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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel dr. ssa Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(GIA' (C.F. ), rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Maria Mennozzi (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in San Giuliano Milanese, via F.lli Cervi n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio De Controparte_1 C.F._2
AR ) e TA CO (C.F. ) e RE DO C.F._3 C.F._4
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, C.F._5
Via Luciano Manara n. 15
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 13 Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 10634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Roberto Pertile, pubblicata il pubblicata il 09/12/2024, nella causa R.G. n. 63088/2019, Repertorio n. 9836/2024 del 10/12/2024, mai notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
In via principale Nel merito
b) Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
c) Respingersi ogni altra domanda formulata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, e salvo gravame:
d) Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del diritto della Sig.ra ad Controparte_1 un ulteriore risarcimento, limitare lo stesso ai danni direttamente riconducibili al sinistro e in nesso di causa con esso, nei limiti del danno differenziale tra il sinistro del 1995 e del 2011, detraendo, in ogni caso, l'importo percepito dall' e quello che verrà percepito sino all'emananda sentenza, nonché CP_3
l'importo relativo alla capitalizzazione della rendita riconosciuta dall' ovvero la maggior o CP_3 minor somma che risulterà di giustizia;
e) In ogni caso, detrarsi l'acconto di euro 5.025,06 versato da (da attualizzarsi) per Controparte_4 tutte le ragioni indicate in narrativa;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
A) Si chiede essere ammessi a prova per interrogatorio formale dell'attrice sig.ra sui Controparte_1 seguenti capitoli:
1) “vero che nell'anno 1995 la Sig.ra ha subito un sinistro nel quale ha riportato un Controparte_1 trauma cranico commotivo con otorragia destra, frattura dell'osso temporale destro, trauma cervicale con ematoma epidurale e lesione del plesso brachiale sinistro con paralisi prossima dell'arto superiore, frattura del processo stiloide del radio polso sinistro?”
2) “vero che la Sig.ra dall'anno 2015 percepisce un assegno di Euro 501,89 mensili Controparte_1 dall' ” CP_3
3) “vero che in data 03.09.2011, in località Bellinzago Lombardo, la Sig.ra si trovava Controparte_1
a bordo dell'autovettura tg. CE 230LB che veniva tamponata dall'autovettura tg. AH 983RB?” pagina 2 di 13 4) “vero che per il sinistro occorso in data 03.09.2011, la Sig.ra si è recata al Pronto Controparte_1
Soccorso dell'Ospedale di Parma in data 06.09.2011?”
5) “vero che in data 06.09.2011, in sede di valutazione medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma, la Sig.ra riferiva una “lieve dolorabilità” in sede cervicale?” Controparte_1
6) “vero che in data 06.09.2011 la Sig.ra veniva dimessa dal Pronto Soccorso Controparte_1 dell'ospedale di Parma con prescrizione di giorni 3 di riposo?”
7) “vero che in seguito al sinistro del 03.09.2011 la Sig.ra ha percepito da Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di Euro 5.025,06 quale risarcimento del danno per le lesioni subite CP_4 nell'occorso?”
B) Si chiede espungersi i documenti prodotti da controparte sub doc. 1, 2;
C) Si chiede ordinare all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione e produzione della CP_3 documentazione relativa alla rendita percepita e percependa dalla sig.ra , nonché la Controparte_1 capitalizzazione della stessa;
D) ci si oppone all'acquisizione del fascicolo di ATP ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 48360/2018, e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in detto procedimento, per tutti i motivi esposti in narrativa, chiedendo l'espunzione dei relativi atti;
E) Si chiede (se del caso) disporsi nuova CTU al fine di accertare l'entità del danno differenziale, eventualmente patito dall'attrice, tra il sinistro del 1995 e quello per cui vi è causa.
F) Si chiede disporsi, se del caso, CTU contabile al fine di determinare l'ammontare della capitalizzazione della rendita spettante alla Sig.ra . CP_3 Controparte_1
Si allega procura alle liti e si deposita: 1) Estratto Visura 2) Copia conforme Parte_2 della Sentenza n. 10634/2024 del Tribunale di Milano;
3) Fasciolo di primo grado.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, IN VIA
PRELIMINARE, rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata n. 10634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, con pubblicazione in data 09.12.2024, nella causa civile R.G. 63088/2019, difettando sia del presupposto della ragionevole fondatezza nel merito che del periculum di eventuale restituzione delle somme;
NEL MERITO, rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata n. 10634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, con pubblicazione in data 09.12.2024, nella causa civile R.G. 63088/2019, in quanto infondato, non provato o come meglio e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
pagina 3 di 13 Con conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, in virtù del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., oltre a rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente costituzione non contiene appello incidentale per cui nulla è dovuto a titolo di contributo integrativo.
In via istruttoria, si chiede
l'acquisizione del fascicolo di merito di primo grado (Tribunale di Milano R.G. 63088/2019) e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Milano R.G. 48360/2018);
ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie (prove orali, ordini di esibizione e rinnovazione
CTU), in quanto inconferenti, tardive, dilatorie ed esplorative
Si allega procura alle liti e si deposita:
1)duplicato informatico della sentenza del Tribunale di Milano- Giudice Dott. Roberto Pertile- emessa,
a definizione della causa civile R.G. N. 63088/2019, in data 9 dicembre 2024;
2)atto di citazione in appello notificato telematicamente ai sottoscritti difensori;
3) fascicolo atti e documenti depositati da nel giudizio di primo grado” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. notificato a e in data 17.12.2024, (già , Parte_3 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 già e d'ora in avanti per semplicità solamente “ ” o “Assicurazione”) Controparte_4 Pt_1 impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 10634/2024 pubblicata in data 9.12.2024, con la quale il primo giudice, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice con ricorso ex art. 702 bis cpc, aveva condannato (previo mutamento del Parte_3 rito) i convenuti e , in solido fra loro, a pagare all'attrice il complessivo Controparte_2 Pt_1 importo di € 215.539,08 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, oltre spese di lite liquidate in € 786,00 per spese e € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, e spese di CTU. L'appellante chiedeva, in riforma di tale sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 20.01.2025 si costituiva chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata. non si costituiva e all'udienza di prima comparizione del 24.04.2025 veniva Controparte_2 dichiarato contumace, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva. Precisate le Pt_1 conclusioni, all'udienza del 26.06.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 2.07.2025 pagina 4 di 13
Giudizio di primo grado. conveniva in giudizio e onde ottenere il Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3.09.2011, quantificati in
€ 333.653,75 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) e in € 12.050,56 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche, spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., spese di CTP e spese legali).
A sostegno delle proprie domande, esponeva: Controparte_1
- che in data 3.09.2011, mentre viaggiava quale trasportata sull'autovettura condotta e di proprietà di e assicurata con veniva urtata dall'automobile di proprietà di Controparte_2 CP_4
, riportando un trauma al rachide cervicale;
Testimone_1
- che il danno riportato aveva notevolmente aggravato i pregressi postumi invalidanti riconducibili a un precedente sinistro occorsole nel 1995;
- che tale aggravamento delle condizioni era stato accertato da diversi esami clinici cui si era sottoposta tra il novembre 2011 e l'aprile 2015 e da una perizia di parte del settembre 2015 (del dott. ; Per_1
- che, infatti, a seguito del sinistro del 1995 l' l'aveva dichiarata invalida al 55%, mentre, dopo CP_3 il sinistro del 2011, l'invalidità era aumentata al 75%, avendo perso autonomia nei più elementari atti della vita quotidiana;
- che aveva liquidato unicamente l'importo di € 5.025,06, trattenuto in acconto sul maggior CP_4 danno;
- che nell'autunno del 2018 aveva instaurato un procedimento ex art. 696 bis cpc (RG 48360/2018) per valutare i danni alla persona subiti e per addivenire a una composizione bonaria della controversia. In tale procedimento l'assicuratrice era rimasta contumace, mentre non era CP_2 stato citato e i CTU dottori e avevano stimato che in seguito al sinistro Per_2 Persona_3 del 2011 “si rendeva necessario un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per 180 giorni” e, raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico, residuava un danno biologico nella misura del 40%, con sofferenza psico-fisica di 2,5 su una scala da 1 a 5, con perdita della capacità lavorativa specifica di operaia;
- che il sinistro le aveva causato un danno non patrimoniale (biologico e morale) di EUR 333.653,75, comprensivo dell'aumento per personalizzazione, oltre a un danno patrimoniale di EUR 12.050,56 per spese mediche, spese del procedimento ex a. 696 bis cpc, spese di CTP e spese legali.
pagina 5 di 13 costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 CAP, la nullità delle domande CP_4 attoree e, in ogni caso, la loro infondatezza, eccependo sostanzialmente la mancata riconducibilità dell'attuale quadro clinico dell'attrice, al sinistro del 2011.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU eseguita dal Dott. (avendo il Tribunale Per_4 ritenuto di dover disporre nuova CTU perché nel procedimento di ATP non era stato citato il litisconsorte necessario . CP_2
Come sopra accennato, il Tribunale di Milano, accoglieva parzialmente le domande attoree per la minor somma di € 215.539,08.
Dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, e aver dato atto del fatto che l'Assicurazione non aveva in alcun modo provveduto a contestare la dinamica del sinistro, essendosi l'assicuratrice limitata a contestare la misura del risarcimento richiesto per i danni direttamente conseguiti al sinistro in questione, avvenuto il 3/9/2011, tenendo conto della pregressa invalidità derivata dal sinistro del 1995, ha valutato la fondatezza delle domande attoree ed ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base del risultanze emerse in sede di CTU, la quale, stante l'incompletezza della iconografia radiologica disponibile1, dava conto dell'impossibilità di ricondurre con assoluta certezza le attuali lesioni alla preesistente patologia o al sinistro del 2011 e, pertanto, forniva due diverse risposte in ordine alle conseguenze lesive, quantificando diversamente l'invalidità permanente:
- ipotesi A: trauma in argomento rilevantemente concausale delle menomazioni attuali;
postumi permanenti nella misura del 25 % (venticinquepercento) di danno differenziale dalla preesistente quota del 60% all'attuale quota del 85%;
- ipotesi B:trauma in argomento sostanzialmente estraneo alle menomazioni attuali e foriero di modeste sequele locali;
3 % (trepercento) a fronte della modesta lesività iniziale descritta e tale da non incidere (come indistinguibile goccia nel mare) in termini di danno differenziale sul restante quadro normativo;
Il Tribunale, pertanto, dando conto di tale incertezza (non ascrivibile all'attrice) ha ritenuto equo determinare i postumi e le conseguenze del sinistro in misura intermedia, liquidando così il danno risarcibile2 in:
“• EUR 215.500 di danno differenziale, tenendo conto della sofferenza soggettiva di grado 3,5 nella scala da 1 a 5; tale importo è pari alla differenza fra l'importo di € 611.000 (relativo ai postumi preesistenti del 60%, dovuti al sinistro del 1995) e l'importo di € 826.500 (pei postumi attuali del
74%);
• EUR 259 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 3 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 863 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 30 giorni;
• EUR 2.217,14 per le spese ritenute congrue e documentate”
Per un totale di € 220.564,14 già attualizzato, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. A tale importo ha detratto l'importo già versato dall'Assicurazione, pari a € 5.025,06, non devalutato stante la sua sostanziale modestia. Non ha, invece, detratto dal risarcimento spettante all'attrice, l'importo riferibile alla rendita perché la stessa “non ha ottenuto, a seguito delle CP_3 lesioni causate dal sinistro de quo, un ulteriore assegno da parte dell' e neppure un Controparte_5 incremento dell'assegno precedentemente percepito in forza ed a seguito di diverso infortunio”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza, proponeva appello sollevando quattro motivi di doglianza. Pt_1
1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, stante l'impossibilità di “accertare se le lesioni idrosiringomieliche” di cui è oggi affetta l'appellata
“siano oppure no dovute a una patologia atraumatica preesistente”, ha determinato le conseguenze del sinistro, e il relativo risarcimento, in misura intermedia fra le due ipotesi formulate dal CTU.
In particolare, con il primo motivo di gravame intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt.
2056, 1226 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c.” sostiene l'illegittimità del ragionamento seguito dal primo giudice, perché la disciplina di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., consente unicamente il potere di liquidare il danno in via equitativa in caso di incertezza in ordine al quantum, e non anche in caso di incertezza in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'evento (sinistro del 2011) e il danno (ossia le menomazioni di cui è portatrice , come avvenuto nel caso di specie. Controparte_1
Richiama a tal proposito la granitica giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale:” la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Sottolinea poi, che il mancato raggiungimento della prova del nesso eziologico tra le lesioni e il sinistro per cui vi è causa è riconducibile, secondo quanto affermato dal CTU, dall'omessa produzione delle pagina 7 di 13 immagini radiografiche relative al primo sinistro di cui solo l'appellata poteva essere in possesso, pertanto, non può ricadere sulla Assicurazione tale lacuna probatoria.
Lamenta, inoltre, con il secondo motivo di appello, intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 132, co. 2 c.p.c.” che il Tribunale ha disatteso la CTU, ritenuta dallo stesso pienamente idonea a fondare la decisione perché, come si legge nell'elaborato peritale il
Consulente aveva indicato l'ipotesi B (trauma in argomento sostanzialmente estraneo alle menomazioni attuali e foriero di modeste sequele locali) come “di più immediata congettura” rispetto all'ipotesi A (trauma in argomento rilevantemente causale delle menomazioni attuali), ritenuta invece solamente “astrattamente possibile”. In questo caso, il primo giudice, in applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe dovuto avallare l'ipotesi ritenuta più probabile dal
CTU, che escludeva la riconducibilità delle attuali menomazioni di al sinistro del Controparte_1
2011. il Giudice può discostarsi e contraddire le risultanze della CTU;
tuttavia, una siffatta decisione deve essere retta da idonea motivazione che nel caso di specie manca del tutto.
2. Con il terzo motivo di appello, intitolato “Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e e art. 132, comma
2 c.p.c.”l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua richiesta di detrarre, dal risarcimento spettante a l'importo capitalizzato riferibile alla rendita che Controparte_1
l'appellata percepisce dall' , a causa della sua precedente inabilità. CP_3
Sostiene che, al fine della dimostrazione di un fatto (contestato), non sia sufficiente una semplice dichiarazione di parte e che, in ogni caso, era stata la stessa a produrre in atti documentazione CP_1 attestante il fatto che, a decorrere dal 15.12.2015 (quindi dopo il sinistro) percepisse un assegno di €
501,88. Pur dando atto la difesa di che la questione possa ritenersi assorbita dal mancato Pt_1 riconoscimento a favore della appellata, dello specifico danno patrimoniale ritiene, tuttavia, che non possa formarsi il giudicato sul punto.
3. Con il quarto motivo di appello, intitolato “Omessa attualizzazione del risarcimento versato da
l'appellante chiede, in caso di accoglimento del gravame proposto, Controparte_4
l'attualizzazione dell'importo di €5.025,06 versato a titolo di acconto da ritenersi, pertanto, ampiamente satisfattivo di ogni pretesa della tenuto conto della valutazione medico-legale delle CP_1 lesioni patite dalla appellata, effettuata dalla Compagnia nella misura del 4% di biologico, superiore al
3% di cui all'ipotesi B del CTU.
Opinione della Corte
pagina 8 di 13 Ritiene il Collegio che l'appello proposto da sia infondato e che la sentenza impugnata vada Pt_1 confermata, seppure, sulla base delle diverse e ulteriori argomentazioni che seguono, che vanno ad integrare la motivazione esposta dal Tribunale.
Quanto ai primi due motivi di gravame che possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi, occorre dare atto che effettivamente la CTU esperita ha sottolineato che “a motivo della incompletezza della iconografia radiologica disponibile” (spiegabile anche in ragione del lungo tempo trascorso) non è stato possibile accertare se le “lesioni idrosiringomieliche come oggi presenti” siano oppure no dovute a una “patologia atraumatica preesistente”. Per questo motivo, ad alcuni dei quesiti il CTU ha fornito due diverse risposte, ipotesi A (trauma in argomento rilevantemente concausale delle menomazioni attuali) e ipotesi B (trauma in argomento sostanzialmente estraneo alle menomazioni attuali e foriero di modeste sequele locali)” proprio in considerazione del fatto che “è rimasto infatti tecnicamente indimostrato quale sia lo scenario più probabile (trauma causale- concausale della grave situazione attuale piuttosto che evoluzione spontanea di patologia midollare o comunque sostituibilità teorica del banale evento in argomento con qualsivoglia altro evento scatenante di minimale portata cinetica lesiva.
Deve, tuttavia, osservarsi che detta rilevata situazione di incertezza, dovuta alla preesistenza di un quadro clinico già fortemente compromesso, non può avere quale effetto quello di esimere il giudice dal pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno del nesso di causalità tra il danno (attuali condizioni di e l'evento (sinistro del 2011), né, tantomeno, quello di indurre il giudice ad Controparte_1 escludere apriorioristicamente la sussistenza di tale nesso.
Afferma, infatti, la Giurisprudenza di legittimità che “In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.”
(Cass. n. 19033/2021).
In altre parole, onde evitare di rimanere nell'empasse prospettata in sede peritale, l'organo giudicante è tenuto a risolvere il problema della causalità giuridica (onde “stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no”, cfr. Cass. n. 28986/19) facendo applicazione pagina 9 di 13 dei principi di cui all'artt. 40 e 41 c.p. (secondo cui il concorso di cause preesistenti, come in tal caso, non esclude di per sé la sussistenza del nesso) e adottando il criterio probatorio civilistico del “più probabile che non”.
Difatti, afferma ancora sul punto la giurisprudenza di legittimità che “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”. (cfr. Cass. n.
25884/2022, ma in tal senso anche Cass. 18584/2021).
Conseguentemente, nel caso di specie, il giudice è tenuto ad avvalorare, tra le diverse ipotesi formulate in sede peritale, quella che, secondo il criterio del “più probabile che non”, appaia logicamente più plausibile, e ciò non alla luce di un criterio meramente quantitativo (“legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento” cfr. Cass. 18584/2021), ma alla luce di un criterio qualitativo, “nell'ambito degli elementi di conferma (..) disponibili in relazione al caso concreto” (cfr. Cass. 18584/2021) e tenendo conto di tutte le ulteriori circostanze rilevanti.
Ora, dall'analisi della fattispecie in esame, l'assenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento sostenuto dall'appellante risulta contraddetto da numerosi elementi che depongono, invece, nel senso di confermare e far ritenere “più probabile che non” il fatto che le attuali condizioni patologiche di siano causalmente riconducibili al sinistro del 2011, che ha amplificato la pregressa Controparte_1 condizione menomativa determinando ulteriori problematiche che, in assenza del sinistro, non si sarebbero verificate.
Onde giungere a tale considerazione, basti osservare, in primo luogo, la storia clinica di CP_1 antecedente il sinistro oggetto di causa, così come risultante dalle cartelle cliniche e dai
[...] documenti tutti prodotti dalla stessa nel primo grado di giudizio (in cui sono contenuti sia i referti degli esami cui si è sottoposta ante sinistro del 2011 sia quelli successivi) e da quanto riportato in sede di
CTU.
Dalla documentazione in esame, infatti, emerge che le condizioni di salute dell'odierna appellata erano rimaste pressoché stabili sino al 2011, salvo poi riportare un esponenziale peggioramento solamente in seguito al sinistro oggetto di causa. pagina 10 di 13 Ancora, nel riportare la storia clinica della dal 1995 al 2011 (p. 24 e ss.), la CTU da conto della CP_1 sussistenza di problematiche attinenti, tra le altre cose, unicamente l'arto superiore sinistro senza, tuttavia, in alcun modo accennare ad analoghi problemi attinenti all'arto superiore destro o agli arti inferiori, con riferimento ai quali, invece, solo qualche mese dopo l'evento del 2011, si è iniziato a osservare “un progressivo deficit stenico” (cfr. p. 2 e ss. CTU) che ha in breve tempo condotto a un grave deficit motorio prima non sussistente.
Quanto sopra esposto risulta, peraltro, confermato dalle stesse perizie di parte prodotte dalla appellata secondo cui la “sofferenza intramidollare sviluppatasi nel corso degli anni dopo il trauma del 1995 e progredita fino a raggiungere una condizione di stabilizzazione, sofferenza che ha poi nuovamente assunto un andamento rapidamente evolutivo dopo il nuovo trauma del 2011, manifestatosi nel distretto cervicale dx fino ad allora indenne” ( consulenza neurologica di parte eseguita in data
20.06.2018 dal Prof. . Persona_5
A tali elementi, si aggiunga il fatto che la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'evento è stata accertata anche dalla CTU eseguita in sede di ATP.
In tale perizia si afferma infatti che “a seguito del sinistro per cui è causa la sintomatologia attualmente lamentata dalla periziando è costituita da cervico-brachialgia destra con apprezzabile limitazione funzionale a carico dell'arto superiore omolaterale (…) A) nell'evento del 03.09.2011, la signora , soggetto portatore di esiti stabilizzati di trauma cranio-cervicale con lesione Controparte_1 del plesso brachiale sinistro, paralisi inveterata dell'arto superiore omolaterale e mielopatia, riportava: trauma discorsivo del rachide cervicale con interessamento post-traumatico della radice cervicale C5-C6 dx e conseguente paresi prossimale dell'arto superiore destro”, riconducendo così la comparsa di alcune patologie e sintomatologie esclusivamente al sinistro del 2011, ed escludendo invece la riconducibilità delle attuali condizioni, al normale decorso delle lesioni preesistenti.
Ora, sebbene la consulenza eseguita in sede di ATP sia stata rinnovata non avendovi partecipato il litisconsorte necessario non può, tuttavia, non osservarsi come la stessa -prodotta dalla CP_2 sia comunque un elemento di prova che il giudice deve tenere in considerazione, ed assuma una CP_1 particolare valenza perché è stata eseguita da medici nominati dal giudice nel procedimento RG
48360/2018 e, dunque, da persone terze e della cui imparzialità non può dubitarsi.
Inoltre, è vero che l'onere della prova sulla sussistenza del nesso causale tra l'evento e le conseguenze dannose riportate grava sul soggetto danneggiato, tuttavia, nel caso di specie, come già rilevato anche dal primo giudice, la mancata produzione delle immagini radiografiche non può certo attribuirsi alla appellata perché la stessa struttura ospedaliera ha dato atto che le stesse all'epoca non venivano inserite nelle cartelle cliniche e sono state smaltite nel 2006. pagina 11 di 13 Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ha, quindi, ritenuto sufficientemente assolto l'onere della prova gravante sulla ”…mette conto ricordare che la convenuta non CP_1 contesta l'effettivo verificarsi del sinistro, né nega che la fosse effettivamente trasportata CP_1 sull'autovettura Opel Corsa del assicurata presso di essa, essendosi l'assicuratrice limitata CP_2
a contestare la misura del risarcimento richiesto per i danni direttamente conseguiti al sinistro in questione, avvenuto il 3/9/2011, tenendo conto della pregressa invalidità derivata dal sinistro del
1995..” ed ha individuato anche alla luce dei propri poteri equitativi, una soluzione mediana tra le due ipotesi indicate nella C.T.U. espletata nel precedente grado di giudizio, al solo fine di quantificare gli importi dovuti. In altre parole, seppure implicitamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'incidente e gli attuali postumi della appellata e, proprio, perché lo stesso CTU non ha espresso un giudizio di prevalenza tra le due ipotesi, ha equitativamente applicato un criterio intermedio. Atteso quanto sopra esposto il Giudice di prime cure non ha in alcun modo disatteso l'esito della C.T.U. del primo grado di giudizio, anche perché non corrisponde al vero che il C.T.U. Dott.
, abbia ritenuto preferibile la tesi sub. B), in forza della quale l'ultimo trauma sarebbe stato solo Per_4 causa di modeste lesioni perché in risposta alle note critiche del ctp dell'appellante ha ribadito che:
“….il C.T.U. ha ampiamente illustrato quali sono le due possibili ipotesi e la loro probabilità di verificazione senza che possa emergere una chiara prevalenza statistica dell'una o dell'altra ….non si può ragionevolmente tratteggiare una prevalenza statisticamente seria dell'ipotesi A) o dell'ipotesi
B)”. Il primo giudice non ha, quindi, disatteso l'esito della CTU, ed in ogni caso ritiene la Corte che in virtù delle ulteriori considerazioni sopra espresse, le domande siano state giustamente accolte.
Anche il terzo motivo non è fondato.
Non avendo la avanzato alcuna domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della CP_1 capacità lavorativa, vi è carenza di interesse sul punto da parte della . La detrazione di eventuali Pt_1 somme erogate dell' , opera soltanto nel caso in cui il danneggiato chieda il risarcimento del danno CP_3 patrimoniale, lamentando una riduzione della capacità lavorativa specifica. La Cassazione sul punto ha costantemente affermato che:”…Il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee". Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv.
653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n.
20807 del 14/10/2016, Rv. 641425 - 01). pagina 12 di 13 Infine, il rigetto dell'appello supera ed assorbe la quarta doglianza perché l'attualizzazione dell'importo versato a titolo di acconto è stata chiesta proprio nel caso di accoglimento del gravame.
IV. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione €52.000,01 a 260.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 10634/2024 del 9.12.2024 così provvede:
- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna a rifondere a le spese di lite del grado che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi €9.991,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
- 4) rigetta ogni ulteriore domanda o istanza.
Così deciso in Milano, 2 luglio 2025
La cons. est. la Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena dott.ssa Margherita Monte
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 spiegabile in ragione del lungo tempo trascorso dal sinistro e non per causa imputabile a Pt_3 2 Sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 e tenendo conto dell'età dell'attrice al tempo del sinistro, 39 anni pagina 6 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel dr. ssa Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(GIA' (C.F. ), rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Maria Mennozzi (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in San Giuliano Milanese, via F.lli Cervi n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio De Controparte_1 C.F._2
AR ) e TA CO (C.F. ) e RE DO C.F._3 C.F._4
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, C.F._5
Via Luciano Manara n. 15
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 13 Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 10634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Roberto Pertile, pubblicata il pubblicata il 09/12/2024, nella causa R.G. n. 63088/2019, Repertorio n. 9836/2024 del 10/12/2024, mai notificata, e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
In via principale Nel merito
b) Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
c) Respingersi ogni altra domanda formulata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata, e salvo gravame:
d) Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento del diritto della Sig.ra ad Controparte_1 un ulteriore risarcimento, limitare lo stesso ai danni direttamente riconducibili al sinistro e in nesso di causa con esso, nei limiti del danno differenziale tra il sinistro del 1995 e del 2011, detraendo, in ogni caso, l'importo percepito dall' e quello che verrà percepito sino all'emananda sentenza, nonché CP_3
l'importo relativo alla capitalizzazione della rendita riconosciuta dall' ovvero la maggior o CP_3 minor somma che risulterà di giustizia;
e) In ogni caso, detrarsi l'acconto di euro 5.025,06 versato da (da attualizzarsi) per Controparte_4 tutte le ragioni indicate in narrativa;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
A) Si chiede essere ammessi a prova per interrogatorio formale dell'attrice sig.ra sui Controparte_1 seguenti capitoli:
1) “vero che nell'anno 1995 la Sig.ra ha subito un sinistro nel quale ha riportato un Controparte_1 trauma cranico commotivo con otorragia destra, frattura dell'osso temporale destro, trauma cervicale con ematoma epidurale e lesione del plesso brachiale sinistro con paralisi prossima dell'arto superiore, frattura del processo stiloide del radio polso sinistro?”
2) “vero che la Sig.ra dall'anno 2015 percepisce un assegno di Euro 501,89 mensili Controparte_1 dall' ” CP_3
3) “vero che in data 03.09.2011, in località Bellinzago Lombardo, la Sig.ra si trovava Controparte_1
a bordo dell'autovettura tg. CE 230LB che veniva tamponata dall'autovettura tg. AH 983RB?” pagina 2 di 13 4) “vero che per il sinistro occorso in data 03.09.2011, la Sig.ra si è recata al Pronto Controparte_1
Soccorso dell'Ospedale di Parma in data 06.09.2011?”
5) “vero che in data 06.09.2011, in sede di valutazione medica presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma, la Sig.ra riferiva una “lieve dolorabilità” in sede cervicale?” Controparte_1
6) “vero che in data 06.09.2011 la Sig.ra veniva dimessa dal Pronto Soccorso Controparte_1 dell'ospedale di Parma con prescrizione di giorni 3 di riposo?”
7) “vero che in seguito al sinistro del 03.09.2011 la Sig.ra ha percepito da Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di Euro 5.025,06 quale risarcimento del danno per le lesioni subite CP_4 nell'occorso?”
B) Si chiede espungersi i documenti prodotti da controparte sub doc. 1, 2;
C) Si chiede ordinare all' ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione e produzione della CP_3 documentazione relativa alla rendita percepita e percependa dalla sig.ra , nonché la Controparte_1 capitalizzazione della stessa;
D) ci si oppone all'acquisizione del fascicolo di ATP ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 48360/2018, e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in detto procedimento, per tutti i motivi esposti in narrativa, chiedendo l'espunzione dei relativi atti;
E) Si chiede (se del caso) disporsi nuova CTU al fine di accertare l'entità del danno differenziale, eventualmente patito dall'attrice, tra il sinistro del 1995 e quello per cui vi è causa.
F) Si chiede disporsi, se del caso, CTU contabile al fine di determinare l'ammontare della capitalizzazione della rendita spettante alla Sig.ra . CP_3 Controparte_1
Si allega procura alle liti e si deposita: 1) Estratto Visura 2) Copia conforme Parte_2 della Sentenza n. 10634/2024 del Tribunale di Milano;
3) Fasciolo di primo grado.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, IN VIA
PRELIMINARE, rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata n. 10634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, con pubblicazione in data 09.12.2024, nella causa civile R.G. 63088/2019, difettando sia del presupposto della ragionevole fondatezza nel merito che del periculum di eventuale restituzione delle somme;
NEL MERITO, rigettare l'appello avverso la sentenza impugnata n. 10634/2024, emessa dal Tribunale di Milano, con pubblicazione in data 09.12.2024, nella causa civile R.G. 63088/2019, in quanto infondato, non provato o come meglio e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
pagina 3 di 13 Con conseguente condanna di parte appellante alle spese e competenze legali di tutti i gradi di giudizio, in virtù del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., oltre a rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente costituzione non contiene appello incidentale per cui nulla è dovuto a titolo di contributo integrativo.
In via istruttoria, si chiede
l'acquisizione del fascicolo di merito di primo grado (Tribunale di Milano R.G. 63088/2019) e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Tribunale di Milano R.G. 48360/2018);
ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie (prove orali, ordini di esibizione e rinnovazione
CTU), in quanto inconferenti, tardive, dilatorie ed esplorative
Si allega procura alle liti e si deposita:
1)duplicato informatico della sentenza del Tribunale di Milano- Giudice Dott. Roberto Pertile- emessa,
a definizione della causa civile R.G. N. 63088/2019, in data 9 dicembre 2024;
2)atto di citazione in appello notificato telematicamente ai sottoscritti difensori;
3) fascicolo atti e documenti depositati da nel giudizio di primo grado” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello e contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. notificato a e in data 17.12.2024, (già , Parte_3 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 già e d'ora in avanti per semplicità solamente “ ” o “Assicurazione”) Controparte_4 Pt_1 impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 10634/2024 pubblicata in data 9.12.2024, con la quale il primo giudice, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice con ricorso ex art. 702 bis cpc, aveva condannato (previo mutamento del Parte_3 rito) i convenuti e , in solido fra loro, a pagare all'attrice il complessivo Controparte_2 Pt_1 importo di € 215.539,08 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, oltre spese di lite liquidate in € 786,00 per spese e € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, e spese di CTU. L'appellante chiedeva, in riforma di tale sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 20.01.2025 si costituiva chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata. non si costituiva e all'udienza di prima comparizione del 24.04.2025 veniva Controparte_2 dichiarato contumace, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva. Precisate le Pt_1 conclusioni, all'udienza del 26.06.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 2.07.2025 pagina 4 di 13
Giudizio di primo grado. conveniva in giudizio e onde ottenere il Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 3.09.2011, quantificati in
€ 333.653,75 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) e in € 12.050,56 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche, spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., spese di CTP e spese legali).
A sostegno delle proprie domande, esponeva: Controparte_1
- che in data 3.09.2011, mentre viaggiava quale trasportata sull'autovettura condotta e di proprietà di e assicurata con veniva urtata dall'automobile di proprietà di Controparte_2 CP_4
, riportando un trauma al rachide cervicale;
Testimone_1
- che il danno riportato aveva notevolmente aggravato i pregressi postumi invalidanti riconducibili a un precedente sinistro occorsole nel 1995;
- che tale aggravamento delle condizioni era stato accertato da diversi esami clinici cui si era sottoposta tra il novembre 2011 e l'aprile 2015 e da una perizia di parte del settembre 2015 (del dott. ; Per_1
- che, infatti, a seguito del sinistro del 1995 l' l'aveva dichiarata invalida al 55%, mentre, dopo CP_3 il sinistro del 2011, l'invalidità era aumentata al 75%, avendo perso autonomia nei più elementari atti della vita quotidiana;
- che aveva liquidato unicamente l'importo di € 5.025,06, trattenuto in acconto sul maggior CP_4 danno;
- che nell'autunno del 2018 aveva instaurato un procedimento ex art. 696 bis cpc (RG 48360/2018) per valutare i danni alla persona subiti e per addivenire a una composizione bonaria della controversia. In tale procedimento l'assicuratrice era rimasta contumace, mentre non era CP_2 stato citato e i CTU dottori e avevano stimato che in seguito al sinistro Per_2 Persona_3 del 2011 “si rendeva necessario un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per 180 giorni” e, raggiunta la stabilizzazione del quadro clinico, residuava un danno biologico nella misura del 40%, con sofferenza psico-fisica di 2,5 su una scala da 1 a 5, con perdita della capacità lavorativa specifica di operaia;
- che il sinistro le aveva causato un danno non patrimoniale (biologico e morale) di EUR 333.653,75, comprensivo dell'aumento per personalizzazione, oltre a un danno patrimoniale di EUR 12.050,56 per spese mediche, spese del procedimento ex a. 696 bis cpc, spese di CTP e spese legali.
pagina 5 di 13 costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'azione ex art. 141 CAP, la nullità delle domande CP_4 attoree e, in ogni caso, la loro infondatezza, eccependo sostanzialmente la mancata riconducibilità dell'attuale quadro clinico dell'attrice, al sinistro del 2011.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite CTU eseguita dal Dott. (avendo il Tribunale Per_4 ritenuto di dover disporre nuova CTU perché nel procedimento di ATP non era stato citato il litisconsorte necessario . CP_2
Come sopra accennato, il Tribunale di Milano, accoglieva parzialmente le domande attoree per la minor somma di € 215.539,08.
Dopo aver rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, e aver dato atto del fatto che l'Assicurazione non aveva in alcun modo provveduto a contestare la dinamica del sinistro, essendosi l'assicuratrice limitata a contestare la misura del risarcimento richiesto per i danni direttamente conseguiti al sinistro in questione, avvenuto il 3/9/2011, tenendo conto della pregressa invalidità derivata dal sinistro del 1995, ha valutato la fondatezza delle domande attoree ed ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base del risultanze emerse in sede di CTU, la quale, stante l'incompletezza della iconografia radiologica disponibile1, dava conto dell'impossibilità di ricondurre con assoluta certezza le attuali lesioni alla preesistente patologia o al sinistro del 2011 e, pertanto, forniva due diverse risposte in ordine alle conseguenze lesive, quantificando diversamente l'invalidità permanente:
- ipotesi A: trauma in argomento rilevantemente concausale delle menomazioni attuali;
postumi permanenti nella misura del 25 % (venticinquepercento) di danno differenziale dalla preesistente quota del 60% all'attuale quota del 85%;
- ipotesi B:trauma in argomento sostanzialmente estraneo alle menomazioni attuali e foriero di modeste sequele locali;
3 % (trepercento) a fronte della modesta lesività iniziale descritta e tale da non incidere (come indistinguibile goccia nel mare) in termini di danno differenziale sul restante quadro normativo;
Il Tribunale, pertanto, dando conto di tale incertezza (non ascrivibile all'attrice) ha ritenuto equo determinare i postumi e le conseguenze del sinistro in misura intermedia, liquidando così il danno risarcibile2 in:
“• EUR 215.500 di danno differenziale, tenendo conto della sofferenza soggettiva di grado 3,5 nella scala da 1 a 5; tale importo è pari alla differenza fra l'importo di € 611.000 (relativo ai postumi preesistenti del 60%, dovuti al sinistro del 1995) e l'importo di € 826.500 (pei postumi attuali del
74%);
• EUR 259 per inabilità temporanea mediamente al 75% per 3 giorni;
• EUR 1.725 per inabilità temporanea mediamente al 50% per 30 giorni;
• EUR 863 per inabilità temporanea mediamente al 25% per 30 giorni;
• EUR 2.217,14 per le spese ritenute congrue e documentate”
Per un totale di € 220.564,14 già attualizzato, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. A tale importo ha detratto l'importo già versato dall'Assicurazione, pari a € 5.025,06, non devalutato stante la sua sostanziale modestia. Non ha, invece, detratto dal risarcimento spettante all'attrice, l'importo riferibile alla rendita perché la stessa “non ha ottenuto, a seguito delle CP_3 lesioni causate dal sinistro de quo, un ulteriore assegno da parte dell' e neppure un Controparte_5 incremento dell'assegno precedentemente percepito in forza ed a seguito di diverso infortunio”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza, proponeva appello sollevando quattro motivi di doglianza. Pt_1
1. Con i primi due motivi di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, stante l'impossibilità di “accertare se le lesioni idrosiringomieliche” di cui è oggi affetta l'appellata
“siano oppure no dovute a una patologia atraumatica preesistente”, ha determinato le conseguenze del sinistro, e il relativo risarcimento, in misura intermedia fra le due ipotesi formulate dal CTU.
In particolare, con il primo motivo di gravame intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt.
2056, 1226 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c.” sostiene l'illegittimità del ragionamento seguito dal primo giudice, perché la disciplina di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., consente unicamente il potere di liquidare il danno in via equitativa in caso di incertezza in ordine al quantum, e non anche in caso di incertezza in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'evento (sinistro del 2011) e il danno (ossia le menomazioni di cui è portatrice , come avvenuto nel caso di specie. Controparte_1
Richiama a tal proposito la granitica giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale:” la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).
Sottolinea poi, che il mancato raggiungimento della prova del nesso eziologico tra le lesioni e il sinistro per cui vi è causa è riconducibile, secondo quanto affermato dal CTU, dall'omessa produzione delle pagina 7 di 13 immagini radiografiche relative al primo sinistro di cui solo l'appellata poteva essere in possesso, pertanto, non può ricadere sulla Assicurazione tale lacuna probatoria.
Lamenta, inoltre, con il secondo motivo di appello, intitolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 132, co. 2 c.p.c.” che il Tribunale ha disatteso la CTU, ritenuta dallo stesso pienamente idonea a fondare la decisione perché, come si legge nell'elaborato peritale il
Consulente aveva indicato l'ipotesi B (trauma in argomento sostanzialmente estraneo alle menomazioni attuali e foriero di modeste sequele locali) come “di più immediata congettura” rispetto all'ipotesi A (trauma in argomento rilevantemente causale delle menomazioni attuali), ritenuta invece solamente “astrattamente possibile”. In questo caso, il primo giudice, in applicazione del principio civilistico del “più probabile che non”, avrebbe dovuto avallare l'ipotesi ritenuta più probabile dal
CTU, che escludeva la riconducibilità delle attuali menomazioni di al sinistro del Controparte_1
2011. il Giudice può discostarsi e contraddire le risultanze della CTU;
tuttavia, una siffatta decisione deve essere retta da idonea motivazione che nel caso di specie manca del tutto.
2. Con il terzo motivo di appello, intitolato “Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e e art. 132, comma
2 c.p.c.”l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la sua richiesta di detrarre, dal risarcimento spettante a l'importo capitalizzato riferibile alla rendita che Controparte_1
l'appellata percepisce dall' , a causa della sua precedente inabilità. CP_3
Sostiene che, al fine della dimostrazione di un fatto (contestato), non sia sufficiente una semplice dichiarazione di parte e che, in ogni caso, era stata la stessa a produrre in atti documentazione CP_1 attestante il fatto che, a decorrere dal 15.12.2015 (quindi dopo il sinistro) percepisse un assegno di €
501,88. Pur dando atto la difesa di che la questione possa ritenersi assorbita dal mancato Pt_1 riconoscimento a favore della appellata, dello specifico danno patrimoniale ritiene, tuttavia, che non possa formarsi il giudicato sul punto.
3. Con il quarto motivo di appello, intitolato “Omessa attualizzazione del risarcimento versato da
l'appellante chiede, in caso di accoglimento del gravame proposto, Controparte_4
l'attualizzazione dell'importo di €5.025,06 versato a titolo di acconto da ritenersi, pertanto, ampiamente satisfattivo di ogni pretesa della tenuto conto della valutazione medico-legale delle CP_1 lesioni patite dalla appellata, effettuata dalla Compagnia nella misura del 4% di biologico, superiore al
3% di cui all'ipotesi B del CTU.
Opinione della Corte
pagina 8 di 13 Ritiene il Collegio che l'appello proposto da sia infondato e che la sentenza impugnata vada Pt_1 confermata, seppure, sulla base delle diverse e ulteriori argomentazioni che seguono, che vanno ad integrare la motivazione esposta dal Tribunale.
Quanto ai primi due motivi di gravame che possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi, occorre dare atto che effettivamente la CTU esperita ha sottolineato che “a motivo della incompletezza della iconografia radiologica disponibile” (spiegabile anche in ragione del lungo tempo trascorso) non è stato possibile accertare se le “lesioni idrosiringomieliche come oggi presenti” siano oppure no dovute a una “patologia atraumatica preesistente”. Per questo motivo, ad alcuni dei quesiti il CTU ha fornito due diverse risposte, ipotesi A (trauma in argomento rilevantemente concausale delle menomazioni attuali) e ipotesi B (trauma in argomento sostanzialmente estraneo alle menomazioni attuali e foriero di modeste sequele locali)” proprio in considerazione del fatto che “è rimasto infatti tecnicamente indimostrato quale sia lo scenario più probabile (trauma causale- concausale della grave situazione attuale piuttosto che evoluzione spontanea di patologia midollare o comunque sostituibilità teorica del banale evento in argomento con qualsivoglia altro evento scatenante di minimale portata cinetica lesiva.
Deve, tuttavia, osservarsi che detta rilevata situazione di incertezza, dovuta alla preesistenza di un quadro clinico già fortemente compromesso, non può avere quale effetto quello di esimere il giudice dal pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno del nesso di causalità tra il danno (attuali condizioni di e l'evento (sinistro del 2011), né, tantomeno, quello di indurre il giudice ad Controparte_1 escludere apriorioristicamente la sussistenza di tale nesso.
Afferma, infatti, la Giurisprudenza di legittimità che “In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.”
(Cass. n. 19033/2021).
In altre parole, onde evitare di rimanere nell'empasse prospettata in sede peritale, l'organo giudicante è tenuto a risolvere il problema della causalità giuridica (onde “stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no”, cfr. Cass. n. 28986/19) facendo applicazione pagina 9 di 13 dei principi di cui all'artt. 40 e 41 c.p. (secondo cui il concorso di cause preesistenti, come in tal caso, non esclude di per sé la sussistenza del nesso) e adottando il criterio probatorio civilistico del “più probabile che non”.
Difatti, afferma ancora sul punto la giurisprudenza di legittimità che “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente”. (cfr. Cass. n.
25884/2022, ma in tal senso anche Cass. 18584/2021).
Conseguentemente, nel caso di specie, il giudice è tenuto ad avvalorare, tra le diverse ipotesi formulate in sede peritale, quella che, secondo il criterio del “più probabile che non”, appaia logicamente più plausibile, e ciò non alla luce di un criterio meramente quantitativo (“legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento” cfr. Cass. 18584/2021), ma alla luce di un criterio qualitativo, “nell'ambito degli elementi di conferma (..) disponibili in relazione al caso concreto” (cfr. Cass. 18584/2021) e tenendo conto di tutte le ulteriori circostanze rilevanti.
Ora, dall'analisi della fattispecie in esame, l'assenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento sostenuto dall'appellante risulta contraddetto da numerosi elementi che depongono, invece, nel senso di confermare e far ritenere “più probabile che non” il fatto che le attuali condizioni patologiche di siano causalmente riconducibili al sinistro del 2011, che ha amplificato la pregressa Controparte_1 condizione menomativa determinando ulteriori problematiche che, in assenza del sinistro, non si sarebbero verificate.
Onde giungere a tale considerazione, basti osservare, in primo luogo, la storia clinica di CP_1 antecedente il sinistro oggetto di causa, così come risultante dalle cartelle cliniche e dai
[...] documenti tutti prodotti dalla stessa nel primo grado di giudizio (in cui sono contenuti sia i referti degli esami cui si è sottoposta ante sinistro del 2011 sia quelli successivi) e da quanto riportato in sede di
CTU.
Dalla documentazione in esame, infatti, emerge che le condizioni di salute dell'odierna appellata erano rimaste pressoché stabili sino al 2011, salvo poi riportare un esponenziale peggioramento solamente in seguito al sinistro oggetto di causa. pagina 10 di 13 Ancora, nel riportare la storia clinica della dal 1995 al 2011 (p. 24 e ss.), la CTU da conto della CP_1 sussistenza di problematiche attinenti, tra le altre cose, unicamente l'arto superiore sinistro senza, tuttavia, in alcun modo accennare ad analoghi problemi attinenti all'arto superiore destro o agli arti inferiori, con riferimento ai quali, invece, solo qualche mese dopo l'evento del 2011, si è iniziato a osservare “un progressivo deficit stenico” (cfr. p. 2 e ss. CTU) che ha in breve tempo condotto a un grave deficit motorio prima non sussistente.
Quanto sopra esposto risulta, peraltro, confermato dalle stesse perizie di parte prodotte dalla appellata secondo cui la “sofferenza intramidollare sviluppatasi nel corso degli anni dopo il trauma del 1995 e progredita fino a raggiungere una condizione di stabilizzazione, sofferenza che ha poi nuovamente assunto un andamento rapidamente evolutivo dopo il nuovo trauma del 2011, manifestatosi nel distretto cervicale dx fino ad allora indenne” ( consulenza neurologica di parte eseguita in data
20.06.2018 dal Prof. . Persona_5
A tali elementi, si aggiunga il fatto che la sussistenza del nesso causale tra il danno e l'evento è stata accertata anche dalla CTU eseguita in sede di ATP.
In tale perizia si afferma infatti che “a seguito del sinistro per cui è causa la sintomatologia attualmente lamentata dalla periziando è costituita da cervico-brachialgia destra con apprezzabile limitazione funzionale a carico dell'arto superiore omolaterale (…) A) nell'evento del 03.09.2011, la signora , soggetto portatore di esiti stabilizzati di trauma cranio-cervicale con lesione Controparte_1 del plesso brachiale sinistro, paralisi inveterata dell'arto superiore omolaterale e mielopatia, riportava: trauma discorsivo del rachide cervicale con interessamento post-traumatico della radice cervicale C5-C6 dx e conseguente paresi prossimale dell'arto superiore destro”, riconducendo così la comparsa di alcune patologie e sintomatologie esclusivamente al sinistro del 2011, ed escludendo invece la riconducibilità delle attuali condizioni, al normale decorso delle lesioni preesistenti.
Ora, sebbene la consulenza eseguita in sede di ATP sia stata rinnovata non avendovi partecipato il litisconsorte necessario non può, tuttavia, non osservarsi come la stessa -prodotta dalla CP_2 sia comunque un elemento di prova che il giudice deve tenere in considerazione, ed assuma una CP_1 particolare valenza perché è stata eseguita da medici nominati dal giudice nel procedimento RG
48360/2018 e, dunque, da persone terze e della cui imparzialità non può dubitarsi.
Inoltre, è vero che l'onere della prova sulla sussistenza del nesso causale tra l'evento e le conseguenze dannose riportate grava sul soggetto danneggiato, tuttavia, nel caso di specie, come già rilevato anche dal primo giudice, la mancata produzione delle immagini radiografiche non può certo attribuirsi alla appellata perché la stessa struttura ospedaliera ha dato atto che le stesse all'epoca non venivano inserite nelle cartelle cliniche e sono state smaltite nel 2006. pagina 11 di 13 Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ha, quindi, ritenuto sufficientemente assolto l'onere della prova gravante sulla ”…mette conto ricordare che la convenuta non CP_1 contesta l'effettivo verificarsi del sinistro, né nega che la fosse effettivamente trasportata CP_1 sull'autovettura Opel Corsa del assicurata presso di essa, essendosi l'assicuratrice limitata CP_2
a contestare la misura del risarcimento richiesto per i danni direttamente conseguiti al sinistro in questione, avvenuto il 3/9/2011, tenendo conto della pregressa invalidità derivata dal sinistro del
1995..” ed ha individuato anche alla luce dei propri poteri equitativi, una soluzione mediana tra le due ipotesi indicate nella C.T.U. espletata nel precedente grado di giudizio, al solo fine di quantificare gli importi dovuti. In altre parole, seppure implicitamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l'incidente e gli attuali postumi della appellata e, proprio, perché lo stesso CTU non ha espresso un giudizio di prevalenza tra le due ipotesi, ha equitativamente applicato un criterio intermedio. Atteso quanto sopra esposto il Giudice di prime cure non ha in alcun modo disatteso l'esito della C.T.U. del primo grado di giudizio, anche perché non corrisponde al vero che il C.T.U. Dott.
, abbia ritenuto preferibile la tesi sub. B), in forza della quale l'ultimo trauma sarebbe stato solo Per_4 causa di modeste lesioni perché in risposta alle note critiche del ctp dell'appellante ha ribadito che:
“….il C.T.U. ha ampiamente illustrato quali sono le due possibili ipotesi e la loro probabilità di verificazione senza che possa emergere una chiara prevalenza statistica dell'una o dell'altra ….non si può ragionevolmente tratteggiare una prevalenza statisticamente seria dell'ipotesi A) o dell'ipotesi
B)”. Il primo giudice non ha, quindi, disatteso l'esito della CTU, ed in ogni caso ritiene la Corte che in virtù delle ulteriori considerazioni sopra espresse, le domande siano state giustamente accolte.
Anche il terzo motivo non è fondato.
Non avendo la avanzato alcuna domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della CP_1 capacità lavorativa, vi è carenza di interesse sul punto da parte della . La detrazione di eventuali Pt_1 somme erogate dell' , opera soltanto nel caso in cui il danneggiato chieda il risarcimento del danno CP_3 patrimoniale, lamentando una riduzione della capacità lavorativa specifica. La Cassazione sul punto ha costantemente affermato che:”…Il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire "per poste omogenee". Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico (art. 142 cod. ass., così come interpretato costantemente da questa Corte: da ultimo, Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv.
653452 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016, Rv. 642318 - 02; Sez. L, Sentenza n.
20807 del 14/10/2016, Rv. 641425 - 01). pagina 12 di 13 Infine, il rigetto dell'appello supera ed assorbe la quarta doglianza perché l'attualizzazione dell'importo versato a titolo di acconto è stata chiesta proprio nel caso di accoglimento del gravame.
IV. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione €52.000,01 a 260.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 10634/2024 del 9.12.2024 così provvede:
- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna a rifondere a le spese di lite del grado che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi €9.991,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
- 4) rigetta ogni ulteriore domanda o istanza.
Così deciso in Milano, 2 luglio 2025
La cons. est. la Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena dott.ssa Margherita Monte
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 spiegabile in ragione del lungo tempo trascorso dal sinistro e non per causa imputabile a Pt_3 2 Sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 e tenendo conto dell'età dell'attrice al tempo del sinistro, 39 anni pagina 6 di 13