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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1790 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a
, cf. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
CA (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, C.F._2 alla via L. Petrone, 77/A
- opponente- contro in persona del suo procuratore speciale, Avv. Massimiliano Controparte_1
Zanetti, con sede in Milano (20123-MI), via dell'Unione n. 1, Cod. Fisc. e P. IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giorgio Giuntoni, Cod. Fisc.
, del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano C.F._3
(20122-MI), Corso di Porta Vittoria n. 28
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/02/2023 a , il Controparte_1 Parte_1 proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2021 dell'8.01.2021 –
RG 9242/2020 – Tribunale di Salerno – notificato a mezzo posta in data 12.03.2021 per compiuta giacenza e non opposto.
Il sarebbe venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di Pt_1 precetto in quanto il decreto non è stato notificato in un luogo dove lui avrebbe potuto conoscerlo o ritirarlo secondo la normale diligenza e quindi tempestivamente opporlo.
La notifica del decreto ingiuntivo, indirizzata presso la casa coniugale, sarebbe giunta poco dopo la separazione di parte opponente dalla moglie, come da decreto di omologa allegato in atti e dunque la notifica sarebbe avvenuta, di fatto, in un luogo con il quale l'opponente non aveva più alcun collegamento, ed è pertanto inesistente e/o nulla, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
La successiva notifica allo stesso indirizzo del precetto sarebbe stata ritirata dalla collaboratrice domestica della ex moglie. Parte opponente eccepiva, inoltre, l'illegittimità, l'ingiustizia nonché
l'infondatezza del credito in quanto lo stesso sarebbe irrimediabilmente estinto per prescrizione in quanto le fatture azionate addebiterebbero consumi per il periodo marzo-ottobre 2013 e ottobre 2015 e quindi il quinquennio prescrizionale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. si sarebbe perfezionato rispettivamente nell'ottobre 2018 e nell'ottobre 2020, per tutte le fatture per cui è causa.
Oltretutto, gli importi portati dalle fatture azionate non corrisponderebbero ai reali consumi dell'utente e parte opposta avrebbe agito con scorrettezza e malafede, omettendo di portare a conoscenza di parte opponente l'esistenza della morosità, costringendolo così a doversi difendere con urgenza per evitare l'esecuzione forzata.
Per le ragioni di cui sopra, parte opponente chiedeva in via preliminare di sospendere ai sensi degli artt. 649 e 650 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5/2021 dell'8.01.2021 – RG 9242/2020; nel merito accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva. L'eccezione di parte opponente riferita alla mancata notifica del decreto ingiuntivo non è provata e comunque documentalmente smentita in quanto sebbene parte opponente abbia prodotto in giudizio un decreto di omologa, questo nulla dice rispetto alle condizioni pattuite dai coniugi per quanto riguarda l'occupazione della casa coniugale e quindi sulla sua assenza presso l'indirizzo di residenza.
La successiva notifica del precetto è stata eseguita con consegna a mani a parte opponente stessa, proprio presso la casa che sosteneva di aver definitivamente abbandonato a seguito della separazione dalla moglie.
pagina 2 di 5 Inoltre, come risulta dal certificato di residenza, parte opponente avrebbe sempre risieduto dal
09/11/2011 e risiede ancora attualmente in Salerno, via Michele Pironti n. 1, cioè esattamente dove è stato notificato dapprima il decreto ingiuntivo e poi l'atto di precetto.
Sull'eccezione di avvenuta prescrizione avanzata da parte opponente, parte opposta deduceva che siccome le fatture sono state consegnate negli anni 2015, 2016 e 2017, ben prima che decorresse il quinquennio dai consumi, e siccome dopo le fatture è intervenuto il sollecito di pagamento del 2019, poi la notifica del decreto ingiuntivo nel 2021 e, infine, quella del precetto nel 2023, è evidente che la prescrizione invocata da parte opponente non è maturata.
Sulla contestazione riferita alle fatture, tutte analitiche e specifiche per consumi e voci di costo, parte opposta evidenziava che parte opponente avrebbe dovuto allegare i consumi che riteneva corretti rispetto a quelli addebitati, quale tariffa gli sarebbe dovuta essere applicata, quali modalità di calcolo avrebbero dovuto utilizzare e quali letture avrebbe riportato il suo contatore rispetto alle fatture.
Per le ragioni di cui sopra, parte opposta chiedeva in via preliminare di respingere l'istanza di sospensione ex artt. 649 e 650 c.p.c.; dichiarare inammissibile per tardività l'opposizione; respingere con la formula ritenuta più opportuna e di giustizia tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale della svolta opposizione, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica;
che la fatturazione di parte opposta è corretta, esente da vizi di calcolo e conforme alle quantità di energia elettrica effettivamente prelevate dall'utente finale e che parte opponente nulla ha pagato per le fatture azionate, maturando una morosità complessiva di €. 6.716,77 e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto dovuto con vittoria di spese e compensi di causa.
In prima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensione del D.I., e la causa veniva rinviata all'udienza odierna del 12.11.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Si ritiene di particolare rilievo, in quanto assorbente dei vari motivi su cui si verterebbe la controversia, analizzare la fondatezza della eccezione preliminare sollevata da parte opposta in ordine alla inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente.
In ordine all'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, la normativa di riferimento dispone che il termine per proporre opposizione è, in via ordinaria, di 40 giorni dalla notifica del decreto. Questo termine
è perentorio il che significa che superata la scadenza l'opposizione non può più essere proposta, salvo casi eccezionali di opposizione tardiva disciplinata ex art. 650 c.p.c. ai sensi del quale “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Sul punto è fondamentale richiamare una pronuncia della Cass. civ. n. 10386/2012 pagina 3 di 5 Ai sensi della quale “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Applicando il principio al caso di specie, parte opponente ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del ricorso in quanto la notifica è stata eseguita presso la casa coniugale dopo che l'aveva abbandonata per essersi separato dalla moglie.
Parte opponente non ha però fornito la prova di quanto dedotto giacchè ha allegato soltanto un decreto di omologa senza l'allegazione dell'accordo sulle condizioni di separazione con riferimento all'utilizzo dell'immobile e quindi della sua “impossibilità” di avere conoscenza della notificazione. Invece, come risulta da documentazione allegata da parte opposta, il , contrariamente a quanto sostenuto Pt_1 nei suoi scritti difensivi, ha ritirato “personalmente” il successivo atto di precetto notificato presso il medesimo indirizzo ove era stato notificato il D.I. e presso cui egli risultava ancora regolarmente residente.
Infatti, dall'esame della notifica del precetto (all 8 fasc parte resistente) si nota distintamente che la sottoscrizione per ricezione risulta apposta da . Parte_1
Tale circostanza si pone in netto contrasto con l'impianto difensivo su cui l'opponente ha fondato la domanda di ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ossia “in luogo dove il Pt_1 avrebbe potuto conoscerlo o ritirarlo secondo la normale diligenza e tempestivamente opporlo”; infatti, con la sottoscrizione della relativa di notifica dell'atto di precetto il ha dimostrato di avere ancora Pt_1 un collegamento e di frequentare l'indirizzo ove risiedeva con la moglie. Sul punto si richiama una pronuncia della Cassazione civile sez. I, 20/09/2007, n.19473 ai sensi della quale “È valida la notificazione dell'atto giudiziario (nella specie: citazione introduttiva del giudizio) qualora eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto stesso, in realtà dimorante stabilmente altrove, ove non possa addebitarsi al notificante
l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della notifica. Al riguardo, ancorché sia dedotto e dimostrato che il destinatario della notifica ha da tempo trasferito altrove di fatto la propria dimora, senza che controparte ne fosse a conoscenza, correttamente il giudice del merito ritiene la permanenza di un legame del destinatario dell'atto con il luogo di residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata”.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, parte opponente conservando ancora la propria residenza presso l'indirizzo a cui
è stato notificato il decreto ingiuntivo rende valida la notifica in quanto il notificante ha correttamente osservato l'obbligo di ordinaria diligenza nel notificare l'atto presso la residenza del destinatario, mentre il non ha avuto cura di comunicare ai soggetti con i quali aveva rapporti giuridici pendenti (tra cui Pt_1 anche l'odierna società opposta) la diversa residenza, di fatto, presso la quale intendeva ricevere corrispondenza.
Alla luce di tali considerazioni non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da parte opponente e mirante a dimostrare che il ha vissuto presso l'abitazione della nuova compagna dal Pt_1
2019 fino al 2022 quando è tornato a vivere nella casa coniugale in via Pironti. Sono circostanze che non rilevano perché il non si è premunito di formalizzare il trasferimento presso altro indirizzo, né di Pt_1 comunicarlo alla società opposta con cui intercorreva il contratto di somministrazione. Pertanto la notifica del D.I. è da considerarsi valida alla luce del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella succitata sentenza n. 19473/2007.
Alla luce di quanto detto, non ricorrendo i presupposti ex art. 650 c.p.c. per poter proporre opposizione tardiva, la opposizione di parte opponente risulta inammissibile in quanto proposta oltre i termini di legge e per l'effetto va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del
29.09.2021 RG n. 7079/2021.
Spese di giudizio a carico dell'opponente secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i minimi tabellari sia per le modalità di definizione del giudizio che per il valore della causa, prossimo all'importo minimo dello scaglione di valore tra € 5.200 ed € 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 5/2021 dell'8.01.2021 – RG
9242/2020 – Tribunale di Salerno, già reso esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese al 15% nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno
12.11.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1790 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a
, cf. , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
CA (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, C.F._2 alla via L. Petrone, 77/A
- opponente- contro in persona del suo procuratore speciale, Avv. Massimiliano Controparte_1
Zanetti, con sede in Milano (20123-MI), via dell'Unione n. 1, Cod. Fisc. e P. IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giorgio Giuntoni, Cod. Fisc.
, del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano C.F._3
(20122-MI), Corso di Porta Vittoria n. 28
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie, da intendersi integralmente richiamati, e discussione orale. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22/02/2023 a , il Controparte_1 Parte_1 proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2021 dell'8.01.2021 –
RG 9242/2020 – Tribunale di Salerno – notificato a mezzo posta in data 12.03.2021 per compiuta giacenza e non opposto.
Il sarebbe venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di Pt_1 precetto in quanto il decreto non è stato notificato in un luogo dove lui avrebbe potuto conoscerlo o ritirarlo secondo la normale diligenza e quindi tempestivamente opporlo.
La notifica del decreto ingiuntivo, indirizzata presso la casa coniugale, sarebbe giunta poco dopo la separazione di parte opponente dalla moglie, come da decreto di omologa allegato in atti e dunque la notifica sarebbe avvenuta, di fatto, in un luogo con il quale l'opponente non aveva più alcun collegamento, ed è pertanto inesistente e/o nulla, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
La successiva notifica allo stesso indirizzo del precetto sarebbe stata ritirata dalla collaboratrice domestica della ex moglie. Parte opponente eccepiva, inoltre, l'illegittimità, l'ingiustizia nonché
l'infondatezza del credito in quanto lo stesso sarebbe irrimediabilmente estinto per prescrizione in quanto le fatture azionate addebiterebbero consumi per il periodo marzo-ottobre 2013 e ottobre 2015 e quindi il quinquennio prescrizionale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. si sarebbe perfezionato rispettivamente nell'ottobre 2018 e nell'ottobre 2020, per tutte le fatture per cui è causa.
Oltretutto, gli importi portati dalle fatture azionate non corrisponderebbero ai reali consumi dell'utente e parte opposta avrebbe agito con scorrettezza e malafede, omettendo di portare a conoscenza di parte opponente l'esistenza della morosità, costringendolo così a doversi difendere con urgenza per evitare l'esecuzione forzata.
Per le ragioni di cui sopra, parte opponente chiedeva in via preliminare di sospendere ai sensi degli artt. 649 e 650 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 5/2021 dell'8.01.2021 – RG 9242/2020; nel merito accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva. L'eccezione di parte opponente riferita alla mancata notifica del decreto ingiuntivo non è provata e comunque documentalmente smentita in quanto sebbene parte opponente abbia prodotto in giudizio un decreto di omologa, questo nulla dice rispetto alle condizioni pattuite dai coniugi per quanto riguarda l'occupazione della casa coniugale e quindi sulla sua assenza presso l'indirizzo di residenza.
La successiva notifica del precetto è stata eseguita con consegna a mani a parte opponente stessa, proprio presso la casa che sosteneva di aver definitivamente abbandonato a seguito della separazione dalla moglie.
pagina 2 di 5 Inoltre, come risulta dal certificato di residenza, parte opponente avrebbe sempre risieduto dal
09/11/2011 e risiede ancora attualmente in Salerno, via Michele Pironti n. 1, cioè esattamente dove è stato notificato dapprima il decreto ingiuntivo e poi l'atto di precetto.
Sull'eccezione di avvenuta prescrizione avanzata da parte opponente, parte opposta deduceva che siccome le fatture sono state consegnate negli anni 2015, 2016 e 2017, ben prima che decorresse il quinquennio dai consumi, e siccome dopo le fatture è intervenuto il sollecito di pagamento del 2019, poi la notifica del decreto ingiuntivo nel 2021 e, infine, quella del precetto nel 2023, è evidente che la prescrizione invocata da parte opponente non è maturata.
Sulla contestazione riferita alle fatture, tutte analitiche e specifiche per consumi e voci di costo, parte opposta evidenziava che parte opponente avrebbe dovuto allegare i consumi che riteneva corretti rispetto a quelli addebitati, quale tariffa gli sarebbe dovuta essere applicata, quali modalità di calcolo avrebbero dovuto utilizzare e quali letture avrebbe riportato il suo contatore rispetto alle fatture.
Per le ragioni di cui sopra, parte opposta chiedeva in via preliminare di respingere l'istanza di sospensione ex artt. 649 e 650 c.p.c.; dichiarare inammissibile per tardività l'opposizione; respingere con la formula ritenuta più opportuna e di giustizia tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo parziale della svolta opposizione, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica;
che la fatturazione di parte opposta è corretta, esente da vizi di calcolo e conforme alle quantità di energia elettrica effettivamente prelevate dall'utente finale e che parte opponente nulla ha pagato per le fatture azionate, maturando una morosità complessiva di €. 6.716,77 e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto dovuto con vittoria di spese e compensi di causa.
In prima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensione del D.I., e la causa veniva rinviata all'udienza odierna del 12.11.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Si ritiene di particolare rilievo, in quanto assorbente dei vari motivi su cui si verterebbe la controversia, analizzare la fondatezza della eccezione preliminare sollevata da parte opposta in ordine alla inammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente.
In ordine all'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, la normativa di riferimento dispone che il termine per proporre opposizione è, in via ordinaria, di 40 giorni dalla notifica del decreto. Questo termine
è perentorio il che significa che superata la scadenza l'opposizione non può più essere proposta, salvo casi eccezionali di opposizione tardiva disciplinata ex art. 650 c.p.c. ai sensi del quale “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Sul punto è fondamentale richiamare una pronuncia della Cass. civ. n. 10386/2012 pagina 3 di 5 Ai sensi della quale “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile”.
Applicando il principio al caso di specie, parte opponente ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del ricorso in quanto la notifica è stata eseguita presso la casa coniugale dopo che l'aveva abbandonata per essersi separato dalla moglie.
Parte opponente non ha però fornito la prova di quanto dedotto giacchè ha allegato soltanto un decreto di omologa senza l'allegazione dell'accordo sulle condizioni di separazione con riferimento all'utilizzo dell'immobile e quindi della sua “impossibilità” di avere conoscenza della notificazione. Invece, come risulta da documentazione allegata da parte opposta, il , contrariamente a quanto sostenuto Pt_1 nei suoi scritti difensivi, ha ritirato “personalmente” il successivo atto di precetto notificato presso il medesimo indirizzo ove era stato notificato il D.I. e presso cui egli risultava ancora regolarmente residente.
Infatti, dall'esame della notifica del precetto (all 8 fasc parte resistente) si nota distintamente che la sottoscrizione per ricezione risulta apposta da . Parte_1
Tale circostanza si pone in netto contrasto con l'impianto difensivo su cui l'opponente ha fondato la domanda di ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ossia “in luogo dove il Pt_1 avrebbe potuto conoscerlo o ritirarlo secondo la normale diligenza e tempestivamente opporlo”; infatti, con la sottoscrizione della relativa di notifica dell'atto di precetto il ha dimostrato di avere ancora Pt_1 un collegamento e di frequentare l'indirizzo ove risiedeva con la moglie. Sul punto si richiama una pronuncia della Cassazione civile sez. I, 20/09/2007, n.19473 ai sensi della quale “È valida la notificazione dell'atto giudiziario (nella specie: citazione introduttiva del giudizio) qualora eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto stesso, in realtà dimorante stabilmente altrove, ove non possa addebitarsi al notificante
l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della notifica. Al riguardo, ancorché sia dedotto e dimostrato che il destinatario della notifica ha da tempo trasferito altrove di fatto la propria dimora, senza che controparte ne fosse a conoscenza, correttamente il giudice del merito ritiene la permanenza di un legame del destinatario dell'atto con il luogo di residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata”.
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, parte opponente conservando ancora la propria residenza presso l'indirizzo a cui
è stato notificato il decreto ingiuntivo rende valida la notifica in quanto il notificante ha correttamente osservato l'obbligo di ordinaria diligenza nel notificare l'atto presso la residenza del destinatario, mentre il non ha avuto cura di comunicare ai soggetti con i quali aveva rapporti giuridici pendenti (tra cui Pt_1 anche l'odierna società opposta) la diversa residenza, di fatto, presso la quale intendeva ricevere corrispondenza.
Alla luce di tali considerazioni non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta da parte opponente e mirante a dimostrare che il ha vissuto presso l'abitazione della nuova compagna dal Pt_1
2019 fino al 2022 quando è tornato a vivere nella casa coniugale in via Pironti. Sono circostanze che non rilevano perché il non si è premunito di formalizzare il trasferimento presso altro indirizzo, né di Pt_1 comunicarlo alla società opposta con cui intercorreva il contratto di somministrazione. Pertanto la notifica del D.I. è da considerarsi valida alla luce del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella succitata sentenza n. 19473/2007.
Alla luce di quanto detto, non ricorrendo i presupposti ex art. 650 c.p.c. per poter proporre opposizione tardiva, la opposizione di parte opponente risulta inammissibile in quanto proposta oltre i termini di legge e per l'effetto va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2274/2021 del
29.09.2021 RG n. 7079/2021.
Spese di giudizio a carico dell'opponente secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i minimi tabellari sia per le modalità di definizione del giudizio che per il valore della causa, prossimo all'importo minimo dello scaglione di valore tra € 5.200 ed € 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 5/2021 dell'8.01.2021 – RG
9242/2020 – Tribunale di Salerno, già reso esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese al 15% nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno
12.11.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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