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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 12.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2690 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Maria Antonietta Della Rocca ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giammusso giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n. 028 028 2021
9003396384/000, ricevuta in data 08.02.2022 (cfr. fascic. ), ha proposto opposizione CP_3
contro 2 avvisi di addebito (meglio indicati in atti) ad essa sottesi relativi a contributi IVS anni 2013/2014. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'omessa o irregolare notifica dei titoli impugnati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati CP_ dall' .
1 Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, va rilevato (in via assorbente) che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito – indipendentemente dalla prova della notifica degli avvisi di addebito, che nel caso di specie, comunque, è stata fornita dall'Ente creditore CP_ (cfr. fascic. ) – va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione dei crediti contributivi riportati negli opposti avvisi di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di notifica dei titoli esecutivi (avvenuta per entrambi il 17.11.2015) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (08.02.2022).
Ed invero, il Concessionario del servizio di riscossione ha allegato l'esistenza di un precedente atto di messa in mora (cfr. fascic. A.d.E.R.); tuttavia, in assenza di prova di tale presunto atto interruttivo della prescrizione – non si rinviene tra gli allegati l'istanza di adesione alla definizione agevolata che l'istante avrebbe avanzato presso l
[...]
in data 26.04.2019 – deve concludersi che alla data di notifica Controparte_1 dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, il termine di prescrizione dei CP_ crediti azionati dall' nel 2015 era irrimediabilmente decorso: infatti, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione quinquennale è comunque maturata il 24.09.2021.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti per contributi IVS contestati
CP_ dall'opponente nei confronti dell' e l'annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
L'infondatezza della doglianza afferente all'omessa notifica degli avvisi di addebito giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
1) Annulla gli avvisi di addebito n. 328 2015 0003587549000 e n. 328 2015
0003598970000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 28.07.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino
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