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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7959 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8239/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8239/2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) VIA ANTONIO LUCARELLI 60/N 70124 BARI;
C.F._1
ATTORE/I OPPONENTE e con il patrocinio dell'avv. FELICE JARY e elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA CHOPIN, 7 C/O AVV. M. J. SOLDATI 20141 MILANO presso lo studio dell'avv. FELICE
JARY
CONVENUTO/I OPPOSTO
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 9.55 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_2
Per l'avv. FELICE JARY , oggi sostituito dall'avv. MATTEO JEAN Controparte_1
SOLDATI
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , e Persona_1 Persona_2 [...]
. Controparte_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da atto introduttivo per l'opponente con addebito delle spese legali e come da comparsa per il convenuto opposto che chiede altresì la compensazione delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8239/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LATTANZIO GIUSEPPE e dell'avv. ( ) VIA Parte_2 C.F._1
ANTONIO LUCARELLI 60/N 70124 BARI;
elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
LUCARELLI 60/N BARI presso il difensore avv. LATTANZIO GIUSEPPE
ATTORE/I OPPOSTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE JARY Controparte_1 C.F._2
e elettivamente domiciliato in VIA CHOPIN, 7 C/O AVV. M. J. SOLDATI 20141 MILANO presso lo studio dell'avv. FELICE JARY
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Sig. proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 910/2025 (rg. 45672/2024) di pagamento della somma di euro 3.981,95 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo in via pregiudiziale di accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale di Milano in favore del pagina 2 di 4 Giudice di Pace di Milano e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente mandare assolta l'odierna l'opponente da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi confronti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio parte convenuta opposta aderiva all'eccezione di incompetenza per materia e valore, con richiesta di fissazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace competente che dovrà provvedere in ordine alle spese;
in via subordinata, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale e lettura in udienza.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo di quanto dovuto dal in Controparte_3 adempimento del contratto sottoscritto inter partes in data 29.1.2024 “Mandato per la Gestione di affitti brevi di immobili altrui” con il quale l'odierno convenuto opposto aveva conferito mandato alla società opponente per la gestione dell'immobile di sua proprietà in Milano via Voltri ed in particolare la differenza tra l'importo incassato dagli affitti brevi ed il minimo garantito mensile espressamente indicato in contratto.
Si tratta, dunque, con ogni evidenza, di una domanda avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mandato che esula dalla materia delle locazioni riservata alla cognizione del Tribunale e che per valore è invece di competenza del Giudice di Pace.
Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un giudice incompetente per valore ed in una materia diversa da quelle ad esso riservate.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile,
l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.” (Cass. ordinanza n. 11764 del 08/06/2016).
Nel presente giudizio, pertanto, esse sono ripartite secondo la regola della soccombenza, ponendole a carico di parte convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi in pagina 3 di 4 considerazione tanto della semplificazione del rito quanto dell'adesione di parte convenuta all'eccezione pregiudiziale accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, per essere competente il Giudice di Pace di Milano e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 910/2025 (rg. 45672/2024) opposto;
fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in euro 76,00 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi professionali oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8239/2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) VIA ANTONIO LUCARELLI 60/N 70124 BARI;
C.F._1
ATTORE/I OPPONENTE e con il patrocinio dell'avv. FELICE JARY e elettivamente domiciliato in Controparte_1
VIA CHOPIN, 7 C/O AVV. M. J. SOLDATI 20141 MILANO presso lo studio dell'avv. FELICE
JARY
CONVENUTO/I OPPOSTO
Oggi 22 ottobre 2025 ad ore 9.55 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per 'avv. Parte_1 Parte_2
Per l'avv. FELICE JARY , oggi sostituito dall'avv. MATTEO JEAN Controparte_1
SOLDATI
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , e Persona_1 Persona_2 [...]
. Controparte_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da atto introduttivo per l'opponente con addebito delle spese legali e come da comparsa per il convenuto opposto che chiede altresì la compensazione delle spese di lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8239/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LATTANZIO GIUSEPPE e dell'avv. ( ) VIA Parte_2 C.F._1
ANTONIO LUCARELLI 60/N 70124 BARI;
elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
LUCARELLI 60/N BARI presso il difensore avv. LATTANZIO GIUSEPPE
ATTORE/I OPPOSTO contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE JARY Controparte_1 C.F._2
e elettivamente domiciliato in VIA CHOPIN, 7 C/O AVV. M. J. SOLDATI 20141 MILANO presso lo studio dell'avv. FELICE JARY
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da atto introduttivo e comparsa di risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Sig. proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 910/2025 (rg. 45672/2024) di pagamento della somma di euro 3.981,95 oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo in via pregiudiziale di accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale di Milano in favore del pagina 2 di 4 Giudice di Pace di Milano e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente mandare assolta l'odierna l'opponente da ogni pretesa creditoria azionata nei suoi confronti;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Costituendosi in giudizio parte convenuta opposta aderiva all'eccezione di incompetenza per materia e valore, con richiesta di fissazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace competente che dovrà provvedere in ordine alle spese;
in via subordinata, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale e lettura in udienza.
La pretesa azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo di quanto dovuto dal in Controparte_3 adempimento del contratto sottoscritto inter partes in data 29.1.2024 “Mandato per la Gestione di affitti brevi di immobili altrui” con il quale l'odierno convenuto opposto aveva conferito mandato alla società opponente per la gestione dell'immobile di sua proprietà in Milano via Voltri ed in particolare la differenza tra l'importo incassato dagli affitti brevi ed il minimo garantito mensile espressamente indicato in contratto.
Si tratta, dunque, con ogni evidenza, di una domanda avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mandato che esula dalla materia delle locazioni riservata alla cognizione del Tribunale e che per valore è invece di competenza del Giudice di Pace.
Ne consegue la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un giudice incompetente per valore ed in una materia diversa da quelle ad esso riservate.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile,
l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.” (Cass. ordinanza n. 11764 del 08/06/2016).
Nel presente giudizio, pertanto, esse sono ripartite secondo la regola della soccombenza, ponendole a carico di parte convenuta opposta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, ai valori minimi in pagina 3 di 4 considerazione tanto della semplificazione del rito quanto dell'adesione di parte convenuta all'eccezione pregiudiziale accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, per essere competente il Giudice di Pace di Milano e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 910/2025 (rg. 45672/2024) opposto;
fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in euro 76,00 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi professionali oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 22 ottobre 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4