Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 299/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 299/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Michele Mondello Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. BONFIGLIO NATALE CP_1 C.F._2
convenuta
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
convenuta contumace
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- In via principale e nel merito, dichiarare inefficace nei confronti dell'attore, l'atto di donazione disposto con atto pubblico di donazione in TA , repertorio Per_1
n. 18.566, raccolta n. 7.600, stipulato in Brolo il giorno 20 novembre 2014, con cui la sig.ra dona e trasferisce alla figlia , nata CP_1 Controparte_2
a Sant'Agata di Militello, il 28 settembre 1984 e residente in [...], fraz.
Rocca, via Pugliatti, 15, l'intera quota di partecipazione alla Controparte_3
con sede in Capri Leone, fraz. Rocca, via Pugliatti, n. 17/19, capitale
[...]
sociale euro 12.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
1
valore nominale di euro 3.000,00, pari al 25% del capitale sociale della predetta società;
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Conclusioni di parte convenuta:
“1) dichiarare la carenza di interesse dell'attore alla definizione del presente giudizio, stante la pendenza del procedimento di conversione ex art. 495 cpc in relazione alla procedura di espropriazione immobiliare dallo stesso instaurata nei confronti della convenuta, o, in subordine, sospendere ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio in attesa del completamento dei versamenti ex art. 495 c.p.c.,
e, comunque, per effetto dell'esistenza dei controcrediti già elencati, pronunciare l'estinzione di quello azionato dall'odierno attore e a tutela del quale ha agito in revocatoria, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'azione revocatoria promossa dal OR , per insussistenza del credito da tutelare, Parte_1 ai sensi e per effetti dell'art. 2901 e ss. c.c.;
…
3) ritenere e dichiarare la domanda avanzata dal OR Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio inammissibile e/o improcedibile e/o infondata per la mancata prova circa l'insussistenza dei presupposti di legge, che legittimano la proposizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 e ss. c.c.
4) Condannare il OR a rifondere, anche ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., la ORa delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Natale Bonfiglio, quale procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore, assumendosi creditore della convenuta per la somma capitale di € 27.915,00 in virtù della sentenza di CP_1 questo Tribunale n. 31/2012, passata in giudicato, chiedeva dichiararsi l'inefficacia relativa nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione del 20/11/2014, con il quale la predetta aveva donato alla figlia l'intera quota di Controparte_2 partecipazione della in suo possesso, pari al 25%, del valore Controparte_3 nominale di € 3.000,00.
2 A tal fine, riepilogava le vicende sottese al credito (attinenti un immobile compromesso con preliminare del 21/04/2007) ed alle procedure esecutive intraprese, deduceva trattarsi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, ed allegava la sussistenza dei presupposti del consilium fraudis in capo al debitore e del pregiudizio alle ragioni creditorie.
La convenuta si costituiva contestando il dedotto avverso e CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, dopo aver a sua volta dettagliatamente ricostruito l'evoluzione dei rapporti e delle controversie fra le parti, eccepiva l'esistenza dei seguenti maggiori controcrediti, in parte ancora da quantificare:
- credito risarcitorio per effetto dell'acquisizione gratuita al patrimonio del dei beni immobili di sua proprietà, ai sensi dell'art. 31 Controparte_4 comma 3 D.P.R. 380/2001, provocata dalla condotta dell'attore;
- crediti per spese processuali riconosciute in suo favore dalla predetta sentenza n.
31/2012, per € 1.441,67, dalla sentenza penale del Giudice di Pace di Naso n.
58/2013 per € 1.000,00, e dall'ordinanza del g.e. 15-24/04/2017 nella procedura esecutiva 2188/2013, per € 1057,00;
- statuizione di condanna in forma generica al risarcimento del danno da reato, pronunziata nei confronti dell'attore ed a carico della convenuta dalla predetta sentenza penale;
- crediti per spese di registrazione della sentenza 31/2012 e dell'ordinanza collegiale n. 335/2014, resa in sede esecutiva;
- credito risarcitorio per effetto dell'illecita occupazione, da parte dell'attore, del terreno oggetto del contenzioso fra le parti a far data dal 6 settembre 2014, dopo l'avvenuta immissione in possesso della convenuta e del signor Controparte_5 da parte dell'ufficiale giudiziario, avvenuta in data 02/09/2014, in esecuzione della sentenza n. 31/2012 (fatto per cui pende procedimento penale);
- credito risarcitorio o indennitario azionato con l'opposizione al precetto pendente dinanzi a questo tribunale, ed iscritta al R.G. n. 297/2013;
- credito risarcitorio fatto valere nel procedimento pendente dinanzi a questo
Tribunale, iscritto al R.G. n. 1079/2013.
