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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 26/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi col patrocinio dell'avv. DALPONTE ANDREA, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIALE A. LUTTI, 10 38066 Riva del Garda ITALIA, presso il difensore.
RICORRENTI contro
ON
(P.I. ), in persona del suo Dirigente Generale ing.
[...] P.IVA_1 CP_2
con sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda (Trento), che sta in giudizio in proprio in
[...] persona del funzionario delegato dott. . Controparte_3
RESISTENTE
(C.F. ),in persona del Presidente in carica. ON P.IVA_1
[...]
Controparte_4
, P.I. , in persona del suo Dirigente in carica, con
[...] P.IVA_1 sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda (Trento).
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
Le parti hanno concluso come segue.
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente: “nel merito: accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69, emessa dal Dirigente Generale del
nei confronti dei ON signori e disporre, altresì, l'annullamento del verbale di Parte_1 Parte_2 accertamento n. 0223F122 notificato il 27 febbraio 2023; nel merito in via subordinata: ridurre le sanzioni elevate al minimo edittale;
in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del presente procedimento, oltre ad accessori di legge”.
.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento,- in via principale :respingere il ricorso dd. 12/11/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento 07/10/2024, prot. n. 755194
(D327/2024/11.15-2023-69)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i ricorrenti proponevano rituale opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69 (cfr. doc. 1), emessa dal
[...]
, loro notificata in data 14 ottobre 2024 che Controparte_5 irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.432,00 al ricorrente quale Parte_1 autore materiale della violazione e al ricorrente quale obbligato in solido in quanto Parte_2 proprietario della p.f. 650 C.c. Dro (TN), in relazione all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 13 e 16 legge provinciale 23 maggio 2017 nr. 11 e punito dall'art. 111, comma 1 lett. b) stessa legge, per aver trasformato il bosco insistente su parte della p.f. 650 C.C. Dro in altra forma di utilizzazione del suolo in assenza del titolo autorizzativo. L'illecito amministrativo sopra indicato è stato accertato col verbale di contestazione n. 0223F122 del 27/02/2023 (prot. n. 0157951 dd. 27/02/2023), della Stazione forestale di Riva del Garda (TN) e notificata a mani proprie in data 27/02/2023, (cfr. doc. 3 di parte resistente), il quale attesta che il giorno 4 febbraio 2023 alle ore 16.00 circa i forestali e , durante un Persona_1 Persona_2 normale servizio in loc. “Marocche” nel Comune di Dro (TN) verificavano che sulla particella fondiaria 650 C.C. di Dro, in proprietà del ricorrente era stato recentemente attuato Parte_2 un intervento, con soppressione di una porzione di bosco, del tipo ostrio-querceto con presenza di robinia, con successiva fresatura del suolo, in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla normativa provinciale.
A sostegno del ricorso i ricorrenti sostenevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta sulla base di due motivi, fondati il primo sulla erronea classificazione dell'area interessata ai lavori della p.f.
650 C.C. Dro come bosco e il secondo sulla mancanza dell'illecito di trasformazione del bosco per mancanza del requisito dell'asportazione o modifica del profilo del suolo forestale.
Sotto il primo profilo evidenziano come l'art. 2, comma 4 l.p. nr. 11/2007 dispone che non sono considerati bosco le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 10 anni. Poiché l'area in questione è stata oggetto di coltivazione sino al 2015, come desumibile da una perizia di stima del 1995 a firma del geom. (cfr. doc. 4), da foto dei luoghi antecedenti all'intervento (cfr. doc. 5), dalle foto Persona_3 pagina 2 di 6 delle radici delle piante estirpate, chiaramente non riconducibili a piante da bosco (cfr. doc. 6) nonché dai residui dell'impianto di irrigazione a pioggia esistente in loco e che erano stati ricoperti dalla vegetazione erbacea (cfr. doc. 7), l'area oggetto degli interventi non può essere qualificata come area boschiva e, pertanto, l'intervento realizzato non necessitava di autorizzazione alcuna.
Sotto il secondo profilo occorre considerare l'art. 13, comma 5 l.p. sopra citata che definisce la trasformazione del bosco “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa dal quella forestale”. Inoltre, anche dall'art. 16, comma 1 lett. c) bis legge cit., che disciplina l'autorizzazione degli interventi di trasformazione del bosco si evince come sia essenziale non solo l'asportazione della vegetazione esistente ma anche opere di movimentazione di terra. Nel caso di specie lo stesso verbale di contestazione esclude che gli interventi eseguiti abbiano intaccato la conformazione del suolo e, pertanto, l'illecito contestato non sussiste.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'autorità amministrativa resistente contestava entrambi i motivi di opposizione con argomentazioni che, essendo del tutto condivisibili, saranno poste a fondamento della presente decisione.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 15.01.2025 venivano respinte tutte le richieste di prove orali, avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione sulla base delle sole prove documentale prodotte dalle parti e veniva quindi fissata l'odierna udienza per la discussione orale e la decisione.
Preliminarmente va affermata, anche sulla base delle conformi argomentazioni delle parti all'udienza del 26.02.2025, la legittimazione passiva del ON
, che si è ritualmente costituita in giudizio a norma degli artt. 17, 18 e 23
[...] lege nr. 689 del 1981 e 7, comma 5 d.lvo nr. 150 del 2011 e ciò perché, alla luce delle norme appena richiamate, in tema di opposizione a sanzioni amministrative si deve affermare un principio generale di corrispondenza tra autorità che irroga la sanzione e legittimazione passiva, sia quando la competenza spetta ad una autorità amministrativa statale sia quando la competenza spetta ad una autorità locale.
Si deve escludere pertanto la legittimazione passiva sia della che della ON stazione forestale che ha redatto il rapporto, citate erroneamente in giudizio a scopo puramente cautelativo.
L'opposizione proposta è manifestamente infondata e va, pertanto respinta con integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Infatti, come correttamente argomentato dall'autorità amministrativa resistente, dalle foto contenute nelle precisazioni in merito alle controdeduzioni del 09.04.2024 della di Riva del Controparte_4
Garda dd. 01.01.2025 (cfr. doc. 6) tratte da Google Earth del 19.07.2009 (cfr. fig. 2) emerge con certezza che in quella data già fosse presente nell'area in contestazione un'area certamente boschiva che circondava la piccola area centrale coltivata, come lo è ancora oggi. Lo stesso dicasi per la foto dd.
10.05.2011 (cfr. fig. 3) nonché per le Ortofoto Agea risalente agli anni 2014, 2015, 2017, 2020 e 2017, pur non datate in modo più preciso (cfr. fig. 4). Conferma viene, inoltre dal rilievo LIDAR effettuato pagina 3 di 6 nel corso dell'anno 2014 ed integrato con voli del 2018 (cfr. fig. 8; nonché doc. 5 fig. 8 e 9), particolarmente affidabile perché si basa sull'emissione di raggi laser che consentono di rilevare con estrema precisione le diverse caratteristiche del suolo e, in particolare, l'altezza della vegetazione esistente. In particolare, le rilevazioni eseguite attestano la presenza di vegetazione forestale già nel
2014 di altezza tra i 5 e i 10 metri.
Dalla documentazione sopra citata emerge con certezza che solo la parte centrale della p.f. 615 CC Dro un'area di circa 400 mq è sempre stata oggetto di coltivazione;
mentre le due aree ad est ed ovest sono state sempre o, perlomeno dal 2009, aree boschive. Si deve dunque sul punto concludere che l'area oggetto dell'intervento contestato fosse effettivamente bosco, dovendosi escludere con assoluta certezza, fondata su inoppugnabili prove documentali, che fosse stata oggetto di coltivazione negli ultimi 10 anni.
Le pretese prove contrarie di parte ricorrente, a ben vedere, tali non sono, perché la perizia di stima sub doc. 4 è risalente all'anno 1995 e si limita ad affermare che la pf. 650 può essere coltivata mentre la foto sub 10 raffigura solo una piccola area coltivata, circondata da bosco. Anche le foto sub doc. 5, che si assumono essere scattate prima del contestato intervento, senza alcuna prova certa al riguardo, ritraggono non l'intera particella ma solo aree assai circoscritte e, pertanto, essendo pacifico che la parte centrale di circa mq. 400 è stata sempre coltivata, non risultano risolutive. Nulla provano neppure le foto delle radici delle piante estirpate (cfr. doc. 6) nonché i residui degli impianti di irrigazione (cfr. doc. 7), non essendovi alcuna certezza della loro riferibilità ai lavori contestati e, in ogni caso, non escludendo affatto che le aree oggetto dell'intervento contestato fosse un vero e proprio bosco. D'altra parte, la circostanza certa che nel 2014 il rilievo abbia misurato l'altezza delle piante esistenti Per_4 sulle aree contestate da 5 a 10 mt. escludono radicalmente possano ritenersi alberi da frutto. Anche il raffronto delle foto aree effettuate nel corso degli anni escludono, con certezza che nel periodo 2014-
2017 sulle aree contestate siano mai state svolte attività di coltivazione.
Quanto alla pretesa insussistenza della trasformazione del bosco per assenza della necessaria movimentazione di terra pienamente condivisibile è la difesa dell'autorità amministrativa resistente secondo la quale la difesa dei ricorrenti ha equivocato su quanto scritto nel verbale di accertamento, con specifico riferimento alla seguente affermazione: la movimentazione del terreno connessa alla trasformazione del bosco (...) sia avvenuta al solo fine di ripristinare il profilo del suolo in seguito all'estirpazione delle ceppaie e pertanto la connessa volumetria non risulta rilevante ai fini della quantificazione sanzionatoria” (cfr. doc. 1, pg. 1). Infatti, con la seguente affermazione l'organo accertatore non ha affatto attestato l'assenza di movimentazione terra ma solo che non la si è ritenuta rilevante ai fini del calcolo della sanzione perché non calcolabile in termini volumetrici ed essendo avvenuta al solo fine di ripristinare il profilo del suolo dopo l'estirpazione delle ceppaie. D'altra parte l'interpretazione della legge compiuta nel ricorso, secondo la quale non vi sarebbe alcuna trasformazione di bosco, pur in presenza di sradicamento di tutte le piante spontanee, al fine di trasformazione dell'area a scopo di renderla coltivabile, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di specie, qualora non fosse riscontrabile una movimentazione di terreno di tale entità di modificare il profilo del suolo è del tutto irragionevole al limite, e forse, anche oltre del capzioso, perché consentirebbe la distruzione generalizzata di tutti i boschi, senza alcun controllo e necessità di autorizzazione se solo si adopera l'accortezza di non modificare il profilo del suolo, anche a mezzo di riporti di terreno a seguito dello sradicamento che è attività che necessariamente implica una pagina 4 di 6 movimentazione di terreno con modifica del profilo del suolo, con buona pace della tutela dell'ambiente e dei paesaggi boschivi che la normativa locale indubbiamente mira a tutelare. La circostanza poi che la movimentazione del terreno non sia stata considerata ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, per l'impossibilità di determinarla in modo certo dopo l'ultimazione dei lavori ed il ripristino del profilo, non può che essere positivamente apprezzata a beneficio del trasgressore.
Dunque, anche questo requisito dell'illecito amministrativo contestato risulta pienamente integrato.
Quanto alla riferibilità soggettiva il verbale di contestazione dd. 27.02.2023 attesta come il ricorrente convocato presso gli uffici della Stazione Forestale di Riva del Garda dichiarava di Parte_2 essere estraneo ai fatti contestati, avendo di recente acquistato il terreno in questione della cui gestione si è sempre occupato il padre, il quale pure presente nell'occasione confermava “di Parte_1 aver eseguito un bel lavoro riportando il terreno alla sua origine secondo catasto, smaltendo anche tutti i rifiuti presenti sul posto”. Non vi può, pertanto, esservi alcun dubbio che l'autore materiale della violazione contestata sia effettivamente come del resto neppure contestato nell'opposizione, mentre Parte_1 [...]
è altrettanto chiaramente responsabile in solido a norma dell'art. 6 legge nr. 689 del 1981, Parte_2 quale proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione.
Nessun dubbio sussiste neppure in ordine alla colpevolezza emergendo in modo inequivocabile come ha deliberatamente eseguito l'intervento senza richiedere la prescritta autorizzazione Parte_1
e, pertanto, con un coefficiente psicologico qualificabile in termini addirittura di dolo più che di colpa, pur sufficiente ad integrare l'illecito amministrativo contestato. Anzi, a voler essere precisi si tratta di dolo intenzionale perché dalla controdeduzioni dei verbalizzanti e Persona_2 Testimone_1 emerge che all'atto della notifica del verbale di contestazione ebbe a dichiarare Parte_1 spontaneamente che prima dell'esecuzione dei lavori si era rivolto al custode forestale il CP_6 quale gli suggerì di rivolgersi alla Stazione forestale ai fini dell'autorizzazione, ma di non aver avuto voglia di aspettare i tempi necessari. Questa dichiarazioni risulta confermata dal custode forestale sentito a riscontro (cfr. doc. 5, pg. 8).
Con riferimento alla congruità della sanzione comminata va precisato come sempre dal verbale di accertamento emerge come gli agenti accertatori hanno misurato, con l'ausilio di strumentazione GPS e cordella metrica, due distinte aree oggetto dell'intervento illecito pari a mq. 654 e 498 e, dunque, per complessivi mq. 1.152, pari a 11 are (essendo l'ara un'unità di misura pari a 100 mq) più una frazione di ara. La sanzione pecuniaria prevista, nel caso l'area oggetto di intervento sia superiore alle 2 are è pari ad un minimo di € 143 ed un massimo di € 1.430,00 per ogni ara o frazione di ara, con la conseguenza che la sanzione minima, nel caso di specie è pari ad € 1.716,00 (=143x12) e quella massima è pari ad € 17.160,00 (=1430x12), mentre come emerge dall'ordinanza ingiunzione è stata applicata la c.d. misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge nr. 689 del 1981, pari al doppio del minimo edittale, ossia € 3.432,00.
La suddetta sanzione è del tutto congrua rispetto alla gravità della violazione commessa in considerazione della relativa estensione dell'area interessata all'illecito intervento e della pregnanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore, oltre che della pervicacia nel contestare gli elementi costitutivi dell'illecito commesso, pur emergendo in modo evidente da prove documentali inoppugnabili. pagina 5 di 6 Il ricorso in opposizione va, pertanto, respinto e l'ordinanza-ingiunzione opposta integralmente confermata.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese vive in Parte favore della liquidate in € 60,00 come da nota spese depositata, non essendo dovuti onorari di Avvocato essendosi la parte difesa in via diretta, come consentito dall'art. 6, comma 9 d.lvo nr. 150 del
2011.
Tuttavia la manifesta infondatezza, al limite della lite temeraria, giustifica la condanna d'ufficio, a norma dell'art. 96, comma 3 c.p.c. la condanna degli opponenti, in via solidali tra loro dell'ulteriore somma di € 1.000,00 in favore della resistente nonché la condanna di ciascun opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Rovereto, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, coì decide:
1. Respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza- ingiunzione opposta prot. D327/2024/11.15-2023-69 del ON
e , notificata ai ricorrenti in data 14 ottobre
[...] ON
2024 (cfr. doc. 1).
2. condanna i ricorrenti e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_4 Parte_2 delle spese vive di lite in favore della resistente che liquida nella complessiva somma di €
60,00;
3. condanna i ricorrenti e in solido tra loro, al pagamento Parte_4 Parte_2 della somma di € 1.000,00 in favore della resistente;
4. condanna i ricorrenti e al pagamento della somma di € Parte_4 Parte_2
500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Rovereto, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi col patrocinio dell'avv. DALPONTE ANDREA, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIALE A. LUTTI, 10 38066 Riva del Garda ITALIA, presso il difensore.
RICORRENTI contro
ON
(P.I. ), in persona del suo Dirigente Generale ing.
[...] P.IVA_1 CP_2
con sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda (Trento), che sta in giudizio in proprio in
[...] persona del funzionario delegato dott. . Controparte_3
RESISTENTE
(C.F. ),in persona del Presidente in carica. ON P.IVA_1
[...]
Controparte_4
, P.I. , in persona del suo Dirigente in carica, con
[...] P.IVA_1 sede in via San Nazzaro n. 2/D, Riva del Garda (Trento).
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
Le parti hanno concluso come segue.
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente: “nel merito: accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare l'ordinanza-ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69, emessa dal Dirigente Generale del
nei confronti dei ON signori e disporre, altresì, l'annullamento del verbale di Parte_1 Parte_2 accertamento n. 0223F122 notificato il 27 febbraio 2023; nel merito in via subordinata: ridurre le sanzioni elevate al minimo edittale;
in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del presente procedimento, oltre ad accessori di legge”.
.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento,- in via principale :respingere il ricorso dd. 12/11/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare in toto l'ordinanza-ingiunzione di pagamento 07/10/2024, prot. n. 755194
(D327/2024/11.15-2023-69)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 i ricorrenti proponevano rituale opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione prot. D327/2024/11.15-2023-69 (cfr. doc. 1), emessa dal
[...]
, loro notificata in data 14 ottobre 2024 che Controparte_5 irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.432,00 al ricorrente quale Parte_1 autore materiale della violazione e al ricorrente quale obbligato in solido in quanto Parte_2 proprietario della p.f. 650 C.c. Dro (TN), in relazione all'illecito amministrativo previsto dagli artt. 13 e 16 legge provinciale 23 maggio 2017 nr. 11 e punito dall'art. 111, comma 1 lett. b) stessa legge, per aver trasformato il bosco insistente su parte della p.f. 650 C.C. Dro in altra forma di utilizzazione del suolo in assenza del titolo autorizzativo. L'illecito amministrativo sopra indicato è stato accertato col verbale di contestazione n. 0223F122 del 27/02/2023 (prot. n. 0157951 dd. 27/02/2023), della Stazione forestale di Riva del Garda (TN) e notificata a mani proprie in data 27/02/2023, (cfr. doc. 3 di parte resistente), il quale attesta che il giorno 4 febbraio 2023 alle ore 16.00 circa i forestali e , durante un Persona_1 Persona_2 normale servizio in loc. “Marocche” nel Comune di Dro (TN) verificavano che sulla particella fondiaria 650 C.C. di Dro, in proprietà del ricorrente era stato recentemente attuato Parte_2 un intervento, con soppressione di una porzione di bosco, del tipo ostrio-querceto con presenza di robinia, con successiva fresatura del suolo, in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla normativa provinciale.
A sostegno del ricorso i ricorrenti sostenevano l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta sulla base di due motivi, fondati il primo sulla erronea classificazione dell'area interessata ai lavori della p.f.
650 C.C. Dro come bosco e il secondo sulla mancanza dell'illecito di trasformazione del bosco per mancanza del requisito dell'asportazione o modifica del profilo del suolo forestale.
Sotto il primo profilo evidenziano come l'art. 2, comma 4 l.p. nr. 11/2007 dispone che non sono considerati bosco le aree di neocolonizzazione da parte della vegetazione forestale su cui l'attività di sfalcio, pascolo o coltivazione è documentabile negli ultimi 10 anni. Poiché l'area in questione è stata oggetto di coltivazione sino al 2015, come desumibile da una perizia di stima del 1995 a firma del geom. (cfr. doc. 4), da foto dei luoghi antecedenti all'intervento (cfr. doc. 5), dalle foto Persona_3 pagina 2 di 6 delle radici delle piante estirpate, chiaramente non riconducibili a piante da bosco (cfr. doc. 6) nonché dai residui dell'impianto di irrigazione a pioggia esistente in loco e che erano stati ricoperti dalla vegetazione erbacea (cfr. doc. 7), l'area oggetto degli interventi non può essere qualificata come area boschiva e, pertanto, l'intervento realizzato non necessitava di autorizzazione alcuna.
Sotto il secondo profilo occorre considerare l'art. 13, comma 5 l.p. sopra citata che definisce la trasformazione del bosco “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un'utilizzazione diversa dal quella forestale”. Inoltre, anche dall'art. 16, comma 1 lett. c) bis legge cit., che disciplina l'autorizzazione degli interventi di trasformazione del bosco si evince come sia essenziale non solo l'asportazione della vegetazione esistente ma anche opere di movimentazione di terra. Nel caso di specie lo stesso verbale di contestazione esclude che gli interventi eseguiti abbiano intaccato la conformazione del suolo e, pertanto, l'illecito contestato non sussiste.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio l'autorità amministrativa resistente contestava entrambi i motivi di opposizione con argomentazioni che, essendo del tutto condivisibili, saranno poste a fondamento della presente decisione.
Con ordinanza di scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 15.01.2025 venivano respinte tutte le richieste di prove orali, avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione sulla base delle sole prove documentale prodotte dalle parti e veniva quindi fissata l'odierna udienza per la discussione orale e la decisione.
Preliminarmente va affermata, anche sulla base delle conformi argomentazioni delle parti all'udienza del 26.02.2025, la legittimazione passiva del ON
, che si è ritualmente costituita in giudizio a norma degli artt. 17, 18 e 23
[...] lege nr. 689 del 1981 e 7, comma 5 d.lvo nr. 150 del 2011 e ciò perché, alla luce delle norme appena richiamate, in tema di opposizione a sanzioni amministrative si deve affermare un principio generale di corrispondenza tra autorità che irroga la sanzione e legittimazione passiva, sia quando la competenza spetta ad una autorità amministrativa statale sia quando la competenza spetta ad una autorità locale.
Si deve escludere pertanto la legittimazione passiva sia della che della ON stazione forestale che ha redatto il rapporto, citate erroneamente in giudizio a scopo puramente cautelativo.
L'opposizione proposta è manifestamente infondata e va, pertanto respinta con integrale conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Infatti, come correttamente argomentato dall'autorità amministrativa resistente, dalle foto contenute nelle precisazioni in merito alle controdeduzioni del 09.04.2024 della di Riva del Controparte_4
Garda dd. 01.01.2025 (cfr. doc. 6) tratte da Google Earth del 19.07.2009 (cfr. fig. 2) emerge con certezza che in quella data già fosse presente nell'area in contestazione un'area certamente boschiva che circondava la piccola area centrale coltivata, come lo è ancora oggi. Lo stesso dicasi per la foto dd.
10.05.2011 (cfr. fig. 3) nonché per le Ortofoto Agea risalente agli anni 2014, 2015, 2017, 2020 e 2017, pur non datate in modo più preciso (cfr. fig. 4). Conferma viene, inoltre dal rilievo LIDAR effettuato pagina 3 di 6 nel corso dell'anno 2014 ed integrato con voli del 2018 (cfr. fig. 8; nonché doc. 5 fig. 8 e 9), particolarmente affidabile perché si basa sull'emissione di raggi laser che consentono di rilevare con estrema precisione le diverse caratteristiche del suolo e, in particolare, l'altezza della vegetazione esistente. In particolare, le rilevazioni eseguite attestano la presenza di vegetazione forestale già nel
2014 di altezza tra i 5 e i 10 metri.
Dalla documentazione sopra citata emerge con certezza che solo la parte centrale della p.f. 615 CC Dro un'area di circa 400 mq è sempre stata oggetto di coltivazione;
mentre le due aree ad est ed ovest sono state sempre o, perlomeno dal 2009, aree boschive. Si deve dunque sul punto concludere che l'area oggetto dell'intervento contestato fosse effettivamente bosco, dovendosi escludere con assoluta certezza, fondata su inoppugnabili prove documentali, che fosse stata oggetto di coltivazione negli ultimi 10 anni.
Le pretese prove contrarie di parte ricorrente, a ben vedere, tali non sono, perché la perizia di stima sub doc. 4 è risalente all'anno 1995 e si limita ad affermare che la pf. 650 può essere coltivata mentre la foto sub 10 raffigura solo una piccola area coltivata, circondata da bosco. Anche le foto sub doc. 5, che si assumono essere scattate prima del contestato intervento, senza alcuna prova certa al riguardo, ritraggono non l'intera particella ma solo aree assai circoscritte e, pertanto, essendo pacifico che la parte centrale di circa mq. 400 è stata sempre coltivata, non risultano risolutive. Nulla provano neppure le foto delle radici delle piante estirpate (cfr. doc. 6) nonché i residui degli impianti di irrigazione (cfr. doc. 7), non essendovi alcuna certezza della loro riferibilità ai lavori contestati e, in ogni caso, non escludendo affatto che le aree oggetto dell'intervento contestato fosse un vero e proprio bosco. D'altra parte, la circostanza certa che nel 2014 il rilievo abbia misurato l'altezza delle piante esistenti Per_4 sulle aree contestate da 5 a 10 mt. escludono radicalmente possano ritenersi alberi da frutto. Anche il raffronto delle foto aree effettuate nel corso degli anni escludono, con certezza che nel periodo 2014-
2017 sulle aree contestate siano mai state svolte attività di coltivazione.
Quanto alla pretesa insussistenza della trasformazione del bosco per assenza della necessaria movimentazione di terra pienamente condivisibile è la difesa dell'autorità amministrativa resistente secondo la quale la difesa dei ricorrenti ha equivocato su quanto scritto nel verbale di accertamento, con specifico riferimento alla seguente affermazione: la movimentazione del terreno connessa alla trasformazione del bosco (...) sia avvenuta al solo fine di ripristinare il profilo del suolo in seguito all'estirpazione delle ceppaie e pertanto la connessa volumetria non risulta rilevante ai fini della quantificazione sanzionatoria” (cfr. doc. 1, pg. 1). Infatti, con la seguente affermazione l'organo accertatore non ha affatto attestato l'assenza di movimentazione terra ma solo che non la si è ritenuta rilevante ai fini del calcolo della sanzione perché non calcolabile in termini volumetrici ed essendo avvenuta al solo fine di ripristinare il profilo del suolo dopo l'estirpazione delle ceppaie. D'altra parte l'interpretazione della legge compiuta nel ricorso, secondo la quale non vi sarebbe alcuna trasformazione di bosco, pur in presenza di sradicamento di tutte le piante spontanee, al fine di trasformazione dell'area a scopo di renderla coltivabile, come indiscutibilmente avvenuto nel caso di specie, qualora non fosse riscontrabile una movimentazione di terreno di tale entità di modificare il profilo del suolo è del tutto irragionevole al limite, e forse, anche oltre del capzioso, perché consentirebbe la distruzione generalizzata di tutti i boschi, senza alcun controllo e necessità di autorizzazione se solo si adopera l'accortezza di non modificare il profilo del suolo, anche a mezzo di riporti di terreno a seguito dello sradicamento che è attività che necessariamente implica una pagina 4 di 6 movimentazione di terreno con modifica del profilo del suolo, con buona pace della tutela dell'ambiente e dei paesaggi boschivi che la normativa locale indubbiamente mira a tutelare. La circostanza poi che la movimentazione del terreno non sia stata considerata ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, per l'impossibilità di determinarla in modo certo dopo l'ultimazione dei lavori ed il ripristino del profilo, non può che essere positivamente apprezzata a beneficio del trasgressore.
Dunque, anche questo requisito dell'illecito amministrativo contestato risulta pienamente integrato.
Quanto alla riferibilità soggettiva il verbale di contestazione dd. 27.02.2023 attesta come il ricorrente convocato presso gli uffici della Stazione Forestale di Riva del Garda dichiarava di Parte_2 essere estraneo ai fatti contestati, avendo di recente acquistato il terreno in questione della cui gestione si è sempre occupato il padre, il quale pure presente nell'occasione confermava “di Parte_1 aver eseguito un bel lavoro riportando il terreno alla sua origine secondo catasto, smaltendo anche tutti i rifiuti presenti sul posto”. Non vi può, pertanto, esservi alcun dubbio che l'autore materiale della violazione contestata sia effettivamente come del resto neppure contestato nell'opposizione, mentre Parte_1 [...]
è altrettanto chiaramente responsabile in solido a norma dell'art. 6 legge nr. 689 del 1981, Parte_2 quale proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione.
Nessun dubbio sussiste neppure in ordine alla colpevolezza emergendo in modo inequivocabile come ha deliberatamente eseguito l'intervento senza richiedere la prescritta autorizzazione Parte_1
e, pertanto, con un coefficiente psicologico qualificabile in termini addirittura di dolo più che di colpa, pur sufficiente ad integrare l'illecito amministrativo contestato. Anzi, a voler essere precisi si tratta di dolo intenzionale perché dalla controdeduzioni dei verbalizzanti e Persona_2 Testimone_1 emerge che all'atto della notifica del verbale di contestazione ebbe a dichiarare Parte_1 spontaneamente che prima dell'esecuzione dei lavori si era rivolto al custode forestale il CP_6 quale gli suggerì di rivolgersi alla Stazione forestale ai fini dell'autorizzazione, ma di non aver avuto voglia di aspettare i tempi necessari. Questa dichiarazioni risulta confermata dal custode forestale sentito a riscontro (cfr. doc. 5, pg. 8).
Con riferimento alla congruità della sanzione comminata va precisato come sempre dal verbale di accertamento emerge come gli agenti accertatori hanno misurato, con l'ausilio di strumentazione GPS e cordella metrica, due distinte aree oggetto dell'intervento illecito pari a mq. 654 e 498 e, dunque, per complessivi mq. 1.152, pari a 11 are (essendo l'ara un'unità di misura pari a 100 mq) più una frazione di ara. La sanzione pecuniaria prevista, nel caso l'area oggetto di intervento sia superiore alle 2 are è pari ad un minimo di € 143 ed un massimo di € 1.430,00 per ogni ara o frazione di ara, con la conseguenza che la sanzione minima, nel caso di specie è pari ad € 1.716,00 (=143x12) e quella massima è pari ad € 17.160,00 (=1430x12), mentre come emerge dall'ordinanza ingiunzione è stata applicata la c.d. misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge nr. 689 del 1981, pari al doppio del minimo edittale, ossia € 3.432,00.
La suddetta sanzione è del tutto congrua rispetto alla gravità della violazione commessa in considerazione della relativa estensione dell'area interessata all'illecito intervento e della pregnanza dell'elemento psicologico da parte dell'autore, oltre che della pervicacia nel contestare gli elementi costitutivi dell'illecito commesso, pur emergendo in modo evidente da prove documentali inoppugnabili. pagina 5 di 6 Il ricorso in opposizione va, pertanto, respinto e l'ordinanza-ingiunzione opposta integralmente confermata.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese vive in Parte favore della liquidate in € 60,00 come da nota spese depositata, non essendo dovuti onorari di Avvocato essendosi la parte difesa in via diretta, come consentito dall'art. 6, comma 9 d.lvo nr. 150 del
2011.
Tuttavia la manifesta infondatezza, al limite della lite temeraria, giustifica la condanna d'ufficio, a norma dell'art. 96, comma 3 c.p.c. la condanna degli opponenti, in via solidali tra loro dell'ulteriore somma di € 1.000,00 in favore della resistente nonché la condanna di ciascun opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Rovereto, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, coì decide:
1. Respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza- ingiunzione opposta prot. D327/2024/11.15-2023-69 del ON
e , notificata ai ricorrenti in data 14 ottobre
[...] ON
2024 (cfr. doc. 1).
2. condanna i ricorrenti e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_4 Parte_2 delle spese vive di lite in favore della resistente che liquida nella complessiva somma di €
60,00;
3. condanna i ricorrenti e in solido tra loro, al pagamento Parte_4 Parte_2 della somma di € 1.000,00 in favore della resistente;
4. condanna i ricorrenti e al pagamento della somma di € Parte_4 Parte_2
500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Rovereto, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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