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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
R.G.A.C. n. 212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 212 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14 giugno 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
e elettivamente domiciliate in San Parte_1 Parte_2
RO (FG) alla via Giacomo Matteotti n. 28, presso lo studio dell'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo,
pagina 1 di 12 che le rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico del predetto difensore, Email_1
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Erroi giusta procura versata Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce alla via Trinchese n.63, nonché presso il domicilio telematico Email_2
APPELLATA
oggetto: azione revocatoria, appello avverso la sentenza n. 3029/2021 emessa dal
Tribunale di Foggia il 21/12/2021, e pubblicata il 23/12/2021
Conclusioni
All'udienza del 14/6/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato il 22/06/2020, la convenne innanzi Controparte_2
al Tribunale di Foggia, e la società “ Parte_1 Parte_2
asserendo: - di essere creditrice, in forza del contratto di cessione del 14/07/2017, intervenuto con nei confronti della , in qualità di fideiussore, nonché di Controparte_3 Parte_1 [...]
dell'importo di € 22.661,55 oltre ad interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. Parte_3
1831/2016 del 6/10/2016 emesso dal Tribunale di Foggia;
che , con atto notarile Parte_1
del 1/08/2018, aveva costituito la società conferendole contestualmente tutti i Parte_2
beni immobili facenti parte del suo patrimonio;
- che riteneva sussistenti i presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero l'esistenza di un credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo della scientia damni in capo alla debitrice, e la partecipatio fraudis da parte del terzo.
Per queste ragioni, chiese fosse dichiarata l'inefficacia nei propri Controparte_4 confronti, e quindi la revoca ex artt. 2901 ss. c.c., del seguente atto: atto di costituzione di società a pagina 2 di 12 responsabilità limitata per notaio dott. di San RO (FG) del 01/08/2018, rep. N. Persona_1
10.256, racc. n. 7.496, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, in data 3/08/2018, reg. gen. 17220, reg. part. n. 12897, con riferimento alla parte a mezzo della quale erano stati conferiti in p. iva, cod. fisc. i seguenti beni Controparte_5 P.IVA_1
immobili di proprietà piena ed esclusiva di , facenti parte del fabbricato sito nel Parte_1
Comune di San RO, tra le vie Vincenzo Tito e Del Vicario, Lottizzazione Città Giardino, e precisamente: a) appartamento per civile abitazione, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San
RO (FG), al foglio 30, p.lla 1654, sub. 7, via Vincenzo Tito snc, piano 2-3, interno 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 7,5; b) locale box auto, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San RO (FG), al foglio 30, p.lla 1654, sub. 13, via Vincenzo Tito snc, piano S1, zona cens. 1, cat.
C/6, classe 4, consistenza 19 mq.
Si costituirono in giudizio, mediante due distinte comparse di costituzione e risposta, Parte_1
e la le quali eccepirono che il credito vantato dalla Banca
[...] Parte_2
era stato contestato e che la relativa controversia era ancora sub iudice e, dunque, esso non era né liquido, né certo ed esigibile, e che la fideiussione omnibus rilasciata dalla convenuta, , Parte_1
era affetta da nullità parziale, poiché il modello contrattuale predisposto nel contratto sottoscritto il
2/12/2011, ricalcava quello proibito dall'AB1I, in quanto in violazione delle regole sulla leale concorrenza e della normativa antitrust.
Aggiunsero le opponenti che l'operazione economica impugnata giustificava il pagamento di un debito scaduto e, quindi, era irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c., poiché il bene immobile conferito alla era gravato da mutuo ipotecario, concesso dalla Parte_2 Controparte_6
in data 1/12/2005, per un importo originario di euro 120.000,00, da restituire in 300 ratei mensili
[...]
per venticinque anni, e, alla data del conferimento, risultava ancora un residuo debito pari ad euro
91.650,00.
***
Il Tribunale di Foggia ha deciso la controversia con la sentenza n. 3029 del 21/12/2021, - con cui ha accolto integralmente la domanda e condannato i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidati in € 2700,00 per spese ed € 4000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”.
Il Giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che i convenuti, in sede di comparsa conclusionale, hanno, per la prima volta, contestato la legittimazione attiva della Controparte_4
[...] 1 Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle
[...] operazioni bancarie”.
pagina 3 di 12 per mancanza di adeguata prova in ordine alla titolarità del credito azionato a fondamento Pt_2 dell'azione revocatoria, ma, trattandosi di una difesa attinente alla titolarità effettiva del credito e dunque al merito della lite, questa avrebbe dovuto essere articolata non oltre la maturazione del termine delle preclusioni assertive e di merito, il che avrebbe consentito alla società attrice di prendere posizione compiutamente al riguardo e di integrare eventualmente la documentazione prodotta.
Nel merito, quanto ai requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., il Giudice ha rammentato che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass.
Civ. 2001/12678; Cass. Civ. 2003/11471; Cass. Civ. 2008/2002), e che anche il “credito eventuale”, nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore”
(Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018).
Nel caso di specie, il credito vantato dalla era stato accertato con il decreto Controparte_7
ingiuntivo del 6 ottobre 2016 n. 1831, e dichiarato esecutivo nel corso del successivo giudizio di opposizione, e per questo non si trattava certamente di una ragione di credito manifestamente pretestuosa, il che è considerato sufficiente per l'esperimento dell'azione revocatoria, non essendo il giudicante tenuto a compiere un accertamento incidentale in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria.
Il Tribunale ha altresì ravvisato la sussistenza del requisito dell'eventus damni, essendo indubbia la diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale dei creditori conseguita alla sostituzione della proprietà dei beni immobili con la mera partecipazione ad un capitale di rischio, ed ha escluso l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., in quanto l'atto impugnato è configurabile quale espressione di autonomia negoziale, e non adempimento in senso tecnico.
La sussistenza dell'eventus damni, ha ritenuto il primo Giudice, non è stata pregiudicata dall'esistenza di un vincolo ipotecario sugli immobili conferiti iscritto a favore dello stesso creditore attore in revocatoria, in quanto questo è posto a garanzia di un credito (derivante da un mutuo del 2005) diverso da quello fatto valere a fondamento della domanda revocatoria, al quale ultimo detto vincolo non può estendersi in ragione della specialità e dell'accessorietà della garanzia ipotecaria rispetto ad un credito determinato.
Quanto al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., vertendosi nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la scientia damni in capo al debitore disponente ed al terzo può consistere nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni pagina 4 di 12 del creditore, e la sussistenza di tale animus, nella presente fattispecie, può trarsi dalle circostanze di cui ha fatto compiuta menzione parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è stata impugnata congiuntamente da e con Parte_1 Parte_2
atto di appello notificato il 03/02/2022, sulla scorta delle argomentazioni descritte appresso.
Con il primo motivo di appello, le appellanti si sono dolute dell'omessa declaratoria di difetto di legittimazione attiva in capo alla da parte del giudice di primo grado, il quale Controparte_7
avrebbe errato nel valutare tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle convenute in comparsa conclusionale: tale eccezione, a loro dire, non avrebbe inerito alla titolarità del diritto dedotto in giudizio, bensì alla legitimatio ad causam della e pertanto Controparte_7
sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, e dunque non poteva considerarsi tardiva.
Nel merito, hanno segnalato che il presunto contratto di cessione del 14/07/2018, in virtù del quale l'appellata sarebbe divenuta titolare del credito, non era presente in atti, se non per un generico richiamo alla pubblicità data con la Gazzetta Ufficiale, corredato dall'allegazione di un link, https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzaziione/fino che non forniva alcuna evidenza utile.
Invero, ognuna di queste argomentazioni deve considerarsi superata dalla produzione documentale, effettuata da ad integrazione del richiamato estratto della Gazzetta Ufficiale, dell'atto di CP_7
cessione del credito di cui è causa da parte di originariamente titolare del medesimo. Controparte_3
Tale produzione, è tempestiva e rende superfluo il vaglio della pur convincente disamina di parte appellata circa il fatto che l'eccezione de qua vertesse in effetti sulla titolarità del credito, piuttosto che sulla legittimazione ad causam.
Invero, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali e, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poichè la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (Cass. civ., Sez. II, 18/07/2002, n. 10443).
Tanto, conduce irrefutabilmente al rigetto del primo motivo di appello.
pagina 5 di 12 Vero, è che la Suprema Corte ha di recente stabilito, con sentenza n. 28790/2024, l'insufficienza della mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale prova della legittimazione attiva in capo al cessionario, e che nella stessa occasione essa ha avuto modo di precisare che non è, all'uopo, sufficiente dare prova della avvenuta cessione, ma occorre dimostrare che lo specifico credito oggetto della controversia ne sia parte, questa Corte ritiene assolto da parte appellata tale onere probatorio, attraverso la produzione documentale di cui si è già riferito.
In particolare, la allegata dichiarazione di per quanto stigmatizzata da parte appellante, CP_3
risulta dirimente sul punto, in ossequio a quanto stabilito sempre dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10200/2021, secondo cui, se il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto ad alcuna formula sacramentale ai fini del suo perfezionamento e validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria della società cedente.
Si veda, sul punto, Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 398/2024, rinvenibile su: https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/contratti- bancari/legittimazione-attiva-la-dichiarazione-della-cedente-e-decisiva/
Con il secondo motivo, le appellanti si sono dolute della violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1, c.c. in relazione all'esistenza stessa di un diritto di credito in capo all'attore, essendo quest'ultimo fondato su un titolo viziato, ovvero il contratto di fideiussione omnibus del 2/12/2011, rilasciata da in favore di Parte_1 Controparte_6
La pattuizione de qua, infatti, all'art. 5 annovera espressamente la cosiddetta clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per
l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Tale clausola apparrebbe riproduttiva dello schema predisposto dalla ABI, quindi contraria alla normativa antitrust, come dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/05/2005, in quanto in violazione della legge n. 287/1990, poste a tutela della concorrenza e del mercato.
In ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, hanno proseguito le appellanti, clausole i tale foggia sono nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c., sicché, come sancito dal comma 2 della stessa norma, ispirata al principio di conservazione del contratto, “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
pagina 6 di 12 Da ciò conseguirebbe la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus del 2/12/2011, e, di conseguenza, in applicazione della disciplina innanzi esposta, l'operatività dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore agisca entro sei mesi.
Tale termine non sarebbe stato rispettato dalla Banca procedente, sicché gli effetti della garanzia personale prestata dalla sig.ra debbono considerarsi cessati ed estinta la relativa Parte_1
obbligazione fideiussoria.
Tutto ciò in disparte, secondo parte appellante la pretestuosità dell'azione esperita dalla
[...]
deriverebbe, altresì, dalla labilità ed incertezza del credito dalla stessa asseritamente Controparte_7
vantato, poiché esso è tuttora contestato e sub iudice, pendendo il procedimento civile rubricato al n.
9408/2016 RG innanzi al Tribunale di Foggia.
Anche questo motivo può dirsi destituito di fondamento, e va, pertanto, rigettato.
Le ragioni appena prospettate postulano la necessità di una valutazione che evidentemente esula dalle prerogative di cui è fornito il giudicante in una controversia quale la presente, ove invece gli è consentito un mero accertamento della non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (Cass. 4212/2020), come già molto opportunamente richiamato dal primo
Giudice.
Questa Corte non può, peraltro, che perseverare nell'orientamento da essa costantemente mantenuto, da ultimo, con la sentenza n. 574/2025 del 11/04/2025, relatore Dott.ssa Marchesiello, laddove puntualmente è enunciato “….Posto dunque che la revocatoria non è un'azione di accertamento della pretesa creditoria vantata dall'appellata, né un giudizio che presenta interferenze con quello che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale non opposto o con quello di esecuzione, nello specifico è evidente che la questione dell'eventuale nullità, totale o parziale, della fidejussione posta a base del
d.i. n. 4548/2018 non può essere prospettata in questa sede, così come quella dell'eventuale opponibilità tardiva del titolo ex art. 650 c.p.c. durante la fase esecutiva”.
Per queste ragioni, il motivo di impugnazione è rigettato.
****
Con il terzo motivo, le appellanti hanno lamentato una presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 1, c.c., in relazione all'elemento oggettivo dell'eventus damni, a loro dire del tutto carente nel caso de quo poiché, al momento dell'atto dispositivo impugnato, il patrimonio di Parte_1
non aveva subito alcun depauperamento che potesse ledere il presunto credito attoreo pari ad euro
22.661,55.
pagina 7 di 12 Esso, infatti, era originariamente gravato da un mutuo concesso da in data Controparte_6
1/12/2005, per un importo di euro 120.000,00, da restituire in 300 ratei mensili per venticinque anni, con relativa ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia,
15100, sull'immobile poi conferito alla ed oggi oggetto di revocatoria, talché Parte_2 con l'operazione economica il patrimonio della debitrice, la sig.ra , non avrebbe Parte_1
subito il naturale decremento che invece sarebbe avvenuto nell'ipotesi in cui ella avesse continuato a pagare il rateo mensile pari circa ad euro 500,00 per estinguere il mutuo.
Questa tesi di parte appellante non può che considerarsi tutt'affatto convincente, e deve essere respinta.
Ciò, in quanto, innanzitutto, non è stata fornita alcuna prova dell'esposizione residua effettiva del mutuo al tempo del conferimento del compendio nella società, né del valore effettivo del compendio conferito nella società, e tampoco della presunta capienza limitata soltanto al soddisfo delle ragioni del creditore ipotecario.
Ciò detto, rimane di solare evidenza come l'operazione in questione abbia comunque condotto ad uno scenario in cui il soddisfacimento del credito di cui l'appellata va titolare è risultato senz'altro potenzialmente assai meno agevole. CP_ In ogni caso, pare decisivo il richiamo giurisprudenziale segnalato dalla 1, culminante con il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.” (Cass. Civ. 10 giugno 2020 n. 11121).
*****
Con il quarto motivo, le appellanti si sono dolute della presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 1, c.c. in relazione all'elemento soggettivo della scientia damni della debitrice e della partecipatio fraudis del terzo, a loro dire del tutto assenti, poiché lo scopo alla base della costituzione della sarebbe stato quello di creare un'impresa per la compravendita di Parte_2
beni immobili propri, al fine di creare reddito ed utili.
si sarebbe risolta a compiere l'atto dispositivo impugnato in quanto non poteva Parte_1
più far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con la nel Controparte_6
2005, tant'è che con nota del 01/12/2017, in atti, l'istituto di credito le comunicava la decadenza dal pagina 8 di 12 beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo per la presenza di n. 28 rate scadute ed impagate, per una esposizione totale di € 100.129,23 al 31/10/2017.
Successivamente ella stessa, disoccupata dal 2016, al fine di onorare il proprio debito scaduto, con nota dell'11/01/2018, in atti, proponeva un piano di rientro rateale, così dimostrando la propria difficoltà economica.
A seguito del conferimento e della costituzione della inoltre, i ratei del mutuo Parte_2
de quo risultano in regolare ammortamento, a dimostrazione che la sig.ra ha potuto onorare Parte_1
i propri debiti scaduti proprio a mezzo dell'atto dispositivo impugnato.
Tali circostanze proverebbero, secondo parte appellante, che l'operazione economica è stata posta in essere senza la consapevolezza di ledere la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. di Parte_1
, ma, al contrario nell'intento di locupletare il proprio patrimonio con conseguente maggiore
[...]
tutela per il ceto creditorio.
Tali argomentazioni non convincono, e comunque non sono sufficienti a superare il dato di fatto che l'atto de quo sia avvenuto in data posteriore alla notifica del decreto ingiuntivo alla , la Parte_1
quale era dunque ben al corrente del suo ingente debito, e di conseguenza del fatto che l'atto in questione avrebbe diminuito le proprie garanzie patrimoniali, rivestendo ella stessa la carica di amministratore unico della costituenda società.
Ed invero, non si comprende in quale modo l'operazione abbia potuto giovare, o comunque rendere meno critica, la situazione economica della , posto che apparentemente non le sarebbe Parte_1
derivato alcun tipo di ristoro monetario.
Ciò premesso, e posto che l'elemento psicologico richiesto dall'art 2901 c.c. nelle presenti circostanze
è la mera conoscibilità del potenziale nocumento arrecabile, il quarto motivo deve essere rigettato.
Infine, con il quinto motivo, le appellanti hanno sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 3, c.c. in relazione alla sussistenza di un debito scaduto.
La sentenza di primo grado avrebbe, in tale prospettiva, fallato nella parte in cui è negata l'operatività dell'esenzione di cui all'art 2901 co. 3 c.c. “… in quanto, a tacer d'altro, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di un atto di autonomia negoziale e non di un adempimento in senso tecnico. Il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art.
2901, comma 3, c.c., trova infatti applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come nel caso di specie, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non
pagina 9 di 12 dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'eventuale effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”.
L'art. 2901, co. 3, c.c., ha ricordato parte appellante, sancisce l'irrevocabilità del pagamento di debiti scaduti, trovando, l'esenzione, la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.
Essa è stata estesa dalla giurisprudenza anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli.
In questa ipotesi, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (v. anche Cass. 21/07/2006, n. 16756; Cass. n. 2157 del 1974; n. 11764 del 2001).
Il principio della irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901, terzo comma cpc, ha trovato applicazione non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti od in quello di vendita di immobile sottoposto ad esecuzione forzata di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti.
In altri termini il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale.
Anche in questa ipotesi, infatti, il conferimento de quo assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere al trasferimento immobiliare, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (Cass. civ. Sez. III, 20/07/2004, n. 13435).
Nella fattispecie, avrebbe trasferito l'immobile in questione non potendo più far Parte_1
fronte al mutuo contratto con la in data 01/12/2005, come dimostrato dall'alto Controparte_6
numero (28) di rate scadute ed impagate.
Sussisterebbe, pertanto, a dire delle appellanti, un rapporto di strumentalità del conferimento immobiliare con la posizione debitoria pregressa del conferente, alla cui estinzione esso sarebbe sotteso.
Esse hanno richiamato, in proposito, il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del pagina 10 di 12 debitore, qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche solo in parte il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della par condicio, sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale.
Anche questo motivo di appello risulta fallace, per le ragioni ben enunciate da nella propria CP_7
comparsa di costituzione nel secondo grado del giudizio.
Nella fattispecie non vi è stato un atto di vendita con il quale la debitrice abbia conseguito un corrispettivo destinandolo al pagamento di debiti scaduti, bensì un atto di conferimento di beni nella società con il quale la debitrice ha ottenuto una quota di Parte_2 Parte_1
partecipazione nella costituita società, sicchè risulta del tutto assente l'ipotesi dell'alienazione di bene, del conseguimento del prezzo della vendita e della destinazione di tale controprestazione economica al pagamento del debito scaduto.
Infatti, va evidenziato che “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (Cass. civ.,
Sez. III, 19/04/2016, n. 7747).
Non v'è, peraltro, prova della mora debendi ex art. 1219 c.c. della disponente , dell'accollo Parte_1
del mutuo, del debito esistente alla data del conferimento e del debito scaduto.
Infine, la stessa appellante ha affermato in sede di atto di appello che il mutuo risultava, al momento del deposito dello stesso, in regolare ammortamento, così escludendo la sussistenza della mora del mutuatario e dell'adempimento di un debito scaduto quali requisiti essenziali prescritti dall'art. 2901 comma 3° cod. civile, al fine di poter invocare l'esenzione della revocatoria.
*****
I rilievi che precedono conducono al rigetto del gravame, in quanto infondato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore (cfr. Cass. 2020/n.
3697).
pagina 11 di 12 Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 3029/2021, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Foggia il 21/12/2021, e pubblicata il 23/12/2021, così provvede:
Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna le appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate per complessivi € 3.966,00 per Controparte_1
compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %,
IVA e CAP;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico delle appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 18 aprile 2025
Il Presidente relatore-estensore
Dott. Filippo LABELLARTE
pagina 12 di 12
R.G.A.C. n. 212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 212 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14 giugno 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
TRA
e elettivamente domiciliate in San Parte_1 Parte_2
RO (FG) alla via Giacomo Matteotti n. 28, presso lo studio dell'avv. Fabio Salvatore Prattichizzo,
pagina 1 di 12 che le rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico del predetto difensore, Email_1
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Erroi giusta procura versata Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce alla via Trinchese n.63, nonché presso il domicilio telematico Email_2
APPELLATA
oggetto: azione revocatoria, appello avverso la sentenza n. 3029/2021 emessa dal
Tribunale di Foggia il 21/12/2021, e pubblicata il 23/12/2021
Conclusioni
All'udienza del 14/6/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione notificato il 22/06/2020, la convenne innanzi Controparte_2
al Tribunale di Foggia, e la società “ Parte_1 Parte_2
asserendo: - di essere creditrice, in forza del contratto di cessione del 14/07/2017, intervenuto con nei confronti della , in qualità di fideiussore, nonché di Controparte_3 Parte_1 [...]
dell'importo di € 22.661,55 oltre ad interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. Parte_3
1831/2016 del 6/10/2016 emesso dal Tribunale di Foggia;
che , con atto notarile Parte_1
del 1/08/2018, aveva costituito la società conferendole contestualmente tutti i Parte_2
beni immobili facenti parte del suo patrimonio;
- che riteneva sussistenti i presupposti per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., ovvero l'esistenza di un credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo della scientia damni in capo alla debitrice, e la partecipatio fraudis da parte del terzo.
Per queste ragioni, chiese fosse dichiarata l'inefficacia nei propri Controparte_4 confronti, e quindi la revoca ex artt. 2901 ss. c.c., del seguente atto: atto di costituzione di società a pagina 2 di 12 responsabilità limitata per notaio dott. di San RO (FG) del 01/08/2018, rep. N. Persona_1
10.256, racc. n. 7.496, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, in data 3/08/2018, reg. gen. 17220, reg. part. n. 12897, con riferimento alla parte a mezzo della quale erano stati conferiti in p. iva, cod. fisc. i seguenti beni Controparte_5 P.IVA_1
immobili di proprietà piena ed esclusiva di , facenti parte del fabbricato sito nel Parte_1
Comune di San RO, tra le vie Vincenzo Tito e Del Vicario, Lottizzazione Città Giardino, e precisamente: a) appartamento per civile abitazione, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San
RO (FG), al foglio 30, p.lla 1654, sub. 7, via Vincenzo Tito snc, piano 2-3, interno 3, zona cens. 1, cat. A/3, classe 3, consistenza vani 7,5; b) locale box auto, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San RO (FG), al foglio 30, p.lla 1654, sub. 13, via Vincenzo Tito snc, piano S1, zona cens. 1, cat.
C/6, classe 4, consistenza 19 mq.
Si costituirono in giudizio, mediante due distinte comparse di costituzione e risposta, Parte_1
e la le quali eccepirono che il credito vantato dalla Banca
[...] Parte_2
era stato contestato e che la relativa controversia era ancora sub iudice e, dunque, esso non era né liquido, né certo ed esigibile, e che la fideiussione omnibus rilasciata dalla convenuta, , Parte_1
era affetta da nullità parziale, poiché il modello contrattuale predisposto nel contratto sottoscritto il
2/12/2011, ricalcava quello proibito dall'AB1I, in quanto in violazione delle regole sulla leale concorrenza e della normativa antitrust.
Aggiunsero le opponenti che l'operazione economica impugnata giustificava il pagamento di un debito scaduto e, quindi, era irrevocabile ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c., poiché il bene immobile conferito alla era gravato da mutuo ipotecario, concesso dalla Parte_2 Controparte_6
in data 1/12/2005, per un importo originario di euro 120.000,00, da restituire in 300 ratei mensili
[...]
per venticinque anni, e, alla data del conferimento, risultava ancora un residuo debito pari ad euro
91.650,00.
***
Il Tribunale di Foggia ha deciso la controversia con la sentenza n. 3029 del 21/12/2021, - con cui ha accolto integralmente la domanda e condannato i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidati in € 2700,00 per spese ed € 4000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”.
Il Giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che i convenuti, in sede di comparsa conclusionale, hanno, per la prima volta, contestato la legittimazione attiva della Controparte_4
[...] 1 Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle
[...] operazioni bancarie”.
pagina 3 di 12 per mancanza di adeguata prova in ordine alla titolarità del credito azionato a fondamento Pt_2 dell'azione revocatoria, ma, trattandosi di una difesa attinente alla titolarità effettiva del credito e dunque al merito della lite, questa avrebbe dovuto essere articolata non oltre la maturazione del termine delle preclusioni assertive e di merito, il che avrebbe consentito alla società attrice di prendere posizione compiutamente al riguardo e di integrare eventualmente la documentazione prodotta.
Nel merito, quanto ai requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., il Giudice ha rammentato che, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziaria (Cass. Civ. sez. I 18.02.1998 n. 1712; Cass.
Civ. 2001/12678; Cass. Civ. 2003/11471; Cass. Civ. 2008/2002), e che anche il “credito eventuale”, nella veste di 'credito litigioso', è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore”
(Cass. Civ. n. 5618/2018, Cass. Civ. n. 11755/2018).
Nel caso di specie, il credito vantato dalla era stato accertato con il decreto Controparte_7
ingiuntivo del 6 ottobre 2016 n. 1831, e dichiarato esecutivo nel corso del successivo giudizio di opposizione, e per questo non si trattava certamente di una ragione di credito manifestamente pretestuosa, il che è considerato sufficiente per l'esperimento dell'azione revocatoria, non essendo il giudicante tenuto a compiere un accertamento incidentale in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria.
Il Tribunale ha altresì ravvisato la sussistenza del requisito dell'eventus damni, essendo indubbia la diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale dei creditori conseguita alla sostituzione della proprietà dei beni immobili con la mera partecipazione ad un capitale di rischio, ed ha escluso l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 2901 co. 3 c.c., in quanto l'atto impugnato è configurabile quale espressione di autonomia negoziale, e non adempimento in senso tecnico.
La sussistenza dell'eventus damni, ha ritenuto il primo Giudice, non è stata pregiudicata dall'esistenza di un vincolo ipotecario sugli immobili conferiti iscritto a favore dello stesso creditore attore in revocatoria, in quanto questo è posto a garanzia di un credito (derivante da un mutuo del 2005) diverso da quello fatto valere a fondamento della domanda revocatoria, al quale ultimo detto vincolo non può estendersi in ragione della specialità e dell'accessorietà della garanzia ipotecaria rispetto ad un credito determinato.
Quanto al requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., vertendosi nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la scientia damni in capo al debitore disponente ed al terzo può consistere nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni pagina 4 di 12 del creditore, e la sussistenza di tale animus, nella presente fattispecie, può trarsi dalle circostanze di cui ha fatto compiuta menzione parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è stata impugnata congiuntamente da e con Parte_1 Parte_2
atto di appello notificato il 03/02/2022, sulla scorta delle argomentazioni descritte appresso.
Con il primo motivo di appello, le appellanti si sono dolute dell'omessa declaratoria di difetto di legittimazione attiva in capo alla da parte del giudice di primo grado, il quale Controparte_7
avrebbe errato nel valutare tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle convenute in comparsa conclusionale: tale eccezione, a loro dire, non avrebbe inerito alla titolarità del diritto dedotto in giudizio, bensì alla legitimatio ad causam della e pertanto Controparte_7
sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, e dunque non poteva considerarsi tardiva.
Nel merito, hanno segnalato che il presunto contratto di cessione del 14/07/2018, in virtù del quale l'appellata sarebbe divenuta titolare del credito, non era presente in atti, se non per un generico richiamo alla pubblicità data con la Gazzetta Ufficiale, corredato dall'allegazione di un link, https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzaziione/fino che non forniva alcuna evidenza utile.
Invero, ognuna di queste argomentazioni deve considerarsi superata dalla produzione documentale, effettuata da ad integrazione del richiamato estratto della Gazzetta Ufficiale, dell'atto di CP_7
cessione del credito di cui è causa da parte di originariamente titolare del medesimo. Controparte_3
Tale produzione, è tempestiva e rende superfluo il vaglio della pur convincente disamina di parte appellata circa il fatto che l'eccezione de qua vertesse in effetti sulla titolarità del credito, piuttosto che sulla legittimazione ad causam.
Invero, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali e, pertanto, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poichè la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi (Cass. civ., Sez. II, 18/07/2002, n. 10443).
Tanto, conduce irrefutabilmente al rigetto del primo motivo di appello.
pagina 5 di 12 Vero, è che la Suprema Corte ha di recente stabilito, con sentenza n. 28790/2024, l'insufficienza della mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale prova della legittimazione attiva in capo al cessionario, e che nella stessa occasione essa ha avuto modo di precisare che non è, all'uopo, sufficiente dare prova della avvenuta cessione, ma occorre dimostrare che lo specifico credito oggetto della controversia ne sia parte, questa Corte ritiene assolto da parte appellata tale onere probatorio, attraverso la produzione documentale di cui si è già riferito.
In particolare, la allegata dichiarazione di per quanto stigmatizzata da parte appellante, CP_3
risulta dirimente sul punto, in ossequio a quanto stabilito sempre dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 10200/2021, secondo cui, se il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto ad alcuna formula sacramentale ai fini del suo perfezionamento e validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria della società cedente.
Si veda, sul punto, Trib. Reggio Emilia, sentenza n. 398/2024, rinvenibile su: https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-della-banca-e-dei-mercati-finanziari/contratti- bancari/legittimazione-attiva-la-dichiarazione-della-cedente-e-decisiva/
Con il secondo motivo, le appellanti si sono dolute della violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1, c.c. in relazione all'esistenza stessa di un diritto di credito in capo all'attore, essendo quest'ultimo fondato su un titolo viziato, ovvero il contratto di fideiussione omnibus del 2/12/2011, rilasciata da in favore di Parte_1 Controparte_6
La pattuizione de qua, infatti, all'art. 5 annovera espressamente la cosiddetta clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., a mente della quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per
l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Tale clausola apparrebbe riproduttiva dello schema predisposto dalla ABI, quindi contraria alla normativa antitrust, come dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/05/2005, in quanto in violazione della legge n. 287/1990, poste a tutela della concorrenza e del mercato.
In ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021, hanno proseguito le appellanti, clausole i tale foggia sono nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c., sicché, come sancito dal comma 2 della stessa norma, ispirata al principio di conservazione del contratto, “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
pagina 6 di 12 Da ciò conseguirebbe la nullità dell'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus del 2/12/2011, e, di conseguenza, in applicazione della disciplina innanzi esposta, l'operatività dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore agisca entro sei mesi.
Tale termine non sarebbe stato rispettato dalla Banca procedente, sicché gli effetti della garanzia personale prestata dalla sig.ra debbono considerarsi cessati ed estinta la relativa Parte_1
obbligazione fideiussoria.
Tutto ciò in disparte, secondo parte appellante la pretestuosità dell'azione esperita dalla
[...]
deriverebbe, altresì, dalla labilità ed incertezza del credito dalla stessa asseritamente Controparte_7
vantato, poiché esso è tuttora contestato e sub iudice, pendendo il procedimento civile rubricato al n.
9408/2016 RG innanzi al Tribunale di Foggia.
Anche questo motivo può dirsi destituito di fondamento, e va, pertanto, rigettato.
Le ragioni appena prospettate postulano la necessità di una valutazione che evidentemente esula dalle prerogative di cui è fornito il giudicante in una controversia quale la presente, ove invece gli è consentito un mero accertamento della non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (Cass. 4212/2020), come già molto opportunamente richiamato dal primo
Giudice.
Questa Corte non può, peraltro, che perseverare nell'orientamento da essa costantemente mantenuto, da ultimo, con la sentenza n. 574/2025 del 11/04/2025, relatore Dott.ssa Marchesiello, laddove puntualmente è enunciato “….Posto dunque che la revocatoria non è un'azione di accertamento della pretesa creditoria vantata dall'appellata, né un giudizio che presenta interferenze con quello che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale non opposto o con quello di esecuzione, nello specifico è evidente che la questione dell'eventuale nullità, totale o parziale, della fidejussione posta a base del
d.i. n. 4548/2018 non può essere prospettata in questa sede, così come quella dell'eventuale opponibilità tardiva del titolo ex art. 650 c.p.c. durante la fase esecutiva”.
Per queste ragioni, il motivo di impugnazione è rigettato.
****
Con il terzo motivo, le appellanti hanno lamentato una presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 1, c.c., in relazione all'elemento oggettivo dell'eventus damni, a loro dire del tutto carente nel caso de quo poiché, al momento dell'atto dispositivo impugnato, il patrimonio di Parte_1
non aveva subito alcun depauperamento che potesse ledere il presunto credito attoreo pari ad euro
22.661,55.
pagina 7 di 12 Esso, infatti, era originariamente gravato da un mutuo concesso da in data Controparte_6
1/12/2005, per un importo di euro 120.000,00, da restituire in 300 ratei mensili per venticinque anni, con relativa ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia,
15100, sull'immobile poi conferito alla ed oggi oggetto di revocatoria, talché Parte_2 con l'operazione economica il patrimonio della debitrice, la sig.ra , non avrebbe Parte_1
subito il naturale decremento che invece sarebbe avvenuto nell'ipotesi in cui ella avesse continuato a pagare il rateo mensile pari circa ad euro 500,00 per estinguere il mutuo.
Questa tesi di parte appellante non può che considerarsi tutt'affatto convincente, e deve essere respinta.
Ciò, in quanto, innanzitutto, non è stata fornita alcuna prova dell'esposizione residua effettiva del mutuo al tempo del conferimento del compendio nella società, né del valore effettivo del compendio conferito nella società, e tampoco della presunta capienza limitata soltanto al soddisfo delle ragioni del creditore ipotecario.
Ciò detto, rimane di solare evidenza come l'operazione in questione abbia comunque condotto ad uno scenario in cui il soddisfacimento del credito di cui l'appellata va titolare è risultato senz'altro potenzialmente assai meno agevole. CP_ In ogni caso, pare decisivo il richiamo giurisprudenziale segnalato dalla 1, culminante con il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.” (Cass. Civ. 10 giugno 2020 n. 11121).
*****
Con il quarto motivo, le appellanti si sono dolute della presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 1, c.c. in relazione all'elemento soggettivo della scientia damni della debitrice e della partecipatio fraudis del terzo, a loro dire del tutto assenti, poiché lo scopo alla base della costituzione della sarebbe stato quello di creare un'impresa per la compravendita di Parte_2
beni immobili propri, al fine di creare reddito ed utili.
si sarebbe risolta a compiere l'atto dispositivo impugnato in quanto non poteva Parte_1
più far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto con la nel Controparte_6
2005, tant'è che con nota del 01/12/2017, in atti, l'istituto di credito le comunicava la decadenza dal pagina 8 di 12 beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo per la presenza di n. 28 rate scadute ed impagate, per una esposizione totale di € 100.129,23 al 31/10/2017.
Successivamente ella stessa, disoccupata dal 2016, al fine di onorare il proprio debito scaduto, con nota dell'11/01/2018, in atti, proponeva un piano di rientro rateale, così dimostrando la propria difficoltà economica.
A seguito del conferimento e della costituzione della inoltre, i ratei del mutuo Parte_2
de quo risultano in regolare ammortamento, a dimostrazione che la sig.ra ha potuto onorare Parte_1
i propri debiti scaduti proprio a mezzo dell'atto dispositivo impugnato.
Tali circostanze proverebbero, secondo parte appellante, che l'operazione economica è stata posta in essere senza la consapevolezza di ledere la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. di Parte_1
, ma, al contrario nell'intento di locupletare il proprio patrimonio con conseguente maggiore
[...]
tutela per il ceto creditorio.
Tali argomentazioni non convincono, e comunque non sono sufficienti a superare il dato di fatto che l'atto de quo sia avvenuto in data posteriore alla notifica del decreto ingiuntivo alla , la Parte_1
quale era dunque ben al corrente del suo ingente debito, e di conseguenza del fatto che l'atto in questione avrebbe diminuito le proprie garanzie patrimoniali, rivestendo ella stessa la carica di amministratore unico della costituenda società.
Ed invero, non si comprende in quale modo l'operazione abbia potuto giovare, o comunque rendere meno critica, la situazione economica della , posto che apparentemente non le sarebbe Parte_1
derivato alcun tipo di ristoro monetario.
Ciò premesso, e posto che l'elemento psicologico richiesto dall'art 2901 c.c. nelle presenti circostanze
è la mera conoscibilità del potenziale nocumento arrecabile, il quarto motivo deve essere rigettato.
Infine, con il quinto motivo, le appellanti hanno sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 3, c.c. in relazione alla sussistenza di un debito scaduto.
La sentenza di primo grado avrebbe, in tale prospettiva, fallato nella parte in cui è negata l'operatività dell'esenzione di cui all'art 2901 co. 3 c.c. “… in quanto, a tacer d'altro, nel caso di specie si verte nell'ipotesi di un atto di autonomia negoziale e non di un adempimento in senso tecnico. Il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art.
2901, comma 3, c.c., trova infatti applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come nel caso di specie, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non
pagina 9 di 12 dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'eventuale effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”.
L'art. 2901, co. 3, c.c., ha ricordato parte appellante, sancisce l'irrevocabilità del pagamento di debiti scaduti, trovando, l'esenzione, la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c.
Essa è stata estesa dalla giurisprudenza anche all'alienazione di un bene eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quell'alienazione rappresenti il solo mezzo per soddisfarli.
In questa ipotesi, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione, pregiudizievole per i creditori, richiesto per la revoca (v. anche Cass. 21/07/2006, n. 16756; Cass. n. 2157 del 1974; n. 11764 del 2001).
Il principio della irrevocabilità, ai sensi dell'art. 2901, terzo comma cpc, ha trovato applicazione non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti od in quello di vendita di immobile sottoposto ad esecuzione forzata di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori, ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti.
In altri termini il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale, che non trova limite nel principio della par condicio, posto a tutela delle ragioni creditorie nell'esecuzione concorsuale.
Anche in questa ipotesi, infatti, il conferimento de quo assume quel carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere al trasferimento immobiliare, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (Cass. civ. Sez. III, 20/07/2004, n. 13435).
Nella fattispecie, avrebbe trasferito l'immobile in questione non potendo più far Parte_1
fronte al mutuo contratto con la in data 01/12/2005, come dimostrato dall'alto Controparte_6
numero (28) di rate scadute ed impagate.
Sussisterebbe, pertanto, a dire delle appellanti, un rapporto di strumentalità del conferimento immobiliare con la posizione debitoria pregressa del conferente, alla cui estinzione esso sarebbe sotteso.
Esse hanno richiamato, in proposito, il principio più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del pagina 10 di 12 debitore, qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche solo in parte il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della par condicio, sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale.
Anche questo motivo di appello risulta fallace, per le ragioni ben enunciate da nella propria CP_7
comparsa di costituzione nel secondo grado del giudizio.
Nella fattispecie non vi è stato un atto di vendita con il quale la debitrice abbia conseguito un corrispettivo destinandolo al pagamento di debiti scaduti, bensì un atto di conferimento di beni nella società con il quale la debitrice ha ottenuto una quota di Parte_2 Parte_1
partecipazione nella costituita società, sicchè risulta del tutto assente l'ipotesi dell'alienazione di bene, del conseguimento del prezzo della vendita e della destinazione di tale controprestazione economica al pagamento del debito scaduto.
Infatti, va evidenziato che “L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (Cass. civ.,
Sez. III, 19/04/2016, n. 7747).
Non v'è, peraltro, prova della mora debendi ex art. 1219 c.c. della disponente , dell'accollo Parte_1
del mutuo, del debito esistente alla data del conferimento e del debito scaduto.
Infine, la stessa appellante ha affermato in sede di atto di appello che il mutuo risultava, al momento del deposito dello stesso, in regolare ammortamento, così escludendo la sussistenza della mora del mutuatario e dell'adempimento di un debito scaduto quali requisiti essenziali prescritti dall'art. 2901 comma 3° cod. civile, al fine di poter invocare l'esenzione della revocatoria.
*****
I rilievi che precedono conducono al rigetto del gravame, in quanto infondato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore (cfr. Cass. 2020/n.
3697).
pagina 11 di 12 Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 3029/2021, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Foggia il 21/12/2021, e pubblicata il 23/12/2021, così provvede:
Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna le appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate per complessivi € 3.966,00 per Controparte_1
compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %,
IVA e CAP;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico delle appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 18 aprile 2025
Il Presidente relatore-estensore
Dott. Filippo LABELLARTE
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