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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1654 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] l'[...]), Parte_1 CodiceFiscale_1
e (cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
26.05.1970), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Assunta Pellegrino, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via
Vallone n. 19, ha eletto domicilio,
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 14.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 13.10.2000; -considerato che con decreto del 25.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Giuseppe Campagna;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 13.10.2000; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(28.08.2001), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_2
(09.10.2008), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data
26.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 14.06.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 688, parte II, serie A, u. 1, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi potranno vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi a tenere tra loro i rapporti più corretti, con possibilità per entrambi di fissare la propria residenza ove meglio ritengano opportuno;
2) La minore , verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3
della stessa presso la madre;
3) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo della salute (scuola, sport, tempo libero;
spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
4) Per il mantenimento dei figli il IG. verserà entro il 5 (cinque) di Parte_2
ogni mese alla IG.ra , sul conto corrente che verrà comunicato, la Parte_1
somma di Euro 150,00 per ogni figlio (centocinquanta/00) rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le parti pattuiscono espressamente che gli eventuali assegni familiari verranno percepiti dalla sig.ra Il sig. Parte_1 Pt_2
verserà alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento di euro 100,00 Parte_1
(cento euro/00).
5) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
6) La minore affidata congiuntamente ai genitori e con dimora presso la madre, potrà essere vista e tenuta dal padre senza limitazione di tempo e di orari tutti i giorni. In caso di non accordo resta, sin da ora, fissato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle 17,00 alle 21,00 ed un fine settimana alternato. I giorni di visita potranno essere spostati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico. 7) In occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno, mentre passerà con il padre il Natale ed il
Capodanno, trascorrerà la Pasqua con il padre e la pasquetta con la madre salvi diversi accordi concordemente adottati nell'interesse dei minori.
8) Quanto alle ferie estive, il padre avrà facoltà di tenere la figlia per 7 (sette) giorni consecutivi, (periodo che verrà comunicato almeno 10 (dieci) giorni prima alla madre.
9) Le parti prestano consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1654 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] l'[...]), Parte_1 CodiceFiscale_1
e (cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
26.05.1970), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Assunta Pellegrino, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via
Vallone n. 19, ha eletto domicilio,
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 14.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 13.10.2000; -considerato che con decreto del 25.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al giorno
11.02.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Giuseppe Campagna;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 13.10.2000; b) dal matrimonio sono nate due figlie: Per_1
(28.08.2001), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_2
(09.10.2008), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data
26.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 14.06.2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 688, parte II, serie A, u. 1, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi potranno vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi a tenere tra loro i rapporti più corretti, con possibilità per entrambi di fissare la propria residenza ove meglio ritengano opportuno;
2) La minore , verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione Persona_3
della stessa presso la madre;
3) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo della salute (scuola, sport, tempo libero;
spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
4) Per il mantenimento dei figli il IG. verserà entro il 5 (cinque) di Parte_2
ogni mese alla IG.ra , sul conto corrente che verrà comunicato, la Parte_1
somma di Euro 150,00 per ogni figlio (centocinquanta/00) rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le parti pattuiscono espressamente che gli eventuali assegni familiari verranno percepiti dalla sig.ra Il sig. Parte_1 Pt_2
verserà alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento di euro 100,00 Parte_1
(cento euro/00).
5) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
6) La minore affidata congiuntamente ai genitori e con dimora presso la madre, potrà essere vista e tenuta dal padre senza limitazione di tempo e di orari tutti i giorni. In caso di non accordo resta, sin da ora, fissato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle 17,00 alle 21,00 ed un fine settimana alternato. I giorni di visita potranno essere spostati, compatibilmente con gli impegni dell'altro, previo accordo telefonico. 7) In occasione delle festività natalizie, la minore trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno, mentre passerà con il padre il Natale ed il
Capodanno, trascorrerà la Pasqua con il padre e la pasquetta con la madre salvi diversi accordi concordemente adottati nell'interesse dei minori.
8) Quanto alle ferie estive, il padre avrà facoltà di tenere la figlia per 7 (sette) giorni consecutivi, (periodo che verrà comunicato almeno 10 (dieci) giorni prima alla madre.
9) Le parti prestano consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna