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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
AN Aragno Presidente
IA LL RO IC
BR AL IC Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 13056 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1
SA NE
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Nel merito : In via principale 1- accertare e dichiarare lo status di rifugiato in capo all'attore 2- In via subordinata Concedere al ricorrente la protezione sussidiaria 1- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi ed agli effetti di cui all'art.10 comma terzo della Costituzione.
2- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare sussistenti ai sensi e agli effetti del combinato disposto degli art. 5 comma sesto, 19 comma primo DL 286/98 e 28DPR 394/99 seri motivi di carattere umanitario, risultanti dagli obblighi costituzionali ed
1 internazionali dello Stato Italiano ostativi all'allontanamento dal territorio della Repubblica della parte ricorrente ed impongano il rilascio al Ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari”
ha così concluso: Controparte_2
“Dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero respingerlo in quanto manifestamente infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2025 il sig. ha riassunto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino – in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte del 12.6.2025, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario – il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino in data
10.3.2022, con il quale era stata disposta l'archiviazione della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “richiesta asilo” presentata in data 8.11.2021. In particolare, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto al riconoscimento della protezione per protezione speciale.
Il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il ricorso venisse dichiarato Controparte_2 inammissibile per bis in idem, ovvero rigettato per manifesta infondatezza, in ogni caso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Emerge dagli atti che il sig. , entrato in Italia nel 2015, aveva originariamente Pt_1 richiesto il riconoscimento della protezione internazionale: la sua domanda veniva respinta dalla Commissione Territoriale di , con provvedimento confermato in due gradi di CP_1 giudizio.
2.2. Nel 2018 il ricorrente reiterava la richiesta di protezione internazionale, che veniva dichiarata inammissibile dalla medesima Commissione con provvedimento del 16.6.2021
(doc. 1 res.).
2 La decisione della Commissione Territoriale veniva impugnata in sede giudiziale dinanzi al
Tribunale di Torino, con conseguente iscrizione del proc. RG n. 15225/21: il ricorso veniva rigettato con decreto motivato del febbraio 2024 (Trib. Torino, rel. Aragno).
2.3. Nelle more del predetto procedimento RG n. 15225/21, in data 8.11.2021 il ricorrente proponeva e domanda di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per “richiesta asilo” ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 142/2014: tale istanza veniva definita dalla Questura di con CP_1
l'impugnato decreto di revoca n. 814/2022 del 10.3.2022 (doc. 2) notificato il 13.3.2025, sul presupposto che il ricorrente non aveva provato la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rigetto della sua domanda reiterata di protezione internazionale.
Avverso il diniego il sig. proponeva ricorso dapprima al TAR Piemonte, che declinava Pt_1 la propria giurisdizione, e quindi innanzi al Tribunale di Torino che procedeva all'iscrizione del presente procedimento.
2.4. Così ricostruita la situazione di fatto da cui trae origine il presente procedimento, ritiene il
Collegio che la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale sia inammissibile.
Da un lato, occorre rilevare che la situazione di fatto che aveva giustificato in data 8.11.2021 la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per “richiesta asilo” si è definitivamente esaurita. Come detto, la domanda reiterata di protezione internazionale del ricorrente è stata definitivamente rigettata con decreto reso dal Tribunale di Torino nel febbraio 2024 nel proc. RG n. 152225/21; né risultano attualmente pendenti domande di protezione internazionale del ricorrente.
Dall'altro lato, è inammissibile la presentazione di una domanda di protezione internazionale o di protezione speciale direttamente in via giudiziale, essendo necessario seguire le procedure previste dal d.lgs. n. 25/2008 (presentazione della domanda in Questura e valutazione della domanda da parte della competente Commissione Territoriale).
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'impugnato decreto di rigetto – pur assunto in data 10.3.2022 – è stato notificato al ricorrente soltanto in data 14.3.2025, vale a dire in un momento successivo alla definizione del giudizio
RG n. 15225/21: da qui la complessità della situazione di fatto che ha dato origine al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− dichiara inammissibile il ricorso;
3 − compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Presidente
AN Aragno
Il IC est.
BR AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
AN Aragno Presidente
IA LL RO IC
BR AL IC Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 13056 / 2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1
SA NE
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Nel merito : In via principale 1- accertare e dichiarare lo status di rifugiato in capo all'attore 2- In via subordinata Concedere al ricorrente la protezione sussidiaria 1- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi ed agli effetti di cui all'art.10 comma terzo della Costituzione.
2- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare sussistenti ai sensi e agli effetti del combinato disposto degli art. 5 comma sesto, 19 comma primo DL 286/98 e 28DPR 394/99 seri motivi di carattere umanitario, risultanti dagli obblighi costituzionali ed
1 internazionali dello Stato Italiano ostativi all'allontanamento dal territorio della Repubblica della parte ricorrente ed impongano il rilascio al Ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari”
ha così concluso: Controparte_2
“Dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero respingerlo in quanto manifestamente infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2025 il sig. ha riassunto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino – in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte del 12.6.2025, che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario – il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino in data
10.3.2022, con il quale era stata disposta l'archiviazione della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “richiesta asilo” presentata in data 8.11.2021. In particolare, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo la sussistenza dei presupposti fondanti il diritto al riconoscimento della protezione per protezione speciale.
Il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il ricorso venisse dichiarato Controparte_2 inammissibile per bis in idem, ovvero rigettato per manifesta infondatezza, in ogni caso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Emerge dagli atti che il sig. , entrato in Italia nel 2015, aveva originariamente Pt_1 richiesto il riconoscimento della protezione internazionale: la sua domanda veniva respinta dalla Commissione Territoriale di , con provvedimento confermato in due gradi di CP_1 giudizio.
2.2. Nel 2018 il ricorrente reiterava la richiesta di protezione internazionale, che veniva dichiarata inammissibile dalla medesima Commissione con provvedimento del 16.6.2021
(doc. 1 res.).
2 La decisione della Commissione Territoriale veniva impugnata in sede giudiziale dinanzi al
Tribunale di Torino, con conseguente iscrizione del proc. RG n. 15225/21: il ricorso veniva rigettato con decreto motivato del febbraio 2024 (Trib. Torino, rel. Aragno).
2.3. Nelle more del predetto procedimento RG n. 15225/21, in data 8.11.2021 il ricorrente proponeva e domanda di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo per “richiesta asilo” ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 142/2014: tale istanza veniva definita dalla Questura di con CP_1
l'impugnato decreto di revoca n. 814/2022 del 10.3.2022 (doc. 2) notificato il 13.3.2025, sul presupposto che il ricorrente non aveva provato la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rigetto della sua domanda reiterata di protezione internazionale.
Avverso il diniego il sig. proponeva ricorso dapprima al TAR Piemonte, che declinava Pt_1 la propria giurisdizione, e quindi innanzi al Tribunale di Torino che procedeva all'iscrizione del presente procedimento.
2.4. Così ricostruita la situazione di fatto da cui trae origine il presente procedimento, ritiene il
Collegio che la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale sia inammissibile.
Da un lato, occorre rilevare che la situazione di fatto che aveva giustificato in data 8.11.2021 la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per “richiesta asilo” si è definitivamente esaurita. Come detto, la domanda reiterata di protezione internazionale del ricorrente è stata definitivamente rigettata con decreto reso dal Tribunale di Torino nel febbraio 2024 nel proc. RG n. 152225/21; né risultano attualmente pendenti domande di protezione internazionale del ricorrente.
Dall'altro lato, è inammissibile la presentazione di una domanda di protezione internazionale o di protezione speciale direttamente in via giudiziale, essendo necessario seguire le procedure previste dal d.lgs. n. 25/2008 (presentazione della domanda in Questura e valutazione della domanda da parte della competente Commissione Territoriale).
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'impugnato decreto di rigetto – pur assunto in data 10.3.2022 – è stato notificato al ricorrente soltanto in data 14.3.2025, vale a dire in un momento successivo alla definizione del giudizio
RG n. 15225/21: da qui la complessità della situazione di fatto che ha dato origine al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− dichiara inammissibile il ricorso;
3 − compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20/10/2025
Il Presidente
AN Aragno
Il IC est.
BR AL
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