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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9486 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 2 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 7766 / 2024. R.G. , promossa da:
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.[...]rapp.to/a e difeso/a dall' avv. GALOTTO GAETANO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.DE NICOLA NAMARIA (VINGIANI Controparte_1
NA ( ) VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13/A 80145 ) ed C.F._2 CP_1 elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2024, i signori e premesso Parte_1 Parte_3 di lavorare per conto ed alle dipendenze della , presso Ospedale Controparte_1 Pt_4 come addetti all'UOC “ Cardiologia /UTUC con inquadramento attuale Ctg D giusta previsione del
CCNL Sanità Pubblica, corrispondente alla qualifica di collaboratore professionale sanitario rientrante tra il personale turnista hanno esposto, nel rispetto dell'orario di lavoro fissato dal contratto collettivo in 36 ore : di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' , orario che viene Parte_5 distribuito nella settimana nel rispetto del monte ore e improntato a criteri di flessibilità e programmazione;
di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali, secondo l'articolazione dei turni lavorativi, risultanti dalla Stampa dei Cartellini e menzionati in ricorso;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione in merito, e dedotto altresì di avere invano richiesto gli emolumenti in oggetto con lettera del 17/02/2023, hanno così concluso : “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL
Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali a far data dall'01.04.2020 al 31.12.2022 e, per l'effetto 2. condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti Controparte_1 ricorrenti delle seguenti somme: : € 2.169,52; : € 2.520,67; o Parte_1 Parte_2
a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda rilevando Controparte_1 altresì il mancato rispetto del termine dei trenta giorni contemplato dalla normativa contrattuale, il godimento del riposo compensativo come risultante dalla documentazione, gli errati conteggi. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 22.12.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001 come modificato dall'art. 29 comma 6 e 31 commi 7-8- del C.C.N.L. 2016-2018.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito
Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa , la sentenza n. 4085 del 2022 , G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
“è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva”.
Intervenuta anche la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto)che ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont
Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del
2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed
è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Invero a parere di chi scrive tale impostazione non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio.
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 17/02/2023 (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle Stampe dei Cartellini in atti non costituente oggetto di specifica contestazione. Inoltre, mancando una specifica contestazione da parte del resistente, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa specifica e dettagliata contestazione – relativamente alle modalità di calcolo - dei medesimi da parte della difesa dell' convenuta. Parte_5
La va pertanto condannata al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti Controparte_1 somme per €.2169,52 e €. 2520,67, oltre agli interessi legali Parte_1 Parte_2 con decorrenza dalla data di maturazione al saldo.
Le spese del giudizio, determinate in base all'attività svolta e allo scaglione tariffario applicabile e all'aumento del 30% per pluralità di parti, possono essere compensate nelle misura della metà in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e Cont cedono a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando così provvede:
1)in accoglimento del ricorso proposto dai signori e , dichiara Parte_1 Parte_2 il diritto degli stessi a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2)per l'effetto condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per le causali di cui alla parte motiva al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.2169,52 ed in favore di della somma di €. 2520,67 oltre interessi legali dalla Parte_2 maturazione del credito al saldo.
3)compensa, come illustrato in parte motiva, le spese del giudizio e condanna la resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore al pagamento della restante parte Controparte_1 che liquida di € 1200,00 oltre CU €.49,00, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 22.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 2 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 22.12.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 7766 / 2024. R.G. , promossa da:
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.[...]rapp.to/a e difeso/a dall' avv. GALOTTO GAETANO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.DE NICOLA NAMARIA (VINGIANI Controparte_1
NA ( ) VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 13/A 80145 ) ed C.F._2 CP_1 elett.te dom.to/a come in atti Resistente
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.03.2024, i signori e premesso Parte_1 Parte_3 di lavorare per conto ed alle dipendenze della , presso Ospedale Controparte_1 Pt_4 come addetti all'UOC “ Cardiologia /UTUC con inquadramento attuale Ctg D giusta previsione del
CCNL Sanità Pubblica, corrispondente alla qualifica di collaboratore professionale sanitario rientrante tra il personale turnista hanno esposto, nel rispetto dell'orario di lavoro fissato dal contratto collettivo in 36 ore : di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall' , orario che viene Parte_5 distribuito nella settimana nel rispetto del monte ore e improntato a criteri di flessibilità e programmazione;
di aver prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali, secondo l'articolazione dei turni lavorativi, risultanti dalla Stampa dei Cartellini e menzionati in ricorso;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione in merito, e dedotto altresì di avere invano richiesto gli emolumenti in oggetto con lettera del 17/02/2023, hanno così concluso : “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL
Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali a far data dall'01.04.2020 al 31.12.2022 e, per l'effetto 2. condannare
l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti Controparte_1 ricorrenti delle seguenti somme: : € 2.169,52; : € 2.520,67; o Parte_1 Parte_2
a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza della domanda rilevando Controparte_1 altresì il mancato rispetto del termine dei trenta giorni contemplato dalla normativa contrattuale, il godimento del riposo compensativo come risultante dalla documentazione, gli errati conteggi. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 22.12.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001 come modificato dall'art. 29 comma 6 e 31 commi 7-8- del C.C.N.L. 2016-2018.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito
Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa , la sentenza n. 4085 del 2022 , G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
“è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva”.
Intervenuta anche la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto)che ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont
Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del
2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed
è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Invero a parere di chi scrive tale impostazione non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio.
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, notificato in data 17/02/2023 (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle Stampe dei Cartellini in atti non costituente oggetto di specifica contestazione. Inoltre, mancando una specifica contestazione da parte del resistente, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa specifica e dettagliata contestazione – relativamente alle modalità di calcolo - dei medesimi da parte della difesa dell' convenuta. Parte_5
La va pertanto condannata al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti Controparte_1 somme per €.2169,52 e €. 2520,67, oltre agli interessi legali Parte_1 Parte_2 con decorrenza dalla data di maturazione al saldo.
Le spese del giudizio, determinate in base all'attività svolta e allo scaglione tariffario applicabile e all'aumento del 30% per pluralità di parti, possono essere compensate nelle misura della metà in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e Cont cedono a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando così provvede:
1)in accoglimento del ricorso proposto dai signori e , dichiara Parte_1 Parte_2 il diritto degli stessi a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2)per l'effetto condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 per le causali di cui alla parte motiva al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€.2169,52 ed in favore di della somma di €. 2520,67 oltre interessi legali dalla Parte_2 maturazione del credito al saldo.
3)compensa, come illustrato in parte motiva, le spese del giudizio e condanna la resistente
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore al pagamento della restante parte Controparte_1 che liquida di € 1200,00 oltre CU €.49,00, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 22.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo