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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4645 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Alba, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], P_ C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michela Alba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 P_ degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Le figlie minori , nata a [...] il [...], e , nata a [...]_2
Monserrato il 16.08.2015, saranno affidate ad entrambi i genitori e dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
c) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
d) La collocazione paritetica delle figlie minori presso entrambi i genitori sarà regolata secondo le seguenti modalità:
- le figlie trascorreranno il lunedì, martedì e mercoledì con il padre presso l'abitazione paterna, mentre il giovedì, venerdì e sabato con la madre presso l'abitazione materna, la domenica a settimane alterne presso ciascun genitore;
Pag. 2 di 4 - durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio, secondo la regola dell'alternanza; con lo stesso criterio, durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, le minori trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- le altre festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno delle figlie, le minori lo trascorreranno per metà giornata con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi volti a garantire la serenità delle minori;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore, le figlie lo trascorreranno con il genitore festeggiato;
- le vacanze estive saranno suddivise a metà tra i genitori, con periodi di permanenza anche continuativi di due settimane ciascuno, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
e) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario delle figlie Per_1
e in forma diretta, ciascuno per il periodo di rispettiva permanenza Per_2 con le stesse, facendosi carico delle relative spese quotidiane (vitto, vestiario corrente, spese mediche coperte dal SSN, cancelleria ordinaria, ecc.), senza corresponsione di alcun assegno periodico tra loro;
entrambi i coniugi percepiranno nella misura del 50% l'assegno unico ed universale per le figlie minori.
f) Le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche quali tasse d'iscrizione e libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, attività sportive, ludiche e ricreative, abbigliamento importante, ecc.) relative alle figlie minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi (salvo i casi di comprovata urgenza) e previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
g) Il conto corrente acceso presso la BNL ed intestato ad entrambi i coniugi sarà definitivamente chiuso entro il 31.12.2025; il IG. si obbliga a versare alla P_
IG.ra Alba l'importo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00), somma accreditata nel conto corrente cointestato a titolo di T.F.R. della IG.ra Alba, secondo le seguenti modalità: € 15.000,00 entro il 15.06.2025 ed € 3.000,00 in 6 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese di luglio 2025 ed entro il 25 di ciascun mese.
h) La casa coniugale sita in Sestu (CA), Via Montezebio n. 11, di proprietà esclusiva del IG. , rimarrà nella disponibilità dello stesso;
la IG.ra P_
si impegna a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro e Parte_1 non oltre il 31.07.2025.
Gli arredi di proprietà della IG.ra Alba presenti nella casa familiare (camera da letto, soggiorno e cucina) rimarranno nella disponibilità del IG. , il quale P_ si obbliga a versare alla IG.ra Alba la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), in
Pag. 3 di 4 10 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese di gennaio 2026 ed entro il 25 di ciascun mese.
i) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
j) Il veicolo Ford Focus targato DY032EF rimane in uso esclusivo del IG. P_
, che ne è l'unico intestatario, mentre il veicolo MG HS targato GR641LE
[...] rimane in uso esclusivo della IG.ra , che ne è l'unica intestataria. Parte_1
k) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altro documento equipollente di espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4645 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Alba, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], P_ C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michela Alba, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 P_ degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Le figlie minori , nata a [...] il [...], e , nata a [...]_2
Monserrato il 16.08.2015, saranno affidate ad entrambi i genitori e dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
c) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
d) La collocazione paritetica delle figlie minori presso entrambi i genitori sarà regolata secondo le seguenti modalità:
- le figlie trascorreranno il lunedì, martedì e mercoledì con il padre presso l'abitazione paterna, mentre il giovedì, venerdì e sabato con la madre presso l'abitazione materna, la domenica a settimane alterne presso ciascun genitore;
Pag. 2 di 4 - durante le festività natalizie, le minori trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 5 o il 6 gennaio, secondo la regola dell'alternanza; con lo stesso criterio, durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno, le minori trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
- le altre festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore;
- il giorno del compleanno delle figlie, le minori lo trascorreranno per metà giornata con ciascun genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi volti a garantire la serenità delle minori;
- il giorno del compleanno di ciascun genitore, le figlie lo trascorreranno con il genitore festeggiato;
- le vacanze estive saranno suddivise a metà tra i genitori, con periodi di permanenza anche continuativi di due settimane ciascuno, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
e) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario delle figlie Per_1
e in forma diretta, ciascuno per il periodo di rispettiva permanenza Per_2 con le stesse, facendosi carico delle relative spese quotidiane (vitto, vestiario corrente, spese mediche coperte dal SSN, cancelleria ordinaria, ecc.), senza corresponsione di alcun assegno periodico tra loro;
entrambi i coniugi percepiranno nella misura del 50% l'assegno unico ed universale per le figlie minori.
f) Le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche quali tasse d'iscrizione e libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, attività sportive, ludiche e ricreative, abbigliamento importante, ecc.) relative alle figlie minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi (salvo i casi di comprovata urgenza) e previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
g) Il conto corrente acceso presso la BNL ed intestato ad entrambi i coniugi sarà definitivamente chiuso entro il 31.12.2025; il IG. si obbliga a versare alla P_
IG.ra Alba l'importo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00), somma accreditata nel conto corrente cointestato a titolo di T.F.R. della IG.ra Alba, secondo le seguenti modalità: € 15.000,00 entro il 15.06.2025 ed € 3.000,00 in 6 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese di luglio 2025 ed entro il 25 di ciascun mese.
h) La casa coniugale sita in Sestu (CA), Via Montezebio n. 11, di proprietà esclusiva del IG. , rimarrà nella disponibilità dello stesso;
la IG.ra P_
si impegna a rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro e Parte_1 non oltre il 31.07.2025.
Gli arredi di proprietà della IG.ra Alba presenti nella casa familiare (camera da letto, soggiorno e cucina) rimarranno nella disponibilità del IG. , il quale P_ si obbliga a versare alla IG.ra Alba la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), in
Pag. 3 di 4 10 rate da € 500,00 ciascuna a partire dal mese di gennaio 2026 ed entro il 25 di ciascun mese.
i) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
j) Il veicolo Ford Focus targato DY032EF rimane in uso esclusivo del IG. P_
, che ne è l'unico intestatario, mentre il veicolo MG HS targato GR641LE
[...] rimane in uso esclusivo della IG.ra , che ne è l'unica intestataria. Parte_1
k) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altro documento equipollente di espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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