Sentenza 15 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2018, n. 46686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46686 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2017 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Gianluca Calderara in sostituzione dell'avv. Liborio Cataliotti che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 marzo 2017, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui l'odierno ricorrente DA MA, all'esito del giudizio abbreviato, è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alle pene di legge, con confisca di quanto in sequestro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato sull'erroneo rilievo che il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso dal verbale di constatazione, osservandosi come - in ogni caso - il reato si sarebbe prescritto immediatamente dopo la pronuncia della sentenza d'appello e prima del deposito della motivazione della stessa.
4. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 21, comma 2, 12, lett. c), e 16 cod. proc. pen. per non essere stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio, derivante da connessione, erroneamente ritenuta tardiva per essere stata sollevata nel corso del giudizio abbreviato e già più volte nelle indagini preliminari eccepitad senza che mai fosse stata prestata acquiescenza.
5. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta insussistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate in processo.
6. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 322 ter cod. pen. e dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 per essere stata confermata la confisca per equivalente dei beni in sequestro con riguardo al profitto del reato, benché questa non sarebbe stata possibile per i fatti commessi prima della modifica dell'art. 322 ter cod. pen. operata con legge 6 novembre 2012, n. 190 e benché si trattasse di beni non riconducibili all'imputato ma a società estranee al reato. Si lamenta, inoltre, che non essendo stato quantificato il profitto del reato, il valore dei beni confiscati potrebbe essere allo stesso superiore. 2 (19
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che - nonostante nella prima pagina del ricorso il proponente avv. Liborio Cataliotti alleghi di essere difensore, oltre che di DA MA (unico imputato nel processo), anche di Tommasina Carabotto, di Consorzio CAI, di CS Immobiliare e di AM SR (soggetti, questi ultimi, titolari dei beni oggetto di sequestro preventivo e della confisca disposta in sentenza) - il ricorso per cassazione dev'essere ritenuto proposto nell'interesse del solo imputato MA, l'unico titolato, non avendo gli altri soggetti partecipato in qualità di parte al giudizio di merito e non avendo quindi legittimazione ad impugnare, come più oltre meglio si dirà (v. §. 5.3.). Ciò premesso, il ricorso - per le ragioni di seguito indicate - è da ritenersi inammissibile, sicché non rileva la prescrizione medio tempore maturata dopo la pronuncia della sentenza d'appello, giusta il consolidato principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc., D.L., Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Se, dunque - come lo stesso ricorrente rileva - considerando l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente al verbale di contestazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, il reato, commesso il 17 settembre 2009, è da ritenersi prescritto alla data del 17 marzo 2017, lo stesso non era estinto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (a nulla rilevando che lo fosse al momento del deposito della stessa").
2. Cominciando, dunque, la disamina dal primo motivo proposto, fondato sul fatto che il reato sarebbe in realtà già stato prescritto al momento della pronuncia di primo grado - avendo errato il g.u.p. a non dichiarare la prescrizione sul rilievo di un inesistente atto interruttivo, posto che non vi sarebbe traccia del menzionato verbale di accertamento - il motivo è inammissibile giusta la previsione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., perché proposto per violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello. Ed invero, nel dettagliato riepilogo dei motivi di appello fatto alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata non compare quello afferente alla violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. qui proposto. Non avendo il ricorrente specificato che il motivo era stato sollevato nell'atto di appello, né contestato l'omessa indicazione di esso nella sentenza impugnata e/o l'omessa pronuncia sul punto, deve dunque qui richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).
3. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile perché manifestamente infondato, in forza del disposto secondo cui «l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare» (art. 21, comma 2, cod. proc. pen.). Ed invero, come lo stesso ricorrente ammette e come bene chiarisce la sentenza impugnata, l'eccezione d'incompetenza per territorio derivante da connessione qui riproposta non fu sollevata nel corso dell'udienza preliminare tenutasi il 5 aprile 2016, ma soltanto - dopo che a tale udienza fu richiesto e ammesso il rito abbreviato - alla successiva udienza del 26 aprile 2016 nell'ambito della discussione del giudizio. Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte formatosi sul richiamato principio di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., esattamente illustrato ed applicato dalla Corte d'appello nel rigettare sul punto il gravame, l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612; Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013, Petini e a., Rv. 257561; Sez. 2, n. 22366 del 23/04/2013, Pisu, Rv. 255931). Del tutto irrilevante è il fatto che tale eccezione sarebbe stata proposta nella fase delle indagini preliminari, posto che - a norma dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen. - le questioni sulla competenza sollevate e decise in detta fase processuale hanno rilievo esclusivamente con riguardo ai relativi procedimenti incidentali, senza che possano valere ad impedire il verificarsi delle decadenze fissate dalla legge con riguardo alla fase del giudizio, dove la competenza per territorio va rilevata od eccepita in limine, per quanto qui rileva secondo le previsioni più sopra illustrate.
4. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il terzo motivo, avendo la Corte territoriale - come già il giudice di primo grado nella conforme pronuncia - reso una motivazione articolata e del tutto logica circa l'insussistenza delle prestazioni oggetto delle 19 fatture passive (per un importo totale, IVA compresa, di 440.466,85 Euro) inserite dall'imputato nelle dichiarazioni ai fini delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi della sua impresa, fatture emesse, in assenza di qualsivoglia documento contrattuale e senza traccia di pagamenti, da una società "cartiera', evasore totale, la cui sede si trovava in ufficio sempre chiuso ove nessuno ritirava la posta, che era priva di personale e dichiarava di svolgere attività diversa da quella cui si riferivano le prestazioni fatturate. A fronte degli univoci e fortissimi elementi di prova valorizzati nella sentenza impugnata, le contrarie argomentazioni addotte nell'atto di appello - della cui omessa, specifica, valutazione il ricorrente si duole - sono ictu °cui/ inidonee a scalfire l'impianto motivazionale (si accenna ad una telefonata intercettata dal contenuto tutt'altro che chiaro) ed implicitamente disattese dalla Corte territoriale, ciò che vale per la deposizione del teste Indellicato circa il fatto che i "collaboratori" della società emittente le fatture sarebbero stati 3 o 4 e che l'impianto di lavorazione non sarebbe stato presso la sede legale ma in altro luogo: la sentenza impugnata reputa tali dichiarazioni irrilevanti e rese da persona qualificatasi "dipendente" ma ritenuta di scarsissima attendibilità («neppure sapeva, a suo dire, di cosa si occupasse la società»). Si pone in luce, peraltro, come gli obiettivi elementi di prova acquisiti siano di segno contrario rispetto alle dichiarazioni testimoniali invocate dalla difesa, posto che «in quel periodo, in base a quanto risultava dal libro matricola e dal libro presenze della stessa società, la CI non aveva personale dipendente» e «la società è priva di magazzini, depositi, unità locali». Le doglianze difensive al proposito svolte dal ricorrente non integrano dunque gli estremi del vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. La menzionata disposizione, di fatti, vuole che l'illogicità sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti - secondo il consolidato orientamento di questa Corte - le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643; Sez. 5, n. 607/2014 del 14/11/2013, Maravalli, Rv. 258679).
5. Inammissibile è anche l'ultimo motivo di ricorso, in parte perché manifestamente infondato, in parte perché generico e non deducibile, ed in parte per difetto d'interesse.
5.1. Quanto al primo profilo, come ha correttamente illustrato la Corte d'appello, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata concorde nell'affermare, già prima della modifica dell'art. 322 ter, primo comma, cod. pen., operata dalla legge n. 190 del 2012, che in tema di reati tributari, la confisca "per equivalente" può essere disposta non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, poiché l'integrale rinvio alle «disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale», contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica (Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi e aa., Rv. 248618; nello stesso senso, dopo l'entrata in vigore della legge: Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446; Sez. 3, n. 55482 del 20/07/2017, Manzo, Rv. 271987).
5.2. Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale indica il profitto del reato accertato in Euro 274.807 e il ricorrente non deduce che il valore dei beni confiscati, ritenuti a lui riconducibili, superi detto importo, limitandosi a rilevare che «quanto sequestrato e poi confiscato...potrebbe superare quanto a valore l'entità del profitto del reato»: la doglianza è dunque all'evidenza generica. Ancor prima, però, essa è inammissibile perché - per le stesse ragioni più sopra esposte sub §.
2 - il ricorrente non ha contestato di aver dedotto la violazione di legge in parola come motivo di gravame, ciò che dalla sentenza impugnata non risulta, sicché non può in questa sede contestare la violazione di legge od il difetto di motivazione sul punto.
5.3. Quanto alla doglianza relativa al fatto che sarebbero stati confiscati beni e valori inerenti a rapporti bancari intestati a terzi (conti correnti, depositi di titoli, fondo pensione ed una cassetta di sicurezza) perché erroneamente ritenuti nella disponibilità dell'imputato sul rilievo che lo stesso fosse delegato ad operare in relazione a ciascuno di essi, la stessa è inammissibile per difetto di interesse. Al proposito questa Corte ha già affermato il principio - che deve essere qui ribadito - secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e aa., Rv. 270209), salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612). Questo interesse non viene dedotto in ricorso, nel quale si sottolinea, anzi, come i valori sequestrati apparterrebbero a persone, in particolare giuridiche, estranee al reato. Riprendendo il rilievo effettuato supra, sub §. 1., circa l'equivoca attestazione contenuta nella prima pagina del ricorso sul fatto che il difensore proponente rappresenti anche i terzi apparenti titolari dei beni, osserva il Collegio come neppure costoro avrebbero legittimazione, in questa sede, a contestare la disposta confisca, poiché, non essendo parti del processo, non possono avvalersi della facoltà d'impugnazione prevista dall'art. 579, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42107 del 30/10/2008, Banca Antonveneta Spa, Rv. 241844), ma l'ordinamento appresta strumenti processuali per l'efficace tutela dei loro diritti sia prima, sia dopo la formazione del,ir giudicato (è stata di recente ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte, con ord. Sez. 1, n. 8317 del 14/01/2016, Gatto, con riguardo alla preclusione al terzo estraneo al processo del diritto di impugnare la sentenza che disponga la confisca di beni al medesimo intestati: cfr. Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 253). Quanto al primo aspetto, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari e a., Rv. 270938). Quanto al secondo aspetto, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la possibilità di esperire l'incidente di esecuzione al terzo interessato a far valere i propri diritti sui beni confiscati in un processo al quale egli sia rimasto estraneo (Sez. 2, n. 5806 del 18/01/2017, D'Alonzo, Rv. 269239; Sez. 2, n. 49371 del 21/07/2016, Martinetti, Rv. 268354; Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese d