Art. 16-septies. (( (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili agli enti designati per la risoluzione). )) (( 1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies, in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualita' che le societa' controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.
2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarieta' e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalita' con le quali queste componenti vi provvedono. ))
2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarieta' e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti le prescrizioni del presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalita' con le quali queste componenti vi provvedono. ))