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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9559 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. MI Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73922/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Palmaccio (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in via G. De Leva n. 39, in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- Opponente -
E
(C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, con domicilio eletto in Roma, Via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv.
AR RI CC (c.f. ) difensore per procura allegata C.F._3
all'atto difensivo
- Opposto -
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria - opposizione al decreto ingiuntivo n.17566/2022
Conclusioni: come da verbale del 21.3.2025.
***********
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere respinta. In primo luogo, infatti, deve confermarsi che l'attuale opponente si è obbligato a rimborsare, a semplice richiesta e con espressa rinuncia alle eccezioni, a causa della surroga effettuata da le somme da questa versate in ragione dell'escussione CP_1
della garanzia fornita dal beneficiario e sottoscritta da per i tabaccai ad essa CP_1
associati.
Più in particolare, si rileva come avesse ottenuto da per conto di CP_1 CP_2
ciascun tabaccaio proprio socio il rilascio di una polizza fideiussoria, a garanzia del pagamento degli importi dovuti dai tabaccai per i servizi di vendita o di riscossione, tra cui il servizio di trasferimento di denaro ovvero “money transfer”, affidato alla
Western Union Retail Services Italy S.r.l.
Da quanto sopra, dunque, l'azione esperita da non è altro che CP_3
un'azione di regresso nei confronti del contraente a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia da parte del beneficiario, siccome provato in atti.
Tale azione di regresso si poggia su un sostanziale rapporto autonomo di garanzia, tale dovendosi qualificare quello intercorrente tra l'opponente e l'opposta sulla scorta della previsione di pagamento a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni.
Come noto, l'esistenza del rapporto autonomo di garanzia impedisce all'attuale opponente di sollevare eccezioni relative ai rapporti tra e i beneficiari della CP_1
garanzia.
Ciò anche se nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente.
E' però necessario che l'opponente alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass. 21.6.2018 n. 16345).
Le eccezioni di parte opponente invece sono legate esclusivamente ad aspetti formali che non rappresentano le ragioni presupposte dell'exceptio doli e sono dunque da annoverare tra quelle eccezioni che sono non sollevabili in pendenza di un contratto autonomo di garanzia.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna della parte opponente al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della parte opposta, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2
1.- Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17566/2022 (N.R.G. 57594/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 06.10.2022 e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
2.- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 19.6.2025.
Il Giudice
MI Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. MI Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 73922/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Palmaccio (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio sito in via G. De Leva n. 39, in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- Opponente -
E
(C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, con domicilio eletto in Roma, Via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avv.
AR RI CC (c.f. ) difensore per procura allegata C.F._3
all'atto difensivo
- Opposto -
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria - opposizione al decreto ingiuntivo n.17566/2022
Conclusioni: come da verbale del 21.3.2025.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione deve essere respinta. In primo luogo, infatti, deve confermarsi che l'attuale opponente si è obbligato a rimborsare, a semplice richiesta e con espressa rinuncia alle eccezioni, a causa della surroga effettuata da le somme da questa versate in ragione dell'escussione CP_1
della garanzia fornita dal beneficiario e sottoscritta da per i tabaccai ad essa CP_1
associati.
Più in particolare, si rileva come avesse ottenuto da per conto di CP_1 CP_2
ciascun tabaccaio proprio socio il rilascio di una polizza fideiussoria, a garanzia del pagamento degli importi dovuti dai tabaccai per i servizi di vendita o di riscossione, tra cui il servizio di trasferimento di denaro ovvero “money transfer”, affidato alla
Western Union Retail Services Italy S.r.l.
Da quanto sopra, dunque, l'azione esperita da non è altro che CP_3
un'azione di regresso nei confronti del contraente a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia da parte del beneficiario, siccome provato in atti.
Tale azione di regresso si poggia su un sostanziale rapporto autonomo di garanzia, tale dovendosi qualificare quello intercorrente tra l'opponente e l'opposta sulla scorta della previsione di pagamento a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni.
Come noto, l'esistenza del rapporto autonomo di garanzia impedisce all'attuale opponente di sollevare eccezioni relative ai rapporti tra e i beneficiari della CP_1
garanzia.
Ciò anche se nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente.
E' però necessario che l'opponente alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass. 21.6.2018 n. 16345).
Le eccezioni di parte opponente invece sono legate esclusivamente ad aspetti formali che non rappresentano le ragioni presupposte dell'exceptio doli e sono dunque da annoverare tra quelle eccezioni che sono non sollevabili in pendenza di un contratto autonomo di garanzia.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato.
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna della parte opponente al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della parte opposta, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Parte_2
1.- Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17566/2022 (N.R.G. 57594/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 06.10.2022 e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
2.- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nell'importo di €. 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 19.6.2025.
Il Giudice
MI Colazingari