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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1506/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' AN, Presidente
NO AN, RE
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6315/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202400000361000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202400000361000 REGISTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170024935917002 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038756727000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001647783000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000361000 emessa in data 22.03.2024 e notificata in data 23.04.2024, a carico dell'IRicorrente_1
, nella parte relativa alle cartelle esattoriali n. 29320170024935917002 notificata in data 08.11.2017 di € 107,94, n.29320170038756727000 notificata in data 20.12.2017 di € 624,70 e n.29320180001647783000 notificata in data 12.03.2018 di € 322,10 per un totale di €1.054,74. (doc. 1)
Deduce che le cartelle esattoriali - n. 29320170024935917002 notificata in data 08.11.2017, n.
29320170038756727000 notificata in data 20.12.2017 e n. 29320180001647783000 notificata in data
12.03.2018- sono parzialmente prescritte.
Cartelle tutte relative al mancato pagamento di imposta di registro e di ammontare complessivo di euro
1.054,74.
Adduce i seguenti motivi:
- nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione degli immobili sottoposti a ipoteca e per indisponibilità del patrimonio dell'Associazione_1;
- prescrizione in riferimento alle sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando che dalla particolare natura del patrimonio immobiliare dell'IACP –Acireale. per la CPI n. 29376202400000361000 è stata inserita una sospensione sine die e non si procederà alla successiva iscrizione ipotecaria.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di cui alla L. 212/2000, e con riguardo alla correttezza e buona fede dovuta dalle parti nell'ambito del processo tributario, l'agente della riscossione tanto dichiara affinché il Giudice adito possa – limitatamente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sopra indicata – dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sulla inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle
Per quanto concerne tutte le eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni e ruolo chiede pertanto il rigetto delle censure avversarie sul punto.
Si rappresenta che l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. referti di notifica allegati).
La cartella di pagamento 29320170024935917002 è stata notificata in data 08/11/2017 (cfr. All.). La cartella di pagamento n. 29320170038756727000 è stata notificata in data 20/12/ (cfr. All.); la cartella n.
29320180001647783000è stata notificata in data 12/03/2018
Le eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione delle cartelle di pagamento emesse e regolarmente notificate.
In ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239010108664000 avvenuta in data 28/06/2023.
Nessuno si è costituito per il Comune di Zafferana Etnea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel merito gli avvisi presupposti risultano regolarmente notificati - per come specificamente allegato dall'Agenzia resistente- e non impugnati;
dunque, l'atto oggi in contestazione trova il suo presupposto nella definitività dell'accertamento e dell'esistenza del credito.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi (i tributi erariali principali sono sottoposti alla prescrizione ordinaria decennale), la stessa non può essere accolta avuto riguardo alle sospensioni disposte con la normativa emergenziale Covid;
in particolare da ultimo Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del
D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso (85 giorni); a sua volta Cass.n.34336/2025 ha statuito che il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del
2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 20212” così enunciandosi il seguente principio di diritto: - quelle non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate,
“ex se”, di 542 giorni;
- quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al
31 dicembre 2023”; quelle in oggetto ricadono tra quelle non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Quanto alla dedotta illegittimità della comunicazione in sé, va rilevato che per valutare la stessa ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, ed in quanto atto meramente preordinato all'espropriazione immobiliare in quest'ultima dovranno ovviamente esser concretamente identificati gli immobili oggetto della garanzia senza che in questa fase tale omessa indicazione ne infici la legittimità.
Discorso diverso è se successivamente verranno concretamente sottoposti al vincolo beni eventualmente appartamenti al patrimonio indisponibile per i quali non è possibile procedere ad iscrizione ipotecaria.
A tal riguardo, in questa sede, l'Agenzia delle Entrate ha dato comunque atto che in ragione della particolare natura del patrimonio immobiliare dell'IRicorrente_1 per la CPI n. 29376202400000361000 è stata inserita una sospensione sine die e non si procederà alla successiva iscrizione ipotecaria.
Le spese avuto riguardo alla particolarità del profilo dell'assoggettamento ad ipoteca del patrimonio indisponibile vanno compensate per metà ponendo a carico di parte ricorrente la residua metà.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 400,00 in favore di parte resistente.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' AN, Presidente
NO AN, RE
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6315/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202400000361000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202400000361000 REGISTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170024935917002 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038756727000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001647783000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400000361000 emessa in data 22.03.2024 e notificata in data 23.04.2024, a carico dell'IRicorrente_1
, nella parte relativa alle cartelle esattoriali n. 29320170024935917002 notificata in data 08.11.2017 di € 107,94, n.29320170038756727000 notificata in data 20.12.2017 di € 624,70 e n.29320180001647783000 notificata in data 12.03.2018 di € 322,10 per un totale di €1.054,74. (doc. 1)
Deduce che le cartelle esattoriali - n. 29320170024935917002 notificata in data 08.11.2017, n.
29320170038756727000 notificata in data 20.12.2017 e n. 29320180001647783000 notificata in data
12.03.2018- sono parzialmente prescritte.
Cartelle tutte relative al mancato pagamento di imposta di registro e di ammontare complessivo di euro
1.054,74.
Adduce i seguenti motivi:
- nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione degli immobili sottoposti a ipoteca e per indisponibilità del patrimonio dell'Associazione_1;
- prescrizione in riferimento alle sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando che dalla particolare natura del patrimonio immobiliare dell'IACP –Acireale. per la CPI n. 29376202400000361000 è stata inserita una sospensione sine die e non si procederà alla successiva iscrizione ipotecaria.
Di conseguenza, in applicazione dei principi di cui alla L. 212/2000, e con riguardo alla correttezza e buona fede dovuta dalle parti nell'ambito del processo tributario, l'agente della riscossione tanto dichiara affinché il Giudice adito possa – limitatamente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sopra indicata – dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sulla inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle
Per quanto concerne tutte le eccezioni avverso le cartelle di pagamento e le iscrizioni e ruolo chiede pertanto il rigetto delle censure avversarie sul punto.
Si rappresenta che l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie (cfr. referti di notifica allegati).
La cartella di pagamento 29320170024935917002 è stata notificata in data 08/11/2017 (cfr. All.). La cartella di pagamento n. 29320170038756727000 è stata notificata in data 20/12/ (cfr. All.); la cartella n.
29320180001647783000è stata notificata in data 12/03/2018
Le eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione delle cartelle di pagamento emesse e regolarmente notificate.
In ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320239010108664000 avvenuta in data 28/06/2023.
Nessuno si è costituito per il Comune di Zafferana Etnea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Nel merito gli avvisi presupposti risultano regolarmente notificati - per come specificamente allegato dall'Agenzia resistente- e non impugnati;
dunque, l'atto oggi in contestazione trova il suo presupposto nella definitività dell'accertamento e dell'esistenza del credito.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi (i tributi erariali principali sono sottoposti alla prescrizione ordinaria decennale), la stessa non può essere accolta avuto riguardo alle sospensioni disposte con la normativa emergenziale Covid;
in particolare da ultimo Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del
D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso (85 giorni); a sua volta Cass.n.34336/2025 ha statuito che il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del
2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 20212” così enunciandosi il seguente principio di diritto: - quelle non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate,
“ex se”, di 542 giorni;
- quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al
31 dicembre 2023”; quelle in oggetto ricadono tra quelle non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Quanto alla dedotta illegittimità della comunicazione in sé, va rilevato che per valutare la stessa ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede, ed in quanto atto meramente preordinato all'espropriazione immobiliare in quest'ultima dovranno ovviamente esser concretamente identificati gli immobili oggetto della garanzia senza che in questa fase tale omessa indicazione ne infici la legittimità.
Discorso diverso è se successivamente verranno concretamente sottoposti al vincolo beni eventualmente appartamenti al patrimonio indisponibile per i quali non è possibile procedere ad iscrizione ipotecaria.
A tal riguardo, in questa sede, l'Agenzia delle Entrate ha dato comunque atto che in ragione della particolare natura del patrimonio immobiliare dell'IRicorrente_1 per la CPI n. 29376202400000361000 è stata inserita una sospensione sine die e non si procederà alla successiva iscrizione ipotecaria.
Le spese avuto riguardo alla particolarità del profilo dell'assoggettamento ad ipoteca del patrimonio indisponibile vanno compensate per metà ponendo a carico di parte ricorrente la residua metà.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 400,00 in favore di parte resistente.
Così deciso in Catania il 13.2.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente