TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa SA EM, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 18.11.2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa SA EM, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 306/2025 avente ad oggetto opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. G. Pangallo;
Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Mazzone, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.01.2025 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202300000323000, notificata in data 03.11.2023, in relazione all'avviso di addebito n.
39420130001124381000, notificato il 06.06.2013, di euro 4.152,78.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica dell'avviso, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l.
27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che ha sollevato il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito e, nel merito, ha rilevato l'attualità del credito contributivo in virtù di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...]
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o
102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). CP_ Nella specie, posto che l' ha prodotto in atti la valida notifica dell'avviso di addebito, il quale non è stato impugnato entro i termini ex lege, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dal preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400000414000, notificato il 19.05.2015, dall'intimazione di pagamento n. 09420169007322577000, notificata il 18.11.2018 nonché dall'intimazione di pagamento n. 09420229005295572000, notificata in data 23.08.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in relazione all'avviso opposto in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma
1, Dm 55/2014 (modif. dal Dm 147/22) stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare CP_ complessità, vanno poste in favore dell'
Di contro vanno compensate verso l' stante l'assenza di legittimazione Controparte_2 passiva dell' in ragione della sola spiegata eccezione sostanziale di prescrizione. Controparte_5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 19.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa SA EM
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa SA EM, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 4.11.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 18.11.2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa SA EM, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 306/2025 avente ad oggetto opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. G. Pangallo;
Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. E. Mazzone, in
[...] virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.01.2025 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202300000323000, notificata in data 03.11.2023, in relazione all'avviso di addebito n.
39420130001124381000, notificato il 06.06.2013, di euro 4.152,78.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica dell'avviso, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo per non essere decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l.
27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che ha sollevato il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito e, nel merito, ha rilevato l'attualità del credito contributivo in virtù di validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile
[...]
Sez. Un., 08/03/2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente
è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o
102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). CP_ Nella specie, posto che l' ha prodotto in atti la valida notifica dell'avviso di addebito, il quale non è stato impugnato entro i termini ex lege, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dal preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400000414000, notificato il 19.05.2015, dall'intimazione di pagamento n. 09420169007322577000, notificata il 18.11.2018 nonché dall'intimazione di pagamento n. 09420229005295572000, notificata in data 23.08.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in relazione all'avviso opposto in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma
1, Dm 55/2014 (modif. dal Dm 147/22) stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare CP_ complessità, vanno poste in favore dell'
Di contro vanno compensate verso l' stante l'assenza di legittimazione Controparte_2 passiva dell' in ragione della sola spiegata eccezione sostanziale di prescrizione. Controparte_5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 19.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa SA EM