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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10309/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13.12.2022
TRA
(C.F. ) nata a AY (Turchia) in [...] Parte_1 C.F._1
23.10.1991, con l'Avv. Raffaella Notarfrancesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Marina Maria Banfi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 giugno 2025 entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente di emettersi sentenza parziale in punto status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alle domande accessorie. Attesa la natura non definitiva della sentenza, le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a AY (Turchia) in data 28.08.2012; Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese (Atto n. 70, Parte II, Serie C, Anno 2021) per le annotazioni di legge;
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Riserva al giudizio definitivo le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025 Il Presidente est. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 13.12.2022
TRA
(C.F. ) nata a AY (Turchia) in [...] Parte_1 C.F._1
23.10.1991, con l'Avv. Raffaella Notarfrancesco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Marina Maria Banfi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 giugno 2025 entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente di emettersi sentenza parziale in punto status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alle domande accessorie. Attesa la natura non definitiva della sentenza, le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a AY (Turchia) in data 28.08.2012; Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese (Atto n. 70, Parte II, Serie C, Anno 2021) per le annotazioni di legge;
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Riserva al giudizio definitivo le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025 Il Presidente est. Laura Gaggiotti