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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1247/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3920/2019 depositato il 12/06/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Resistente_2 Deceduta - Ai Suoi Eredi Collettivamente Impersonalmente - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Resistente_3 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5765/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 12/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY30BG304394-2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W105015-2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W1050162014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.06.2019 ai procuratori dei contribuenti e trasmesso il 12.06.2019 alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia), l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 5765/06/18, pronunciata il
15.11.2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale, sez. 6^ di Palermo, e depositata il 12.12.2018, che aveva parzialmente accolto il ricorso collettivo-cumulativo, disponendo l'annullamento dei soli avvisi di accertamento emessi a carico dei soci e rigettato, invece, quello emesso a carico della società.
Il Contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. TY30BG304394-2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla contribuente “Resistente_3”, esercente l'attività di “locazione di beni immobili”, un maggior imponibile non dichiarato ai fini IRAP, per l'anno d'imposta 2009, per effetto dell'applicazione del reddito minimo previsto per le società non operative dall'art. 30 - comma 3 bis - della Legge n. 724/94, richiedendo, per l'effetto, il pagamento di € 2.190,00 oltre sanzioni ed interessi come per legge.
L'Ufficio ha richiesto, inoltre, con separati avvisi di accertamento, a ciascun socio (Sig. Resistente_1 n. TY301W105015-2014, e Sig.ra Resistente_2 n. TY301W105016-2014), per trasparenza, ex art. 5 del DPR n. 917/1986, ed in base alla quota societaria posseduta, il pagamento dell'IRPEF ed addizionali, rispettivamente di € 13.195,00 ed € 8.322,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ed i soci hanno presentato congiuntamente ricorso/reclamo chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento, eccependo preliminarmente, il difetto di motivazione, di compilazione e sottoscrizione di tutti gli atti impugnati e, nel merito, contestando di essere una società di comodo, ed evidenziando di avere richiesto all'Agenzia dell'Entrate la disapplicazione della normativa tributaria di cui all'art. 30 - comma 3 bis
- della Legge n. 724/94.
I primi Giudici hanno ritenuto infondati i primi quattro motivi: 1) l'assoggettabilità alla normativa sulle società di comodo;
2) l'emissione di tre distinti avvisi di accertamento;
3) illegittimità degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci perché non era divenuto definitivo quello emesso nei confronti della società; 4) Carenza di motivazione degli avvisi impugnati.
Il Collegio di primo grado ha, invece, giudicato in parte fondato il motivo di appello circa il difetto di sottoscrizione degli avvisi da parte di un soggetto diverso dal Direttore Provinciale, rilevando che la disposizione organizzativa n. 931 del 22.09.2014, prodotta nel giudizio dall'Agenzia delle Entrate, fa riferimento soltanto alla dott.ssa Nominativo_1, capo team, che ha sottoscritto l'avviso di accertamento della società, mentre, nella predetta disposizione organizzativa non vi è alcun riferimento alla delega concessa in favore del dott. Nominativo_2, che ha sottoscritto l'avviso emesso a carico del socio Sig. Resistente_1
, o in favore del dott. Nominativo_3 che ha sottoscritto l'avviso emesso a carico della socia dott. ssa Resistente_2. Ha, pertanto, rigettato il ricorso proposto dalla Società ed accolto quello dei Soci.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado ribadendo la legittima sottoscrizione degli atti impositivi emessi nei confronti dei soci e reiterando le controdeduzioni avverso i motivi di ricorso non accolti dai primi Giudici e riproposti dal contribuente con l'appello incidentale.
Si costituisce il Contribuente con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate relativamente al difetto di sottoscrizione, ed appello incidentale per riproporre i motivi di ricorso non accolti dai primi Giudici.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha depositato la disposizione organizzativa n. 931 del 22.09.2014 dalla quale si evince la legittimità della delega conferita e, di conseguenza, la legittima sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
Con una recente Ordinanza (n. 33195/2024), peraltro, la Suprema Corte ha precisato “ … come la delega prevista nell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 sia di firma e non di funzioni e che non è necessaria l'indicazione nominativa del funzionario delegato. È stato, infatti, evidenziato che: « La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
» (Cass., 19/04/2019, n. 11013; in senso conforme Cass., 08/11/2019, n. 28850).
Il motivo di appello va, pertanto, accolto.
Con riferimento alla richiesta di disapplicazione della normativa sulle società di comodo occorre precisare che il contribuente ha evidenziato di avere trasferito l'azienda ad altra società del Gruppo mantenendo l'immobile dove aveva sede l'attività e stipulando con la stessa un contratto di locazione. Successivamente il contratto di locazione si è trasformato in un contratto di comodato.
Il contribuente ha giustificato la gratuità dell'utilizzo per via dei lavori necessari all'utilizzo dell'unità immobiliare.
Questa corte ritiene che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per la disapplicazione in quanto la decisione di trasferire l'azienda operativa ad altra società del Gruppo mantenendo soltanto l'immobile è stata una scelta imprenditoriale e non una causa indipendente dalla propria volontà.
Occorre, infatti, che sussistano situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente che rendano impossibile conseguire il reddito presunto facendo desumere l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività. La Suprema Corte con numerose sentenze del medesimo orientamento (cfr. in ultimo Ordinanza
n. 26115/2025) ha affermato che “l'esistenza di oggettive situazioni concretanti l'elemento giustificativo della non idonea redditualità dell'impresa devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell'imprenditore”
e che “la prova contraria, da parte del contribuente, deve risolversi nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato”.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, rigetta l'appello incidentale della società e riforma la sentenza di primo grado. Condanna la Società “Resistente_3” ed i soci Sig. Resistente_1 e Sig.ra Resistente_2 al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.500,00 per il primo grado, da porre per quanto ad € 500,00 a carico della società ed € 1.500,00 a carico di ciascuno dei soci, ed € 5.000,00 per il secondo grado, da porre per quanto ad
€ 1.000,00 a carico della società ed € 2.000,00 a carico di ciascuno dei soci, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3920/2019 depositato il 12/06/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Resistente_2 Deceduta - Ai Suoi Eredi Collettivamente Impersonalmente - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Resistente_3 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5765/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 12/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY30BG304394-2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W105015-2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301W1050162014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.06.2019 ai procuratori dei contribuenti e trasmesso il 12.06.2019 alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia), l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 5765/06/18, pronunciata il
15.11.2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale, sez. 6^ di Palermo, e depositata il 12.12.2018, che aveva parzialmente accolto il ricorso collettivo-cumulativo, disponendo l'annullamento dei soli avvisi di accertamento emessi a carico dei soci e rigettato, invece, quello emesso a carico della società.
Il Contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. TY30BG304394-2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla contribuente “Resistente_3”, esercente l'attività di “locazione di beni immobili”, un maggior imponibile non dichiarato ai fini IRAP, per l'anno d'imposta 2009, per effetto dell'applicazione del reddito minimo previsto per le società non operative dall'art. 30 - comma 3 bis - della Legge n. 724/94, richiedendo, per l'effetto, il pagamento di € 2.190,00 oltre sanzioni ed interessi come per legge.
L'Ufficio ha richiesto, inoltre, con separati avvisi di accertamento, a ciascun socio (Sig. Resistente_1 n. TY301W105015-2014, e Sig.ra Resistente_2 n. TY301W105016-2014), per trasparenza, ex art. 5 del DPR n. 917/1986, ed in base alla quota societaria posseduta, il pagamento dell'IRPEF ed addizionali, rispettivamente di € 13.195,00 ed € 8.322,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ed i soci hanno presentato congiuntamente ricorso/reclamo chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento, eccependo preliminarmente, il difetto di motivazione, di compilazione e sottoscrizione di tutti gli atti impugnati e, nel merito, contestando di essere una società di comodo, ed evidenziando di avere richiesto all'Agenzia dell'Entrate la disapplicazione della normativa tributaria di cui all'art. 30 - comma 3 bis
- della Legge n. 724/94.
I primi Giudici hanno ritenuto infondati i primi quattro motivi: 1) l'assoggettabilità alla normativa sulle società di comodo;
2) l'emissione di tre distinti avvisi di accertamento;
3) illegittimità degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci perché non era divenuto definitivo quello emesso nei confronti della società; 4) Carenza di motivazione degli avvisi impugnati.
Il Collegio di primo grado ha, invece, giudicato in parte fondato il motivo di appello circa il difetto di sottoscrizione degli avvisi da parte di un soggetto diverso dal Direttore Provinciale, rilevando che la disposizione organizzativa n. 931 del 22.09.2014, prodotta nel giudizio dall'Agenzia delle Entrate, fa riferimento soltanto alla dott.ssa Nominativo_1, capo team, che ha sottoscritto l'avviso di accertamento della società, mentre, nella predetta disposizione organizzativa non vi è alcun riferimento alla delega concessa in favore del dott. Nominativo_2, che ha sottoscritto l'avviso emesso a carico del socio Sig. Resistente_1
, o in favore del dott. Nominativo_3 che ha sottoscritto l'avviso emesso a carico della socia dott. ssa Resistente_2. Ha, pertanto, rigettato il ricorso proposto dalla Società ed accolto quello dei Soci.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado ribadendo la legittima sottoscrizione degli atti impositivi emessi nei confronti dei soci e reiterando le controdeduzioni avverso i motivi di ricorso non accolti dai primi Giudici e riproposti dal contribuente con l'appello incidentale.
Si costituisce il Contribuente con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate relativamente al difetto di sottoscrizione, ed appello incidentale per riproporre i motivi di ricorso non accolti dai primi Giudici.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha depositato la disposizione organizzativa n. 931 del 22.09.2014 dalla quale si evince la legittimità della delega conferita e, di conseguenza, la legittima sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
Con una recente Ordinanza (n. 33195/2024), peraltro, la Suprema Corte ha precisato “ … come la delega prevista nell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 sia di firma e non di funzioni e che non è necessaria l'indicazione nominativa del funzionario delegato. È stato, infatti, evidenziato che: « La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.
» (Cass., 19/04/2019, n. 11013; in senso conforme Cass., 08/11/2019, n. 28850).
Il motivo di appello va, pertanto, accolto.
Con riferimento alla richiesta di disapplicazione della normativa sulle società di comodo occorre precisare che il contribuente ha evidenziato di avere trasferito l'azienda ad altra società del Gruppo mantenendo l'immobile dove aveva sede l'attività e stipulando con la stessa un contratto di locazione. Successivamente il contratto di locazione si è trasformato in un contratto di comodato.
Il contribuente ha giustificato la gratuità dell'utilizzo per via dei lavori necessari all'utilizzo dell'unità immobiliare.
Questa corte ritiene che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per la disapplicazione in quanto la decisione di trasferire l'azienda operativa ad altra società del Gruppo mantenendo soltanto l'immobile è stata una scelta imprenditoriale e non una causa indipendente dalla propria volontà.
Occorre, infatti, che sussistano situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente che rendano impossibile conseguire il reddito presunto facendo desumere l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività. La Suprema Corte con numerose sentenze del medesimo orientamento (cfr. in ultimo Ordinanza
n. 26115/2025) ha affermato che “l'esistenza di oggettive situazioni concretanti l'elemento giustificativo della non idonea redditualità dell'impresa devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell'imprenditore”
e che “la prova contraria, da parte del contribuente, deve risolversi nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato”.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, rigetta l'appello incidentale della società e riforma la sentenza di primo grado. Condanna la Società “Resistente_3” ed i soci Sig. Resistente_1 e Sig.ra Resistente_2 al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.500,00 per il primo grado, da porre per quanto ad € 500,00 a carico della società ed € 1.500,00 a carico di ciascuno dei soci, ed € 5.000,00 per il secondo grado, da porre per quanto ad
€ 1.000,00 a carico della società ed € 2.000,00 a carico di ciascuno dei soci, oltre accessori di legge se dovuti.