Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Stefania Basso Consigliere rel.
dott. Anna Rita Motti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
04/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1014 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, , , CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17
, CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21 CP_22
, ,
[...] CP_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26
, , , CP_27 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Medici e con lo stesso
[...]
elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Carlo Poerio, n. 53 (c/o Studio legale
Ganguzza)
APPELLANTI
E
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
APPELLATA
SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.04.2024, gli appellanti in epigrafe hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 6079/2023 pubblicata in data 19.10.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la loro domanda solo con riferimento alla eccepita prescrizione, rigettando per il resto la domanda con compensazione delle spese di lite. In particolare, premesso di essere tutti dipendenti di ruolo del Consiglio regionale della e di aver ricevuto comunicazione del 03.11.2020 con la Controparte_28
quale veniva chiesta la restituzione di somme indebitamente corrisposte ex art. 2, co. 2 e 4 (rect: art. 2), della legge della 3 settembre 2002, n. Controparte_28
20; art. 1, co. 1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, Controparte_28
nella parte in cui sostituisce il co. 2 e il secondo inserisce il co. 4 nell'art. 58 della legge della 11 agosto 2001, n. 10, dichiarati incostituzionali Controparte_28
con sent. della Corte Costituzionale n. 146/2019, chiedevano al giudice di primo grado “1. - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della CP_28
e/o del alla restituzione
[...] Controparte_29
delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.;
2. - in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della
e/o del alla Controparte_28 Controparte_29
restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n.
20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del
2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per intervenuta prescrizione maturata per somme corrisposte almeno fino al mese di dicembre dell'anno 2010, se non, in alcuni casi, dai mesi di gennaio e/o febbraio 2011; 3. - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della e/o del Controparte_28 Controparte_29
alla restituzione delle somme in effetti mai corrisposte ai ricorrenti per le causali di cui all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19 del 2019, pubblicata sul BURC n. 29 del 30/5/2019, e
per la sig.ra per il periodo successivo al 30/9/2016 Parte_10
per il sig. per il periodo successivo al 30/11/2016; Parte_14
per il sig. per il periodo successivo al il 31/12/2016, Parte_15
e per la sig.ra , per il periodo successivo al 31/8/2017; Parte_16
4. - in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per il recupero del credito mediante compensazione legale e/o giudiziale, per essere il credito contestato nell'an e nel quantum;
5. - condannare, comunque, la e/o il Controparte_28 Controparte_29
, in persona dei loro rapp.ti legali p.t., a restituire ai ricorrenti
[...]
le somme che dovessero essere nel frattempo trattenute secondo le modalità illegittime di cui supra sub 5.2., con attribuzione di interesse e svalutazione monetaria;
6. in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di Controparte_28 giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Parte appellante si duole della decisione perché il Tribunale ha ritenuto legittima la trattenuta della indennità già riconosciuta ed erogata (ad eccezione delle somme ritenute prescritte).
Lamenta, nella specie, “1. - Omessa pronuncia sulla quaestio juris relativa all'applicazione dell'art. 40, co.
3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di recupero collettivo conseguente all'erogazione, in favore dei dipendenti pubblici, di emolumenti ed indennità previsti da contratti integrativi nulli per violazione dei limiti e vincoli imposti dalla contrattazione nazionale o da norme di legge o conclusi sulla base di disposizioni di legge regionali poi dichiarate costituzionalmente illegittime;
2. – Omessa pronuncia sulla questione della irripetibilità della prestazione retributiva in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in conformità agli accordi collettivi che, ancorché conclusi sulla base di leggi regionali poi dichiarate costituzionalmente illegittime, ne disciplinavano il contenuto, e sulla conseguente violazione dell'art. 2126 c.c.;
3. – Omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione proposta con riferimento al ricorrente sig. ; 4. – Violazione e falsa applicazione dell'art. Controparte_2
58, co. 1, della L.R. n. 10 del 2001 – Violazione e falsa applicazione dell'art.
2033 c.c. – Insussistenza dell'indebito oggettivo con riferimento all'indennità percepita per le funzioni di Coordinatore amministrativo di segrete - Infondatezza della pretesa restitutoria nei confronti del sig. ”. Hanno concluso Parte_7
chiedendo l'integrale accoglimento della propria domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la che, rimarcata l'infondatezza dell'appello, ne Controparte_28
ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Con riferimento alla prime due censure, la Corte intende ribadire il proprio orientamento già espresso, su una identica questione, con la sent. n. 496/2024
(depositata e richiamata anche da parte appellata) che qui si richiama ex art 118 disp. Att. c.p.c.
Occorre preliminarmente evidenziare che – come giustamente rimarcato anche da parte appellata – gli appellanti solo nel presente grado di giudizio hanno fatto leva sulla disposizione di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, D.Lgs. n. 165/2001 “il quale, con specifico riferimento al settore del pubblico impiego, stabilisce il divieto di recupero degli emolumenti retributivi nei confronti dei singoli dipendenti nel caso di violazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, dei limiti e vincoli imposti dalla contrattazione nazionale o da norme di legge”, avendo, viceversa, nel ricorso introduttivo di primo grado, richiamato – al fine di fare accertare l'illegittimità del provvedimento di recupero – disposizioni normative affatto differenti (artt. 2033, 2041 e 2126 c.c.).
A nulla vale rilevare che il richiamo era già stato fatto con le note difensive del
29.09.2023: ed invero, è noto che le norme che disciplinano il processo del lavoro (oralità, immediatezza e concentrazione) impongono alle parti di prendere posizione su tutte le questioni rilevanti già con i loro primi scritti difensivi.
All'onere del ricorrente di esporre nel ricorso introduttivo “… 3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” (art. 414 c.p.c.) corrisponde l'onere del resistente di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare” (art. 416 c.p.c.), potendo le parti “se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice” (art. 420 c.p.c.).
Risulta, a questo punto, necessario puntualizzare che “nel rito del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi non solo quando si adduca a fondamento del petitum un vero e proprio mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche quando si introduca nel giudizio un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia così come delineati nel ricorso introduttivo” (in termini Cass. civ. sez. lav. n. 7382/2024).
Nel caso in esame, i ricorrenti col ricorso introduttivo evidenziavano l'illegittimità del recupero affermando che:
- “nel caso di specie, l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, e dell'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del
2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit., incontra un “limite intrinseco” attinente alle specifiche regole che disciplinano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, a prescindere da ogni altra questione sul riassorbimento di cui all'art. 2, co.
3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (che, nel caso di specie, non ha avuto alcuna attuazione), le somme incassate dai ricorrenti sulla base delle suddette disposizioni di legge regionale non possono ritenersi corrisposte sine titulo, per cui nessuna actio de in rem verso può essere esercitata nei loro confronti dal datore di lavoro pubblico ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.”; - Che “un ulteriore limite “limite intrinseco” all'efficacia retroattiva della
sentenza della Corte costituzionale del 19 giugno 2019, n. 146, attiene alle regole che disciplinano i rapporti di lavoro in generale ed alla salvaguardia dei 'diritti quesiti'”;
- Che “non avendo la sentenza del 19 giugno 2019, n. 146, dichiarato
l'illegittimità costituzionale «in via conseguenziale» della legge regionale abrogatrice, ne ha mantenuto l'«effetto tipico» consistente nella delimitazione temporale dell'efficacia delle leggi abrogate fino a quando non ne è stata disposta l'abrogazione con efficacia ex nunc, per cui gli effetti medio tempore prodotti dalle leggi abrogate risulta tutt'ora 'conservato' dalla legge abrogatrice”;
- Che “l'actio indebiti presuppone la ripetibilità di tutte le prestazioni (in ipotesi) rese sine titulo, cosicché se l'una parte (il datore di lavoro) ha usufruito della prestazione dell'altra (il lavoratore) e quest'ultima non può ripeterla (poiché la prestazione lavorativa resa è per sua natura irripetibile), la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo (la retribuzione) determina un ingiustificato arricchimento a favore della prima, in violazione della regola di diritto comune secondo cui nemo locupletari potest cum aliena iactura (cfr. art. 2041 c.c.)”.
Nessun riferimento o anche velato accenno veniva fatto alla illegittimità del richiesto recupero alla luce dell'art. 40 cit.
In mancanza, dunque, e dei gravi motivi e (soprattutto) dell'autorizzazione del giudice alcun mutamento della causa petendi poteva essere fatto dai ricorrenti.
Ma anche a non voler concordare su tali considerazioni, non può non condividersi la difesa della che ha rimarcato come la previsione in questione non è CP_28
applicabile al caso di specie.
Va, infatti, evidenziato che l'art. 40 cit. (“Contratti collettivi nazionali e integrativi”) si pone nell'ambito del capo III, titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 che si titola “contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale” ed espressamente si occupa della contrattazione collettiva individuandone le procedure e competenze (comma1), le materie e la durata (comma 3), la contrattazione integrativa e i suoi limiti nonché i rapporti con la contrattazione nazionale e le conseguenze di eventuali violazioni dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale (commi 3 bis e ss). Ora è ben evidente che nel caso che ci occupa, non di contrattazione collettiva nazionale o decentrata si discute.
Infatti, la fonte normativa delle indennità accessorie oggetto di causa è esclusivamente la legge regionale: gli atti regolamentari, le delibere del Consiglio regionale, le circolari attuative e gli atti negoziali che si occupano delle suddette indennità non presentano alcun connotato formale o sostanziale che consenta di ascriverli alla fattispecie della contrattazione collettiva decentrata, che, anzi, sono emanati con testuale richiamo alle leggi regionali dichiarate incostituzionali. Ne consegue che necessariamente essi stessi sono stati travolti a seguito della declaratoria di incostituzionalità della presupposta normazione primaria regionale.
Quanto alle ulteriori doglianze, è bene evidenziare che la presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la
– che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, CP_28
rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre
a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n.
269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal
e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto CP_30 CP_31
dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto- ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica,
[costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate agli originari ricorrenti (odierni appellanti) in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di Controparte_28
esercitare la pretesa restitutoria.
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano” e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso
l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05). All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte degli appellanti, con effetto ex tunc.
Gli impugnanti hanno evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le
«situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti»”. Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del
1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014 e C. Cost. n. 10/2015).
A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del
14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU
(cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio secondo cui “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n.
8/2023).
Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente.
Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_28
esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento alla debitrice (è stata trattenuta una somma ridotta) ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene parte appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c.: infatti, come chiarito dalla Suprema Corte
“L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n.
21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per altro, non si può fare a meno di notare che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro svolto (id est: le ore di lavoro prestate).
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
Fondata è, viceversa, la censura relativa all'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione sollevata anche dal ricorrente infatti, Controparte_2
nonostante sia indicato il suo nominativo – nell'intestazione della sentenza – nessuna pronuncia è stata fatta nei suoi confronti con riferimento alla eventuale prescrizione del diritto di ripetizione della né in senso positivo, né in CP_28
senso negativo.
E, considerato che le motivazioni sottese all'accoglimento dell'eccezione analoga sollevata dagli altri ricorrenti sono certamente valide anche per la posizione del suddetto appellante (termine di prescrizione decennale a decorrere dal momento del pagamento, assenza di atti interruttivi da parte della deve ritenersi CP_28
prescritto il credito della relativo agli anni 2009 e 2010 per un importo CP_28
complessivo di € 11.985,00 (come calcolato dal lavoratore e non contestato dalla
. La sentenza appellata va, dunque, riformata in parte qua. CP_28
Da ultimo, destituita di fondamento appare anche l'ultima censura circa l'asserita
“Violazione e falsa applicazione dell'art. 58, co. 1, della L.R. n. 10 del 2001 –
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – Insussistenza dell'indebito oggettivo con riferimento all'indennità percepita per le funzioni di Coordinatore amministrativo di segreteria”.
Va al riguardo rimarcato che, con il ricorso di primo grado, nessuna precisazione in fatto veniva allegata con riferimento alla posizione di In Parte_7
nessun punto dell'atto, invero, è dato riscontrare l'affermazione che tale ricorrente rivestiva la qualifica sopra indicata, né tanto meno veniva precisato che le somme da lui percepire trovavano il loro fondamento nell'art. 58 comma 1 L.R. 10 del
2001. Con la conseguenza che, correttamente, il giudice nella sua decisione non differenziava la sua posizione da quella degli altri ricorrenti. D'altro canto, anche nelle conclusioni del ricorso la domanda veniva espressamente limitata all'accertamento della illegittimità della pretesa di “restituzione delle somme corrisposte ai ricorrenti in base all'art. 2 della L.R. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il co. 2 dell'art. 58 della L.R. n. 10 del 2001, ed all'art. 1, co. 1, della L.R. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il co. 4 al medesimo art. 58 della L.R. n. 10 cit.”. Pertanto, deve ritenersi che la domanda formulata in questa sede costituisca un novum inammissibile in grado di appello.
La complessità della vicenda esaminata, la natura interpretativa delle questioni affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c. consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata – che nella restante parte conferma – dichiara non dovuta la somma di € € 11.985,00 da parte di Compensa Controparte_2
integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Napoli 04.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro