Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Cacioppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del decreto prefettizio n. -OMISSIS- con cui è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA GI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto del Prefetto di Palermo n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024 con cui è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata e della licenza di porto d'armi a tassa ridotta.
In fatto il ricorrente espone che, con istanza del 20 settembre 2023, il titolare dell’Istituto di vigilanza privata Securpol Italia Vigilanza, con sede a Palermo, ha chiesto il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata in suo favore.
Con nota n.-OMISSIS-, il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo ha comunicato che il contesto familiare dell’interessato risulta essere caratterizzato dalla presenza di soggetti, non conviventi ma di stretta parentela (padre e zii paterni, anche acquisiti), che annoverano condanne per vari reati tra cui violazioni delle legge urbanistica, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, furto aggravato, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali nonché un arresto nel 1980 per associazione a delinquere finalizzata alla cessione/distribuzione/trasporto/importazione dagli U.S.A./esportazione di sostanze stupefacenti ed altro.
Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, con nota n. 1365 del 4 gennaio 2024, l'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del decreto di guardia particolare giurata, con avviso della facoltà di produrre osservazioni scritte e documenti.
Seguiva memoria difensiva procedimentale del 7 febbraio 2024.
In ultimo, con il decreto n. -OMISSIS- del 14 marzo2024, qui gravato, è stata respinta l’istanza suddetta.
Il ricorso è assistito da un’unica complessiva censura con la quale l’istante lamenta essenzialmente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S. per errore sui presupposti e carenza di attività istruttoria nonché dell'art. 3, l. n. 241 del 1990 per difetto e carenza di motivazione.
Nella specie, a dire del ricorrente, nessuna valutazione sarebbe stata fatta sulla personalità dell’istante né sulla prognosi negativa circa l’eventuale abuso che potrebbe derivare dal possesso dell’arma. Infatti, gli Uffici preposti si sarebbero limitati a riportare pedissequamente quanto già rilevato in sede di preavviso di diniego senza addurre ulteriori informazioni né avviare ulteriori indagini, mentre gli elementi contestati sarebbero riconducibili a circostanze delittuose riferibili unicamente ad alcuni familiari dello stesso.
Peraltro, il ricorrente lamenta che non sarebbero stato dato rilievo a quanto esposto nella memoria difensiva con riguardo all’appartenenza di altri parenti del sig. -OMISSIS-alle Forze dell’Ordine. Queste omissioni deporrebbero, quindi, per una carenza motivazionale del provvedimento impugnato in quanto non darebbero conto di una adeguata istruttoria espletata.
Secondo parte ricorrente, infine, i rilievi mossi in sede di provvedimento sarebbero tutti riferibili a condotte bagatellari commesse da soggetti esterni al nucleo familiare dell’istante (composto unicamente da moglie e figlia) con i quali, peraltro, “non intrattiene rapporti personali di natura extra-familiare” essendo, a suo dire, l’unico episodio meritevole di particolare attenzione, quello legato all’arresto di uno zio acquisito (fratello del suocero) nel 1980, 4 anni prima della nascita del ricorrente, accusa dalla quale lo stesso sarebbe stato assolto con formula piena.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'apprezzamento della fondatezza delle censure cui il ricorso è affidato passa dalla necessaria ricognizione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, in materia di approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, condizionata, per quanto di interesse, dalla sussistenza del requisito della “ottima condotta politica e morale” di cui all'art. 138 comma 1 n. 5 Regio Decreto n. 773/1931, inteso, per come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/1996, quale “buona condotta” , da valutarsi per aspetti incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
Tale requisito specifico, per giurisprudenza consolidata, si aggiunge alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 11, 39 e 43 citato R.D., attesa la delicatezza delle mansioni svolte dalle guardie giurate ( ex multis , CGA n. 603/2023; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2022, n. 10258).
Ciò posto, l'apprezzamento di siffatto requisito deve essere svolto, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o, comunque, capace di abuso nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. I, 20/11/2023, n. 342).
La valutazione di segno negativo in ordine all'esistenza del suddetto requisito di cui all'art. 138, comma 1, n. 5 Regio Decreto n. 773/1931, deve, dunque, collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, siano idonee ad incidere effettivamente sul grado di moralità e sull'assenza di mende esigibili per lo svolgimento di un'attività la quale, avuto riguardo alla sfera giuridica di quest'ultimo, implica la realizzazione di un diritto costituzionalmente rilevante, quale il diritto al lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9.06.2014, n. 2907).
Nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode, l'Autorità amministrativa è, dunque, tenuta a valutare anche la circostanza che l'eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Da qui il rafforzamento dell'onere istruttorio in uno all'esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all'uso delle armi per scopi ludici ovvero per difesa personale (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10/05/2023, n. 413; T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).
L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame consente di apprezzare il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Prefettura di Palermo nell'adozione del contestato diniego di approvazione della nomina della ricorrente a guardia giurata, ciò nella misura in cui tale diniego risulta fondato sulla nota n.-OMISSIS-, richiamata per relationem nel provvedimento gravato, del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo.
Con tale nota, la Prefettura viene informata del contesto familiare dell’interessato, caratterizzato dalla presenza di soggetti, non conviventi e solo alcuni di stretta parentela, che annoverano condanne per vari reati tra cui:
- il padre (-OMISSIS-) e tre zii paterni (-OMISSIS-) sono stati condannati per violazioni della legge in materia urbanistica/edilizia nel 1984;
- un altro zio paterno (-OMISSIS-) è stato condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose nel 1991;
- un ulteriore zio paterno (-OMISSIS-) risulta essere imputato per furto aggravato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 2016;
- uno zio paterno acquisito (-OMISSIS-) è stato condannato per lesioni personali nel 2018;
- un altro zio paterno acquisito (-OMISSIS-) è stato condannato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere nel 2009, nonché arrestato nel 1980 per associazione a delinquere finalizzata alla cessione/distribuzione/trasporto/importazione dagli U.S.A./esportazione di sostanze stupefacenti.
Con riguardo a tali rapporti, l'Amministrazione si è limitata esclusivamente a richiamare il vincolo parentale, inferendo da ciò solo una ragione ostativa al positivo vaglio dell’istanza presentata, senza tuttavia compiere i debiti accertamenti in ordine all'effettiva frequentazione dell'interessato con i parenti, alcuni lontani e condannati per reati datati e non attinenti all’uso delle armi.
Tale rilievo, stante l'importanza attribuita all'elemento in questione, risulta da solo sufficiente a concretizzare il lamentato travisamento dei fatti nonché la lacunosità dell'istruttoria, risultando formulato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente sulla scorta di un elemento indiziario in realtà non correttamente ed esaustivamente valutato, mancando nel provvedimento impugnato qualsiasi attestazione della sussistenza di un rapporto di frequentazione, anche non attuale, del ricorrente con i suddetti congiunti, non essendovi menzione negli atti di controlli e/o segnalazioni di sorta del ricorrente unitamente ad essi.
D’altronde, con riferimento alla valutazione dei legami in questione, giova osservare come la giurisprudenza abbia costantemente affermato che la mera allegazione del rapporto parentale con familiari interessati da condanne penali e/o procedimenti penali, non può essere sufficiente, di per sé sola, a denegare il provvedimento di nomina, atteso che il rapporto di familiarità non può essere parificato tout court alla libera scelta della frequentazione di persone pregiudicate e, dunque, essere inteso di per sé come sintomo di cattiva condotta e/o di inaffidabilità. In altri termini, i vincoli di parentela con persone pregiudicate non comportano, per ciò solo, conseguenze negative in relazione alla condotta del diretto interessato, anche in termini di indice di probabilità di abuso delle armi.
Difatti, la valutazione di segno negativo in ordine all'esistenza dei requisiti, di cui all'art. 138 Regio Decreto n. 773/1931, deve collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere la vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, siano idonei ad incidere effettivamente sul grado di moralità per lo svolgimento di un'attività la quale, avuto riguardo alla sfera giuridica di quest'ultimo, implica la realizzazione di un diritto costituzionalmente rilevante, quale il diritto al lavoro.
L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame consente di apprezzare il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Prefettura di Palermo nell'adozione del contestato diniego di approvazione della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata, atteso che le circostanze riportate nel provvedimento gravato non sono sufficienti a supportare una valutazione di inaffidabilità e, ancor meno, di assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente e a sacrificare, in ultima analisi, il suo diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa di guardia particolare giurata, tenuto conto del fatto che il ricorrente è persona a carico della quale non risulta alcun precedente di polizia.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto prefettizio impugnato, fatta salva la riedizione del potere da parte dell'Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine, parte ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nel complessivo importo di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da effettuare a favore dello Stato come prescritto dall’art. 133 del D.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA GI | NC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.