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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 226/2025 R.G. vertente TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCIRPA FEDERICO Parte_1 Appellante contro
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. BALDI PERGAMI BELLUZZI CP_1 MO e dall'Avv. GIULIANI KATIA AGNES Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 12880/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.12.2024
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara risolto alla data del 24.1.2023 il rapporto tra le parti e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, liquidata in 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari quest'ultima a euro 1.911,41 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.1.2023 al saldo. Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.800 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado. Roma, lì 15/07/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. al Tribunale di Roma, depositato il 16.8.2023, Parte_1 operaio alle dipendenze della dall'1.2.2020, con mansioni di elettromeccanico Controparte_1 addetto alla manutenzione tecnica e alla riparazione ordinaria e straordinaria dei treni presso la sede della Stazione di santa Maria NO (Via Romito) in Firenze, inquadrato nel livello 4 del CCNL
PMI Metalmeccanica Confapi, ha impugnato il licenziamento comminatogli dall'azienda con lettera del 23.1.2023, ricevuta il 24.1.2023, fondato sulla contestazione del 5.12.2022, con la quale gli erano stati mossi addebiti consistenti in presunte incongruenze nelle timbrature di uscita dal lavoro per le giornate del 29/4/2022, 2/09/2022 e 9/9/2022.
Precisamente, la aveva contestato al ricorrente attuale appellante di avere preso il treno di CP_1 rientro a LL (luogo di residenza, in provincia di Ravenna) alle 18:55 il 29/4/2022, alle
14:20 il 02/9/2022 ed alle 15:09 il 9/9/2022, sebbene tuttavia le timbrature di fine turno recassero come orario le ore 23:16 (per il giorno 29/4/2022) e le ore 17:00 (per le giornate 2/9/2022 e 9/9/2022).
In altri termini, la condotta contestata al medesimo sarebbe consistita nell'aver apposto Parte_1 un orario di uscita dal lavoro postergato nel tempo e non corrispondente a quello effettivo.
Con il ricorso ex art. 441-bis c.p.c. si è censurata la tardività della contestazione disciplinare, intervenuta solo il 5.12.2022 a fronte di fatti asseritamente commessi il 29.4.2022, il 2.9.2022 e il
9.9.2022, nonché la violazione dell'art. 74 del CCNL PMI Metalmeccanica Confapi, per essere intervenuta la sanzione espulsiva solo il 24.1.2023, ossia ben oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni, termine previsto dalla predetta previsione collettiva per la conclusione del procedimento disciplinare. Nella specie, infatti, il 13.12.2022 era stato assegnato al ricorrente attuale appellante un termine di giorni 5 per la presentazione delle proprie difese, scadente, quindi, il
18.12.2022 (peraltro le giustificazioni erano state presentate il 14.12.2022).
Nel merito, il ha dedotto l'insussistenza del fatto materiale posto a base del recesso Parte_1 datoriale, essendo egli, nei giorni ai quali si riferiscono le contestazioni, rimasto al lavoro per un orario superiore rispetto a quello previsto e non avendo il medesimo utilizzato i titoli di viaggio messi a disposizione dalla società. In particolare, per la giornata del 29.4.2022, sarebbe tornato con un treno del quale aveva acquistato personalmente il biglietto, mentre per le giornate del 2.9.2022 e del
9.9.2022 sarebbe tornato a casa con i mezzi propri.
Tutto ciò premesso in fatto, con il ricorso ex art. 441-bis c.p.c. sono state rassegnate le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“- in tesi: dichiari l'illegittimità del licenziamento irrogato al sig. per insussistenza del Parte_1 fatto materiale contestato e, per l'effetto, annulli il licenziamento e condanni in CP_1 persona del rapp.te legale p.t, ex art. 3, com. 2, d.lgs. 23/2015 a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura non superiore a dodici mensilità) ed oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché condanni la convenuta, in persona del rapp.te legale p.t, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento e fino a quello di effettiva reintegrazione;
- in ipotesi: dichiari l'illegittimità del licenziamento irrogato al e – per l'effetto – Parte_1 condanni , in persona del rapp.te legale pt, a pagare al ricorrente, ex art. 4 del d.lgs. CP_1 num. 23/2015, l'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di dodici mensilità (o la diversa – maggiore o minore – ritenuta di giustizia) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di compenso e spese”.
Procedutosi nella resistenza della istruita la causa mediante escussione dei testimoni Controparte_1
e di parte ricorrente attuale appellante, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 di parte resistente odierna appellata, il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente il ricorso,
[...] condannando il ricorrente soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.700 oltre accessori.
Al riguardo la prima giudice ha ritenuto, innanzitutto, che non sussistesse la lamentata tardività della contestazione. Come dedotto dalla società nella comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., senza che tale allegazione avesse trovato specifica contestazione, l'azienda era venuta a conoscenza delle irregolarità nelle registrazioni degli orari di uscita solo a novembre 2022, in occasione di un procedimento di controllo a carico di , capo della squadra alla quale era addetto il Testimone_1 ricorrente attuale appellante. Pertanto, dovendosi intendere il requisito dell'immediatezza in senso relativo, come insegna la giurisprudenza di legittimità, la contestazione non poteva considerarsi tardiva.
Quanto al merito, il testimone , il quale aveva confermato la versione del ricorso Testimone_1 introduttivo del giudizio, non era apparso credibile perché, in disparte la circostanza che era stato licenziato per utilizzo indebito della carta carburante e della tessera Viacard per somme ingenti di denaro e per irregolarità nelle timbrature in entrata ed in uscita, di un altro dipendente, il medesimo teste aveva reso, nella ricostruzione del meccanismo aziendale di rilevazione delle presenze, una ricostruzione smentita da entrambi i testimoni della resistente odierna appellata, e . Tes_4 Tes_3
Inoltre, il si era contraddetto più volte. In particolare, in riferimento alla giornata del Tes_1 29.4.2022, in un primo momento aveva riferito che il ricorrente fosse dovuto rimanere sul luogo di lavoro fino a mezzanotte, ma successivamente aveva dichiarato “preciso che in tutti e tre gli episodi
è stata ritardata l'uscita, ma non ricordo gli orari esatti, poteva essere le 1900, le 2400, ma non ricordo.” Ancora, il a domanda dell'avv. , di parte resistente, in merito alla Tes_1 CP_2 circostanza che nella giornata del 9.9.2022 lo stesso fosse in ferie, aveva risposto “Non ricordo, ma non ho motivo di dubitare di quanto afferma l'azienda”. Su tale ultimo punto il Tribunale ha osservato che, se il teste si trovava in ferie, non si capisce come possa essere stato a conoscenza dell'orario osservato dal lavoratore nella giornata sulla quale aveva riferito.
Tutti i testi, poi, avevano confermato come il sistema di rilevazione delle presenze fosse rappresentato dal sistema geolocalizzato/georeferenziato che si utilizza tramite l'accesso all'applicativo “Zconnect” nel quale i dipendenti dovevano inserire l'orario di entrata e di uscita” e avevano aggiunto che il sistema manuale venisse utilizzato in caso di malfunzionamento del sistema geolocalizzato;
in tali casi, però, il dipendente riferiva l'orario di entrata o uscita al capo squadra il quale avrebbe poi dovuto inserire i dati nell'apposito portale aziendale.
Al riguardo, però, il teste aveva precisato: “che tale sistema viene utilizzato in caso di Tes_4 malfunzionamento della geolocalizzazione e che si tratta di una circostanza che riguarda tutti i dipendenti dell'azienda e non il dispositivo del singolo lavoratore. ... Da una estrapolazione dati, con riferimento ai giorni indicati dal Giudice del 29 aprile, 2 e 9 settembre e 2022 è risultato con riferimento al ricorrente che vi erano timbrature provenienti da altro apparecchio rispetto al suo usuale e se non ricordo male sulla mancata timbratura veniva indicato un malfunzionamento dell'applicativo non riscontrato su tutti i 500 dipendenti e preciso al riguardo che quando l'app non funziona non funziona per tutti e non già per un singolo apparecchio”.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria era emerso, secondo la prima giudice, come il lavoratore, non solo non si fosse attenuto alle regole previste per il rilevamento delle presenze dei dipendenti, ma avesse attestato la propria presenza in servizio per un orario diverso e superiore rispetto a quello effettivamente osservato, a danno del datore di lavoro. Tale condotta integrava una violazione tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda e, quindi, giustificava il recesso per giusta causa.
Ha proposto appello affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sull'eccezione di tardività del licenziamento per violazione dell'art. 74 del CCNL PMI Metalmeccanica Confapi, eccezione riproposta dall'appellante nel presente grado. 2) Erroneità del mancato accoglimento dell'eccezione di tardività della contestazione. A tale statuizione il Tribunale sarebbe pervenuto travisando il contenuto delle difese spiegate dal medesimo in primo grado;
egli, infatti, nell'udienza del 7.3.2024, aveva contestato Parte_1 la memoria di costituzione della società, contenente l'allegazione che la società fosse venuta a conoscenza degli addebiti solo a novembre 2022. Dalla violazione formale, poi, dovrebbe derivare la conseguenza dell'insussistenza del fatto materiale.
3) Errata valutazione circa l'inattendibilità del teste Non era riscontrabile, in primo Tes_1 luogo, la divergenza tra la versione fornita dal predetto testimone e quella resa da e Tes_4 da , in punto di sistema di rilevazione delle presenze. Tutti e tre, infatti, avevano Tes_3 concordemente confermato che in vi fossero due diversi sistemi per rivelare le CP_1 presenze, “georeferenziato” e “manuale”. Il primo, che era quello principale e generale in uso in azienda, veniva adoperato direttamente dai lavoratori attraverso l'app sul cellulare, accedendo alla quale veniva (anche mediante l'area impostata e l'incrocio dei dati gps) rilevata e registrata automaticamente la timbratura. Il secondo, invece, veniva utilizzato solamente nel caso di malfunzionamento dell'app o del dispositivo cellulare, segnalando il fatto della mancata timbratura al responsabile capoarea che, previa verifica della Tes_1 esistenza della circostanza impeditiva, procedeva ad inserire la timbratura “a mano” nel portale, dopodiché coinvolgeva il responsabile nazionale, sig. , per una seconda verifica Tes_3
e la convalida.
Inoltre, quanto alla domanda della giudice, relativa alla dichiarata conoscenza dei fatti del
9.9.2022 malgrado in quel giorno il teste fosse in ferie, il aveva dato spiegazioni Tes_1 convincenti e plausibili: “Anche quando non ero fisicamente in deposito, ero io a inserire comunque le timbrature mancanti rispetto a quelle registrate dalle applicazioni, come potevo vedere al pc con le mie credenziali sulla base del fatto che c'erano due registri di entrata e di uscita presso i depositi e quindi io settimanalmente, o anche a diverse cadenze, inserivo le timbrature dei giorni precedenti al pc e se c'era qualche timbratura mancante verificavo anche col cartaceo”.
Non poteva rilevare, poi, la storia personale lavorativa del teste ai fini della sua attendibilità.
4) Malgoverno delle risultanze istruttorie ed erronea ammissione di un documento rilevante ai fini del decidere, consistente nella scheda lavoro del 9.9.2022.
L'appellante, tanto dedotto, ha rassegnato le medesime conclusioni già sottoposte al Tribunale e da questi rigettate.
Si è costituita l'appellata, domandando, nel merito, il rigetto dell'impugnazione. Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Coglie nel segno la prima censura.
L'art. 74, comma quinto del CCNL PMI Metalmeccanica Confapi, documento 10 allegato al ricorso ex art. 441-bis c.p.c., prevede che: “L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni”.
Il successivo comma, quanto all'inosservanza del termine, prevede espressamente che: “Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte del lavoratore si intendono accolte”.
Nel caso di specie, la società (si veda il documento n. 7 allegato al ricorso ex art. 441-bis c.p.c.), il
13.12.2022 aveva assegnato al lavoratore giorni 5 per presentare le proprie difese. Il Parte_1 quindi avrebbe potuto offrire il suo contributo finale al procedimento il 18.12.2022; e, per la verità, vi aveva provveduto ancor prima, ossia il 14.12.2022.
La sanzione disciplinare, quindi, avrebbe dovuto essere comminata entro il 23.12.2022, mentre è intervenuta a distanza di un mese, il 23.1.2023, con lettera comunicata il 24.1.2023.
In proposito l'appellata invoca la giurisprudenza di legittimità (cita Cass.
4.10.2010 n. 20566 e, negli stessi termini, Cass.
2.3.2011 n. 5093), in virtù della quale nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro imponga al datore l'onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine.
Tale giurisprudenza è inconferente, perché si riferisce all'ipotesi, diversa da quella oggetto del presente giudizio, nella quale il superamento del termine per provvedere attenga solo alla ricezione della misura sanzionatoria, mentre la volontà di sanzionare sia manifestata tempestivamente (di recente: Cassazione, ordinanza 29.1.2025 n. 2066); nella fattispecie attualmente controversa, invece, solo il 23.1.2023 l'azienda ha deciso di licenziare il lavoratore. L' ultima posizione della datrice, in precedenza, era stata espressa il 13.12.2022, con assegnazione di un termine per esprimere le difese, quindi con un atteggiamento di approfondimento istruttorio che, certamente, non integrava ancora alcuna manifestazione di volontà di recedere dal rapporto.
Cosicché, non avendo l'azienda proceduto entro il 23.12.2023, dovevano intendersi accolte le giustificazioni del dipendente.
Deve, quindi, concludersi nel senso dell'accoglimento del primo motivo di appello.
L'effetto, però, di una violazione formale nei termini accertati, in nessun caso può consistere nell'accertamento dell'insussistenza del fatto materiale;
l'art. 4 del d.lgs. 2372015, infatti, disciplina l'ipotesi dei vizi del procedimento, diversi dall'oralità, con la conseguenza di un indennizzo risarcitorio, mentre l'insussistenza del fatto materiale è regolata dal precedente art. 3.
Ne consegue che, l'adesione al primo motivo di appello non assorbe l'esame delle altre doglianze, posto che, in caso di accoglimento della terza e della quarta, l'effetto sarebbe quello della reintegra e che, l'eventuale accoglimento della seconda censura, con la quale si lamenta un'ulteriore vizio di forma, potrebbe avere effetti quanto meno in punto di liquidazione dell'indennizzo risarcitorio.
Ciò precisato, non merita adesione il secondo motivo di gravame.
La nel punto 9 della comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., aveva allegato Controparte_1 specificamente di essere venuta a conoscenza delle irregolarità delle timbrature solo a novembre
2022, in esito al procedimento disciplinare avviato nei confronti di , capo dell'unità Testimone_1 alla quale era addetto il Parte_1
La parte ricorrente attuale appellante, nell'udienza del 7.3.2024 ha formulato solo una generica contestazione della avversa memoria, senza prendere posizione specifica sulla circostanza della conoscenza, solo a novembre 2002, in capo all'azienda, delle irregolarità nelle timbrature. Ciò, a differenza delle specifiche contestazioni rivolte ad altre allegazioni avverse, relative alle rilevazioni delle presenze.
Sul punto, giova osservare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (a partire, almeno, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11352/2004), l'onere di contestazione specifica insorge a fronte di allegazioni, quale quella della appellata al punto 9 della propria comparsa di costituzione in primo grado, sufficientemente precise e non integranti deduzioni generiche.
Il Tribunale, quindi, correttamente ha dato per incontestata la circostanza che la datrice fosse venuta a cognizione dei fatti solo a novembre 2022 e, pertanto, la contestazione del 5.12.2022 era tempestiva.
Ciò, alla luce del principio giurisprudenziale di legittimità, richiamato dalla prima giudice, secondo cui (di recente, ordinanza 14726 del 27.5.2024 tra le molte) in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa.
Non può essere accolta, poi, la terza censura.
E' ben vero che, anche i testi della resistente odierna appellata, e , hanno confermato Tes_5 Tes_3 che il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze era quello dell'applicativo Zconnect e, in caso di malfunzionamento dell'applicazione, si poteva procedere all'inserimento manuale.
Senonché, , coordinatore di dieci cantieri all'epoca dei fatti, compreso quello ove Tes_3 prestavano servizio e ha precisato che si procedeva all'inserimento manuale solo Parte_1 Tes_1 se risultassero malfunzionamenti e, nel periodo al quale si riferiscono le contestazioni mosse all'appellante, nessuna anomalia era stata riscontrata. Sulla stessa linea , impiegato Testimone_6 della addetto all'ufficio del personale, il quale ha riferito che, con riferimento alle date CP_1 del 29 aprile 2022, del 2 e del 9 settembre 2022, mancavano delle timbrature per l'appellante e la spiegazione risultante al sistema faceva riguardo a pretesi malfunzionamenti: malfunzionamenti, però, esclusi dal teste, il quale ha chiarito che il sistema, se presentava problemi di funzionamento, lo faceva per tutti i dipendenti, non solo per uno e, in quelle date, nessun problema era stato riscontrato.
In punto di rilevazione delle presenze nei giorni oggetto della contestazione disciplinare, pertanto, come osservato dalla prima giudice, i testi e hanno smontato la ricostruzione del Tes_5 Tes_7
Tes_1
Mentre quest'ultimo, infatti, ha raccontato di un inserimento manuale degli orari di uscita dovuto a problemi di anomalie del sistema, i testimoni della resistente odierna appellata hanno escluso che vi fossero problemi di funzionalità dell'applicativo Zconnect nelle giornate alle quali si riferiscono le contestazioni oggetto del presente giudizio
Già alla stregua di tale rilievo emerge la non credibilità del correttamente rilevata dal Tes_1
Tribunale.
Quanto, ancora, alla spiegazione data dal teste alla domanda della giudice, che gli chiedeva come mai egli fosse a conoscenza dell'orario di uscita dell'appellante il 9.9.2022, malgrado fosse in ferie, la spiegazione, fornita dal testimone e ripresa nel terzo motivo di appello, è che egli potesse comunque procedere, anche a giorni di distanza, a inserire le timbrature mancanti, consultando i registri di entrata e uscita. In precedenza, però, il aveva prospettato una versione diversa, ossia che, in tutte e Tes_1 tre le giornate oggetto di contestazione, quindi anche il 9 settembre 2022, il treno che portava l'appellante al lavoro da Bagnocavallo, luogo di residenza, era arrivato tardi e quindi il turno era dovuto iniziare in ritardo, ricostruzione che sembra presupporre una conoscenza diretta dei fatti di causa e non appresa mediante consultazione dei registri di uscita e entrata.
Ma soprattutto, appare del tutto singolare che il testimone il quale ha precisato di ricordare Tes_1 le circostanze relative alle giornate del 29 aprile 2022, nonché del 2 e del 9 settembre 2022 perché
“sono stato convocato a Roma, nelle immediatezze, nel mese di ottobre, con riguardo agli episodi che mi erano stati allora rappresentati”, da un lato abbia riferito con precisione e sicurezza, all'inizio della deposizione, che il si fosse trattenuto fino a mezzanotte in servizio, dall'altro non si Parte_1 ricordasse di essere stato assente per ferie il 9 settembre 2022.
Una memoria precisa a fasi alterne, con ricordo puntuale soltanto di circostanze favorevoli alla parte che ne ha chiesto l'escussione.
AL poi, oltretutto, come ha sottolineato il Tribunale, correggere anche queste ultime: ““preciso che in tutti e tre gli episodi è stata ritardata l'uscita, ma non ricordo gli orari esatti, poteva essere le
1900, le 2400, ma non ricordo”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può non condividersi la valutazione della prima giudice in punto di esclusione della credibilità del teste Tes_1
Immeritevole di condivisione è, infine, il quarto motivo di appello. L'appellante deduce innanzitutto che la circostanza che, nelle giornate in contestazione, vi fossero stati dei problemi al servizio, tali da ritardare i lavori, risulterebbe dalle schede di lavoro e, per tale motivo, reitera l'istanza di ordine di esibizione della scheda di lavoro del 9 settembre 2022 relativa al cantiere al quale egli era addetto.
Trattasi, però, di circostanze e istanza irrilevanti;
anche ove vi fossero state difficoltà nel cantiere, il cuore della contestazione, che ha trovato conferma dall'istruttoria, è che il avesse Parte_1 registrato un orario di fine lavoro successivo a quello effettivo, mediante sistemi di rilevazione delle presenze alternativi a quello ordinariamente in uso, senza però che la motivazione adotta per procedere alla registrazione manuale sussistesse.
Come accertato dal Tribunale, infatti, dalle deposizioni di e , è emerso che nelle date Tes_4 Tes_3 del 29 aprile 2022, del 2 e del 9 settembre 2022, nessun malfunzionamento si fosse registrato sulla piattaforma Zconnect;
pertanto, non vi era nessuna giustificazione a procedere alla rilevazione manuale della presenza in uscita.
Ciò che è pacifico è che l'appellante abbia registrato l'uscita in orari nei quali era in viaggio il treno per il rientro a casa, acquistato dall'azienda.
Se fosse stato davvero in servizio alle ore indicate nelle registrazioni, non si vede perché non avrebbe potuto annotare la presenza con il sistema georeferenziato, che funzionava regolarmente. Zconnect, peraltro, come descritto puntualmente dal teste funziona così: “Il lavoratore Tes_5 quando è sul posto di lavoro aziona un tasto di entrata e il tutto è collegato col gps e vengono incrociati i dati del gps e internet e inviata la posizione georeferenziata al sistema con raggio di circa
200 m e quindi la timbratura arriva al sistema sia in entrata che in uscita”.
Quindi, se il sistema funziona (e nelle giornate oggetto di contestazione non risultavano anomalie), il dipendente che sia in servizio, nei pressi del luogo di lavoro, ben può accendere il dispositivo e registrare la presenza. L'appellante così non fece nelle date del 29 aprile 2022, del 2 e del 9 settembre
2022, invocando anomalie che sono state smentite dai testi, credibili (nulla essendo emrso in contrario), e Tes_3 Tes_5
Oltretutto, l'ulteriore circostanza che egli non avesse potuto prendere i treni ai quali si riferivano i biglietti acquistati dall'azienda per il rientro in casa e che si sarebbe dovuto, quindi, arrangiare con mezzi propri o acquisto a sue spese, è anch'essa smentita dal testimone “Quando un Tes_4 dipendente non può usufruire di un biglietto treno fornito dalla società deve contattare l'ufficio dove lavora per la modifica, anche ad orari molto tardi. Eventualmente se il lavoratore Parte_2 non riesce a contattare la acquista i biglietti autonomamente e poi chiede il rimborso nelle Parte_2 ipotesi in cui avesse già il biglietto per il rientro acquistato dall'azienda. Questa prassi vale per tutti
i dipendenti a cui si acquistano i biglietti”.
Ancora una volta, non risulta che l'appellante abbia proceduto così.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il quarto motivo di appello va rigettato.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, attesa a natura formale del vizio, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015 deve essere dichiarato risolto alla data del 24.1.2023 (giorno della comunicazione del recesso) il rapporto tra le parti, con condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura compresa tra 2 e 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto alla liquidazione, tenuto conto della durata del rapporto tra le parti, tre anni al dì del licenziamento, nonché della natura meramente formale del vizio ascrivibile al licenziamento, si ritiene congrua una quantificazione in 4 mensilità, compresa tra valori minimi e medi della forbice liquidabile;
la misura della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, allegata dall'appellante in 1.911,41 mensili, non ha costituito oggetto di contestazione e corrisponde all'ammontare di cui alle buste paga in atti.
Su tale importo competono, ex art. 429 ultimo comma, c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell'appellata, secondo soccombenza. Al riguardo, si osserva che, all'esito complessivo del giudizio che risulta dalla presente sentenza di appello, viene accolta la domanda subordinata del lavoratore, il quale, pertanto, deve essere considerato vincitore.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (compreso tra euro 5.200 e euro 26.000, avuto riguardo al valore delle conclusioni accolte dell'appellante).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara risolto alla data del 24.1.2023 il rapporto tra le parti e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, liquidata in 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari quest'ultima a euro 1.911,41 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.1.2023 al saldo. Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.800 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado. Roma, lì 15/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 226/2025 R.G. vertente TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCIRPA FEDERICO Parte_1 Appellante contro
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. BALDI PERGAMI BELLUZZI CP_1 MO e dall'Avv. GIULIANI KATIA AGNES Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 12880/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.12.2024
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara risolto alla data del 24.1.2023 il rapporto tra le parti e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, liquidata in 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari quest'ultima a euro 1.911,41 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.1.2023 al saldo. Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.800 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado. Roma, lì 15/07/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 441-bis c.p.c. al Tribunale di Roma, depositato il 16.8.2023, Parte_1 operaio alle dipendenze della dall'1.2.2020, con mansioni di elettromeccanico Controparte_1 addetto alla manutenzione tecnica e alla riparazione ordinaria e straordinaria dei treni presso la sede della Stazione di santa Maria NO (Via Romito) in Firenze, inquadrato nel livello 4 del CCNL
PMI Metalmeccanica Confapi, ha impugnato il licenziamento comminatogli dall'azienda con lettera del 23.1.2023, ricevuta il 24.1.2023, fondato sulla contestazione del 5.12.2022, con la quale gli erano stati mossi addebiti consistenti in presunte incongruenze nelle timbrature di uscita dal lavoro per le giornate del 29/4/2022, 2/09/2022 e 9/9/2022.
Precisamente, la aveva contestato al ricorrente attuale appellante di avere preso il treno di CP_1 rientro a LL (luogo di residenza, in provincia di Ravenna) alle 18:55 il 29/4/2022, alle
14:20 il 02/9/2022 ed alle 15:09 il 9/9/2022, sebbene tuttavia le timbrature di fine turno recassero come orario le ore 23:16 (per il giorno 29/4/2022) e le ore 17:00 (per le giornate 2/9/2022 e 9/9/2022).
In altri termini, la condotta contestata al medesimo sarebbe consistita nell'aver apposto Parte_1 un orario di uscita dal lavoro postergato nel tempo e non corrispondente a quello effettivo.
Con il ricorso ex art. 441-bis c.p.c. si è censurata la tardività della contestazione disciplinare, intervenuta solo il 5.12.2022 a fronte di fatti asseritamente commessi il 29.4.2022, il 2.9.2022 e il
9.9.2022, nonché la violazione dell'art. 74 del CCNL PMI Metalmeccanica Confapi, per essere intervenuta la sanzione espulsiva solo il 24.1.2023, ossia ben oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni, termine previsto dalla predetta previsione collettiva per la conclusione del procedimento disciplinare. Nella specie, infatti, il 13.12.2022 era stato assegnato al ricorrente attuale appellante un termine di giorni 5 per la presentazione delle proprie difese, scadente, quindi, il
18.12.2022 (peraltro le giustificazioni erano state presentate il 14.12.2022).
Nel merito, il ha dedotto l'insussistenza del fatto materiale posto a base del recesso Parte_1 datoriale, essendo egli, nei giorni ai quali si riferiscono le contestazioni, rimasto al lavoro per un orario superiore rispetto a quello previsto e non avendo il medesimo utilizzato i titoli di viaggio messi a disposizione dalla società. In particolare, per la giornata del 29.4.2022, sarebbe tornato con un treno del quale aveva acquistato personalmente il biglietto, mentre per le giornate del 2.9.2022 e del
9.9.2022 sarebbe tornato a casa con i mezzi propri.
Tutto ciò premesso in fatto, con il ricorso ex art. 441-bis c.p.c. sono state rassegnate le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“- in tesi: dichiari l'illegittimità del licenziamento irrogato al sig. per insussistenza del Parte_1 fatto materiale contestato e, per l'effetto, annulli il licenziamento e condanni in CP_1 persona del rapp.te legale p.t, ex art. 3, com. 2, d.lgs. 23/2015 a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (nella misura non superiore a dodici mensilità) ed oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché condanni la convenuta, in persona del rapp.te legale p.t, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento e fino a quello di effettiva reintegrazione;
- in ipotesi: dichiari l'illegittimità del licenziamento irrogato al e – per l'effetto – Parte_1 condanni , in persona del rapp.te legale pt, a pagare al ricorrente, ex art. 4 del d.lgs. CP_1 num. 23/2015, l'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di dodici mensilità (o la diversa – maggiore o minore – ritenuta di giustizia) dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di compenso e spese”.
Procedutosi nella resistenza della istruita la causa mediante escussione dei testimoni Controparte_1
e di parte ricorrente attuale appellante, e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4 di parte resistente odierna appellata, il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente il ricorso,
[...] condannando il ricorrente soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.700 oltre accessori.
Al riguardo la prima giudice ha ritenuto, innanzitutto, che non sussistesse la lamentata tardività della contestazione. Come dedotto dalla società nella comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., senza che tale allegazione avesse trovato specifica contestazione, l'azienda era venuta a conoscenza delle irregolarità nelle registrazioni degli orari di uscita solo a novembre 2022, in occasione di un procedimento di controllo a carico di , capo della squadra alla quale era addetto il Testimone_1 ricorrente attuale appellante. Pertanto, dovendosi intendere il requisito dell'immediatezza in senso relativo, come insegna la giurisprudenza di legittimità, la contestazione non poteva considerarsi tardiva.
Quanto al merito, il testimone , il quale aveva confermato la versione del ricorso Testimone_1 introduttivo del giudizio, non era apparso credibile perché, in disparte la circostanza che era stato licenziato per utilizzo indebito della carta carburante e della tessera Viacard per somme ingenti di denaro e per irregolarità nelle timbrature in entrata ed in uscita, di un altro dipendente, il medesimo teste aveva reso, nella ricostruzione del meccanismo aziendale di rilevazione delle presenze, una ricostruzione smentita da entrambi i testimoni della resistente odierna appellata, e . Tes_4 Tes_3
Inoltre, il si era contraddetto più volte. In particolare, in riferimento alla giornata del Tes_1 29.4.2022, in un primo momento aveva riferito che il ricorrente fosse dovuto rimanere sul luogo di lavoro fino a mezzanotte, ma successivamente aveva dichiarato “preciso che in tutti e tre gli episodi
è stata ritardata l'uscita, ma non ricordo gli orari esatti, poteva essere le 1900, le 2400, ma non ricordo.” Ancora, il a domanda dell'avv. , di parte resistente, in merito alla Tes_1 CP_2 circostanza che nella giornata del 9.9.2022 lo stesso fosse in ferie, aveva risposto “Non ricordo, ma non ho motivo di dubitare di quanto afferma l'azienda”. Su tale ultimo punto il Tribunale ha osservato che, se il teste si trovava in ferie, non si capisce come possa essere stato a conoscenza dell'orario osservato dal lavoratore nella giornata sulla quale aveva riferito.
Tutti i testi, poi, avevano confermato come il sistema di rilevazione delle presenze fosse rappresentato dal sistema geolocalizzato/georeferenziato che si utilizza tramite l'accesso all'applicativo “Zconnect” nel quale i dipendenti dovevano inserire l'orario di entrata e di uscita” e avevano aggiunto che il sistema manuale venisse utilizzato in caso di malfunzionamento del sistema geolocalizzato;
in tali casi, però, il dipendente riferiva l'orario di entrata o uscita al capo squadra il quale avrebbe poi dovuto inserire i dati nell'apposito portale aziendale.
Al riguardo, però, il teste aveva precisato: “che tale sistema viene utilizzato in caso di Tes_4 malfunzionamento della geolocalizzazione e che si tratta di una circostanza che riguarda tutti i dipendenti dell'azienda e non il dispositivo del singolo lavoratore. ... Da una estrapolazione dati, con riferimento ai giorni indicati dal Giudice del 29 aprile, 2 e 9 settembre e 2022 è risultato con riferimento al ricorrente che vi erano timbrature provenienti da altro apparecchio rispetto al suo usuale e se non ricordo male sulla mancata timbratura veniva indicato un malfunzionamento dell'applicativo non riscontrato su tutti i 500 dipendenti e preciso al riguardo che quando l'app non funziona non funziona per tutti e non già per un singolo apparecchio”.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria era emerso, secondo la prima giudice, come il lavoratore, non solo non si fosse attenuto alle regole previste per il rilevamento delle presenze dei dipendenti, ma avesse attestato la propria presenza in servizio per un orario diverso e superiore rispetto a quello effettivamente osservato, a danno del datore di lavoro. Tale condotta integrava una violazione tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda e, quindi, giustificava il recesso per giusta causa.
Ha proposto appello affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sull'eccezione di tardività del licenziamento per violazione dell'art. 74 del CCNL PMI Metalmeccanica Confapi, eccezione riproposta dall'appellante nel presente grado. 2) Erroneità del mancato accoglimento dell'eccezione di tardività della contestazione. A tale statuizione il Tribunale sarebbe pervenuto travisando il contenuto delle difese spiegate dal medesimo in primo grado;
egli, infatti, nell'udienza del 7.3.2024, aveva contestato Parte_1 la memoria di costituzione della società, contenente l'allegazione che la società fosse venuta a conoscenza degli addebiti solo a novembre 2022. Dalla violazione formale, poi, dovrebbe derivare la conseguenza dell'insussistenza del fatto materiale.
3) Errata valutazione circa l'inattendibilità del teste Non era riscontrabile, in primo Tes_1 luogo, la divergenza tra la versione fornita dal predetto testimone e quella resa da e Tes_4 da , in punto di sistema di rilevazione delle presenze. Tutti e tre, infatti, avevano Tes_3 concordemente confermato che in vi fossero due diversi sistemi per rivelare le CP_1 presenze, “georeferenziato” e “manuale”. Il primo, che era quello principale e generale in uso in azienda, veniva adoperato direttamente dai lavoratori attraverso l'app sul cellulare, accedendo alla quale veniva (anche mediante l'area impostata e l'incrocio dei dati gps) rilevata e registrata automaticamente la timbratura. Il secondo, invece, veniva utilizzato solamente nel caso di malfunzionamento dell'app o del dispositivo cellulare, segnalando il fatto della mancata timbratura al responsabile capoarea che, previa verifica della Tes_1 esistenza della circostanza impeditiva, procedeva ad inserire la timbratura “a mano” nel portale, dopodiché coinvolgeva il responsabile nazionale, sig. , per una seconda verifica Tes_3
e la convalida.
Inoltre, quanto alla domanda della giudice, relativa alla dichiarata conoscenza dei fatti del
9.9.2022 malgrado in quel giorno il teste fosse in ferie, il aveva dato spiegazioni Tes_1 convincenti e plausibili: “Anche quando non ero fisicamente in deposito, ero io a inserire comunque le timbrature mancanti rispetto a quelle registrate dalle applicazioni, come potevo vedere al pc con le mie credenziali sulla base del fatto che c'erano due registri di entrata e di uscita presso i depositi e quindi io settimanalmente, o anche a diverse cadenze, inserivo le timbrature dei giorni precedenti al pc e se c'era qualche timbratura mancante verificavo anche col cartaceo”.
Non poteva rilevare, poi, la storia personale lavorativa del teste ai fini della sua attendibilità.
4) Malgoverno delle risultanze istruttorie ed erronea ammissione di un documento rilevante ai fini del decidere, consistente nella scheda lavoro del 9.9.2022.
L'appellante, tanto dedotto, ha rassegnato le medesime conclusioni già sottoposte al Tribunale e da questi rigettate.
Si è costituita l'appellata, domandando, nel merito, il rigetto dell'impugnazione. Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Coglie nel segno la prima censura.
L'art. 74, comma quinto del CCNL PMI Metalmeccanica Confapi, documento 10 allegato al ricorso ex art. 441-bis c.p.c., prevede che: “L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni”.
Il successivo comma, quanto all'inosservanza del termine, prevede espressamente che: “Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte del lavoratore si intendono accolte”.
Nel caso di specie, la società (si veda il documento n. 7 allegato al ricorso ex art. 441-bis c.p.c.), il
13.12.2022 aveva assegnato al lavoratore giorni 5 per presentare le proprie difese. Il Parte_1 quindi avrebbe potuto offrire il suo contributo finale al procedimento il 18.12.2022; e, per la verità, vi aveva provveduto ancor prima, ossia il 14.12.2022.
La sanzione disciplinare, quindi, avrebbe dovuto essere comminata entro il 23.12.2022, mentre è intervenuta a distanza di un mese, il 23.1.2023, con lettera comunicata il 24.1.2023.
In proposito l'appellata invoca la giurisprudenza di legittimità (cita Cass.
4.10.2010 n. 20566 e, negli stessi termini, Cass.
2.3.2011 n. 5093), in virtù della quale nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro imponga al datore l'onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine.
Tale giurisprudenza è inconferente, perché si riferisce all'ipotesi, diversa da quella oggetto del presente giudizio, nella quale il superamento del termine per provvedere attenga solo alla ricezione della misura sanzionatoria, mentre la volontà di sanzionare sia manifestata tempestivamente (di recente: Cassazione, ordinanza 29.1.2025 n. 2066); nella fattispecie attualmente controversa, invece, solo il 23.1.2023 l'azienda ha deciso di licenziare il lavoratore. L' ultima posizione della datrice, in precedenza, era stata espressa il 13.12.2022, con assegnazione di un termine per esprimere le difese, quindi con un atteggiamento di approfondimento istruttorio che, certamente, non integrava ancora alcuna manifestazione di volontà di recedere dal rapporto.
Cosicché, non avendo l'azienda proceduto entro il 23.12.2023, dovevano intendersi accolte le giustificazioni del dipendente.
Deve, quindi, concludersi nel senso dell'accoglimento del primo motivo di appello.
L'effetto, però, di una violazione formale nei termini accertati, in nessun caso può consistere nell'accertamento dell'insussistenza del fatto materiale;
l'art. 4 del d.lgs. 2372015, infatti, disciplina l'ipotesi dei vizi del procedimento, diversi dall'oralità, con la conseguenza di un indennizzo risarcitorio, mentre l'insussistenza del fatto materiale è regolata dal precedente art. 3.
Ne consegue che, l'adesione al primo motivo di appello non assorbe l'esame delle altre doglianze, posto che, in caso di accoglimento della terza e della quarta, l'effetto sarebbe quello della reintegra e che, l'eventuale accoglimento della seconda censura, con la quale si lamenta un'ulteriore vizio di forma, potrebbe avere effetti quanto meno in punto di liquidazione dell'indennizzo risarcitorio.
Ciò precisato, non merita adesione il secondo motivo di gravame.
La nel punto 9 della comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c., aveva allegato Controparte_1 specificamente di essere venuta a conoscenza delle irregolarità delle timbrature solo a novembre
2022, in esito al procedimento disciplinare avviato nei confronti di , capo dell'unità Testimone_1 alla quale era addetto il Parte_1
La parte ricorrente attuale appellante, nell'udienza del 7.3.2024 ha formulato solo una generica contestazione della avversa memoria, senza prendere posizione specifica sulla circostanza della conoscenza, solo a novembre 2002, in capo all'azienda, delle irregolarità nelle timbrature. Ciò, a differenza delle specifiche contestazioni rivolte ad altre allegazioni avverse, relative alle rilevazioni delle presenze.
Sul punto, giova osservare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (a partire, almeno, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11352/2004), l'onere di contestazione specifica insorge a fronte di allegazioni, quale quella della appellata al punto 9 della propria comparsa di costituzione in primo grado, sufficientemente precise e non integranti deduzioni generiche.
Il Tribunale, quindi, correttamente ha dato per incontestata la circostanza che la datrice fosse venuta a cognizione dei fatti solo a novembre 2022 e, pertanto, la contestazione del 5.12.2022 era tempestiva.
Ciò, alla luce del principio giurisprudenziale di legittimità, richiamato dalla prima giudice, secondo cui (di recente, ordinanza 14726 del 27.5.2024 tra le molte) in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa.
Non può essere accolta, poi, la terza censura.
E' ben vero che, anche i testi della resistente odierna appellata, e , hanno confermato Tes_5 Tes_3 che il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze era quello dell'applicativo Zconnect e, in caso di malfunzionamento dell'applicazione, si poteva procedere all'inserimento manuale.
Senonché, , coordinatore di dieci cantieri all'epoca dei fatti, compreso quello ove Tes_3 prestavano servizio e ha precisato che si procedeva all'inserimento manuale solo Parte_1 Tes_1 se risultassero malfunzionamenti e, nel periodo al quale si riferiscono le contestazioni mosse all'appellante, nessuna anomalia era stata riscontrata. Sulla stessa linea , impiegato Testimone_6 della addetto all'ufficio del personale, il quale ha riferito che, con riferimento alle date CP_1 del 29 aprile 2022, del 2 e del 9 settembre 2022, mancavano delle timbrature per l'appellante e la spiegazione risultante al sistema faceva riguardo a pretesi malfunzionamenti: malfunzionamenti, però, esclusi dal teste, il quale ha chiarito che il sistema, se presentava problemi di funzionamento, lo faceva per tutti i dipendenti, non solo per uno e, in quelle date, nessun problema era stato riscontrato.
In punto di rilevazione delle presenze nei giorni oggetto della contestazione disciplinare, pertanto, come osservato dalla prima giudice, i testi e hanno smontato la ricostruzione del Tes_5 Tes_7
Tes_1
Mentre quest'ultimo, infatti, ha raccontato di un inserimento manuale degli orari di uscita dovuto a problemi di anomalie del sistema, i testimoni della resistente odierna appellata hanno escluso che vi fossero problemi di funzionalità dell'applicativo Zconnect nelle giornate alle quali si riferiscono le contestazioni oggetto del presente giudizio
Già alla stregua di tale rilievo emerge la non credibilità del correttamente rilevata dal Tes_1
Tribunale.
Quanto, ancora, alla spiegazione data dal teste alla domanda della giudice, che gli chiedeva come mai egli fosse a conoscenza dell'orario di uscita dell'appellante il 9.9.2022, malgrado fosse in ferie, la spiegazione, fornita dal testimone e ripresa nel terzo motivo di appello, è che egli potesse comunque procedere, anche a giorni di distanza, a inserire le timbrature mancanti, consultando i registri di entrata e uscita. In precedenza, però, il aveva prospettato una versione diversa, ossia che, in tutte e Tes_1 tre le giornate oggetto di contestazione, quindi anche il 9 settembre 2022, il treno che portava l'appellante al lavoro da Bagnocavallo, luogo di residenza, era arrivato tardi e quindi il turno era dovuto iniziare in ritardo, ricostruzione che sembra presupporre una conoscenza diretta dei fatti di causa e non appresa mediante consultazione dei registri di uscita e entrata.
Ma soprattutto, appare del tutto singolare che il testimone il quale ha precisato di ricordare Tes_1 le circostanze relative alle giornate del 29 aprile 2022, nonché del 2 e del 9 settembre 2022 perché
“sono stato convocato a Roma, nelle immediatezze, nel mese di ottobre, con riguardo agli episodi che mi erano stati allora rappresentati”, da un lato abbia riferito con precisione e sicurezza, all'inizio della deposizione, che il si fosse trattenuto fino a mezzanotte in servizio, dall'altro non si Parte_1 ricordasse di essere stato assente per ferie il 9 settembre 2022.
Una memoria precisa a fasi alterne, con ricordo puntuale soltanto di circostanze favorevoli alla parte che ne ha chiesto l'escussione.
AL poi, oltretutto, come ha sottolineato il Tribunale, correggere anche queste ultime: ““preciso che in tutti e tre gli episodi è stata ritardata l'uscita, ma non ricordo gli orari esatti, poteva essere le
1900, le 2400, ma non ricordo”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può non condividersi la valutazione della prima giudice in punto di esclusione della credibilità del teste Tes_1
Immeritevole di condivisione è, infine, il quarto motivo di appello. L'appellante deduce innanzitutto che la circostanza che, nelle giornate in contestazione, vi fossero stati dei problemi al servizio, tali da ritardare i lavori, risulterebbe dalle schede di lavoro e, per tale motivo, reitera l'istanza di ordine di esibizione della scheda di lavoro del 9 settembre 2022 relativa al cantiere al quale egli era addetto.
Trattasi, però, di circostanze e istanza irrilevanti;
anche ove vi fossero state difficoltà nel cantiere, il cuore della contestazione, che ha trovato conferma dall'istruttoria, è che il avesse Parte_1 registrato un orario di fine lavoro successivo a quello effettivo, mediante sistemi di rilevazione delle presenze alternativi a quello ordinariamente in uso, senza però che la motivazione adotta per procedere alla registrazione manuale sussistesse.
Come accertato dal Tribunale, infatti, dalle deposizioni di e , è emerso che nelle date Tes_4 Tes_3 del 29 aprile 2022, del 2 e del 9 settembre 2022, nessun malfunzionamento si fosse registrato sulla piattaforma Zconnect;
pertanto, non vi era nessuna giustificazione a procedere alla rilevazione manuale della presenza in uscita.
Ciò che è pacifico è che l'appellante abbia registrato l'uscita in orari nei quali era in viaggio il treno per il rientro a casa, acquistato dall'azienda.
Se fosse stato davvero in servizio alle ore indicate nelle registrazioni, non si vede perché non avrebbe potuto annotare la presenza con il sistema georeferenziato, che funzionava regolarmente. Zconnect, peraltro, come descritto puntualmente dal teste funziona così: “Il lavoratore Tes_5 quando è sul posto di lavoro aziona un tasto di entrata e il tutto è collegato col gps e vengono incrociati i dati del gps e internet e inviata la posizione georeferenziata al sistema con raggio di circa
200 m e quindi la timbratura arriva al sistema sia in entrata che in uscita”.
Quindi, se il sistema funziona (e nelle giornate oggetto di contestazione non risultavano anomalie), il dipendente che sia in servizio, nei pressi del luogo di lavoro, ben può accendere il dispositivo e registrare la presenza. L'appellante così non fece nelle date del 29 aprile 2022, del 2 e del 9 settembre
2022, invocando anomalie che sono state smentite dai testi, credibili (nulla essendo emrso in contrario), e Tes_3 Tes_5
Oltretutto, l'ulteriore circostanza che egli non avesse potuto prendere i treni ai quali si riferivano i biglietti acquistati dall'azienda per il rientro in casa e che si sarebbe dovuto, quindi, arrangiare con mezzi propri o acquisto a sue spese, è anch'essa smentita dal testimone “Quando un Tes_4 dipendente non può usufruire di un biglietto treno fornito dalla società deve contattare l'ufficio dove lavora per la modifica, anche ad orari molto tardi. Eventualmente se il lavoratore Parte_2 non riesce a contattare la acquista i biglietti autonomamente e poi chiede il rimborso nelle Parte_2 ipotesi in cui avesse già il biglietto per il rientro acquistato dall'azienda. Questa prassi vale per tutti
i dipendenti a cui si acquistano i biglietti”.
Ancora una volta, non risulta che l'appellante abbia proceduto così.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il quarto motivo di appello va rigettato.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, attesa a natura formale del vizio, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015 deve essere dichiarato risolto alla data del 24.1.2023 (giorno della comunicazione del recesso) il rapporto tra le parti, con condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura compresa tra 2 e 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto alla liquidazione, tenuto conto della durata del rapporto tra le parti, tre anni al dì del licenziamento, nonché della natura meramente formale del vizio ascrivibile al licenziamento, si ritiene congrua una quantificazione in 4 mensilità, compresa tra valori minimi e medi della forbice liquidabile;
la misura della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, allegata dall'appellante in 1.911,41 mensili, non ha costituito oggetto di contestazione e corrisponde all'ammontare di cui alle buste paga in atti.
Su tale importo competono, ex art. 429 ultimo comma, c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell'appellata, secondo soccombenza. Al riguardo, si osserva che, all'esito complessivo del giudizio che risulta dalla presente sentenza di appello, viene accolta la domanda subordinata del lavoratore, il quale, pertanto, deve essere considerato vincitore.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (compreso tra euro 5.200 e euro 26.000, avuto riguardo al valore delle conclusioni accolte dell'appellante).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dichiara risolto alla data del 24.1.2023 il rapporto tra le parti e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, liquidata in 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari quest'ultima a euro 1.911,41 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 24.1.2023 al saldo. Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.800 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado. Roma, lì 15/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi