Articolo 17 della Legge 14 agosto 1982, n. 610
Articolo 16Articolo 18
Versione
10 settembre 1982
Art. 17. (Commissione paritetica)

Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, e' istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonche' da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.
La Commissione dovra' procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame.
Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
L'inquadramento di cui al presente articolo avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 10 settembre 1982