Art. 17. (Commissione paritetica)
Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, e' istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonche' da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.
La Commissione dovra' procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame.
Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
L'inquadramento di cui al presente articolo avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, e' istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonche' da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.
La Commissione dovra' procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potra' insorgere e sara' sottoposta al suo esame.
Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
L'inquadramento di cui al presente articolo avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.