Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 7819/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di PO Nord - Prima Sezione Civile - composto dai IG.ri Magistrati: Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 7819/2021 Ruolo Generale avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata per la decisione ex art. 190 c.p.c. in data 08/10/2024, previa acquisizione del parere del PM e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente dom.to in Calvizzano (NA) alla via Fratelli Rosselli n.1 presso lo studio dell'Avv.
Milena SARNELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
dom.ta in Crispano (NA) alla via Giacomo Leopardi n.3 presso lo studio degli Avv.ti Michele
Francesco SORRENTINO e Pierlorenzo CATALANO, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso l'intestato Tribunale
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da nota scritta depositata in data 17-9-2024 e parte resistente come da nota scritta depositata in data 17-9-2024 nel termine concesso in sede di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., che espressamente si richiamano;
Per il PM: come in atti e da visto telematico del 25/10/2024 con il quale è stato espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Mediante ricorso presentato in data 09/07/2021 il ricorrente deduceva: - Parte_1
che in data 14/09/2014 aveva contratto matrimonio concordatario in Castellamare di IA (NA) con la IG.ra e che dalla loro unione erano nati due figli ( , il 26/06/2015 e Controparte_1 Per_1
, il 01/10/2017); - che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita Per_2
matrimoniale, i coniugi si separavano consensualmente con ricorso presentato presso il Tribunale di
PO Nord conclusosi con decreto di omologa emesso in data 15-6-2020; - che, in conseguenza del trasferimento della coniuge e dei figli presso l'abitazione dei genitori di lei in Crispano, era necessaria una modifica degli accordi di separazione afferenti all'assegnazione della casa coniugale sita in
MU di PO (NA) al viale M. Aurelio n.4.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare gli accordi di separazione afferenti all'affidamento condiviso dei figli minori e al contributo di mantenimento degli stessi, modificare le modalità di visita padre-figli alla luce delle richieste avanzate nel ricorso nonché revocare l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra . Controparte_1
Incardinato il giudizio, si costituiva la resistente, mediante memoria del 23/10/2021, la quale,
non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli, il pagamento della metà delle spese ludiche e sportive dei minori ed un correttivo sulle modalità di visita padre-figli. Inoltre, evidenziava di aver sempre abitato presso la casa coniugale sita in MU di PO, centro di interesse di vita quotidiana dei figli minori e che
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sporadicamente e per eIGenze di natura lavorativa si recava presso la casa dei genitori ubicata in
Crispano. Infine, specificava di aver invitato, senza riscontro, il ricorrente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, al fine di definire bonariamente le condizioni di divorzio.
Disposta la comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 03/11/2021, fallito il tentativo di conciliazione, venivano confermate le condizioni statuite in sede di separazione afferenti all'importo dell'assegno di mantenimento per i minori e all'assegnazione della casa coniugale;
inoltre era definito un calendario per la determinazione delle modalità di visita padre-figli e fissata udienza al 21/03/2022, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
All'udienza cartolare del 21/03/2022 il GI, in ragione della richiesta avanzata dalle parti di emissione di sentenza sullo status, riservava la causa al collegio per la decisione non definitiva.
In data 05-10/05/2022, l'Intestato Tribunale, mediante sentenza non definitiva n. 1735/2022
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di IA (NA)
il 14/09/2014 da e . Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza del 05/05/2022, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
e rinviava all'udienza cartolare del 05/12/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Sulla scorta d'istanza di modifica dell'ordinanza del 05/12/2022, avanzata da parte ricorrente al fine di ottenere la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, il GI rinviava all'udienza del 15/05/2023 per l'escussione dei testi.
Espletata la prova orale, il GI rinviava all'udienza del 20/11/2023 per il completamento della fase istruttoria e per consentire alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia al termine dei percorsi di rafforzamento della capacità genitoriale.
All'udienza del 20/11/2023, terminata l'attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata al 18/09/2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 06/04/2024 veniva instaurato il subprocedimento RG 7819-1/2021 ad opera di
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concernente l'elusione da parte della IG.ra del Parte_1 Controparte_1
provvedimento del giudice in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita padre-figli, concluso mediante l'ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. di entrambi i genitori, inadempienti in merito al dovere di provvedere ad una gestione coesa ed equilibrata della genitorialità, con l'invito rivolto alle parti di proseguire i percorsi di mediazione familiare e rafforzamento della genitorialità.
Successivamente, con ordinanza dell'08/10/2024 la causa veniva assegnata alla decisione collegiale con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e per l'acquisizione delle conclusioni del PM.
In data 25/10/2024, il PM apponeva il visto, esprimendo parere favorevole.
LA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti in causa in
Castellammare di IA (NA) il 14/09/2014 (sentenza n. 1735/2022 pubblicata il 10/05/2022), in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Si passa quindi a delibare le questioni relative alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra avanzata da parte ricorrente nonché alle Controparte_1
richieste delle parti in ordine alla determinazione del contributo di mantenimento per i figli minorenni proposta da parte resistente e alle ulteriori questioni relative al regime di affido e di visite dei minori.
2. In ordine all'assegnazione della casa coniugale sita in MU di PO al viale M. Aurelio
n.4 e alla domiciliazione dei minori presso la madre, il Collegio osserva che ricorrono i presupposti per confermare quanto disposto in sede di giudizio.
2.1. In via di principio, la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o
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maggiorenni non autosufficienti economicamente, conviventi con i coniugi, al fine di tutelare l'interesse degli stessi a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate.
A tal proposito, giova evidenziare che, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale
“la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies
c.c. comporta la stabile dimora del figlio (maggiorenne) presso la stessa, sia pure con eventuali
sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni,
ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto
sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che,
ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per
motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia
temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo” Cass. Civile, Sez.VI-1,
ordinanza n.27374 del 19/09/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre precisare che nel caso di specie, la IG.ra
[...]
ed i figli minori e risiedono stabilmente nella casa coniugale ubicata in CP_1 Per_1 Per_2
MU di PO (NA) (cfr. certificato storico di residenza in atti) e sporadicamente si trattengono presso l'abitazione dei nonni materni sita in Crispano per mere eIGenze lavorative della madre.
Circostanza, quest'ultima che risulta confermata altresì dalle dichiarazioni rilasciate dal teste
, escussa in data 15/05/2023, la quale ha dichiarato: ADR: “ Testimone_1 Controparte_1
vive con i figli di anni 7 o 8 e di anni 4; anzi posso dire che si fanno sentire;
Per_1 Per_3
quando torno dal lavoro, alle 20.30, sento le voci dall'appartamento confinante;
e questo tutte le
sere; solo qualche volta dal venerdì quando stanno con il padre”.
Deve anche dirsi come, in sede conclusionale, la difesa di parte ricorrente abbia comunque
5 RG 7819/2021 riconosciuto che “…la IG.ra ha abitato, stabilmente nella casa coniugale solo a seguito CP_1
della richiesta di revoca da parte del ricorrente.” (cfr. comparsa conclusionale).
Non è stata data comunque conferma probatoria che l'immobile non sia considerato dai minori come loro punto di riferimento e luogo di vita comune con la madre e quindi reciproco ambiente familiare. Non appare quindi conforme ai relativi interessi dei figli mutare tale situazione che renderebbe ancora più destabilizzante la relativa situazione dopo la disgregazione della vita familiare.
3. Circa le statuizioni accessorie e l'assegno di mantenimento per i figli minori Per_1
(nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2
3.1. Non può inoltre trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di parte ricorrente circa la modifica del collocamento dei minori presso la madre, in quanto appare non contestato che gli stessi convivano con la medesima dal tempo della separazione e non emergono in atti situazioni di pregiudizio attuale per i minori. In ogni caso, gli stessi sono abituati, allo stato degli atti, ad incontrare il padre secondo le modalità di visite stabilite sia in separazione consensuale, come poi confermate e rimodulate nel presente giudizio.
Va anche detto che non vi sono elementi di prova contraria rispetto alla domiciliazione dei minori presso la madre, come da certificazione dello stato di famiglia della resistente allegato agli atti.
Le parti sono state invitate a sottoporsi ad un percorso di rafforzamento della capacità
genitoriale, attesa l'evidente difficoltà relativa all'organizzazione delle visite padre-figli e, all'esito della verifica della personalità di entrambe le parti, la coordinatrice genitoriale dott.ssa ha Per_4
evidenziato che “con i due ex coniugi si è arrivati a far comprendere l'importanza della bi-
genitorialità e nello specifico: un coinvolgimento maggiore della madre nel rendersi disponibile ad
uno scambio comunicativo con il suo ex marito. Inoltre, si è giunti a far comprendere loro che il
conflitto, manifesto o celato, se non gestito può avere effetti a catena;
meglio quindi farlo emergere e
gestirlo in modo collaborativo per conoscersi ulteriormente e crescere come genitori. Si precisa
6 RG 7819/2021 inoltre che si incontrerà il nucleo una volta al mese per un monitoraggio di sei mesi” (cfr. relazione di percorso di sostegno della genitorialità depositata il 17/09/2024 nel procedimento RG 7819-
1/2021).
Aderendo a tali conclusioni, si ritiene come il regime che maggiormente consente ai genitori di responsabilizzarsi nei confronti dei figli e di superare lo stato di sofferenza personale derivante dalla rottura del vincolo affettivo, sia l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
Si ritiene quindi di confermare tale regime di affido ma con esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore attesa l'attuale difficile comunicazione tra gli stessi (come emergente anche in sede di comparizione personale dei coniugi).
Va confermato, inoltre, il provvedimento adottato nel procedimento incidentale RG 7819-
1/2021 del 24-9-2024 prescrivendo ai genitori di assicurare ad una più puntuale e proficua collaborazione nell'interesse esclusivo dei figli minori in modo da evitare ogni contrasto nella gestione condivisa della genitorialità che sia tale da favorire la crescita armonica dei medesimi.
Inoltre, almeno per ulteriori mesi 6, le parti devono essere invitate a proseguire il percorso di mediazione e rafforzamento della genitorialità allo scopo di pervenire ad una stabilizzazione dei relativi rapporti nell'ottica dell'attuazione di quanto prescritto nella presente decisione.
3.2. In relazione alle modalità di visita dei minori da parte del padre, nel corso del giudizio,
anche a seguito del percorso di rafforzamento della genitorialità, non vi sono motivi ostativi al recepimento di quanto già disposto in corso di giudizio con la modifica proposta dalle parti in sede conclusionali.
Si stabilisce, quindi, che il padre potrà tenere con sé i figli minori il giorno Parte_1
lunedì e venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 09.30) alle ore alle 21,00 (c.s. settimana senza
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pernotto) e, a settimane alterne, dalle ore 20.30 del venerdì alle ore 21,00 della domenica nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedì in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
i figli trascorreranno il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno o la festa del papà e della mamma e se tali ricorrenze cadranno nei fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza diritto al recupero;
sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, se maggiormente conformi agli interessi di crescita e agli impegni dei minori.
3.3. Per quanto attiene alla fissazione dell'assegno di mantenimento per i figli minorenni, il
Collegio ritiene che la somma fissata in sede di ordinanza presidenziale debba essere adeguata tenendo conto delle condizioni personali e di crescita dei figli rispetto al tempo dell'instaurazione del presente giudizio nell'anno 2021.
Va precisato che l'obbligo di mantenere il figlio minore, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi anche dopo la separazione;
va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito da giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'affidamento congiunto
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dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro eIGenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi,
come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette eIGenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 1-7-2015, n. 13504).
La rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non convivente, va tenuto conto delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali.
Al riguardo, la resistente riceve l'utilità derivante dall'utilizzo della casa coniugale comune;
inoltre, entrambi i genitori hanno idonea capacità reddituale e di lavoro: infermieri professionali con
contratto di lavoro e stipendio netto mensile di euro 1600/1700.
Inoltre, è incontestata la nascita di altra figlia dall'attuale compagna del ricorrente. Su tale ultimo aspetto manca, però, ogni ulteriore elemento conoscitivo circa l'assolvimento dei relativi oneri economici e circa la capacità reddituale della madre, per cui si deve ritenere che i relativi esborsi siano condivisi con quest'ultima.
Tanto premesso, visionate le dichiarazioni dei redditi aggiornate (redditi lordi da lavoro
dipendente di euro 27.046,00 per relativo all'anno 2023 e di euro 35.790,10 per Controparte_1
per l'anno 2024) la situazione lavorativa e reddituale non appare in concreto Parte_1
mutata rispetto alla separazione, fermo restando l'aggiornamento delle entrate reddituali.
Il Collegio, a fronte dei dati sopra riassunti, ritiene che l'assegno di mantenimento a carico del padre vada rideterminato in euro=640,00= mensili (ossia 320 a minore) oltre spese straordinarie al
50%, come previste e regolamentate nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'intestato Tribunale
in data 25-10-2019,
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono i motivi
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eccezionali per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Difatti deve tenersi conto come le reciproche domande siano state parzialmente accolte con riferimento agli oneri economici e la regolamentazione del regime di visita dei minori. Inoltre, in relazione al procedimento incidentale, entrambi i genitori sono stati ammoniti a collaborare nella gestione dei figli.
Inoltre, non sussistono i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. dedotti da parte convenuta in sede conclusionale. E', difatti, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione,
anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. civ. Sez. III,
21/07/2016, n. 15017). Anche in tale frangente nulla è stato provato o dedotto, pertanto la domanda de qua non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia r.g.n. 7819/2021 come innanzi proposta, così provvede:
a) Conferma l'assegnazione dell'abitazione coniugale ubicata in MU di PO (NA) al viale
M. Aurelio n.4 a;
Controparte_1
b) conferma il regime di affido congiunto come indicato in parte motiva con domiciliazione dei figli minori (PO. 26.06.2015) e (PO, 01.10.2017) presso la madre;
Per_1 Per_2
c) dispone che potrà tenere con sé i figli minori secondo il calendario indicato Parte_1
al paragrafo 3.2 della motivazione che espressamente si richiama con invito alle parti di implementare i percorsi di rafforzamento della genitorialità ivi pure indicati;
d) pone in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1
e mediante versamento alla di un assegno mensile di Per_1 Per_2 Controparte_1
euro=640,00= (ossia 320 a minore) da versare entro il giorno 5 di ogni mese secondo modalità consentite, somma rivalutabile sulla scorta degli indici ISTAT come per legge oltre alla contribuzione della percentuale del 50% alle spese straordinarie sanitarie, se necessarie e
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documentate, e scolastiche e ludico/ricreative e sportive, se concordate e documentale, come previste e disciplinate nel protocollo di intesa sottoscritto presso l'Intestato Tribunale in data
25/10/2019 che espressamente si richiama;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa il 7-1-2025
Il Giudice Relatore/Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Dott.ssa Alessandra Tabarro
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