Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5808/24 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ), in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.IVA , rappresentati e Controparte_1 P.IVA_1 difesi dall'Avv. Andrea Maria Zarabbini
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, (C.F. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(C.F. ) e (C.F. CP_5 C.F._5 Controparte_6
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanna Gerbaudo e Elena C.F._6
Vacchetta
CONVENUTI OPPOSTI
Avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e contestuale opposizione a precetto ex art 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare Sospendere l'esecutività dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Torino su richiesta dei sigg.ri Controparte_2 [...]
e e Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6 già notificati (unitamente ai precetti) alla e per l'effetto concedere Controparte_1
eventuale termine per proporre opposizione tardiva ai decreti ingiuntivi medesimi Nel merito, Rilevare il falso ideologico delle dichiarazioni mendaci (indicate in premessa) rilasciate dagli odierni convenuti sigg.ri Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_6 CP_5 Controparte_4
Notaio dott. e recepite nell'atto di cessione di quote di società a Persona_1 responsabilità limitata datato 20.12.2022 e per l'effetto Dichiarare insussistente il diritto dei predetti sigg.ri , , e a procedere ad CP_2 CP_3 CP_6 CP_5 CP_4
esecuzione forzata, stante la sussistenza di un reato che ha determinato il vizio del consenso in capo al sig. Salvis iuribus Parte_1
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Rigettare le domande avversarie per i motivi dedotti in atti, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, precisamente negare la sussistenza di falso ideologico con riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai convenuti davanti al Notaio
Dott. e recepite nell'atto di cessione di quote societarie del 20.12.2022, nonché Per_1
negare la sussistenza di un vizio del consenso in capo al sig. in qualità di Parte_1 legale rappresentante della in merito all'atto di cessione delle quote Controparte_1
societarie del 20.12.2022 redatto nanti il Notaio Dott. per l'effetto Per_1
Confermare l'esecutività dei decreti ingiuntivi n. 657/2024, 658/2024, 209/2023 e
7305/2023; confermare gli atti di precetto opposti e confermare i diritti creditori dei sig.
, , , e a procedere ad esecuzione forzata CP_2 CP_3 CP_6 CP_5 CP_4
Condannare controparte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. I e/o co. II
c.p.c. Con vittoria di spese, oltre a competenze di causa come per legge
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 28.3.2024, gli attori in opposizione hanno adito il
Tribunale di Torino, per opporsi ai decreti ingiuntivi e all'esecuzione, ai sensi dell'art 615 co 1 c.p.c., prospettata dai creditori convenuti opposti con la notifica dei precetti in data
31.1.2024 da parte di e in data 15.2.2024 da parte di , Controparte_6 CP_4 CP_5
e con i quali è stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, delle CP_2 CP_3 somme di € 114.442,48 da parte di e in forza di Controparte_2 Controparte_3
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 658/24 del 6.2.2024; il pagamento della somma di € 111.131,77 da parte di in forza di decreto ingiuntivo n. 7209/23 CP_5
del 6.12.2023; il pagamento della somma di € 45.126,53 da parte di in Controparte_4
forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 657/24 del 6.2.2024; il pagamento della somma di € 59.240,77 da parte di in forza di decreto ingiuntivo n. Controparte_6
7305/23 del 11.12.2023.
Ai fini di sostenere l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. avverso i detti decreti ingiuntivi gli opponenti evidenziavano che avevano avuto tardivamente conoscenza dei decreti notificati alla avendo il sig potuto accedere alla casella di posta Controparte_1 Pt_1
elettronica certificata della società non prima del mese di marzo 2024 a causa di un malfunzionamento della stessa. Nel merito dell'opposizione evidenziavano in fatto che: 1) in data 20 dicembre 2022 presso lo studio del Notaio dott. l'attore aveva Persona_1
acquistato le quote societarie della 2) quest'ultima aveva stipulato un Controparte_1
preliminare di compravendita con la figlia del la quale era promissaria acquirente Pt_1
di un immobile intestato alla società ed in corso di ristrutturazione;
3) i soci CP_1
presenti, tra i quali gli odierni opposti, avevano rassicurato il sig. dichiarando in Pt_1
atto, che la società era libera da pesi, vincoli e gravami di qualsiasi Controparte_1 genere e che, anzi, aveva un credito di IVA di € 60.000,00; 4) il sig. diventato a Pt_1
propria volta amministratore della aveva scoperto che quanto affermato dai CP_1
soci davanti al notaio non corrispondeva a verità perché venivano riscontrate irregolarità di natura fiscale relativamente al periodo di imposta 2018 (doc.ti 17,18) ed erano risultati sussistenti debiti, anteriori alla cessione delle quote, sia nei confronti del CO (per l'ammontare attualmente complessivo di oltre € 74.000,00 (doc. 19) sia nei confronti di alcuni dei precedenti soci , , Controparte_2 Controparte_3 CP_5
e , ovvero gli odierni opposti, che con il ricorso al Controparte_4 Controparte_6
monitorio avevano agito in regresso per le fideiussioni rilasciate a favore della società in occasione di un finanziamento ottenuto da Banca del Piemonte e poi revocato in data
19.01.2022 (doc.ti 1-14 e 20-27). In diritto evidenziavano che la domanda si fondava sulla ritenuta annullabilità, per vizio del consenso (errore o dolo), del contratto del 20.12.2022 di cessione delle quote sociali della società , successivamente Controparte_1
risultata debitrice nei confronti degli opposti. Dichiaravano di voler proporre querela di falso, per falsità ideologica delle dichiarazioni dei convenuti contenute nell'atto di cessione quote al punto 12 e al punto 2.
Concludevano richiamando le conclusioni sopra trascritte e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dei decreti ingiuntivi opposti. Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta, i sigg.ri , Controparte_2 [...]
e , la quale Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6 contestava in fatto e in diritto l'opposizione avversaria e rilevava: 1) in via preliminare di rito la carenza di legittimazione attiva del sig personalmente nei cui confronti non è Pt_1
stato emesso alcuno dei decreti ingiuntivi opposti e non risultava destinatario dei quattro atti di precetto;
2) in via preliminare di merito l'insussistenza dei gravi motivi richiesti per la sospensione dei decreti ingiuntivi opposti;
3) sempre in via preliminare l'insussistenza dei presupposti per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c.; 4) nel merito, contestava tutte le allegazioni avversarie e concludeva per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 3.6.2024 il Giudice, alla luce dell'intervenuta rinuncia all'opposizione ex art 650 c.p.c. e ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora non sospendeva l'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi e quella dei precetti opposti.
Senza svolgere attività istruttoria all'udienza del 13.3.2025 le parti chiedevano la rimessione in decisione sulle conclusioni già precisate dopo la concessione dei termini dell'art 189
c.p.c. e la causa veniva trattenuta a decisione.
2. L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è inammissibile per i motivi che seguono e l'opposizione ex art 615 c.p.c. è infondata.
Occorre esaminare la questione preliminare di rito che hanno sollevato i convenuti opposti.
Con i ricorsi monitori i convenuti hanno dedotto, quale causa petendi, le fideiussioni rilasciata a favore della società ed escusse dalla Banca garantita e il Controparte_1
diritto di regresso nei confronti della debitrice principale, la Controparte_1
esercitato con le richieste di decreto ingiuntivo.
I decreti ingiuntivi sono stati emessi nei confronti della sola P.F. Immobiliare e i CP_1
successivi atti di precetto sono stati formati alla stessa società, pertanto, il sig non è Pt_1 legittimato all'opposizione.
La legittimazione ad agire rientra tra i requisiti di fondatezza della domanda, necessari affinchè l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui essa è diretta (e cioè il giudice possa eventualmente pronunciare nel senso favorevole all'attore, la mancanza delle condizioni dell'azione non esclude ab origine l'esistenza del processo, ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia favorevole all'attore stesso).
L'opposizione proposta dal sig è pertanto da rigettare. Pt_1 All'udienza fissata per decidere sulla richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi e dei precetti parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla richiesta ex art 650 c.p.c.
La domanda è stata poi richiamata in sede di precisazione delle conclusioni ma deve ritenersi, in ogni caso, inammissibile.
Due dei quattro decreti ingiuntivi opposti recano il provvedimento di esecutorietà ex art 654
c.p.c. per mancata opposizione nel termine di 40 giorni e, per gli altri due, emessi con la clausola della provvisoria esecutorietà ex art 642 c.p.c., e notificati unitamente al precetto del 15.2.2024, l'opposizione del 28.3.2024 risulta tardiva, perché proposta oltre i 40 giorni dalla notifica, con conseguente passaggio in giudicato di tutti i decreti ingiuntivi opposti.
L' art 650 c.p.c. consente al debitore ingiunto di “fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Nel caso all'esame del giudice, poi, l'opposizione tardiva era sostenuta dalla allegazione che gli opponenti avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo tardivamente per un temporaneo malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata della società
[...]
Controparte_1
La circostanza non è in alcun modo documentata ed è genericamente formulata così da non risultare neppure seriamente valutabile.
L'opposizione ex art 650 c.p.c. è inammissibile.
Sull'opposizione pre-esecutiva ex art 615 co 1 c.p.c.
Con una contestuale opposizione, formalmente proposta nei confronti dei precetti notificati il 31.1.2024 e il 15.2.2024 i debitori formulano le medesime contestazioni già avanzate per opporre il decreto ingiuntivo.
Propongono, quindi, una opposizione preventiva al precetto ex art 615 co 1 c.p.c. su titolo giudiziale (i decreti ingiuntivi) con la quale contestano il diritto dei creditori di procedere esecutivamente nei loro confronti.
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Non è legittimato, per quanto detto, il sig all'opposizione non essendo egli indicato Pt_1
come debitore in nessuno degli atti di precetto opposti.
In via generale, i motivi di opposizione, poiché deducono fatti tutti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, dovevano essere fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo (vedi in questo senso Cass. n. 3716/20 “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo”).
E ancora con riferimento all'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo: “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto
l'opposizione a precetto proposta dal debitore deducendo che il decreto era stato chiesto da procuratore privo dello jus postulandi e che nel fascicolo d'appello non era stata prodotta la copia del decreto ingiuntivo opposto) (Cass n. 12251/2007).
In particolare, la parte attrice in opposizione contesta la validità del contratto di cessione delle quote sociali, rogito notaio del 20.12.2022, della società Per_1 Controparte_1
risultata poi debitrice nei confronti degli opposti.
[...]
La domanda si fonda sulla ritenuta annullabilità, per vizio del consenso (errore o dolo), del contratto in data 20.12.2022 di cessione di quote sociali della società Controparte_1
concluso tra il sig e, tra gli altri, anche con i sigg ,
[...] Pt_1 Controparte_2 [...]
, e , Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Controparte_6
La questione, al di là della sua fondatezza, non è valutabile in questo giudizio di opposizione risultando la eventuale annullabilità del contratto fondata su un fatto impeditivo o estintivo verificato prima della intervenuta definitività dei decreti ingiuntivi utilizzati quali titoli esecutivi.
Inoltre, l'azione proposta da nei confronti dei convenuti, e di altri, per far Parte_1 valere l'annullabilità del contratto così come la querela di falso, formulate congiuntamente davanti alla sezione imprese del Tribunale, vede quali parti processuali soggetti
Co parzialmente diversi da quelli oggi legittimati come opponenti, la sola e i Controparte_1 convenuti opposti cosicchè non sussistono neppure i presupposti richiesti dall'art 295 c.p.c. per la sospensione necessaria per la quale è richiesto che dalla definizione della prima causa dipenda la decisione della presente opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. né per le stesse ragioni sussiste, la pur invocata, litispendenza o continenza.
Infatti, i titoli esecutivi non sono rappresentati dal contratto concluso tra l'attore sig Pt_1
e i convenuti della cui validità parte attrice dubita, ma dai decreti ingiuntivi emessi nei confronti della sola società non tempestivamente opposti e divenuti ora Controparte_1
tutti definitivi.
La domanda ex art 615 co 1 c.p.c. è pertanto infondata.
3. Lite temeraria.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta in quanto non risulta raggiunta la prova della colpa grave dell'attrice. Inoltre, la parte richiedente il risarcimento del danno deve provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che la parte che richiede la condanna non ha assolto. (vd. sul punto Cass. n.9080/2013). Il presunto danno derivante dalla cessione di parte del patrimonio immobiliare della società attrice non è correlato con la pendenza del presente giudizio poiché i titoli esecutivi, i decreti ingiuntivi opposti, non sono stati fatti oggetto di sospensione.
4. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza ex art 91 c.p.c.
Sono quindi poste a totale carico della parte attrice opponente soccombente e sono liquidate come in dispositivo ai valori prossimi ai minimi del d.m. 147/22 dello scaglione sino a
520.000 €, per le quattro fasi, stante l'effettivo valore della causa, l'assenza di attività istruttoria e la concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c.;
Rigetta l'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.;
Condanna la parte attrice opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 10.629,00 per competenze professionali (di cui euro 1772,00 fase studio, euro 1169,00 fase introduttiva, euro 5206,00 fase istruttoria ed euro 3082,00 fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Così deciso in Torino il 12.4.2025. Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris