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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3270 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto:
prestazione d'opera
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli, Parte_1 C.F._1
alla Via Santa Lucia n.110 presso lo studio degli Avv.ti Francesca Baldini (C.F.
) e Giulio Avignone (C.F. dai quali è C.F._2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F. e P. Iva in persona del suo lrpt, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Piacenza, alla Via Angelo Genocchi n. 12 presso lo studio dell'Avv. Simona
Cornelli (C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi la società al pagamento CP_1
dell'importo di € 25.000,00 oltre accessori ed interessi legali, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.01.2022 il Dott. conveniva in Parte_1
giudizio la CP_1
L'attore, premesso che:
è creditore della della somma di € 25.000,00 oltre accessori di legge, come CP_1
certificato da parere di conformità del Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti di
Napoli prot. N.0024151/U del 27.12.2021, quale compenso professionale per l'attività di consulenza svolta al fine di curare la pratica per ottenere crediti agevolati da;
CP_2
in data 25/5/2021 lo inviava alla Società convenuta l'offerta economica con CP_3
indicazione dei costi consulenziali e suddivisione degli stessi in una retainer fee e di una
success fee;
il compenso per l'attività di consulenza veniva pattuito nella misura del 3% del valore complessivo dell'operazione, determinato sulla base dei valori di massima previsti dal
“Piano di Sviluppo”, rappresentati dal 6% di finanza a fondo perduto e dal 3% di finanza
Agevolata;
l'offerta veniva accettata per facta concludentia dall'ing. amministratore delegato Per_1
della con invio della documentazione occorrente, con propria e-mail del CP_1
10/6/2021, cui ha fatto seguito lo svolgimento degli studi preliminari e delle attività
consulenziali programmate;
senonché, con e-mail dell'8.10.2021, l'Ing. in qualità di lrpt della Persona_2
convenuta, richiedeva rilevanti modifiche alle intese raggiunte per facta concludentia,
ponendo condizioni inaccettabili e mai discusse prima;
conclusasi per intero la Fase I, e preso atto del positivo riscontro fornito da Controparte_2
il 4.10.2021, il dott. in data 6.10.2021, inviava all'Ing. la quotazione dei Pt_1 Per_1
costi, determinati sulla base dei parametri concordati (retainer fee e success fee), insieme alla lettera di mandato professionale “formale” da sottoscrivere per la presentazione presso la del formulario richiesto dalla normativa vigente per avviare la misura Controparte_2
agevolata scelta (Fase II);
senonché, con e-mail del 8.10.2021, l'Ing. inopinatamente richiedeva Persona_2
rilevanti modiche alle intese raggiunte per facta concludentia, ponendo condizioni inaccettabili e mai discusse prima (come la condizione potestativa secondo cui “la success fee sarà corrisposta NON in caso di esito positivo della procedura ma solo nel caso in cui
RY deciderà di accettare”) ed imponendo il termine del 31.10.2021 per la consegna della domanda, tempistica impossibile da rispettare;
ciò induceva l'attore, in data 12.10.2021, a rimettere l'incarico ed inviare avviso di parcella quantificato, in proporzione al preventivo concordato ed alla rilevante attività espletata, nella misura di € 25.000,00 oltre accessori;
deduceva che:
stante il perdurante inadempimento della committente il dott. con missiva del Pt_1
28.10.2021, ha provveduto a costituire in mora la per il pagamento del CP_1
compenso suindicato, senza esito;
chiedeva quindi condannarsi la società al pagamento in suo favore CP_1
dell'importo di € 25.000,00 oltre accessori ed interessi legali, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente la convenuta e contestava la domanda dell'attore, deducendo preliminarmente che:
eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito avendo sede in Cesena e trattandosi di credito illiquido;
la domanda è improcedibile in quanto non è stata esperita la negoziazione assistita;
nel merito che:
sussiste il difetto di legittimazione attiva poiché non è mai stato conferito all'attore alcun incarico;
le trattative, infatti, si sono svolte con la società ED di cui il era Pt_1
amministratore;
ED aveva inviato a una serie di proposte di lavoro che, però, si erano rivelate CP_1
tutte infattibili non avendo l'azienda i requisiti necessari per accedere al finanziamento;
in data 06.10.2021 si aveva l'invio, da parte dell'attore, di una quarta proposta commerciale
Agemed con inserimento unilaterale di una serie di clausole sulle quali proponeva CP_1
alcune rettifiche rendendosi disponibile ad un confronto;
seguiva il rifiuto del e la richiesta di liquidazione delle spettanze;
Pt_1
alcun mandato, quindi, era stato conferito al Pt_1
si contestano, in ogni caso, tutte le ore di lavoro presuntivamente svolte dal Pt_1
il parere dell'ordine è stato rilasciato sulla base delle sole dichiarazioni dell'attore senza operare alcun riscontro sull'effettiva prestazione eseguita;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Concessi i termini ex. art.183 cpc e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del
2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta. Il credito vantato dall'istante è prospettato come liquido e tanto rileva ai fini della determinazione della competenza, attenendo gli altri profili della questione al merito della causa.
Sussiste, pertanto, la competenza del giudice adito quale luogo ove deve eseguirsi il pagamento ovvero il domicilio del creditore.
Risulta, altresì, soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda in quanto nel corso del giudizio è stata esperita la procedura di negoziazione assistita.
Venendo al merito, dall'analisi degli atti e della documentazione acquisita emerge chiaramente che l'attore ha svolto un'attività di consulenza professionale per la società convenuta finalizzata alla predisposizione e presentazione di una pratica di CP_1
finanziamento agevolato gestito da Controparte_2
E' stato prodotto, infatti, un nutrito carteggio nel quale le parti discutono del finanziamento in questione prospettando varie ipotesi.
L'attività svolta dall'attore si è concretata in approfondimenti tecnici e giuridici, nella predisposizione di atti preparatori e nel confronto con l'ente erogatore del finanziamento.
In tale corrispondenza i protagonisti sono, indubbiamente, il dott. e l'ing. Pt_1 Per_1
amministratore della convenuta, mentre ED rimane sullo sfondo.
Ne consegue che può ritenersi provato il conferimento di un mandato professionale al personalmente e, quindi, la sua legittimazione ad agire. Pt_1
Il conferimento di un mandato professionale per attività di consulenza è atto a forma libera e ben può, pertanto, essere conferito verbalmente o anche implicitamente per facta
concludentia.
A nulla rileva, quindi, la circostanza che le parti non avessero ancora formalizzato per iscritto l'incarico dato che il mandato scritto era necessario solo per la presentazione della domanda di finanziamento laddove, al momento, si era ancora nella fase prodromica dello studio di fattibilità della domanda stessa. Tale rapporto si è interrotto con il recesso operato dal professionista con la missiva del
12.10.2021.
Il recesso deve considerarsi, ai fini dell'art. 1727 cc, avvenuto per giusta causa.
Il mandante, infatti, con l'email dell'8.10.2021 pretendeva di imporre al professionista condizioni irragionevoli quali un termine di adempimento del tutto irrealistico, condotta che risulta contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale sanciti dall'art. 1375 c.c..
Ne consegue che al professionista spetterà il compenso per l'attività svolta ai sensi dell'art. 1720 cc.
Tale compenso può essere parametrato a quanto proposto dallo stesso professionista nella missiva del 6.10.21 per la fase di “verifica” delle condizioni per la domanda, ovvero €
17.250.
Al riguardo può tenersi presente, quanto meno in via analogica, che la giurisprudenza della
Cassazione ha sancito che “…nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la
pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza
della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata” (ex multis cfr. Cass. civ. n. 29745/2021).
In conclusione la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 17.250 oltre IVA ed interessi al tasso legale dalla domanda stante la riduzione della somma richiesta in origine.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato il 31.01.2022, così Parte_1 CP_1
provvede:
1. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
17.250,00 oltre IVA ed interessi legali dalla domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro CP_1
4.237,00 per onorario ed euro 264,00 per spese vive oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 6.3.2025.
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)