Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 1453/2017 R.G. vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Peppino Parte_1 CodiceFiscale_1
Mariano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Catanzaro piazza Le Pera 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- parte attrice -
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (C.F. ), (C.F. C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_4
), eredi di - tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria CodiceFiscale_6 Persona_1
Folino Raso (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio CodiceFiscale_7 sito in Catanzaro, alla Via Mario Greco n. 102 (già Corso Mazzini n. 74) giuste procure in calce alle comparse di costituzione e risposta
- parte convenuta –
E
CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
e CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 eredi di
[...] Controparte_3
- convenuti non costituiti -
Oggetto: promessa di pagamento
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
1
R.G. 1453/2017
; ; ; CP_4 Persona_1 CP_5 CP_6 Controparte_7
, e Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 eredi di al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto di parte attrice
[...] Controparte_3 alla ripetizione nei loro confronti ciascuno per quanto di spettanza e/o in solido della somma complessiva di € 11.443,00 e, per l'effetto, che gli stessi vengano condannati al pagamento della detta somma anticipata dall'attore, in solido tra loro e/o oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'avvenuto pagamento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della spiegata domanda parte attrice rappresentava ( i) che il genitore di tutte le parti in causa aveva contratto un debito con l'avv. relativo a spese e competenze CP_13 legali per l'espletamento di attività professionali ( due giudizi dinanzi al TAR IA ) (ii ) che era stato reso il parere da parte del Consiglio dell'Ordine di Catanzaro ( iii ) che l'attore nella qualità di erede del genitore aveva subìto procedimento esecutivo ( Controparte_2 pignoramento presso terzi ) RGE n 5231/2009 dinnanzi al Tribunale civile di Catanzaro (iv) che si era fatto carico dell'estinzione del debito e che negativo era stato l'esito del procedimento di mediazione promosso nei confronti delle attuali parti.
Tanto con diritto di ottenere il ristoro di quanto pagato nella sua qualità di erede coobbligato nonché delle spese e competenze sopportate. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva la convenuta quindi, dopo la rinotifica, i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e con il ministero dello stesso difensore, i quali eccepivano, Controparte_3 CP_4 pregiudizialmente, che il procedimento di mediazione non era stato esperito correttamente nei confronti di tutte le parti del giudizio;
eccepivano, altresì, la prescrizione dei crediti professionali dell'avv. sull'assunto che (i) l'attività professionale era stata espletata per due giudizi CP_13 risalenti agli anni 1989 e 1998 e decisi nell'anno 2003, che ( ii) il giudizio esecutivo era stato promosso nei confronti dell'attore nell'anno 2009 quindi oltre il termine di prescrizione di tre anni previsto dalla normativa vigente in materia di crediti professionali, che ( iii ) parte attrice non aveva dato riscontro documentale della difesa apprestata e, in particolare, se nel giudizio subìto avesse eccepito la prescrizione. Nel merito i convenuti contestavano - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'attore chiedendone il rigetto, assumendo in particolare (i) che i giudizi dinnanzi al TAR IA avevano riguardato tre costruzioni abusive solo formalmente intestate al de cuius CP_2
ma di fatto sempre usufruiti e goduti dai figli , e
[...] Persona_1 CP_5 CP_6
(ii) che il vincolo di solidarietà non era applicabile (iii) che l'importo richiesto era
[...]
2
R.G. 1453/2017 comprensivo della voce spese legali successive che si contestava non avendo parte attrice fornito evidenza del dettaglio di tali spese né prova che le stesse fossero state corrisposte.
Conclusivamente i convenuti chiedevano in via principale il rigetto della spiegata domanda;
in via subordinata che venisse accertato e dichiarato l'esatto importo dovuto senza vincolo di solidarietà. Con vittoria di spese da distrarsi.
I convenuti , , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e eredi di
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_3 benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e non comparivano.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie. Questo giudice, ultimo assegnatario, disponeva, preliminarmente, attesi i rilevi di parte convenuta, che parte attrice avviasse la procedura di mediazione per i convenuti nei confronti dei quali non era stata esperita correttamente. Quindi ammetteva le prove orali e con successivo provvedimento, considerando che da un attento esame le stesse si appalesavano superflue, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2023, quindi da ultimo all'udienza del 14 ottobre 2024. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
3
R.G. 1453/2017 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia dei convenuti , , CP_5 CP_6
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
e eredi di i quali benché ritualmente citati non si
[...] CP_12 Controparte_3 sono costituiti in giudizio e non sono comparsi.
In via preliminare, ancora, ritiene questo giudice, scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti, che la stessa non possa trovare accoglimento e vada disattesa. Al riguardo, dall'esame della, in verità, scarna documentazione, in uno al richiamo della normativa applicabile, questo giudice rileva che le procedure esecutive nei confronti del genitore delle parti in causa portante il numero di RG 1/2005 e la procedura esecutiva nei confronti dell'attore portante RGE n 5231/2009 sottendono un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) che ha acquistato efficacia di giudicato così incidendo sulle prescrizioni brevi, come nel caso che ci occupa, come previsto dall'articolo 2953 c.c..
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per quanto di ragione. Al riguardo la vicenda trae origine dal credito professionale riconosciuto giudizialmente a favore dell'avv. per il patrocinio reso in due giudizi nell'interesse di CP_13
(genitore di tutte le parti in causa) che era stato soddisfatto per intero dal solo Controparte_2 nei cui confronti era stata promossa una procedura esecutiva di pignoramento Parte_1 presso terzi. Ebbene la Suprema Corte di recente con la sentenza n. 3391 del 3 febbraio 2023 ha innanzitutto chiaramente distinto, ai fini dell'operare o meno della solidarietà per i debiti ereditari, il caso in cui gli eredi di un soggetto subentrino allo stesso in un giudizio interrotto a seguito del suo decesso da quello in cui gli eredi siano chiamati in giudizio in quanto tali ab origine. Nel caso che ci occupa, che è quello del creditore che ha agito direttamente nei confronti del coerede chiedendo la condanna al pagamento del debito ereditario, trova applicazione il consolidato principio che impone di interpretare l'articolo 754 c.c. nel senso che il coerede
4
R.G. 1453/2017 convenuto per il pagamento del debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota. Con la conseguenza che la mancata proposizione di questa eccezione (propria) da sollevare nei termini di rito, consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero. (cfr. cass. sentenza n. 18977/2022).
Nel caso che ci occupa pertanto, (i) non ha dedotto, perlomeno nella presente sede Parte_1
e da quanto consta in atti, la sua qualità di coobbligato “pro quota” (ii) ha consentito al creditore di soddisfarsi per l'intero ammontare del debito ereditario riconosciuto da un titolo esecutivo formatosi nei confronti del “de cuius “ (iii) ha diritto di ripetere dagli altri coeredi senza vincolo di solidarietà ma pro quota, la parte per cui essi devono contribuire.
Conclusivamente, atteso l'incontestato e comunque provato pagamento per l'intero del debito ereditario in uno all'onere rimasto disatteso o comunque non provato da parte attrice di aver dedotto nella procedura esecutiva l'esistenza di altri coeredi con le correlate conseguenze in ordine all'aggravio di oneri ricadenti sull'attore, lo stesso ha diritto di ripetere la sola somma di €
8.036,66 da dividersi pro quota per stirpi tra i cinque germani ( , , Persona_1 CP_5
, e ) per come risulta dalla situazione di famiglia Controparte_3 CP_6 Controparte_7 originaria certificata e prodotta agli atti.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese di lite, il tenore della assunta decisione ne giustifica la compensazione in ragione di un terzo. I restanti due terzi seguono il regime della soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia dei convenuti , , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e eredi di così
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_3 provvede: accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva condanna i convenuti al pagamento della somma complessiva di € 8.036,66 da dividersi pro quota per stirpi come in parte motiva oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Compensa per un terzo le spese di lite;
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R.G. 1453/2017 condanna i convenuti a rifondere a parte attrice i restanti due terzi che si liquidano (detti due terzi
) in € 1.852,00 comprensivi di esborsi in egual misura, oltre rimborso forfettario spese generali
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Peppino Mariano.
Catanzaro, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. 1453/2017