Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2282
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 310, 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 299 e 283 cod. proc. pen., per illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello cautelare

    La Corte ritiene che la misura dell'obbligo di dimora, anche se accompagnata da prescrizioni accessorie come il divieto di allontanamento notturno, sia ontologicamente diversa e meno gravosa degli arresti domiciliari. Pertanto, la sostituzione con tale misura è considerata più favorevole all'indagato, che non ha quindi interesse ad impugnarla.

  • Rigettato
    Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 299, 283 cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame proposti

    La Corte ha ritenuto che, poiché la misura dell'obbligo di dimora è considerata più favorevole e l'interesse ad impugnare è stato rigettato per il primo motivo, anche la censura relativa alla motivazione delle prescrizioni accessorie viene assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2282
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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