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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6620 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1398/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2025 tra:
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_2
00144 Roma RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in 00196
Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv. Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1
e numero telefax 06 32500456) che la Email_1 rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina contenuta nel presente atto, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile del Foro di Genova (C.F.:
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
e numero telefax 010 8391536), quest'ultimo in Email_2 forza di procura generale Rep. n. 91134 Racc. n. 26977 del 01.03.2022 a rogito
Notaio Persona_1 - APPELLANTE - APPELLATA
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
CH De NA n. 9 ( , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
AB IA, con studio in Bari alla p.zza Garibaldi n. 52 (
– pec: – fax: 0805217458), C.F._4 Email_3 unitamente alla quale è elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Maurizio
GA, in Roma alla Via Federico Cesi n. 30, giusta procura resa in calce all'atto di appello
APPELLATO – APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel giudizio Controparte_3 C.F._5 di primo grado dall'Avv. Roberto Frate del Foro di Bari (C.F.: , C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Monopoli (BA), Via P. Gobetti n.
23, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
Nonché, ai soli fini dell'integrazione del contradditorio nel giudizio di secondo grado:
(C.F.: ), rappresentato difeso nel Email_5 C.F._7 giudizio di primo grado dall'Avv. Pierfelice Annese del Foro di Bari (C.F.:
) all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._8 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_6
RI IR (C.F.: ), in Roma, Via Federico Cesi n. 44, C.F._9 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_7
pag. 2/7 (C.F.: ), nella sua qualità di erede Parte_1 C.F._10 legittimo di rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Persona_2
ST BA del Foro di Busto Arsizio (C.F.: ),Via Ariosto n. 2, C.F._11 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
(C.F.: ), nella sua qualità di erede Parte_2 C.F._12 legittimo di rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Persona_2
ST BA del Foro di Busto Arsizio (C.F.: ), elettivamente C.F._11 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 22076 Mozzate (CO), Via Ariosto n. 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
(C.F.: ), nella sua qualità di erede Parte_3 C.F._13 legittimo di rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Persona_2
ST BA del Foro di Busto Arsizio (C.F.: ), elettivamente C.F._11 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 22076 Mozzate (CO), Via Ariosto n. 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
(C.F.: , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. AB Chiarello del Foro di
Bari (C.F.: , all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_3
Maurizio GA (C.F.: in Roma Via Federico Cesi n. 30, C.F._14 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_9
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1024/2024 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 3/7 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha impugnato Controparte_1 la sentenza n. 1024/24 con cui il Tribunale di Roma ha così statuito sulle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della appellante su suo ricorso:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le opposizioni riunite e conferma, nei confronti di tutti gli opponenti, il decreto ingiuntivo opposto n. 6400/2018 emesso in data 16/3/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 06.04.2018;
- condanna gli opponenti e il terzo chiamato in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 12.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
A sostegno dell'unico motivo, l'appellante pone la erroneità della sentenza per la contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo e quanto in precedenza statuito avendo il medesimo Tribunale rilevato la inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei coobbligati, ovvero e successivamente emesso comunque nei suoi Controparte_3 confronti ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Ne sarebbe dovuta conseguire una diversa pronuncia, ovvero la conferma nei confronti di tutti gli altri e una revoca del decreto nei confronti di ma con conferma della CP_3 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
quanto al giudizio R.G. n. 41933/2018: in accoglimento della presente impugnazione, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
disponga la conferma dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter emessa dal
Tribunale con provvedimento 8/10/2019;
pag. 4/7 conseguentemente dichiari tenuto e condanni con la miglior formula
[...]
a rimborsare alla la somma di € 158.840,00 oltre CP_3 Controparte_1 agli interessi ex D.lgs. 231/2002, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo (da valersi come domanda giudiziale) e sino all'effettivo soddisfo;
quanto ai giudizi R.G. n. 40872/2018 ed R.G. n. 47603/2018:
confermi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
Parte_3
In ogni caso:
con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Con separato atto ritualmente notificato, ha a sua volta Controparte_2 impugnato la medesima sentenza sulla base dell'unico seguente motivo rappresentato dalla contestata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 91 e segg. c.p.c. per avere il
Tribunale emesso una sentenza di condanna di esso appellante alla rifusione delle spese del primo grado anche in favore della pur non avendo quest'ultima mai formulato CP_1 alcuna richiesta nei suoi confronti.
Ha, quindi, così concluso:
“in parziale riforma della sentenza n. 1024/24 del Tribunale di Roma, per le ragioni indicate in narrativa e in accoglimento dei motivi di appello, annullare la pronuncia di condanna del sig. , in solido con gli opponenti, al pagamento delle spese del Controparte_2 giudizio di primo grado in favore della CP_1
Il tutto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali va dichiarata la contumacia.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti costituite, la
Corte ha riservato la decisione e senza concessione dei termini.
pag. 5/7 Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della ricomposizione del nuovo Collegio giudicante.
Alla odierna udienza a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la Corte ha emetto sentenza con motivazione contestuale.
Quanto al motivo proposto dalla esso è meritevole di accoglimento. CP_1
Non vi sono dubbi, dalla stessa lettura della sentenza impugnata, che il Giudice di prime cure ha effettivamente ritenuto inefficace il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del coobbligato , emettendo successivamente nei suoi confronti ordinanza ex Controparte_3 art. 186 ter c.p.c. Ne dà appunto atto il giudicante a pag. 5 di 12 della detta sentenza.
Erroneamente, quindi, nel dispositivo della sentenza, è stato confermato il decreto ingiuntivo anche nei confronti del suddetto dovendosi piuttosto nei suoi confronti CP_3 confermare la citata ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
In tal senso, quindi, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
Stante la mancata contestazione delle patre parti, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione delle spese del presente grado.
Anche l'appello proposto dal è meritevole di accoglimento. CP_2
Vero è, infatti, che lo stesso era stato chiamato in causa da per essere Parte_4 manlevato in caso di rigetto della opposizione proposta al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha respinto la domanda di manleva e la non ha effettivamente CP_1 rivolto alcuna istanza condannatoria nei suoi confronti.
Dunque, non trova giustificazione alcuna la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del precedente grado del giudizio in favore della ricorrente, sia pure in solido con gli altri coobbligati.
In tale senso, pertanto, si impone la riforma della sentenza impugnata.
Anche in questo caso, peraltro, tenuto conto della mancata contestazione delle altre parti, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazioni delle spese del grado.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da avverso la sente za m. Controparte_1 Controparte_2
1024/2024 del Tribunale di Roma, così provvede:
in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
accoglie l'appello proposto dalla .p.a. e, per l'effetto, revoca nei Controparte_4 confronti della predetta il decreto ingiuntivo opposto confermando la ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 8.10.2019;
in accoglimento dell'appello proposto da e a parziale riforma Controparte_2 della sentenza appellata, compensa le spese del giudizio di primo grado tra il predetto e la
Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1398/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2025 tra:
(P.IVA: - Cod. Fisc.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in P.IVA_2
00144 Roma RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in 00196
Roma RM, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso l'Avv. Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.: indirizzo di posta elettronica certificata C.F._1
e numero telefax 06 32500456) che la Email_1 rappresenta e difende, in forza di dichiarazione di nomina contenuta nel presente atto, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile del Foro di Genova (C.F.:
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
e numero telefax 010 8391536), quest'ultimo in Email_2 forza di procura generale Rep. n. 91134 Racc. n. 26977 del 01.03.2022 a rogito
Notaio Persona_1 - APPELLANTE - APPELLATA
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
CH De NA n. 9 ( , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
AB IA, con studio in Bari alla p.zza Garibaldi n. 52 (
– pec: – fax: 0805217458), C.F._4 Email_3 unitamente alla quale è elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Maurizio
GA, in Roma alla Via Federico Cesi n. 30, giusta procura resa in calce all'atto di appello
APPELLATO – APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel giudizio Controparte_3 C.F._5 di primo grado dall'Avv. Roberto Frate del Foro di Bari (C.F.: , C.F._6 elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Monopoli (BA), Via P. Gobetti n.
23, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4
Nonché, ai soli fini dell'integrazione del contradditorio nel giudizio di secondo grado:
(C.F.: ), rappresentato difeso nel Email_5 C.F._7 giudizio di primo grado dall'Avv. Pierfelice Annese del Foro di Bari (C.F.:
) all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._8 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_6
RI IR (C.F.: ), in Roma, Via Federico Cesi n. 44, C.F._9 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_7
pag. 2/7 (C.F.: ), nella sua qualità di erede Parte_1 C.F._10 legittimo di rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Persona_2
ST BA del Foro di Busto Arsizio (C.F.: ),Via Ariosto n. 2, C.F._11 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
(C.F.: ), nella sua qualità di erede Parte_2 C.F._12 legittimo di rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Persona_2
ST BA del Foro di Busto Arsizio (C.F.: ), elettivamente C.F._11 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 22076 Mozzate (CO), Via Ariosto n. 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
(C.F.: ), nella sua qualità di erede Parte_3 C.F._13 legittimo di rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Persona_2
ST BA del Foro di Busto Arsizio (C.F.: ), elettivamente C.F._11 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 22076 Mozzate (CO), Via Ariosto n. 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_8
(C.F.: , Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. AB Chiarello del Foro di
Bari (C.F.: , all'indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Email_3
Maurizio GA (C.F.: in Roma Via Federico Cesi n. 30, C.F._14 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_9
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1024/2024 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
pag. 3/7 Con atto di citazione ritualmente notificato la ha impugnato Controparte_1 la sentenza n. 1024/24 con cui il Tribunale di Roma ha così statuito sulle opposizioni avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della appellante su suo ricorso:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le opposizioni riunite e conferma, nei confronti di tutti gli opponenti, il decreto ingiuntivo opposto n. 6400/2018 emesso in data 16/3/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 06.04.2018;
- condanna gli opponenti e il terzo chiamato in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 12.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
A sostegno dell'unico motivo, l'appellante pone la erroneità della sentenza per la contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo e quanto in precedenza statuito avendo il medesimo Tribunale rilevato la inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei coobbligati, ovvero e successivamente emesso comunque nei suoi Controparte_3 confronti ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Ne sarebbe dovuta conseguire una diversa pronuncia, ovvero la conferma nei confronti di tutti gli altri e una revoca del decreto nei confronti di ma con conferma della CP_3 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
quanto al giudizio R.G. n. 41933/2018: in accoglimento della presente impugnazione, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado:
disponga la conferma dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter emessa dal
Tribunale con provvedimento 8/10/2019;
pag. 4/7 conseguentemente dichiari tenuto e condanni con la miglior formula
[...]
a rimborsare alla la somma di € 158.840,00 oltre CP_3 Controparte_1 agli interessi ex D.lgs. 231/2002, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo (da valersi come domanda giudiziale) e sino all'effettivo soddisfo;
quanto ai giudizi R.G. n. 40872/2018 ed R.G. n. 47603/2018:
confermi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
Parte_3
In ogni caso:
con favore di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Con separato atto ritualmente notificato, ha a sua volta Controparte_2 impugnato la medesima sentenza sulla base dell'unico seguente motivo rappresentato dalla contestata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 91 e segg. c.p.c. per avere il
Tribunale emesso una sentenza di condanna di esso appellante alla rifusione delle spese del primo grado anche in favore della pur non avendo quest'ultima mai formulato CP_1 alcuna richiesta nei suoi confronti.
Ha, quindi, così concluso:
“in parziale riforma della sentenza n. 1024/24 del Tribunale di Roma, per le ragioni indicate in narrativa e in accoglimento dei motivi di appello, annullare la pronuncia di condanna del sig. , in solido con gli opponenti, al pagamento delle spese del Controparte_2 giudizio di primo grado in favore della CP_1
Il tutto, con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
Non si sono costituiti gli altri appellati dei quali va dichiarata la contumacia.
Alla udienza a trattazione scritta del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti costituite, la
Corte ha riservato la decisione e senza concessione dei termini.
pag. 5/7 Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della ricomposizione del nuovo Collegio giudicante.
Alla odierna udienza a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la Corte ha emetto sentenza con motivazione contestuale.
Quanto al motivo proposto dalla esso è meritevole di accoglimento. CP_1
Non vi sono dubbi, dalla stessa lettura della sentenza impugnata, che il Giudice di prime cure ha effettivamente ritenuto inefficace il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del coobbligato , emettendo successivamente nei suoi confronti ordinanza ex Controparte_3 art. 186 ter c.p.c. Ne dà appunto atto il giudicante a pag. 5 di 12 della detta sentenza.
Erroneamente, quindi, nel dispositivo della sentenza, è stato confermato il decreto ingiuntivo anche nei confronti del suddetto dovendosi piuttosto nei suoi confronti CP_3 confermare la citata ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
In tal senso, quindi, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.
Stante la mancata contestazione delle patre parti, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione delle spese del presente grado.
Anche l'appello proposto dal è meritevole di accoglimento. CP_2
Vero è, infatti, che lo stesso era stato chiamato in causa da per essere Parte_4 manlevato in caso di rigetto della opposizione proposta al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha respinto la domanda di manleva e la non ha effettivamente CP_1 rivolto alcuna istanza condannatoria nei suoi confronti.
Dunque, non trova giustificazione alcuna la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del precedente grado del giudizio in favore della ricorrente, sia pure in solido con gli altri coobbligati.
In tale senso, pertanto, si impone la riforma della sentenza impugnata.
Anche in questo caso, peraltro, tenuto conto della mancata contestazione delle altre parti, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazioni delle spese del grado.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da avverso la sente za m. Controparte_1 Controparte_2
1024/2024 del Tribunale di Roma, così provvede:
in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
accoglie l'appello proposto dalla .p.a. e, per l'effetto, revoca nei Controparte_4 confronti della predetta il decreto ingiuntivo opposto confermando la ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 8.10.2019;
in accoglimento dell'appello proposto da e a parziale riforma Controparte_2 della sentenza appellata, compensa le spese del giudizio di primo grado tra il predetto e la
Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7