Deduceva inoltre l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, chiedendo di sospendere in processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La convenuta , regolarmente citata, restava contumace. Controparte_2
3 Con la prima memoria ex art. 193 comma 6 c.p.c., l'attore contestava la sussistenza di tutti i controcrediti ex adverso allegati, nessuno dei quali risultava definitivamente accertato giudizialmente, ed eccepiva l'inoperatività, in tale ipotesi, della compensazione, oltre all'insussistenza di pregiudizialità
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'art. 2901 c.c. disciplina l'actio pauliana differenziandone i presupposti a seconda che l'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia relativa sia a titolo gratuito o oneroso, nonché, ulteriormente, anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Per l'ipotesi di atto a titolo gratuito occorrono la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito,
o la dolosa preordinazione al pregiudizio (consilium damni) per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, i requisiti della conoscenza (scientia fraudis)
o della dolosa preordinazione (consilium fraudis) debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente.
In tutti i casi sono necessari anche i requisiti oggettivi dell'esistenza di un credito – per il quale “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. 1892/2012) – e dell'eventus damni, ovvero un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quest'ultimo “consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale” (Cass. 5269/2018) e “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di
4 dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
(Cass. 19207/2018); inoltre, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. 3538/2019).
Le dissertazioni difensive della la convenuta si incentrano essenzialmente sull'insussistenza del credito, in ragione di numerosi controcrediti che la medesima ritiene di vantare nei confronti dell'attore, alcuni dei quali portati da titoli giudiziari non ancora definitivi.
Tenuto conto dell'ampia nozione di credito ai fini dell'azione in parola, come sopra delineata, tale sforzo argomentativo risulta però fuori tema, giacché non giunge mai ad affermare che il credito allegato dall'attore, consacrato in una sentenza passata in giudicato, sia stato del tutto azzerato da altre pronunce aventi la medesima efficacia.
Il presente giudizio, avente ad oggetto un'azione revocatoria, non è infatti la sede per ripercorrere le complessive vicende succedutesi dal 2007 in avanti, né tanto meno gli sviluppi dei vari procedimenti civili, penali ed esecutivi susseguitisi anche successivamente, e tutt'ora in corso;
esso ha infatti ad oggetto esclusivamente la verifica dell'esistenza di un credito, che non sia meramente “fantasioso” ed inverosimile, e dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per cautelarlo.
L'azione revocatoria non interviene a valle della definizione dei reciproci rapporti di debito/credito, bensì a monte di essa, avendo per l'appunto lo scopo di precostituire una cautela anche in favore del “momentaneo” creditore;
cautela che, all'esito, potrà ben rimanere priva di alcun effetto, ove il credito si dimostrasse insussistente.
Nel caso di specie, non v'è dubbio che un credito, accertato in via definitiva, sia tutt'ora esistente, e che la donazione abbia depauperato il patrimonio della convenuta, integrando quindi il requisito dell'eventus damni.
Sussiste inoltre, pacificamente, anche la scientia damni in capo al debitore, ben consapevole delle pretese dell'attore e del titolo che le ha consacrate, mentre l'elemento
5 soggettivo del donatario rimane irrilevante, trattandosi di sonazione posteriore al passaggio in giudicato della sentenza su cui il credito si fonda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'attore ed a carico della convenuta costituita, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.900,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 545,00.
Le spese fra l'attore e la convenuta contumace devono essere interamente compensate, non avendo ella resistito alla domanda, né contribuito in alcun modo alla necessità di instaurare il presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 299/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di donazione in TA , repertorio n. 18.566, raccolta n. 7.600, Per_1 stipulato in Brolo il giorno 20 novembre 2014, con cui la sig.ra CP_1 dona e trasferisce alla figlia , nata a [...], il Controparte_2
28 settembre 1984 e residente in [...],
l'intera quota di partecipazione alla con sede in Capri Controparte_3
Leone, fraz. Rocca, via Pugliatti, n. 17/19, capitale sociale euro 12.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Messina: R.E.A. ME-220855, del valore nominale di P.IVA_1 euro 3.000,00, pari al 25% del capitale sociale della predetta società;
2) condanna la convenuta costituita alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.;
3) compensa interamente le spese di giudizio fra l'attore e la convenuta CP_6
Patti, 15/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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