Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 44/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Logrieco, con domicilio eletto in
[...]
Bari in via Roberto da Bari n. 56 (Studio Avv. Roca),
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
(partita iva ) in persona del presidente del c.d.a., legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Padovani (c.f.
[...]
) e Gianluca Massimei (c.f. ) in qualità di C.F._3 CodiceFiscale_4
Soci di (c.f. ), con domicilio Controparte_2 P.IVA_2 eletto presso lo studio con sede in Bologna, via Della Beverara 19, CP_2
pec: Email_2
APPELLATA
nonché:
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2248/2020, pubblicata in data 16 luglio
2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 930841/2009, non notificata. Appello dell'11 gennaio 2021.
Conclusioni: All'udienza dell'8 settembre 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella Parte_1 Parte_2 loro rispettiva qualità di debitore principale e fideiussore, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/09 emesso dal Tribunale di Bari ad istanza della
, creditrice della somma di € 169.999,33, oltre Controparte_4 interessi a titolo di saldo debitore, in relazione ai rapporti intrattenuti. Formulavano eccezioni in rito e, nel merito, premesso di avere intrattenuto rapporti con la filiale di
Bari del , poi divenuta , deducevano di avere aperto un conto Controparte_5 Pt_3 corrente con apertura di credito contraddistinto dal n. 4101782/5, acceso il
30.7.1997, e un ulteriore conto corrente, contraddistinto dal n. 4101991/7, acceso il
19.1.1999, rispetto ai quali la banca aveva applicato tassi di interesse non pattuiti e competenze non giustificate. Chiedevano quindi che, verificata la illegittimità del comportamento della banca, venisse accolta l'opposizione con conseguente accertamento del reale rapporto del rapporto di dare-avere esistente tra le parti e condanna della banca opposta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate ed al risarcimento dei danni patiti ex artt. 1337, 1338 e 1366 c.c.
Si costituiva in giudizio la Controparte_6 contestando le eccezioni ex adverso proposte sia in rito che nel merito, affermando che i tassi di interesse applicati erano stati espressamente previsti nel loro ammontare nei contratti conclusi, alla stregua delle ulteriori condizioni per spese e valute;
sosteneva la validità della clausola relativa alla previsione della commissione di massimo scoperto;
rimarcava di aver escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
spiegava che non si era verificato il superamento del tasso soglia ai sensi della L. 108/96. pag. 2/11 Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Istruita la causa anche mediante CTU, la stessa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2: la sentenza appellata:
Il Tribunale accoglieva l'opposizione per quanto di ragione;
rigettate le eccezioni in rito, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
rideterminava il credito della in CP_3
€uro 73.361,75, oltre interessi legali sino al soddisfo;
condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite, compensate per la metà e per intero delle spese di
CTU.
A motivo della decisione, supportata dalle risultanze della CTU econometrica, rilevava come il tasso di interesse applicato dalla banca fosse stato previsto dalle parti nei contratti sottoscritti;
per quanto concerneva l'anatocismo, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli importi a debito del correntista venivano calcolati senza capitalizzazione alcuna, dall'apertura di ogni conto corrente e sino all'intervento della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 ossia sino al 30.6.2000, ritenendo che dell'applicazione della condizione di reciprocità era stata data comunicazione nell'estratto conto del 30.9.2000 senza che venisse formulata alcuna contestazione. Veniva eliminata la commissione di massimo scoperto, mancando ogni previsione in ordine alla stessa. In relazione ai tassi di interesse praticati sui conti affidati, risultava corretta l'applicazione di quelli previsti, anche entro il fido, apparsi più favorevoli al correntista. Rimarcava come la contestazione relativa all'applicazione degli interessi intra fido non era stata formulata nell'atto introduttivo e nella memoria di specificazione della domanda ma proposta solo in sede di richiesta di chiarimenti a fronte del nuovo elaborato peritale e pertanto era da ritenersi tardiva. Quanto alla variazione delle condizioni contrattuali, il c.t.u. aveva tenuto conto della sottoscrizione di apposita clausola che consentiva lo ius variandi, escludendo le modifiche peggiorative che, a seguito della modifica dell'art. 118
T.U.B., non erano state comunicate al correntista. Espunta ogni forma di capitalizzazione precedente alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 ed applicate le condizioni pattuite, veniva rideterminato l'importo come da sentenza. Con riguardo alla validità e all'applicazione al rapporto della pari reciprocità, riteneva sufficiente la comunicazione della banca, senza necessità della sottoscrizione di un nuovo ed pag. 3/11 ulteriore contratto, rilevando come la contestazione in ordine alla mancanza della comunicazione fosse stata avanzata solo in sede di svolgimento delle operazioni peritali. Il consulente, infine, aveva verificato il mancato superamento del tasso- soglia di cui alla l. 108/96 per il rapporto n. 1782 mentre in relazione al rapporto n.
1991 aveva verificato il superamento del tasso soglia per il 1° trimestre 1999 e il 1° trimestre 2001, ma da ritenersi insussistente, come specificato dallo stesso c.t.u., considerando gli affidamenti operati.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponevano appello i signori e Pt_1 Pt_2 chiedendone la integrale riforma per i seguenti motivi:
a) Errata ed illegittima applicazione dei tassi extra fido anche ai tassi debitori intra fido;
Il Giudice aveva errato nel ritenere corretta l'applicazione dei tassi passivi extra- fido, previsti e pattuiti per lo scoperto di conto corrente, anche ai saldi debitori intra fido. In difetto di pattuizione dei tassi intra fido, avrebbe dovuto essere applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c., come rilevato anche dal CTU nella relazione a chiarimenti del 5 febbraio 2017. Il tasso debitore riportato nei contratti era stato previsto specificamente ed esclusivamente per scoperto o per interessi di mora.
Pertanto, ove il Giudice avesse applicato il tasso legale, il conto corrente 1782 avrebbe riportato un saldo a credito di €uro 433,82 e il conto corrente 1991 un saldo a credito di €uro 4.030,50, non applicandosi alcuna capitalizzazione;
oi, applicandosi la capitalizzazione trimestrale dal 1° luglio 2000, rispettivamente un saldo a debito di
€urto 1.141,88 e un saldo a credito di €uro 3.994,14. Rilevava inoltre l'appellante che il Giudice aveva errato nell'affermare che la lettera del 4 febbraio 2004, depositata dalla nel proprio fascicolo monitorio, fosse riferita ad entrambi i CP_3 rapporti di conto corrente. In realtà il era titolare di due diversi contratti, Pt_1 uno acceso in data 30 luglio 1997 (1782/5) ed uno in data 19 gennaio 1999
(1991/7)m, entrambi cessati in data 27 aprile 2009 con la revoca degli affidamenti.
Rilevava inoltre che la in sede di procedimento monitorio, aveva ottenuto la CP_3 condanna delle somme dovute calcolando due differenti tassi per ciascun conto, a riprova del fatto che non erano regolati dalle stesse condizioni economiche. Quanto al ritenere tardiva la contestazione relativa all'applicazione dei tassi intra fido, la conclusione del Giudice di prime cure era stata frutto di una errata valutazione dell'atto di citazione in opposizione. Conseguenza di tali errori era stato il pag. 4/11 riconoscimento in favore della banca di somme superiori a quelle effettivamente dovute. Infine, con la lettera del 4 febbraio 2004 la aveva ratificato i vari CP_3 affidamenti, il che significa che fino a quel momento gli stessi non erano regolamentati.
b) Errato accertamento dello ius variandi applicato dalla banca;
Con riferimento allo ius variandi, il Giudice aveva errato nell'affermare che il CTU aveva tenuto conto delle variazioni con esclusione di quelle peggiorative, atteso che le stesse erano state applicate prima che la legge Bersani del 2006 modificasse l'Art.
