Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale Onlus, in relazione alla procedura CIG B590212A9E, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Longo, Catia Bibi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Territoriale Macerata, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa Tra Professionisti, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del dirigente della UOC acquisti e logistica n. 131 del 15.12.2025 con cui è stato affidato il lotto 1 (CIG: B590212A9E) dell'appalto per il servizio di assistenza medica specialistica presso le UU.OO. di pronto soccorso e medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per le esigenze dell'AST di Macerata a C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa Tra Professionisti (doc. 2) conosciuta in seguito alla comunicazione ex art. 90 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 di aggiudicazione dell'appalto caricata sul portale della gara in data 17.12.2025;
- della comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 di aggiudicazione dell'appalto del 16.12.2025 (doc. 1);
- nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: il verbale n. 1 del 17/03/2025 (doc. 3); verbale n. 2 del 21/3/2025 (doc. 4); verbale n. 3 del 28/4/2025 (doc. 5); verbale n. 4 del 09/05/2025 (doc. 6), verbale n. 8 del 25/7/2025 (doc. 7); verbale n. 9 del 30/07/2025 (doc. 8); verbale n. 10 del 6/8/2025 (doc. 9); verbale n. 11 del 10/9/2025 (doc. 10); verbale n. 12 del 1/10/2025 (doc. 11); verbale n. 13 del 13/10/2025 (doc. 12); verbale n. 14 del 3/11/2025 (doc. 13); nonché, per quando possa occorrere, dei verbali nn. 5, 6 e 7 (non conosciuti nel loto effettivo contenuto perché mai pubblicati e trasmessi);
- degli eventuali esiti delle procedure di verifica dei requisiti attivate (non conosciuti nel loro effettivo contenuto);
- dell'offerta della controinteressata unitamente a tutti gli allegati (non pubblicata in piattaforma ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 e non ostesa nemmeno in seguito a istanza di accesso agli atti);
- della determina n. 162 del 30/12/2024 (non conosciuta nel suo effettivo contenuto) con la quale è stata indetta la procedura per cui è causa e sono stati approvati e pubblicati il Bando (doc. 14); il disciplinare di gara (doc. 15) e il capitolato tecnico (doc. 16) e della Determina n. 8/AST_MC del 07/2/2025 (non conosciuta) con la quale è stata modificata la documentazione di gara;
- della determina 259/AST_MC dell'8/05/2025 con la quale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato; - -nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'aggiudicazione e/o al subentro nel contratto anche per risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in via subordinata, con condanna di AST Macerata alla riedizione della procedura di affidamento e con riserva di motivi aggiunti e di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno
E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale di atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 29.12.2025 (doc. 17) e sottoposti all'obbligo di pubblicazione ex art. 36 D.lgs. 36/2023 e specificatamente dell'offerta dell'aggiudicataria completa della parte amministrativa, tecnica ed economica e degli allegati con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibire/pubblicare tutta la documentazione richiesta e della quale ha la disponibilità.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS il 26\1\2026 :
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, ad accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale (comprensiva degli allegati) e senza oscuramenti dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E),
e per l’annullamento d
del provvedimento, comunicato in data 16.01.2026, con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha riscontrato l'istanza di accesso della ricorrente del 29.12.2025 (acquisita al prot. 155272) nella parte in cui ha disposto la trasmissione dell'offerta tecnica della controinteressata e dei relativi allegati con numerose parti oscurate e ha preannunciato l’intenzione di non ostendere l’offerta stessa in modo integrale nonché di ogni provvedimentopresupposto a tale comunicazione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la dichiarazione di opposizione all'accesso o di riservatezza formulata dalla controinteressata.
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all'esibizione e al rilascio di copia integrale - comprensiva degli allegati e senza oscuramenti - dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOC. COOP. SOCIALE ONLUS il 5\2\2026 :
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, ad accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale (comprensiva degli allegati) e senza oscuramenti dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E),
PER L'ANNULLAMENTO del provvedimento, comunicato in data 26.1.2026 con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha riscontrato l'istanza di accesso della ricorrente del 29.12.2025 (acquisita al prot. 155272) in seguito al riscontro del 16.1.2026, in occasione del quale la documentazione dell’aggiudicataria era stata trasmessa completamente oscurata, nella parte in cui ha disposto la trasmissione dell'offerta tecnica della controinteressata e dei relativi allegati nella quale permangono numerose sostanziali parti oscurate; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la dichiarazione di opposizione all'accesso o di riservatezza formulata dalla controinteressata.
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., all'esibizione e al rilascio di copia integrale - comprensiva degli allegati e senza oscuramenti - dell’offerta presentata dalla controinteressata C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIETÀ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI nella procedura di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Medica Specialistica presso le UU.OO. di Pronto Soccorso e Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza” (Lotto 1 - CIG: B590212A9E).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Territoriale Macerata e di C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa tra Professionisti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. VA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Deve in primo luogo essere specificato che la presente sentenza non definitiva è resa ai sensi dell’art. 116 cpa e degli art. 35 e 36 del d.lgs 36/2023, relativamente all’accesso dell’offerta tecnica nella procedura in esame, ed è stata introitata all’odierna udienza camerale esclusivamente a questo scopo. In particolare, la richiesta di ostensione dell’offerta è stata presentata con il ricorso introduttivo (in relazione alla sua omessa pubblicazione ) e con i due ricorsi per motivi aggiunti, con i quali sono stati altresì impugnati i riscontri parziali all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 29 dicembre 2025-
Con il ricorso introduttivo è censurata la violazione, da parte della Stazione Appaltante, degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, per non aver reso disponibile l’offerta dell’aggiudicataria contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 D.lgs. 36/2023 e non aver riscontrato le istanze di accesso formulate in data 07 novembre 2025 e 29 dicembre 2025.
L’AST, in data 16 gennaio 2026, ha poi riscontrato l’istanza di accesso del 29 dicembre 2025 formulata dalla ricorrente, trasmettendo parte della documentazione richiesta e fornendo con essa copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria oscurata in diverse parti
Al fine di censurare tale provvedimento, la ricorrente presentava ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 gennaio 2026, chiedendo di: accertare e dichiarare il diritto ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e 35 e 36 del D.lgs. 36/2023, ad accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale (comprensiva degli allegati) e senza oscuramenti dell’offerta presentata dalla controinteressata.
Chiedeva altresì di annullare il citato provvedimento, comunicato in data 16 del gennaio 2026, con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha riscontrato l'istanza di accesso della ricorrente del 29.12.2025 (acquisita al prot. 155272), nella parte in cui ha disposto la trasmissione dell'offerta tecnica della controinteressata e dei relativi allegati con numerose parti oscurate.
Nella medesima data del 26 gennaio 2026 l’AST Macerata, a integrazione dell’ostensione documentale concessa in data 16 gennaio 2026 – e censurata con motivi aggiunti – e della comunicazione ex art. 90 del 17 dicembre 2025 – censurata con ricorso principale – ha reso disponibile la seguente documentazione dell'aggiudicataria:
1) offerta tecnica resa ostensibile nelle parti sotto indicate:
- sezione 1 introduzione;
- sezione 2 esperienza della società;
- sezione 4 politiche di inclusione;
- sezione (5) struttura organizzativa aziendale limitatamente a pag. 11;
- sezione 5.1 gestione del servizio: in evidenza solo il numero dei professionisti dedicati alle aree
di intervento;
- sezione 6 i nostri professionisti, limitatamente alla seconda parte di pag. 25 e 26;
- sezione 8 gestione ed organizzazione delle emergenze, ad esclusione delle tabelle a pag. 31-32;
- sezione 8.1 gestione eventuali richieste di implementazione;
2) allegati, resi ostensibili limitatamente ai numeri 2 Servizi Analoghi, 3 Certificato ISO, 5
Certificazione Parità di Genere, 6 Lettera attribuzione Rating;
3) curricula dei professionisti e del responsabile del servizio, debitamente oscurati nelle parti
contenente dati di riconducibilità al soggetto.
4) offerta economica (doc. 27).
A detta della ricorrente, anche con il nuovo deposito rimarrebbero oscurati tutti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria posti a fondamento del ricorso introduttivo, in base ai quali la Commissione ha attribuito all’aggiudicataria il punteggio decisivo ai fini dell’aggiudicazione.
Stante l’affermata illegittimità dell’ostensione del 26 gennaio 2025, , la ricorrente presentava ulteriori motivi aggiunti, depositati il 5 febbraio 2026. Chiede quindi, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’esibizione integrale e senza oscuramenti degli atti di gara e la condanna dell’Amministrazione alla loro ostensione; a sostegno del gravame ha dedotto, in particolare, violazione dei citati artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, . degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e all'art. 24 Costituzione, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa.
Si sono costituiti l’AST di Macerate a la controinteressata aggiudicataria.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione ai sensi dell’art. 36 d.lgs 36/2023 e 116 cpa.
1 Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, limitatamente alla richiesta di ostensione integrale- dell’offerta tecnica e dei relativi allegati ex art. 116 cpa e art. 36 d.lgs 36/2023 cpa, sono fondati e vanno accolti e nei sensi che si vanno a precisare.
1.1. L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 prescrive che “l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90”. Il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che “agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.
1.2 In base a tale disciplina, va esclusa la necessità di presentare una richiesta di accesso agli atti della procedura di gara, atteso che la norma riconosce automaticamente, a chi partecipa alla gara e non ne è "definitivamente" escluso, di accedere in via diretta non solo ai "documenti" (offerta dell'aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche "ai dati e alle informazioni" inseriti nella piattaforma di e-procurement, e ciò sin dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353, richiamata da TAR Veneto, Venezia, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327).
1.3 Il terzo comma dell'art. 36 prevede, poi, che la stazione appaltante o l'ente concedente, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, “dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a)”, in ragione della sussistenza di segreti tecnici o commerciali. A tale particolare disciplina sostanziale si accompagna, nel nuovo codice dei contratti pubblici, una separata disciplina processuale quanto all'impugnativa degli atti della stazione appaltante che comportano l'ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata. Il quarto comma dell'art. 36 prevede, infatti, che "le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo … con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”.
1.4. Tanto premesso sul quadro normativo di riferimento, si osserva che gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 hanno introdotto un regime speciale e autonomo, distinto dall’accesso ex lege n. 241/1990, espressamente funzionale alla tutela giurisdizionale degli operatori economici in gara. In virtù di tale regime, l’interesse all’accesso difensivo del concorrente non aggiudicatario è in re ipsa, essendo egli titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che lo abilita a richiedere l’accesso alla documentazione della gara a cui ha preso parte; egli, infatti, ha sicuramente interesse, sulla base della posizione utile in graduatoria, alla verifica dell’attribuzione dei punteggi riservati all’offerta tecnica in funzione della possibile aggiudicazione della commessa (TAR Veneto, n. 327/2025 citata).
1.5 Ovviamente, come pure specificato espressamente dalla norma, il diritto di accesso non è assoluto, dovendo essere contemperato con la tutela dei segreti tecnici e industriali legittimamente rivendicati dagli operatori economici. Il rito speciale permette, dunque, le impugnazioni delle decisioni sulle richieste di oscuramento per segreti tecnici e commerciali e può essere utilizzato per contestare una compromissione del diritto di accesso rispetto alle offerte altrui, come anche nel caso di mancato/parziale accoglimento dell’istanza di oscuramento della propria offerta.
1.6 Venendo alla fattispecie in esame, è accaduto che la Stazione Appaltante, come già evidenziato in punto di fatto, ha reso disponibile, in diverse riprese, l'offerta dell’aggiudicataria, oscurandone tuttavia parti rilevanti, sulla base delle indicazioni della medesima concorrente.
1.7 In base ai principi giurisprudenziali sopra enucleati e al quadro normativo di riferimento si ricava l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un concreto bilanciamento fra l'interesse alla segretezza commerciale vantato dall’operatore economico e la tutela della trasparenza e del diritto di difesa vantato dal richiedente l’accesso, dandone adeguatamente conto in motivazione.
1.8 Nel caso in esame, l’AST di Macerata ha affermato di aver compiuto un’apposita istruttoria al riguardo, depositando in particolare il documento istruttorio in data 16 gennaio 2026 nel quale
“la stazione appaltante dà atto dell’opposizione motivata e negazione dell’ostensione completa dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario e accoglie solo parzialmente la richiesta di oscuramento formulata dallo stesso in fase di gara, non recependo totalmente l’opposizione dell’aggiudicatario;
- la stazione appaltante, tenuto conto della specificità dell’appalto ha effettuato una propria
valutazione in merito alla reale esistenza di segreti tecnici o commerciali da tutelare, attinenti
ai modelli organizzativi e modalità gestionali, come richiesto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs.
n. 36/2023.
Conclusione
Facendo seguito ad un’attenta valutazione ai sensi dell’articolo 36, comma 5, verificando in ogni sua parte la relazione tecnica comprensiva degli allegati, questa stazione appaltante reputa insussistenti alcune delle ragioni di segretezza indicate dall’offerente ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), pertanto si ritiene legittimata a concedere l’ostensione di alcune parti dell’offerta di cui è stato invece richiesto l’oscuramento, come segue:
- sezione 1 introduzione;
- sezione 2 esperienza della società;
- sezione 4 politiche di inclusione;
- sezione (5) struttura organizzativa aziendale limitatamente a pag. 11;
- sezione 5.1 gestione del servizio: in evidenza solo il numero dei professionisti dedicati alle aree
di intervento;
- sezione 6 i nostri professionisti, limitatamente alla seconda parte di pag. 25 e 26;
- sezione 8 gestione ed organizzazione delle emergenze, ad esclusione delle tabelle a pag. 31-
32;
- sezione 8.1 gestione eventuali richieste di implementazione;
- allegati, limitatamente ai numeri 2, 3, 5, 6;
- curricula dei professionisti e del responsabile del servizio, debitamente oscurati nelle parti
contenente dati di riconducibilità al soggetto;
- offerta economica”.
1.9 Nota sul punto il Collegio che la semplice mancata adesione totale, da parte dell’Amministrazione, alla richiesta di oscuramento effettuata dalla ditta aggiudicataria (sia inizialmente, sia durante il procedimento di accesso) non integra in alcun modo il bilanciamento tra l’interesse all’accesso e quello alla non divulgazione dei segreti tecnici e commerciali previsto dalla normativa più volte ricordata. In particolare, manca qualsiasi motivazione in merito alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali effettivamente meritevoli di protezione, ai sensi dello stesso art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”.
2 In linea con già ritenuto dal Tribunale, e tenuto anche conto dei principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato (TAR Marche 3 febbraio 2026 n. 135, Cons. Stato III 27 gennaio 2026 n. 793), il Collegio ritiene quindi di condividere l’orientamento in base al quale il richiamo al know how aziendale o a generiche esigenze di riservatezza, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l'offerta tecnica all'accesso, tanto più in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, i cui artt. 35 e 36, in continuità con il precedente art. 53 d.lgs. 50/2016, spostano verso la maggiore ostensibilità il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza, cosicché solo le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali che rispondano ad effettive esigenze di segretezza e di rilevanza economica sono soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. V, 7 febbraio 2025, n. 2829; TAR Puglia, Bari, 18 novembre 2024, n. 1193; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 203 e 8 febbraio 2022, n. 290; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437).
2.1 Dunque non ogni parte dell’offerta tecnica costituisce segreto tecnico o commerciale, ma solo quelle parti che rappresentano elaborazioni e studi di carattere specialistico e/o che siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (TAR Lombardia Milano7 marzo 2022, n. 543).
2.2 Nel caso in esame, le ragioni dell’Amministrazione per l’adesione a parte delle esigenza di segretezza espresse dalla controinteressata non sono sufficienti alla luce dei canoni ermeneutici innanzi enunciati, Infatti si richiede che“ l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza “sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/ conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento”.
2.3 Nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l'Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell'art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. Cons. Stato, n. 7650 del 2024). È necessario infatti che sussista un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore economico, e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (Cons. Stato, n. 6280 del 2025; id. n. 5547 del 2025; id. n. 8257 del 2024; id. n. 6253 del 2020).
2.4 Peraltro, proprio relativamente alla mancata prova della sussistenza di segreti industriale e commerciali, va aggiunto che la controinteressata aggiudicataria non ha sostanzialmente effettuato alcuna ulteriore specificazione relativa alla sua originaria dichiarazione di non ostensibilità dell’offerta tecnica e alla successiva trasmissione, nel corso del procedimento di accesso, dell’offerta tecnica oscurata, né ha argomentato sul punto nelle proprie difese, rimettendosi sostanzialmente alla decisione della Stazione Appaltante. Quest’ultima ha deciso accogliere solo parte della richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria ma, appunto, senza indicare l’effettiva presenza di segreti tecnici e commerciali, con conseguente illegittimità della decisione di ostensione parziale.
3 Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso introduttivo e motivi aggiunti vanno accolti, con riguardo all’azione ex art- 36 d.lgs 36/2023 e 116 c.p.a., dovendosi dichiarare il diritto della società ricorrente all’ostensione integrale, senza oscuramenti. della documentazione richiesta (offerta tecnica della controinteressata e allegati), con conseguente ordine all’AST Macerata di provvedere alla relativa ostensione entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della presente decisione.
3.1 La pronuncia sulle spese di questa fase processuale può essere rinviata alla sentenza definitiva;
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su due ricorsi per motivi aggiunti, li accoglie limitatamente alla domanda di accesso ai documenti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM GR, Presidente
VA IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IU | Renata MM GR |
IL SEGRETARIO