescritte in autonomia (5 medicine, alla sera, dopo cena) e che durante i suoi ricoveri era sempre stato seguito da entrambi i genitori (a Cagliari dalla madre ed a Sassari sia dal padre che dalla madre).
pagina 6 di 10 Ha dichiarato espressamente che sebbene voglia bene ad entrambi i genitori preferisce restare a vivere con la madre (“Ho paura che il giudice mi sposti da PA” (..) “La vita che sto facendo adesso va bene, preferisco stare con mamma, anche se voglio bene sia a mamma che a BB”).
All'esito il Giudice ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e rinviato la causa all'udienza del 22 luglio 2025.
Nelle more, con reclamo ex art. 473-bis.24, c.p.c., parte ricorrente ha impugnato davanti alla Corte
d'appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, l'ordinanza del 10.2.2025 contenente i provvedimenti provvisori e urgenti di cui sopra, censurando la decisione del Giudice relatore, perché -confermando la collocazione del minore presso la madre- non avrebbe adeguatamente valutato le capacità Per_2 genitoriali della e l'interesse del minore, oltre ad aver errato nel non riconoscere al ricorrente CP_1
una riduzione del contributo al mantenimento versato in favore dei figli, cui egli avrebbe diritto in ragione della sua concreta capacità economica.
Con decreto n. cronol. 1189/2025 del 23.5.2025 (R.G. n. 73/2025) la Corte d'appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari, ha rigettato il reclamo, rappresentando che la ricostruzione dei fatti e le conseguenti decisioni adottate dal giudice di prima cura erano immuni da vizi.
All'udienza del 22.7.2025 i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice relatore e, premesso che il minore stava meglio, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la Per_2
definizione della presente controversia, come da note congiunte depositate in data 21.7.2025, che di seguito si riportano: «a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.11.2009 tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] e C.F._1
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sassari, Via Via Antonio Ballero n. 11/b. b) Confermare l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna, sita in Per_2
Sassari, Via Ballero 11/b; Stabilire che le decisioni di maggiore interesse per il minore siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori e che la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente durante i rispettivi periodi di permanenza. I genitori altresì si impegnano a comunicarsi reciprocamente esiti di accertamenti sanitari ed ogni e qualunque altra informazione relativa al minore anche attraverso la piattaforma di messaggistica
WhatsApp. c) Relativamente al diritto di visita del padre, il potrà vedere tutte le volte Pt_1 Per_2 che lo vorrà, e quest'ultimo lo acconsenta, avendo il ragazzo un'età matura per autodeterminarsi. In caso di mancato accordo tra le parti, il padre potrà vedere due pomeriggi a settimana (il Per_2
martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00) ed a fine settimana alternati dal venerdì sera alle
pagina 7 di 10 17.00 alla domenica alle 20.00. Per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza, il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 con la madre;
il 31 dicembre con il padre, il primo gennaio con la madre e l'Epifania con il padre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre e le festività di Pasqua e Pasquetta, alternando poi per l'anno successivo. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre due settimane anche non Per_2
continuative. d) Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del collocamento dei figli, nonché anche di quanto concordato al punto seguente relativamente alla cessione dell'autovettura, disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio già maggiorenne, Parte_1 Per_1
e del figlio ancora minorenne, con il versamento alla signora di un contributo al Per_2 CP_1 mantenimento di €. 250,00 mensili per ciascun figlio (euro 500,00 complessivamente), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabelle del CNF del 29.11.2017, l'assegno unico Inps andrà diviso al 50% tra i genitori;
il nell'interesse dei figli, Pt_1 contribuirà, altresì, al pagamento della locazione dell'abitazione della e dei figli con un CP_1 contributo dell'importo di €. 300,00 mensili. e) Le parti, ai fini conciliativi, dichiarano altresì di rinunciare alle rispettive domande proposte nel procedimento iscritto al n. 1885/24 R.G., pendente nanti al Tribunale di Sassari, con udienza fissata per il 11.12.2025. Segnatamente il rinuncia Pt_1 all'azione di rivendicazione dell'autovettura Volkswagen Polo targata FM954DK e, di contro, la
rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata in detta sede, volta ad ottenere una somma CP_1
di danaro pari al 50% delle spese occorse per il completamento della casa coniugale e della domanda formulata in via subordinata ex art. 1150 c.c.. Le parti chiedono dichiararsi che, la Volkswagen Polo
Targata FM954DK, intestata al ma detenuta dalla , viene ceduta e dismessa in Parte_1 CP_1
piena ed assoluta proprietà alla sig.ra , con spese di passaggio di proprietà e formale Controparte_1 intestazione dell'autovettura a carico di quest'ultima, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio. La si impegna altresì a provvedere al CP_1
pagamento del bollo auto della già menzionata autovettura per le annualità 2024 e 2025 e/o a rifondere il eventuali richieste di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per le predette Pt_1
annualità. f) Le parti confermano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di qualsivoglia natura, nello specifico la Antipova rinuncia alla richiesta di assegno divorzile formulata nel presente giudizio con domanda riconvenzionale. g) Le parti si impegnano, infine, a rinunciare a qualsiasi eventuale azione pendente sia in sede civile che in sede penale tra le stesse, rinunciando reciprocamente fin d'ora a richiedere modifiche agli accordi raggiunti in data odierna, salvo il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, ritenendosi ampiamente soddisfatti del presente accordo ed intendendo tacitare qualsiasi altra controversia. h)
pagina 8 di 10 Spese di lite compensate, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà ex art. 1292 e seguenti del
Codice civile».
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data
28.11.2009, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2009, atto n.
194, parte I.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti nell'udienza del 22.7.2024, come sopra riportato, in quanto garantisce la continuazione proficua dei rapporti tra i genitori ed il figlio minore e un contributo adeguato al mantenimento dei Persona_3
figli e Per_2 Persona_4
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 28.11.2009, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2009, atto n. 194, parte I tra nato a [...] il [...], C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F.: , alle condizioni di cui C.F._3 all'accordo raggiunto all'udienza del 22.7.2025, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1993/2024, avente per oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour, n. 65, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giacomina Sole (C.F.: , che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Manno, n. 27, presso lo studio dell'avv. Franco Sanna (C.F.: ), che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura agli atti,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte come da note depositate il 21.7.2025 e confermate all'udienza del 22.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.p.c., depositato il 20.8.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto tra le parti in Sassari in data 28.11.2009, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2009, atto n. 194, parte I.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: il 28.9.2006 a Sassari, e Per_1
il 31.10.2008 a Sassari, ha allegato che con Sent. n. 1335/2023 (R.G. n. 1484/2023) il Per_2
Tribunale di Sassari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni riportate in ricorso.
Ha dedotto che rispetto al momento della separazione (nell'ambito della quale era stato disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso la madre), la situazione era profondamente mutata, in quanto la resistente non si prendeva cura dei figli, trascorreva la CP_1
gran parte della giornata fuori casa, essendo concentrata esclusivamente sulle sue esigenze personali e sulla sua vita privata, rientrava molto spesso a casa notte inoltrata, non si occupava dei ragazzi, lasciandoli soli nella propria gestione, sia per quanto riguardava la preparazione dei pasti, sia per quanto concerneva tutto il resto.
Ha rappresentato che la resistente, spesso lamentando aggressioni fisiche e verbali mai verificatesi, aveva allontanato dalla figura paterna il figlio maggiore il quale aveva quindi scarsi contatti Per_1
con il padre (anche se in verità vi era stato un recente riavvicinamento di questi con la famiglia paterna).
Ha quindi rappresentato che il descritto comportamento della moglie era pregiudizievole per gli interessi dei figli e, in particolare, era contrario alle esigenze del figlio minore che soffriva di Per_2
importanti problemi di salute (gli era stata diagnosticata una forma di leucemia linfoblastica acuta, aveva subito un'asportazione testicolare per recidiva, vi era il sospetto che soffrisse di una malattia intestinale cronica) e che aveva necessità di essere seguito in maniera assidua, sia per la corretta somministrazione dei farmaci prescrittigli, sia, più in generale, per la conduzione di uno stile di vita sano (in particolare, cura dell'alimentazione e svolgimento con costanza di attività fisica), esigenze queste, alle quali la madre non era in grado di far fronte adeguatamente.
Ha aggiunto che ormai tutti i giorni, si recava a casa del padre per passarvi l'intera giornata, Per_2
consumando dal ricorrente tutti i pasti, ritornando a casa dalla madre solo per andare a dormire.
Dal punto di vista economico, ha allegato che parte resistente lavorava come collaboratrice domestica, nonché in regime di part time presso un lavasecco in Sassari, percependo un reddito di circa € 1.000,00 al mese, che unito alle somme corrisposte dal coniuge (€ 600,00 al mese a titolo di mantenimento per i figli, € 400,00 mensili quale contributo al pagamento del canone di locazione, per complessivi €
pagina 2 di 10 1.000,00) ed all'assegno unico INPS, le consentivano di condurre uno stile di vita migliore di quello del ricorrente;
ha aggiunto che la coniuge era titolare di un conto corrente presso , con un CP_2 saldo che al 31.12.2022 era di € 5.230,00, mentre lui per contro guadagnava € 1.650,00 al mese ed era gravato da numerose spese che superavano le entrate ed era stato costretto a fare ricorso ai propri risparmi, consumandoli.
Ha concluso, chiedendo: «In via principale a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] e C.F._1
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sassari, Via Murenu n. 1, contratto nel Comune di Sassari, Anno 2009 - Atto 194 - Parte 1 – Serie, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_3
con collocamento del figlio presso la residenza paterna e con conferma del collocamento di Per_2
presso la residenza materna;
c) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del Per_1 Pt_1 figlio con il versamento alla di €. 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici istat, Per_1 CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabelle del CNF e che la contribuisca al CP_1 mantenimento del figlio con il versamento al sig. dell'importo di €. 250,00 mensili, Per_2 Pt_1
rivalutabili secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabelle del CNF;
altresì il contribuirà al pagamento di un contributo alla locazione per l'importo di €. 100,00. In Pt_1
subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di collocamento del figlio presso la residenza paterna: d) A parziale modifica della sentenza di Per_2
separazione, stante le mutate condizioni, stabilire un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di €. 250,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo tabella del CNF ed il 50% dell'assegno unico. e) A parziale modifica della sentenza di separazione, rimodulare il contributo stabilito per il contributo al canone di locazione a carico del sig. nella misura di €. 200,00 mensili. f) Con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione». Pt_1
Con comparsa depositata in data 20.12.24 si è costituita la resistente la quale -pur associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio- ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e le richieste da questi avanzate, formulando a sua volta in via riconvenzionale le domande di assegnazione della casa coniugale, di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile e di corresponsione in suo favore del 100% dell'assegno unico INPS.
pagina 3 di 10 Ha rappresentato che il figlio divenuto maggiorenne nelle more del procedimento, non Per_1
intratteneva rapporti significativi con il padre, e ciò a causa del negativo trattamento che questi riservava alla madre durante la convivenza matrimoniale.
Quanto al figlio minore, premesso che lo stesso era affetto da una forma di leucemia Per_2
linfoblastica acuta, (diagnosticata nel 2013) e che aveva subito (nel 2015) un'asportazione testicolare per recidiva, ha riferito che in ragione di tali patologie doveva sottoporsi a periodiche visite presso l'ospedale Microcitemico di Cagliari, alle quali veniva accompagnato dalla madre e con spese a carico di quest'ultima.
Ha contestato la fondatezza delle allegazioni del ricorrente in merito al suo stile di vita ed al fatto che non si prenderebbe cura dei figli, sostenendo di essere una madre amorevole, sottolineando che il figlio era autonomo e responsabile, assumeva regolarmente le terapie prescrittegli sotto la sua Per_2
supervisione e trascorreva presso il padre limitati periodi di tempo, spesso in sua assenza, poiché impiegava il suo tempo presso il genitore giocando con dei videogiochi presenti nell'appartamento del ricorrente.
Ha allegato che la casa familiare era nella disponibilità del ricorrente e che -in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza di separazione- lei si era trasferita insieme ai figli in un appartamento condotto in locazione, corrispondendo € 500,00 (oltre € 50,00 mensili per i consumi idrici) al mese a titolo di canone, di cui € 400,00 al mese corrisposti dal marito a titolo di contributo per il pagamento di tale canone.
Dal punto di vista economico ha affermato che il sig. lavorava presso il Pt_1 Controparte_3 percependo un reddito annuale pari a € 27.326,00 (€ 1.650,00 al mese, all'incirca), che era proprietario della casa un tempo adibita a dimora coniugale e che al momento della separazione era titolare di un conto corrente sul quale erano depositate somme per complessivi € 20.000,00, mentre lei, per contro, lavorava a tempo parziale presso una lavanderia sita in Sassari, guadagnando circa € 202,41 al mese e dovendo sopportare spese fisse, così ripartite: € 280,96 annuali per il pagamento della TARI;
€ 80,00 mensili per il consumo dell'energia elettrica;
€ 120,00 al mese per il consumo di carburante;
circa €
40,00 mensili per l'abbonamento telefonico;
€ 20,00 al mese per i trasporti;
ha riferito che la disponibilità sul suo conto corrente era pari ad € 14,12.
Ha, quindi, concluso, chiedendo: «in via principale a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n° 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora
e il signor in data 28 novembre 2009 (registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di Sassari, Anno 2009, Atto 194, Parte I), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso del
pagina 4 di 10 figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, mantenendo l'individuazione della madre come collocataria anche al fine di evitare la separazione dal fratello maggiorenne e determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) confermare a carico del signor un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
ciascun figlio minorenne o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari a
300,00€ (trecento/00 euro) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
in via riconvenzionale d) riconoscere in favore della signora il diritto Controparte_1
a percepire un assegno di divorzio dell'importo di 500,00 € (cinquecento/00 euro) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da porsi a carico del signor;
e) ponendo fine alla situazione di disagio subita dai figli, voglia Parte_1
assegnare la casa coniugale alla signora ed ai suoi due figli, in quanto rispondente CP_1 all'interesse della prole;
nel qual caso revocando il contributo per la locazione di 400,00 € posto a carico del signor f) per i motivi di cui in espositiva, voglia attribuire l'assegno unico e universale Pt_1
al 100% alla signora , in quanto genitore collocatario;
in via subordinata g) nella denegata CP_1
ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate al punto e) che precede, confermare il contributo di 400,00 € (quattrocento/00 euro) per la locazione dell'abitazione dove risiedono la signora ed i propri figli, come da sentenza di separazione personale consensuale del 15 CP_1
dicembre 2023; h) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate al punto f) che precede, confermare l'attribuzione dell'assegno unico universale al 50% a ciascun genitore;
i) in ogni caso, condannare il convenuto signor alla rifusione delle spese e dei Parte_1
compensi professionali del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, spese generali, Iva e
C.p.a. come per legge».
All'udienza del 28.1.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
Parte ricorrente ha confermato il ricorso ed ha affermato di incontrare assiduamente suo figlio trascorrendo tutti i giorni con lui una parte della serata ed i fine settimana. Ha aggiunto che Per_2
la gestione delle patologie di cui soffre il ragazzo è complessa e che la madre non sarebbe in grado di seguire adeguatamente il minore (avrebbe omesso di accompagnarlo ad una visita a novembre 2024 e trascorrerebbe molto tempo fuori casa).
La resistente, invece, per parte sua, ha confermato la sua comparsa, sottolineando di non essere una madre assente, che il figlio vorrebbe vivere con lei, che da quando il ragazzo si è ammalato lo Per_2
ha sempre seguito per tutti gli accertamenti (a Bosa, Ozieri, Sassari e Cagliari) e che -successivamente pagina 5 di 10 al ricovero a Cagliari- non avrebbe accompagnato il minore alla visita di controllo prevista per novembre 2024 a Cagliari, perché il ricorrente aveva trattenuto il foglio di dimissioni ed a lei era sfuggita la data.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore con provvedimento in data 10.2.2025 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: «1) conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
2) conferma l'importo del contributo al Per_2
mantenimento dei figli minore di età, e maggiore di età non economicamente Per_2 Per_1 indipendente, a carico di concordato in sede di separazione (“il sig. contribuirà al Parte_1 Pt_1
mantenimento dei figli con 300,00 euro ciascuno, e con 400,00 euro mensili di contributo per la locazione a decorrere dal mese in corso della pubblicazione della sentenza”), 3) conferma la previsione secondo cui l'assegno unico INPS sarà diviso al 50% tra i genitori;
4) conferma la previsione degli ampi tempi di permanenza presso il padre da parte del minore che verranno stabiliti con Per_2 una certa flessibilità avendo lo stesso un'età matura per autodeterminarsi (16 anni) come già di fatto avviene;
5) non riconosce allo stato il diritto della moglie ad ottenere un assegno divorzile a carico del marito, 6) rigetta l'istanza di assegnazione della casa coniugale alla resistente».
All'udienza del 22.4.2025 il Giudice relatore ha proceduto all'ascolto del minore il Persona_3
quale -agitato, rattristato e intimorito- ha dichiarato di essere molto provato dalla separazione dei genitori e di non parlare con nessuno di questa situazione (neppure con suo fratello maggiore,
. Per_1
Ha così riferito al Giudice: “Ero felice prima che BB e mamma iniziassero a litigare. Non so perché piango. Vorrei che tutto si sistemasse. PA non parla male di mamma e mamma non parla male di PA. Nessuno mi prende in giro a scuola, a volte sono triste anche a scuola. La palestra mi fa bene invece. So che mamma e PA non torneranno più insieme. Piango in automatico, non so perché sono così triste, mi dispiace che i miei si sono lasciati. Mi vogliono bene e mi consolano tutti e due”
Ha, altresì, affermato di incontrare spesso suo padre, che talvolta si reca a casa sua anche se lui non è presente trattenendosi nel suo appartamento a guardare la tv o a giocare con l'Xbox.
Ha riferito che la madre non passa molto tempo fuori casa (fermo restando che in alcune occasioni va a casa di amici), che si occupa della famiglia («mamma è una supermamma» ha affermato) sottolineando che fa la spesa, cucina, si occupa delle pulizie e di tutto ciò che occorre ai ragazzi.
Ha aggiunto di aver avuto delle patologie dalle quali è guarito o, comunque, è in via di guarigione, precisando che assumeva le terapie che gli erano state prescritte in autonomia (5 medicine, alla sera, dopo cena) e che durante i suoi ricoveri era sempre stato seguito da entrambi i genitori (a Cagliari dalla madre ed a Sassari sia dal padre che dalla madre).
pagina 6 di 10 Ha dichiarato espressamente che sebbene voglia bene ad entrambi i genitori preferisce restare a vivere con la madre (“Ho paura che il giudice mi sposti da PA” (..) “La vita che sto facendo adesso va bene, preferisco stare con mamma, anche se voglio bene sia a mamma che a BB”).
All'esito il Giudice ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e rinviato la causa all'udienza del 22 luglio 2025.
Nelle more, con reclamo ex art. 473-bis.24, c.p.c., parte ricorrente ha impugnato davanti alla Corte
d'appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, l'ordinanza del 10.2.2025 contenente i provvedimenti provvisori e urgenti di cui sopra, censurando la decisione del Giudice relatore, perché -confermando la collocazione del minore presso la madre- non avrebbe adeguatamente valutato le capacità Per_2 genitoriali della e l'interesse del minore, oltre ad aver errato nel non riconoscere al ricorrente CP_1
una riduzione del contributo al mantenimento versato in favore dei figli, cui egli avrebbe diritto in ragione della sua concreta capacità economica.
Con decreto n. cronol. 1189/2025 del 23.5.2025 (R.G. n. 73/2025) la Corte d'appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari, ha rigettato il reclamo, rappresentando che la ricostruzione dei fatti e le conseguenti decisioni adottate dal giudice di prima cura erano immuni da vizi.
All'udienza del 22.7.2025 i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice relatore e, premesso che il minore stava meglio, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la Per_2
definizione della presente controversia, come da note congiunte depositate in data 21.7.2025, che di seguito si riportano: «a) dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.11.2009 tra , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...] e C.F._1
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sassari, Via Via Antonio Ballero n. 11/b. b) Confermare l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna, sita in Per_2
Sassari, Via Ballero 11/b; Stabilire che le decisioni di maggiore interesse per il minore siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori e che la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente durante i rispettivi periodi di permanenza. I genitori altresì si impegnano a comunicarsi reciprocamente esiti di accertamenti sanitari ed ogni e qualunque altra informazione relativa al minore anche attraverso la piattaforma di messaggistica
WhatsApp. c) Relativamente al diritto di visita del padre, il potrà vedere tutte le volte Pt_1 Per_2 che lo vorrà, e quest'ultimo lo acconsenta, avendo il ragazzo un'età matura per autodeterminarsi. In caso di mancato accordo tra le parti, il padre potrà vedere due pomeriggi a settimana (il Per_2
martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00) ed a fine settimana alternati dal venerdì sera alle
pagina 7 di 10 17.00 alla domenica alle 20.00. Per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza, il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 con la madre;
il 31 dicembre con il padre, il primo gennaio con la madre e l'Epifania con il padre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1 novembre e l'8 dicembre e le festività di Pasqua e Pasquetta, alternando poi per l'anno successivo. Durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre due settimane anche non Per_2
continuative. d) Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, del collocamento dei figli, nonché anche di quanto concordato al punto seguente relativamente alla cessione dell'autovettura, disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio già maggiorenne, Parte_1 Per_1
e del figlio ancora minorenne, con il versamento alla signora di un contributo al Per_2 CP_1 mantenimento di €. 250,00 mensili per ciascun figlio (euro 500,00 complessivamente), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da tabelle del CNF del 29.11.2017, l'assegno unico Inps andrà diviso al 50% tra i genitori;
il nell'interesse dei figli, Pt_1 contribuirà, altresì, al pagamento della locazione dell'abitazione della e dei figli con un CP_1 contributo dell'importo di €. 300,00 mensili. e) Le parti, ai fini conciliativi, dichiarano altresì di rinunciare alle rispettive domande proposte nel procedimento iscritto al n. 1885/24 R.G., pendente nanti al Tribunale di Sassari, con udienza fissata per il 11.12.2025. Segnatamente il rinuncia Pt_1 all'azione di rivendicazione dell'autovettura Volkswagen Polo targata FM954DK e, di contro, la
rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata in detta sede, volta ad ottenere una somma CP_1
di danaro pari al 50% delle spese occorse per il completamento della casa coniugale e della domanda formulata in via subordinata ex art. 1150 c.c.. Le parti chiedono dichiararsi che, la Volkswagen Polo
Targata FM954DK, intestata al ma detenuta dalla , viene ceduta e dismessa in Parte_1 CP_1
piena ed assoluta proprietà alla sig.ra , con spese di passaggio di proprietà e formale Controparte_1 intestazione dell'autovettura a carico di quest'ultima, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dal deposito della sentenza di scioglimento del matrimonio. La si impegna altresì a provvedere al CP_1
pagamento del bollo auto della già menzionata autovettura per le annualità 2024 e 2025 e/o a rifondere il eventuali richieste di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per le predette Pt_1
annualità. f) Le parti confermano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di qualsivoglia natura, nello specifico la Antipova rinuncia alla richiesta di assegno divorzile formulata nel presente giudizio con domanda riconvenzionale. g) Le parti si impegnano, infine, a rinunciare a qualsiasi eventuale azione pendente sia in sede civile che in sede penale tra le stesse, rinunciando reciprocamente fin d'ora a richiedere modifiche agli accordi raggiunti in data odierna, salvo il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, ritenendosi ampiamente soddisfatti del presente accordo ed intendendo tacitare qualsiasi altra controversia. h)
pagina 8 di 10 Spese di lite compensate, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà ex art. 1292 e seguenti del
Codice civile».
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data
28.11.2009, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2009, atto n.
194, parte I.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti nell'udienza del 22.7.2024, come sopra riportato, in quanto garantisce la continuazione proficua dei rapporti tra i genitori ed il figlio minore e un contributo adeguato al mantenimento dei Persona_3
figli e Per_2 Persona_4
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 28.11.2009, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 2009, atto n. 194, parte I tra nato a [...] il [...], C.F.: e , Parte_1 C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...], C.F.: , alle condizioni di cui C.F._3 all'accordo raggiunto all'udienza del 22.7.2025, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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