118 TUB. Conseguentemente, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola ed ordinare al perito d'ufficio di rielaborare i conti mediante applicazione delle condizioni contrattuali più favorevoli al cliente anche prima del decreto CP_7 motivo per cui chiedeva la rinnovazione della CTU contabile.
c) Errato ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti.
Conseguenza degli errori rilevati era stato un errato ricalcolo dei rapporti di dare e avere, sicché, con la riforma della sentenza, si chiedeva anche la riforma del regime delle spese di lite, soprattutto con riferimento alle spese di CTU, poste per intero a carico degli appellanti.
Concludeva pertanto affinché, accolto il gravame, venisse riformata la sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio la società appellata, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito, quanto alla illegittima applicazione dei tassi extra fido, rilevava come l'eccezione fosse stata formulata tardivamente dalla controparte, in quanto sollevata solo a seguito del deposito dell'elaborato peritale, come del resto esposto in sentenza. In ogni caso, il Giudice di prime cure aveva già annotato che in relazione ai tassi di interesse applicati il c.t.u. aveva rilevato che nonostante fosse stato prodotto un contratto di apertura di credito del 4.2.2004, riferito a differenti linee di credito, pur in mancanza di riferimenti al rapporto al quale si riferivano gli affidamenti, gli stessi non potevano essere riferibili che ai rapporti di conto corrente in essere. Infatti, l'Ausiliario aveva rilevato che nella perizia inviata alle parti aveva applicato i tassi debitori entro fido (ancorché non pattuiti espressamente) come rilevati in estratto conto, precisando che relativamente al c/c n. 1991 era presente la lettera di accensione di c/c del 19.01.1999 in cui risultavano pattuiti i tassi creditori e i tassi debitori oltre fido. In mancanza dei pag. 5/11 contratti di affidamento si sarebbero dovuti applicare esclusivamente i tassi extra fido pattuiti, ma si era ritenuto applicare il principio del favor debitoris utilizzando i tassi più favorevoli al correntista applicati dalla banca entro fido. Inoltre, in sentenza era stato anche affermato che il tasso di interesse applicato dalla banca risultava chiaramente previsto nei contratti sottoscritti: relativamente al contratto di conto corrente 1782 i tassi in questione erano riportati nella lettera di accensione del
30.07.1997; per il contratto di conto corrente n. 1991 detti tassi erano indicati nella lettera di accensione di conto corrente del 19.01.1999.
Quanto allo ius variandi applicato dalla banca, le doglianze erano prive di fondamento, atteso che sia la disciplina delle c.d. valute, sia le spese addebitate, trovavano la loro giustificazione nei contratti in atti e le loro eventuali variazioni erano state ritualmente comunicate secondo le modalità indicate nella normativa sulla trasparenza bancaria. In ogni caso, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, controparte non aveva contestato le variazioni medesime nemmeno genericamente. Anche in ordine alla variazione delle condizioni contrattuali, il Giudice monocratico aveva affermato che il c.t.u. tenuto conto della sottoscrizione di apposita clausola che consentiva lo ius variandi, aveva tenuto conto delle variazioni con esclusione di quelle peggiorative che, a seguito della modifica dell'art. 118 T.U.B., non risultavano essere state regolarmente comunicate al correntista.
Con riferimento, infine, alle spese di lite, corretta era stata la valutazione operata dal Giudice di prime cure.
Così definita la posizione delle parti, la Corte disponeva alcune integrazioni ordinando la notifica del gravame alla , ritenuta Controparte_8 litisconsorte necessario;
successivamente, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della snetenza.
All'udienza dell'8 settembre 2023 la causa veniva infine trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
In via preliminare, va rimarcato come il Giudizio di primo grado abbia avuto origine dalla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli odierni appellanti avverso il procedimento monitorio ottenuto in loro danno dalla
[...]
. Controparte_4
pag. 6/11 E' principio ormai consolidato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che si svolge in due fasi: la prima, del procedimento monitorio vero e proprio, senza contraddittorio;
la seconda, eventuale, da instaurarsi nelle forme del giudizio di opposizione, al fine di pervenire, attraverso il processo di cognizione, mediante gli ordinari mezzi istruttori, alla definizione della pretesa. In sostanza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria di cui al provvedimento monitorio opposto grava, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, il quale, anche se convenuto, conserva la posizione processuale di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente, sia pure attore in senso formale, resta convenuto in senso sostanziale.
Ciò vale a dire, sempre ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., che l'attore deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa ed il convenuto i fatti estintivi o modificativi.
Nel caso che ci occupa, la materia del contendere ha avuto ad oggetto la rideterminazione dei saldi riferiti ai due conti correnti intestati al – assistiti Pt_1 dalla fideiussione rilasciata dalla – effettuata a mezzo più Consulenze Pt_2 tecniche, l'ultima delle quali adottata dal Giudice di prime cure quale parametro per la decisione.
Nel giudizio di primo grado gli odierni appellanti sostennero l'illegittimità della pretesa creditoria affermando che il era stato titolare di due distinti rapporti Pt_1 bancari di apertura di credito mediante scopertura l'uno, per €uro 126.000,00 e l'altro per €uro 2.600,00, con ciò sostenendo, al di là di ogni esercizio lessicale, che l'apertura di credito consisteva nella possibilità di utilizzare quale scoperto le somme indicate.
Va inoltre richiamato il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio – considerate le argomentazioni contenute in sentenza, che hanno ritenute come nuove alcune eccezioni – e le conclusioni ivi formulate, che per completezza si trascrivono:
… accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità, quanto meno parziale, e comunque
l'inefficacia …. in relazione alla determinazione ed applicazione di interessi debitori ultralegali, alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi relativi ai giorni di valuta, nonché dei costi, competenze
pag. 7/11 e spese a qualsiasi titolo illegittimamente pretesi ed applicati e, comunque, non preventivamente concordati e/o autorizzati…. Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dello ius variandi a favore dell'istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto arbitrariamente applicato sebbene mai convenuto e pattuito… accertare e dichiarare, previa verifica del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1966 n. 108 perché eccedente il cd. tasso soglia…con l'effetto… dell'applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione annuale semplice1…
Il decreto ingiuntivo, inizialmente chiesto per l'importo di €uro 174.488,67, oltre interessi al tasso indicato sulle certificazioni ex art. 50 D.L. 385/1993, venne concesso per €uro 169.999,33, così rideterminati i saldi dei due conti correnti, in
€uro 165.421,26, oltre interessi al tasso dell'11,95 %, e €uro 4.278,07, oltre interessi al tasso del 16.025 %.
A seguito della costituzione in giudizio della il contenuto della domanda CP_3 proposta dagli odierni opponenti resta sostanzialmente identico2
Alla luce di quanto sinora rilevato, gli opponenti dedussero in maniera esplicita i vizi dai quali erano affetti i due rapporti contrattuali contestando la fondatezza della domanda azionata con il ricorso per ingiunzione non già per l'inesistenza dei fatti costitutivi del credito, bensì per vizi delle clausole applicate ai due rapporti dedotti in giudizio.
L'unica attività istruttoria svolta, come riferito, consistette nell'affidamento a più esperti contabili dell'incarico di redigere Consulenza Tecnica per pervenire alla definizione del saldo dei due conti correnti oggetto di causa, poi assunto nella decisione.
Non hanno costituito motivo di appello, né in via principale né in via incidentale, alcune statuizioni di primo grado, per cui, l'appello è stato limitato ai seguenti motivi:
4.1: Primo motivo di appello. Errata ed illegittima applicazione dei tassi extra fido anche ai tassi debitori intra fido;
La questione, così come prospettata, è in via principale inammissibile, atteso che la tesi difensiva mirata a differenziare i tassi intra fido da quelli extra fido non è stata proposta quale motivo di opposizione o di integrazione della domanda ai sensi dell'art. 186 c.p.c., VI comma, n. 1; ma è in ogni caso infondata, atteso che parte appellante confonde il tasso di interesse per lo scoperto, ovvero per il fido, da quello eventualmente pattuito per gli sconfinamenti, cd. extra fido. Pertanto, al di là della tempestività o meno della proposta eccezione, la stessa si presenta manifestamente infondata, stante la incontroversa presenza del tasso regolatore di entrambi i fidi concessi sui due rapporti di conto corrente, come del resto già riconosciuto in citazione, ove si parla di rapporti bancari assistiti da scopertura, ovvero affidati.
4.2: secondo motivo di appello: Errato accertamento dello ius variandi applicato dalla banca;
La sentenza di primo grado sul punto risulta congruamente motivata. Il Giudice, nell'aderire alle determinazioni dell'Ausiliario, ha specificato l'esistenza di una clausola che consentiva lo ius variandi e che il CTU aveva tenuto conto delle variazioni con esclusione di quelle peggiorative che, a seguito della modifica dell'art. 118 TUB, non risultavano essere state regolarmente comunicate al correntista. Il calcolo finale era stato il risultato di un conteggio che aveva espunta ogni forma di capitalizzazione precedente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e, applicate le condizioni pattuite, era pervenuta ai saldi ridimensionati, riducendo di oltre la metà la pretesa creditoria della banca. La parte afferma che “Con riferimento allo ius variandi, il Giudice aveva errato nell'affermare che il CTU aveva tenuto conto delle variazioni con esclusione di quelle peggiorative, atteso che le stesse erano state applicate prima che la legge
Bersani del 2006 modificasse l'Art. 118 TUB. Conseguentemente, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola ed ordinare al perito d'ufficio di rielaborare i conti mediante applicazione delle condizioni contrattuali più favorevoli al cliente anche prima del decreto motivo per cui chiedeva la rinnovazione della CTU CP_7 contabile.”
In realtà, va considerato che i conti correnti sono stati chiusi nel 2009 e non potevano essere applicate condizioni più favorevoli in via retroattiva. Inoltre, non risulta specificato, ai sensi del comma 3 dell'art. 118 TUB, quali siano le condizioni sfavorevoli, rispetto a quanto riportato in sentenza. la contestazione in ordine alla mancanza di comunicazione è stata sollevata solo in sede di operazioni peritali.
pag. 9/11 Infine, la valida pattuizione delle clausole contrattuali impedisce che possano essere dichiarate nulle.
Il secondo motivo di gravame va rigettato.
4.3: terzo motivo di appello. Errato ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti.
Con riferimento al terzo motivo, lo stesso può essere accolto limitatamente alle spese di CTU, considerato che l'operato del Consulente ha ridimensionato la originaria pretesa creditoria, pur sancendo una posizione di debito degli odierni appellanti.
L'appello viene accolto per quanto di ragione, confermandosi la sostanziale soccombenza degli appellanti nel presente grado, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della sentenza appellata, al valore medio della tariffa forense e poste a carico degli appellanti in solido tra di loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 44/2021, ad istanza di e contro e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 2248/2020, pubblicata in data 16 luglio 2020,
[...] pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 930841/2009, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto compensa integralmente tra le parti le spese di CTU di primo grado, così come liquidate;
B) Conferma nel resto la sentenza appellata;
C) Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore della che, come da motivazione., liquida in €uro 14.317,00, oltre CP_1 rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 10/11 pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pagg. 14 - 16 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 2 Pag. 9 prima memoria 183 c.p.c.: … insistono nell'accoglimento della domanda. pag. 8/11