Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO– Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 8680 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra e (avv.ti Vincenzo Arcoleo e Paolo Filippone); Parte_1 Parte_2
- Parte Appellante -
e e;
Controparte_1 Controparte_2
- Parte Appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 729/2024 emessa il
07/03/2024 dal Giudice di Pace di Palermo.
Alla prima udienza di discussione del 09/12/2024 il procuratore di parte appellante non è comparso.
Il Tribunale ha rinviato la causa, ai sensi dell'art.348 c.p.c., all'udienza del 23/12/2024, con provvedimento ritualmente comunicato al procuratore della parte.
Alla detta udienza di discussione la parte appellante non è comparsa, per cui la causa è stata rimessa in decisione.
*****
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
Pertanto, poiché la parte appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva, cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
Poiché la parte appellata non si è costituita in giudizio, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiarata improcedibile l'appello; nulla per le spese;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma
I quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Palermo il 27/12/2024
Il Giudice
(Cinzia Ferreri)