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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Oggi, 2 sul ricorso proposto da SENTENZA NZ AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del Tribunale di Catania IL 17:;7n: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore, avv. Francesco Branca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale di Catania, quale giudice della cautela, dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto da AL NZ avverso l'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora emessa il 29 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, sul rilievo che il ricorrente non avesse interesse, avendo impugnato un provvedimento a lui favorevole. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che si è affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2282 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 10/12/2025 2.1 Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 310, 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 299 e 283 cod. proc. pen., per illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello cautelare. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, con l'appello cautelare, con il quale si chiedeva l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora c.d. semplice, privo cioè di prescrizioni accessorie o con modalità più contenute, si era rilevato uno specifico interesse ad impugnare derivante da una modifica del regime cautelare che, in concreto, per le sue modalità applicative e per le numerose prescrizioni accessorie (non coessenziali alla misura) appariva fortemente limitativa della libertà personale, molto più gravosa, equiparabile, di fatto, a quella degli arresti domiciliari, oggetto di sostituzione, senza tuttavia poter beneficiare dei relativi vantaggi, con riferimento ai termini massimi di custodia o allo scomputo della durata della pena. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 299, 283 cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame proposti. Osservava che con l'appello si era dedotto che le prescrizioni del dovere di dichiarare orari e luoghi in cui il ricorrente sarà quotidianamente reperibile e del divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ogni giorno erano state applicate senza alcuna motivazione sul punto e senza alcuna indicazione delle ragioni fondanti, sotto il profilo delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza, simili prescrizioni, di fatto gravose. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio osservando che sussiste l'interesse dell'indagato ad ottenere la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. 4 Il difensore dell'indagato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati per le ragioni di seguito esplicitate 1. A seguito della sentenza di condanna emessa, con le forme del rito abbreviato, il 29 aprile 2025, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in esito alla stessa udienza, ha disposto, acquisito il parere del pubblico ministero, la sostituzione ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare degli arresti domiciliari - applicata all'imputato per il fatto in ordine al quale era stato appena condannato - con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con imposizione del dovere di dichiarare alle autorità preposte al suo 2 controllo orari e luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile e del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ogni giorno. Proposto appello reale, il Tribunale del riesame ha ritenuto la parte appellante priva di interesse, in quanto la misura applicata in sostituzione di quella degli arresti domiciliari è da ritenersi più favorevole, valutazione, questa, che la parte contesta, deducendo di aver interesse ai fini del computo dei termini massimi e allo scomputo del presofferto, che viene in rilievo nel caso in cui si è sottoposti agli arresti domiciliari e non anche alla misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento nelle ore notturne. 2. Ritiene il collegio che alcuna censura possa essere mossa al provvedimento impugnato. 2.1 Va premesso che secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, la misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro"; ne deriva che detta misura rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile a questi ultimi (Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, Cartanese, Rv. 265169 - 01; in termini conformi, Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043 - 01; Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Bassi, Rv. 216468 - 01). In particolare, in quest'ultima risalente pronuncia, questa Corte, nell'ambito di una fattispecie assimilabile a quella in esame (con l'unica differenza dovuta al fatto che la misura dell'obbligo di dimora era stata applicata dal tribunale in sede di riesame avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari), ha affermato che la misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro" ed anche in tal caso rimane misura ontologicamente diversa dagli arresti o detenzione domiciliari;
non può pertanto sostenersi che il divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 18 e le 6 del mattino successivo sia illegittimo ne' che valga a trasformare indebitamente la misura in questione negli arresti o detenzione donniciliari, con violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso regime di computabilità del presofferto (Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Bassi, Rv. 216468 - 01). Deve dunque ribadirsi, alla luce dell'indicato consolidato orientamento, che la misura cautelare dell'obbligo di dimora, anche "aggravata" dalle prescrizioni ulteriori previste dall'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non è assimilabile alla 3 misura detentiva degli arresti domiciliari, che resta comunque più gravosa, imponendo una limitazione alla libertà di movimento molto più ampia, sia in termini di spazio (la parte, nell'obbligo di dimora, può circolare all'interno del territorio del comune di dimora abituale, mentre, in caso di arresti domiciliari, è costretta a trattenersi all'interno della abitazione o in altro luogo di privata dimora) che in termini di tempo (in quanto l'eventuale prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione è, nel primo caso eventuale e comunque possibile solo per alcune ore del giorno;
nel secondo caso è obbligatoria e può essere derogata solo nei casi di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.). 2.2 Immune da vizi di logicità e conforme all'orientamento indicato è quindi l'affermazione del tribunale del riesame che ha ritenuto che la parte non avesse interesse ad impugnare in quanto il provvedimento di sostituzione della misura cautelare è comunque a lei più favorevole: sotto questo profilo, alcun rilievo critico può essere mosso a tale determinazione, che come detto la parte censura deducendo di avere un "concreto" interesse ad impugnare l'atto. 3 Nel ricorso proposto la parte indica quali elementi a sostegno del "concreto" interesse ad impugnare, da un lato, la gravosità in fatto della misura;
da un altro, il diverso regime di computabilità del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare. 3.1 Si tratta di elementi che potrebbero eventualmente rilevare sotto il diverso profilo dell'interesse concreto della parte a contestare la sostituzione di una misura cautelare posto che, secondo un altrettanto consolidato ed uniforme orientamento di questa Corte, espresso con riferimento alla diversa fattispecie (comunque assimilabile) della sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora, l'interesse dell'indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento "de libertate", la misura cautelare originaria sia stata sostituita con altra meno afflittiva - nella specie arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora - se i motivi dell'impugnazione hanno ad oggetto l'esistenza dei presupposti applicativi indicati dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen., poiché tali condizioni di applicabilità devono essere verificati in relazione a qualsiasi specie di provvedimento coercitivo (Sez. 2, n. 31556 del 18/05/2012, Fortunato, Rv. 253522 - 01; espressione di questo orientamento anche Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Frasconi, Rv. 279618 - 01 secondo cui l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta). 4 3.2 Ebbene, quanto alla dedotta asserita gravosità in concreto della misura, si è di recente affermato, con specifico riferimento alla sostituzione con l'obbligo di dimora, che il vincolo coercitivo dell'obbligo di dimora ha contenuto meno afflittivo di quello custodiale degli arresti domiciliari, in quanto tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del sottoposto, sicchè l'istanza del predetto finalizzata alla modifica della prescrizione di non allontanamento dall'abitazione per alcune ore del giorno è subordinata esclusivamente all'effettività della proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare, non anche alla condizione di assoluta indigenza, prevista invece, per la misura autocustodiale, dal disposto dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40530 del 08/10/2024, Terracciano, Rv. 287182 - 01). Nel caso in esame, la parte nulla ha dedotto in ordine all'effettività di una proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare che verrebbero lese dalle prescrizioni impostegli, con conseguente carenza, in concreto, di interesse a contestare la sostituzione del vincolo cautelare personale. 3.3 Anche con riferimento al dedotto diverso regime di computabilità del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, che il divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 18 e le 6 del mattino successivo non vale a trasformare indebitamente la misura dell'obbligo di dimora negli arresti o detenzione domiciliari, con violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso regime di computabilità del presofferto (cfr Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, cit.) e va inoltre rilevato che, in concreto, la parte nulla ha dedotto in merito ad una effettiva e non solo eventuale lesione delle proprie aspettative in termini di computo del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare. 4 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso proposto va rigettato e la parte va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10/12/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore, avv. Francesco Branca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 il Tribunale di Catania, quale giudice della cautela, dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto da AL NZ avverso l'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora emessa il 29 aprile 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, sul rilievo che il ricorrente non avesse interesse, avendo impugnato un provvedimento a lui favorevole. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che si è affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2282 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 10/12/2025 2.1 Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 310, 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 299 e 283 cod. proc. pen., per illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello cautelare. Osserva il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che, con l'appello cautelare, con il quale si chiedeva l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora c.d. semplice, privo cioè di prescrizioni accessorie o con modalità più contenute, si era rilevato uno specifico interesse ad impugnare derivante da una modifica del regime cautelare che, in concreto, per le sue modalità applicative e per le numerose prescrizioni accessorie (non coessenziali alla misura) appariva fortemente limitativa della libertà personale, molto più gravosa, equiparabile, di fatto, a quella degli arresti domiciliari, oggetto di sostituzione, senza tuttavia poter beneficiare dei relativi vantaggi, con riferimento ai termini massimi di custodia o allo scomputo della durata della pena. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 299, 283 cod. proc. pen. per assenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame proposti. Osservava che con l'appello si era dedotto che le prescrizioni del dovere di dichiarare orari e luoghi in cui il ricorrente sarà quotidianamente reperibile e del divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ogni giorno erano state applicate senza alcuna motivazione sul punto e senza alcuna indicazione delle ragioni fondanti, sotto il profilo delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza, simili prescrizioni, di fatto gravose. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio osservando che sussiste l'interesse dell'indagato ad ottenere la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. 4 Il difensore dell'indagato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati per le ragioni di seguito esplicitate 1. A seguito della sentenza di condanna emessa, con le forme del rito abbreviato, il 29 aprile 2025, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in esito alla stessa udienza, ha disposto, acquisito il parere del pubblico ministero, la sostituzione ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare degli arresti domiciliari - applicata all'imputato per il fatto in ordine al quale era stato appena condannato - con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con imposizione del dovere di dichiarare alle autorità preposte al suo 2 controllo orari e luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile e del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ogni giorno. Proposto appello reale, il Tribunale del riesame ha ritenuto la parte appellante priva di interesse, in quanto la misura applicata in sostituzione di quella degli arresti domiciliari è da ritenersi più favorevole, valutazione, questa, che la parte contesta, deducendo di aver interesse ai fini del computo dei termini massimi e allo scomputo del presofferto, che viene in rilievo nel caso in cui si è sottoposti agli arresti domiciliari e non anche alla misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento nelle ore notturne. 2. Ritiene il collegio che alcuna censura possa essere mossa al provvedimento impugnato. 2.1 Va premesso che secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, la misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro"; ne deriva che detta misura rimane ontologicamente diversa dagli arresti domiciliari, salvo che sia accompagnata dall'arbitraria imposizione all'imputato di obblighi tali da renderla assimilabile a questi ultimi (Sez. 2, n. 44502 del 03/07/2015, Cartanese, Rv. 265169 - 01; in termini conformi, Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043 - 01; Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Bassi, Rv. 216468 - 01). In particolare, in quest'ultima risalente pronuncia, questa Corte, nell'ambito di una fattispecie assimilabile a quella in esame (con l'unica differenza dovuta al fatto che la misura dell'obbligo di dimora era stata applicata dal tribunale in sede di riesame avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari), ha affermato che la misura cautelare dell'obbligo di dimora può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 283, comma 4, cod. proc. pen., dal divieto di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno, con il solo limite che tale divieto non sia di "pregiudizio per le normali esigenze di lavoro" ed anche in tal caso rimane misura ontologicamente diversa dagli arresti o detenzione domiciliari;
non può pertanto sostenersi che il divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 18 e le 6 del mattino successivo sia illegittimo ne' che valga a trasformare indebitamente la misura in questione negli arresti o detenzione donniciliari, con violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso regime di computabilità del presofferto (Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Bassi, Rv. 216468 - 01). Deve dunque ribadirsi, alla luce dell'indicato consolidato orientamento, che la misura cautelare dell'obbligo di dimora, anche "aggravata" dalle prescrizioni ulteriori previste dall'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non è assimilabile alla 3 misura detentiva degli arresti domiciliari, che resta comunque più gravosa, imponendo una limitazione alla libertà di movimento molto più ampia, sia in termini di spazio (la parte, nell'obbligo di dimora, può circolare all'interno del territorio del comune di dimora abituale, mentre, in caso di arresti domiciliari, è costretta a trattenersi all'interno della abitazione o in altro luogo di privata dimora) che in termini di tempo (in quanto l'eventuale prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione è, nel primo caso eventuale e comunque possibile solo per alcune ore del giorno;
nel secondo caso è obbligatoria e può essere derogata solo nei casi di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.). 2.2 Immune da vizi di logicità e conforme all'orientamento indicato è quindi l'affermazione del tribunale del riesame che ha ritenuto che la parte non avesse interesse ad impugnare in quanto il provvedimento di sostituzione della misura cautelare è comunque a lei più favorevole: sotto questo profilo, alcun rilievo critico può essere mosso a tale determinazione, che come detto la parte censura deducendo di avere un "concreto" interesse ad impugnare l'atto. 3 Nel ricorso proposto la parte indica quali elementi a sostegno del "concreto" interesse ad impugnare, da un lato, la gravosità in fatto della misura;
da un altro, il diverso regime di computabilità del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare. 3.1 Si tratta di elementi che potrebbero eventualmente rilevare sotto il diverso profilo dell'interesse concreto della parte a contestare la sostituzione di una misura cautelare posto che, secondo un altrettanto consolidato ed uniforme orientamento di questa Corte, espresso con riferimento alla diversa fattispecie (comunque assimilabile) della sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora, l'interesse dell'indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento "de libertate", la misura cautelare originaria sia stata sostituita con altra meno afflittiva - nella specie arresti domiciliari sostituiti con il divieto di dimora - se i motivi dell'impugnazione hanno ad oggetto l'esistenza dei presupposti applicativi indicati dagli art. 273 e 280 cod. proc. pen., poiché tali condizioni di applicabilità devono essere verificati in relazione a qualsiasi specie di provvedimento coercitivo (Sez. 2, n. 31556 del 18/05/2012, Fortunato, Rv. 253522 - 01; espressione di questo orientamento anche Sez. 6, n. 27212 del 17/09/2020, Frasconi, Rv. 279618 - 01 secondo cui l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione, in caso di provvedimento coercitivo emesso per una pluralità di imputazioni, è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità per tutti i titoli di reato per i quali la misura è stata disposta). 4 3.2 Ebbene, quanto alla dedotta asserita gravosità in concreto della misura, si è di recente affermato, con specifico riferimento alla sostituzione con l'obbligo di dimora, che il vincolo coercitivo dell'obbligo di dimora ha contenuto meno afflittivo di quello custodiale degli arresti domiciliari, in quanto tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del sottoposto, sicchè l'istanza del predetto finalizzata alla modifica della prescrizione di non allontanamento dall'abitazione per alcune ore del giorno è subordinata esclusivamente all'effettività della proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare, non anche alla condizione di assoluta indigenza, prevista invece, per la misura autocustodiale, dal disposto dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40530 del 08/10/2024, Terracciano, Rv. 287182 - 01). Nel caso in esame, la parte nulla ha dedotto in ordine all'effettività di una proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare che verrebbero lese dalle prescrizioni impostegli, con conseguente carenza, in concreto, di interesse a contestare la sostituzione del vincolo cautelare personale. 3.3 Anche con riferimento al dedotto diverso regime di computabilità del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, condivisibilmente, che il divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 18 e le 6 del mattino successivo non vale a trasformare indebitamente la misura dell'obbligo di dimora negli arresti o detenzione domiciliari, con violazione dell'art. 3 Cost. per il diverso regime di computabilità del presofferto (cfr Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, cit.) e va inoltre rilevato che, in concreto, la parte nulla ha dedotto in merito ad una effettiva e non solo eventuale lesione delle proprie aspettative in termini di computo del presofferto e dei termini massimi di custodia cautelare. 4 Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso proposto va rigettato e la parte va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 10/12/2025.